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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F. nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Veneto, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (c.f. Fax CodiceFiscale_2
06/42005658; PEC ) ed elettivamente domiciliata presso il Email_1
suo studio legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), come da mandato in atti
Parte appellante contro
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia P.IVA_1
(C.F. , presso cui è domiciliato in Venezia, Piazza San Marco n. 63, indicando C.F._3
altresì per le comunicazioni processuali l'indirizzo PEC Email_2
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 316/2023 del Tribunale di TREVISO – sezione lavoro
1 IN PUNTO: c.d. Carta del docente ex art. 1 L. 107/2015
Conclusioni:
Per parte appellante:
“accogliere il presente ricorso in appello per i motivi sopra dedotti ed articolati e, per l'effetto,
riformare la sentenza impugnata, n. 316/2023, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Treviso -
Sezione Lavoro, Giudice Dott. ssa Cusumano, pubblicata il 15/09/2023 all'esito del giudizio di primo grado rubricato R.g. n. 83/2023 e non notificata, e per l'effetto accogliere integralmente le conclusioni come formulate nel ricorso di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente
Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.”
Per parte appellata:
“rigettare integralmente l'appello avversario. Spese e competenze legali di ambedue i gradi rifuse.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande della lavoratrice,
volte ad ottenere il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 L. 107/2015.
Ha altresì compensato tra le parti le spese di lite.
La sig.ra prestava servizio come dipendente del , PT Controparte_1
in qualità di docente assunta con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023. La stessa, considerato che non le veniva riconosciuta la c.d. Carta del docente ex art. 1
L. 107/2015 e ritenendo di averne diritto, ha instaurato la presente causa.
Il primo giudice ha rigettato le domande della lavoratrice, così motivando:
“Il ricorso è infondato per le ragioni che ci si appresta ad illustrare. Si condividono appieno le ragioni in base alle quali il Consiglio di Stato e la giurisprudenza ordinaria di merito hanno, in termini sostanzialmente univoci, affermato che, in via generale, l'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 1 comma 121 L.107/15 impone l'estensione della carta elettronica ai docenti non di ruolo (cfr. Consiglio di Stato 1842/2022: 'è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente
(e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
non può dubitarsi, infatti, che nella misura in cui la PA si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti... Ma…il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento grava su tutto il personale docente.. dunque non è corretto ritenere.. che l'erogazione della carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti in ruolo in chiave di aggiornamento e formazione perché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario di creare un sistema ″a doppio binario″ non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento…Del resto l'insostenibilità dell'assunto per cui la carta del
2 docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggiore gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo si evince anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part time (il cui impegno didattico può in ipotesi essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così non conseguire la stabilità del rapporto'); analogamente, non può che prendersi atto che la Corte di Giustizia (sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE) ha affermato che 'la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva a solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di €500,00 all'anno concesso CP_1 per sostenere la formazione continua dei docenti…'). Nel caso di specie è incontestato che la parte ricorrente, all'atto del deposito della domanda, dopo aver insegnato nell'anno scolastico 2021/2022, ha insegnato anche nell'anno scolastico 2022/23. Non è però noto se tutt'ora (ossia nell'anno scolastico 2023/24) insegni. La Carta Elettronica dell'importo di €500,00 annui è stata introdotta all'esclusivo scopo di 'sostenere la formazione continua dei docenti' alla quale i docenti sono, peraltro, obbligati. Coerentemente, il relativo importo può essere fruito esclusivamente per l'acquisto di beni e fruizione di servizi finalizzati all'acquisizione di conoscenze, o di strumenti, da utilizzarsi per l'insegnamento. Consegue che il diritto all'acquisizione della Carta è configurabile solo a favore di chi sia definibile 'docente' nel momento in cui la Carta gli viene attribuita, perché solo in tal caso si è in presenza dell'obbligo di formazione al cui adempimento la Carta è finalizzata. Potrebbe, al massimo, valutarsi la fondatezza della domanda di assegnazione dell'equivalente economico della Carta presentata successivamente allo svolgimento dell'attività di insegnamento a titolo di indennizzo delle spese di formazione sostenute autonomamente;
tuttavia, nel caso di esame, tale peculiare domanda non è stata proposta né è stata allegata – e, tantomeno, provata – una spontanea iniziativa formativa comportante degli esborsi.
Il ricorso non può, pertanto, essere accolto.
La novità della questione comporta la compensazione delle spese di causa” (pagg. 2-3).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la sig.ra sulla base di un unico PT
motivo.
2.1. Con il motivo di appello la sig.ra ha impugnato la sentenza per omessa e/o erronea PT
valutazione dei fatti.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha ritenuto debba sussistere un rapporto di lavoro in essere con l'Amministrazione per poter usufruire della c.d. Carta del docente. Richiama Cass. n.
29961/2023 secondo cui per il riconoscimento di tale beneficio è sufficiente essere almeno inseriti nelle graduatorie per le supplenze.
2.2. L'appellante richiama poi le difese già svolte in primo grado.
In primo luogo la sig.ra rileva che – sulla base di un'erronea interpretazione dell'art. 1, PT
comma 121, L. n. 107/2015 – l'Amministrazione ha illegittimamente ritenuto che il beneficio de quo non si estendesse al personale assunto con contratto a tempo determinato. Afferma che tale scelta viola gli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola 2006-2009 nonché i principi di ragionevolezza,
imparzialità e parità di trattamento ex artt. 3, 35 e 97 Cost. (cfr. Cons. Stato n. 1842/2022) e altresì
i doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c..
In secondo luogo la sig.ra ribadisce la fondatezza della propria pretesa, anche alla luce PT
dei principi espressi dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, e chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. nonché ex art. 4, comma 8, D.M. 55/2014 in forza del principio della c.d. “soccombenza qualificata”.
3. Si è costituito il contestando l'appello e Controparte_1
3 chiedendone il rigetto.
Il afferma la correttezza della sentenza impugnata. Ribadisce che il diritto di CP_1
controparte è estinto, in quanto il rapporto di lavoro era terminato in data 30.6.2023 e dunque la sig.ra non era più in servizio al momento della pronuncia del primo giudice, e richiama PT
giurisprudenza di merito al riguardo.
4. All'udienza del 13.2.2025 il Collegio invitava le parti a documentare l'intraneità della docente nel sistema scolastico;
in data 21.3.2025 l'appellante ha depositato contratti di lavoro relativi agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
5. All'udienza del 3 aprile 2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è fondato e deve essere accolto per le dirimenti ragioni che seguono.
7. Questo Collegio aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in materia, ha statuito i seguenti principi: “ “12.3 Inoltre, si rileva che,
ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, comma 5, del precedente
D.P.C.M. 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più
fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Poichè la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità
del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico…….Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di
converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno…… la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo….. 16.1 Va in
4 proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo". Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perchè altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poichè la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è
conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra
Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità
conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In
tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. 16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento informa specifica, mediante attribuzione della Carta
5 Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. …. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio,
su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice. ………
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può
essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore,
dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio” (Cass. 29961/23).
Sicchè, alla luce dei principi sanciti dalla Suprema Corte, a cui il Collegio aderisce non essendo state addotte in questa sede ragioni per discostarsene, il beneficio per cui è causa spetta anche ai docenti non di ruolo in condizione di inserimento nel sistema scolastico al momento della decisione.
8. Nel caso di specie, è in atti la prova della permanenza della nel sistema scolastico PT
(v. nota di deposito del 21.3.2025 contratti di lavoro a.s. 2023/2024 e a.s. 2024/2025), ancorchè con contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30.6.2024 e 30.6.2025).
9. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accertato e dichiarato il diritto di PT
docente con incarichi di supplenza, ad oggi inserita nel sistema scolastico, di usufruire del
[...]
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023 (nei limiti della domanda), per la somma totale di €
1.000,00, e per l'effetto, il resistente deve essere condannato a provvedere in tal senso CP_1
con le modalità previste dalla legge.
10. Quanto alle spese di lite, per il principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico del appellato. CP_1
6 Sicché il appellato deve essere condannato alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa (in considerazione dei profili di serialità), oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Parte_1
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023, per la somma totale di € 1.000,00, e per l'effetto,
2) condanna il resistente a provvedere in tal senso con le modalità previste dalla CP_1
legge;
3) Condanna parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado in favore di PT
, e per essa al difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 258,00 quanto al
[...]
primo grado e in euro 247,00 quanto al presente grado oltre, per entrambi i gradi, a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Venezia, il giorno 3.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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