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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/08/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 807/2023 R.G.L., promossa
DA
rappresentata e difesa dall' Avv.to Elisabetta Parte_1
Fragapane ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Palermo in Via J. Houel n. 62, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1
CP_2 p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417/bis, dalla dott.ssa Maria Letizia Bonura dipendente del Controparte_1
[...] Controparte_3
,
Ferrovia a San Lorenzo, 54, Palermo
[...]
(PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio;
-resistente-
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore
-resistente contumace- e nei confronti di tutti gli insegnanti di scuola primaria partecipanti alla mobilità.
2019/20 che hanno ottenuto una delle sedi indicate dalla ricorrente nella domanda di mobilità e nella domanda di passaggio di ruolo per l'A.S. 2019/2020 o che pure concorrevano per ottenerle;
-controinteressati-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 08.03.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, docente su posto comune nella scuola dell'infanzia, premesso di essere titolare di sede presso l'Istituto Comprensivo
"Alia/Roccapalumba/Valledolmo" e di aver partecipato alla mobilità. interprovinciale per l'anno scolastico 2019/2020, chiedendo il passaggio di ruolo alla scuola primaria, di aver indicato come prime preferenze gli Ambiti Territoriali nella provincia di Agrigento, ha lamentato di non aver ottenuto il trasferimento richiesto, in violazione del principio del merito del punteggio in graduatoria, laddove, invece, altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori sono stati assegnati presso le sedi dallo stesso prescelte.
Concludeva, quindi, chiedendo di: "ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità, indi disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione CP_3 resistente che ha pregiudicato e negato il diritto ad ottenere il chiesto trasferimento nell'ambito della mobilità territorialeterritoriale e del passaggio di ruolo 2019/2020 dell'odierna ricorrente, e il CCNI sulla mobilità nella parte in cui non si prevede il riconoscimento in fase interprovinciale del criterio meritocratico;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento presso uno degli Ambiti/Scuole prescelti secondo l'ordine di preferenza articolato in domanda di mobilità e/o di passaggio di ruolo e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione
Scolastica a trasferire in via definitiva la ricorrente, a decorrere dall'A.S.
2019/2020, presso uno degli Ambiti/Scuole indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda di merito spiegata. ritenuta e dichiarata l'illiceità della condotta dell'Amministrazione Scolastica,
condannare le parti resistenti, in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di propria competenza, a risarcire il danno provocato alla ricorrente nella misura che l'On.le Giudicante riterrà equitativamente di giustizia.
Comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di accogliere le infrascritte domande garantendo effettiva e compiuta tutela del diritto vantato dal ricorrente.
Come mezzo al fine, ordinare all'Amministrazione Scolastica l'esibizione, ove ritenuta necessaria, degli elenchi (completi di punteggio e tipologia di trasferimento) dei docenti che hanno ottenuto le assegnazioni negli
Ambiti/Scuole prescelti dalla ricorrente. Con riserva di articolare ulteriori eccezioni ed istanze, anche istruttorie, in relazione alle difese avversarie nel prosieguo del giudizio. Salvo ogni diritto. Vinte le spese" (cfr. conclusioni del ricorso).
Il Controparte_1 e l' Controparte_4
- si costituivano in giudizio
[...]
deducendo l'infondatezza delle domande attrici.
Non si costituiva, invece, in giudizio l'
[...]
, sebbene regolarmente citato, Controparte_5
sicché va dichiarata la sua contumacia.
Nelle note di trattazione scritta del 27.05.2025, la ricorrente ha rappresentato la cessazione della materia del contendere per avere ottenuto, nell'ambito delle operazioni di mobilità per l'A.S. 2025/2026, ha ottenuto autonomamente dal presente contenzioso il passaggio di ruolo verso la scuola primaria all'interno della Provincia di Agrigento).
Ha insistito, in applicazione del noto principio di soccombenza virtuale, per la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
La causa, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine del 28.05.2025 per il deposito di note scritte,
è stata posta in decisione.
***
Venendo all'esame del merito, necessario al fine di poter statuire sulle spese in ragione del principio della soccombenza virtuale, la ricorrente si duole del mancato rispetto, da parte delle convenute
Amministrazioni, dei principi normativamente previsti dall'art. 470, I comma del d.lgs. 297/1994 e dal CCNL Scuola del 1995, deducendo, in particolare, la violazione del principio del merito del punteggio in graduatoria, essendo ella stata superata, nella scelta della sede scolastica da ricoprire, nelle operazioni di mobilità dell'anno in corso al momento del deposito del ricorso, da docenti con punteggi di graduatoria inferiori.
Rileva, infatti, che il CCNI per la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. vigente per il triennio 2019/20-2020/'21-2021/'22, disciplina la procedura di mobilità in aperto contrasto con le suddette disposizioni di legge, atteso che prevede che i trasferimenti interprovinciali di personale già in ruolo vengano di fatto disposti in ultimissima battuta, dopo aver dato priorità ai trasferimenti provinciali e alle nuove immissioni in ruolo, queste ultime peraltro agevolate da
-
una aliquota pari al 50% di posti accantonati in via prioritaria nonché ai movimenti dei soggetti che richiedono i “trasferimenti all'interno del comune” e i “trasferimenti tra comuni della stessa provincia”. Ciò premesso, va osservato, come già argomentato da numerosi
Tribunali (cfr. Trib. Palermo n. 64560/2020 del 3/2/2020), che la disciplina posta dal CCNI 2019/2020 deve reputarsi legittima in quanto la normativa primaria, in specifico l'art. 470 del d.lgs. 297/94, demanda alla contrattazione collettiva, tra organizzazioni sindacali e la definizione dei tempi e delleControparte_6
,
modalità della mobilità professionale e territoriale.
- ilquindi considerarsi che: potere organizzativo Deve
dell'amministrazione convenuta, quale datrice di lavoro della ricorrente, è legittimato, in termini generali, dalla normativa primaria. sulla base della quale, la PA, in attuazione del precetto costituzionale ex art. 97 Cost., promuove procedure concorsuali per la selezione e l'accesso al pubblico impiego;
il naturale sbocco di tale disciplina,
-
ovviamente, è rappresentato dal potere-dovere della PA di immettere in ruolo i neoassunti, pur nel rispetto delle legittime aspirazioni dei dipendenti in attesa di trasferimento;
- la ricerca del punto di equilibrio, tra tali convergenti esigenze, come premesso, è demandata dal legislatore primario alle parti sociali, per mezzo della contrattazione collettiva, ex art. 470 d. lgs. 297/94; peraltro, la volontà
-
dell'amministrazione di riservare una percentuale dei posti vacanti ai neoassunti è confermata, a livello di legislazione primaria, dall'art. 1, comma 201, legge 107/15 (cd Buona Scuola), che ha disposto l'incremento della dotazione organica complessiva del personale docente per gli anni dal 2015 al 2025, nonché dall'art. 1, comma 336, legge 232/16 (legge finanziaria 2017), che ha istituito un'autonoma dotazione per finanziare il predetto incremento di dotazione;
- le citate disposizioni rendono evidente la finalità del legislatore di ridurre le dimensioni del precariato scolastico per mezzo dell'immissione in ruolo di neoassunti con contratti a tempo indeterminato;
ne deriva che la
- disciplina posta dal citato CP_7 fonda la sua legittimità sulla delega attribuita dalla citata normativa primaria.
Peraltro, si ritiene condivisibile l'orientamento della locale Corte di
Appello, la quale ha osservato sul punto va escluso che tale norma "
ponga un precetto imperativo nel senso della necessaria priorità della mobilità rispetto alle nuove immissioni in ruolo".
Sul punto, il TAR Ro. con sentenza n. 13742/2020 ha avuto modo di chiarire che: “L'art. 470 non pone una chiara regola precettiva idonea a incidere sulla validità del decreto impugnato. Nel dettaglio, la disposizione attribuisce uno specifico compito ai contratti collettivi rappresentato dalla definizione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. La disposizione, pertanto, non stabilisce una priorità assoluta e necessaria, ma conferisce alla contrattazione collettiva l'individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. D'altro canto, anche il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l'amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all'esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifiche posti. Al tempo stesso, l'art. 30, comma 2 bis, d.lgs. n.
165 del 2001, se è vero che indica la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili devono essere destinati alla mobilità né ne indica specifica percentuali, lasciando
Pag. 16 all'amministrazione - rectius alla contrattazione collettiva nel caso di specie - le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività" (cfr. Corte di appello Palermo n.986/2021).
La legge primaria, dunque, nel settore scolastico ha inteso rimettere esclusivamente alla norma pattizia la progressiva “equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo" nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo rappresentato dalla destinazione, alle nuove immissioni in ruolo, dei soli posti residui dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico;
obiettivo che, nel settore scolastico, è destinato a realizzarsi progressivamente, dovendo tener conto, da una parte, delle peculiari modalità di reclutamento proprie di questo specifico comparto e, dall'altra, della periodica calendarizzazione delle procedure di mobilità, dalla cadenza annuale.
Esclusa la natura immediatamente precettiva dell'art. 470 D.Lgs. n.
297/1994, va altresì escluso che possa trovare applicazione, neppure analogica, in questo settore il principio della priorità delle operazioni di mobilità rispetto alle nuove assunzioni, espresso dall'art. 30 del D. Lgs.
n. 165/2001; quest'ultima norma è, infatti, dettata dall'evidente esigenza della razionale utilizzazione delle risorse di personale che impedisce alle pubbliche amministrazioni di indire nuovi concorsi finalizzati all'assunzione se non dopo aver utilizzato appieno le risorse già esistenti, il cui utilizzo viene ottimizzato mediante le procedure di mobilità, anche intercompartimentale. Non così nel settore scolastico, nel quale l'indizione dei concorsi presuppone l'esistenza di posti vacanti alla cui copertura deve darsi luogo, almeno in parte, mediante l'assunzione di coloro che sono risultati idonei alle prove concorsuali ed, in parte, secondo il c.d.
"doppio canale del reclutamento”, attingendo dalle graduatorie ad esaurimento, secondo un sistema che mira, attraverso l'acquisizione di punteggi legati ai servizi resi ed al conseguente scorrimento delle graduatorie, a stabilizzare progressivamente i lavoratori precari.
A tali esigenze risponde, secondo gli ambiti ad essa riservati dalla norma primaria, dunque, la contrattazione collettiva, attraverso le menzionate disposizioni che, di anno in anno, previo accantonamento di una determinata quota dei posti disponibili alle immissioni in ruolo, hanno suddiviso i restanti posti destinandoli in parte alla mobilità territoriale e in parte a quella professionale secondo scelte e logiche che, nella ricerca di un punto di equilibrio tra diversi interessi, sono rimesse alle parti sociali.
In termini conclusivi, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Ora, la ricorrente ha ottenuto, nell'ambito della mobilità 2024/2025, il passaggio di ruolo verso la scuola primaria all'interno della Provincia di Agrigento.
È, dunque, cessata la materia del contendere, essendo sopraggiunto un fatto atto che ha consentito alla ricorrente di raggiungere il risultato utile rivendicato nel presente giudizio.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, cui il
Tribunale ritiene di aderire, secondo cui «La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del
2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C.
Cass. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n.
3148/2016; Cass. n. 11494/2004).
Ora, nel caso di specie sussistono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite in considerazione dei non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito sulla questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, l'11.08.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 807/2023 R.G.L., promossa
DA
rappresentata e difesa dall' Avv.to Elisabetta Parte_1
Fragapane ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Palermo in Via J. Houel n. 62, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1
CP_2 p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417/bis, dalla dott.ssa Maria Letizia Bonura dipendente del Controparte_1
[...] Controparte_3
,
Ferrovia a San Lorenzo, 54, Palermo
[...]
(PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio;
-resistente-
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore
-resistente contumace- e nei confronti di tutti gli insegnanti di scuola primaria partecipanti alla mobilità.
2019/20 che hanno ottenuto una delle sedi indicate dalla ricorrente nella domanda di mobilità e nella domanda di passaggio di ruolo per l'A.S. 2019/2020 o che pure concorrevano per ottenerle;
-controinteressati-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 08.03.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, docente su posto comune nella scuola dell'infanzia, premesso di essere titolare di sede presso l'Istituto Comprensivo
"Alia/Roccapalumba/Valledolmo" e di aver partecipato alla mobilità. interprovinciale per l'anno scolastico 2019/2020, chiedendo il passaggio di ruolo alla scuola primaria, di aver indicato come prime preferenze gli Ambiti Territoriali nella provincia di Agrigento, ha lamentato di non aver ottenuto il trasferimento richiesto, in violazione del principio del merito del punteggio in graduatoria, laddove, invece, altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori sono stati assegnati presso le sedi dallo stesso prescelte.
Concludeva, quindi, chiedendo di: "ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità, indi disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione CP_3 resistente che ha pregiudicato e negato il diritto ad ottenere il chiesto trasferimento nell'ambito della mobilità territorialeterritoriale e del passaggio di ruolo 2019/2020 dell'odierna ricorrente, e il CCNI sulla mobilità nella parte in cui non si prevede il riconoscimento in fase interprovinciale del criterio meritocratico;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento presso uno degli Ambiti/Scuole prescelti secondo l'ordine di preferenza articolato in domanda di mobilità e/o di passaggio di ruolo e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione
Scolastica a trasferire in via definitiva la ricorrente, a decorrere dall'A.S.
2019/2020, presso uno degli Ambiti/Scuole indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda di merito spiegata. ritenuta e dichiarata l'illiceità della condotta dell'Amministrazione Scolastica,
condannare le parti resistenti, in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di propria competenza, a risarcire il danno provocato alla ricorrente nella misura che l'On.le Giudicante riterrà equitativamente di giustizia.
Comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di accogliere le infrascritte domande garantendo effettiva e compiuta tutela del diritto vantato dal ricorrente.
Come mezzo al fine, ordinare all'Amministrazione Scolastica l'esibizione, ove ritenuta necessaria, degli elenchi (completi di punteggio e tipologia di trasferimento) dei docenti che hanno ottenuto le assegnazioni negli
Ambiti/Scuole prescelti dalla ricorrente. Con riserva di articolare ulteriori eccezioni ed istanze, anche istruttorie, in relazione alle difese avversarie nel prosieguo del giudizio. Salvo ogni diritto. Vinte le spese" (cfr. conclusioni del ricorso).
Il Controparte_1 e l' Controparte_4
- si costituivano in giudizio
[...]
deducendo l'infondatezza delle domande attrici.
Non si costituiva, invece, in giudizio l'
[...]
, sebbene regolarmente citato, Controparte_5
sicché va dichiarata la sua contumacia.
Nelle note di trattazione scritta del 27.05.2025, la ricorrente ha rappresentato la cessazione della materia del contendere per avere ottenuto, nell'ambito delle operazioni di mobilità per l'A.S. 2025/2026, ha ottenuto autonomamente dal presente contenzioso il passaggio di ruolo verso la scuola primaria all'interno della Provincia di Agrigento).
Ha insistito, in applicazione del noto principio di soccombenza virtuale, per la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
La causa, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine del 28.05.2025 per il deposito di note scritte,
è stata posta in decisione.
***
Venendo all'esame del merito, necessario al fine di poter statuire sulle spese in ragione del principio della soccombenza virtuale, la ricorrente si duole del mancato rispetto, da parte delle convenute
Amministrazioni, dei principi normativamente previsti dall'art. 470, I comma del d.lgs. 297/1994 e dal CCNL Scuola del 1995, deducendo, in particolare, la violazione del principio del merito del punteggio in graduatoria, essendo ella stata superata, nella scelta della sede scolastica da ricoprire, nelle operazioni di mobilità dell'anno in corso al momento del deposito del ricorso, da docenti con punteggi di graduatoria inferiori.
Rileva, infatti, che il CCNI per la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. vigente per il triennio 2019/20-2020/'21-2021/'22, disciplina la procedura di mobilità in aperto contrasto con le suddette disposizioni di legge, atteso che prevede che i trasferimenti interprovinciali di personale già in ruolo vengano di fatto disposti in ultimissima battuta, dopo aver dato priorità ai trasferimenti provinciali e alle nuove immissioni in ruolo, queste ultime peraltro agevolate da
-
una aliquota pari al 50% di posti accantonati in via prioritaria nonché ai movimenti dei soggetti che richiedono i “trasferimenti all'interno del comune” e i “trasferimenti tra comuni della stessa provincia”. Ciò premesso, va osservato, come già argomentato da numerosi
Tribunali (cfr. Trib. Palermo n. 64560/2020 del 3/2/2020), che la disciplina posta dal CCNI 2019/2020 deve reputarsi legittima in quanto la normativa primaria, in specifico l'art. 470 del d.lgs. 297/94, demanda alla contrattazione collettiva, tra organizzazioni sindacali e la definizione dei tempi e delleControparte_6
,
modalità della mobilità professionale e territoriale.
- ilquindi considerarsi che: potere organizzativo Deve
dell'amministrazione convenuta, quale datrice di lavoro della ricorrente, è legittimato, in termini generali, dalla normativa primaria. sulla base della quale, la PA, in attuazione del precetto costituzionale ex art. 97 Cost., promuove procedure concorsuali per la selezione e l'accesso al pubblico impiego;
il naturale sbocco di tale disciplina,
-
ovviamente, è rappresentato dal potere-dovere della PA di immettere in ruolo i neoassunti, pur nel rispetto delle legittime aspirazioni dei dipendenti in attesa di trasferimento;
- la ricerca del punto di equilibrio, tra tali convergenti esigenze, come premesso, è demandata dal legislatore primario alle parti sociali, per mezzo della contrattazione collettiva, ex art. 470 d. lgs. 297/94; peraltro, la volontà
-
dell'amministrazione di riservare una percentuale dei posti vacanti ai neoassunti è confermata, a livello di legislazione primaria, dall'art. 1, comma 201, legge 107/15 (cd Buona Scuola), che ha disposto l'incremento della dotazione organica complessiva del personale docente per gli anni dal 2015 al 2025, nonché dall'art. 1, comma 336, legge 232/16 (legge finanziaria 2017), che ha istituito un'autonoma dotazione per finanziare il predetto incremento di dotazione;
- le citate disposizioni rendono evidente la finalità del legislatore di ridurre le dimensioni del precariato scolastico per mezzo dell'immissione in ruolo di neoassunti con contratti a tempo indeterminato;
ne deriva che la
- disciplina posta dal citato CP_7 fonda la sua legittimità sulla delega attribuita dalla citata normativa primaria.
Peraltro, si ritiene condivisibile l'orientamento della locale Corte di
Appello, la quale ha osservato sul punto va escluso che tale norma "
ponga un precetto imperativo nel senso della necessaria priorità della mobilità rispetto alle nuove immissioni in ruolo".
Sul punto, il TAR Ro. con sentenza n. 13742/2020 ha avuto modo di chiarire che: “L'art. 470 non pone una chiara regola precettiva idonea a incidere sulla validità del decreto impugnato. Nel dettaglio, la disposizione attribuisce uno specifico compito ai contratti collettivi rappresentato dalla definizione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. La disposizione, pertanto, non stabilisce una priorità assoluta e necessaria, ma conferisce alla contrattazione collettiva l'individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. D'altro canto, anche il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l'amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all'esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifiche posti. Al tempo stesso, l'art. 30, comma 2 bis, d.lgs. n.
165 del 2001, se è vero che indica la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili devono essere destinati alla mobilità né ne indica specifica percentuali, lasciando
Pag. 16 all'amministrazione - rectius alla contrattazione collettiva nel caso di specie - le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività" (cfr. Corte di appello Palermo n.986/2021).
La legge primaria, dunque, nel settore scolastico ha inteso rimettere esclusivamente alla norma pattizia la progressiva “equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo" nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo rappresentato dalla destinazione, alle nuove immissioni in ruolo, dei soli posti residui dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico;
obiettivo che, nel settore scolastico, è destinato a realizzarsi progressivamente, dovendo tener conto, da una parte, delle peculiari modalità di reclutamento proprie di questo specifico comparto e, dall'altra, della periodica calendarizzazione delle procedure di mobilità, dalla cadenza annuale.
Esclusa la natura immediatamente precettiva dell'art. 470 D.Lgs. n.
297/1994, va altresì escluso che possa trovare applicazione, neppure analogica, in questo settore il principio della priorità delle operazioni di mobilità rispetto alle nuove assunzioni, espresso dall'art. 30 del D. Lgs.
n. 165/2001; quest'ultima norma è, infatti, dettata dall'evidente esigenza della razionale utilizzazione delle risorse di personale che impedisce alle pubbliche amministrazioni di indire nuovi concorsi finalizzati all'assunzione se non dopo aver utilizzato appieno le risorse già esistenti, il cui utilizzo viene ottimizzato mediante le procedure di mobilità, anche intercompartimentale. Non così nel settore scolastico, nel quale l'indizione dei concorsi presuppone l'esistenza di posti vacanti alla cui copertura deve darsi luogo, almeno in parte, mediante l'assunzione di coloro che sono risultati idonei alle prove concorsuali ed, in parte, secondo il c.d.
"doppio canale del reclutamento”, attingendo dalle graduatorie ad esaurimento, secondo un sistema che mira, attraverso l'acquisizione di punteggi legati ai servizi resi ed al conseguente scorrimento delle graduatorie, a stabilizzare progressivamente i lavoratori precari.
A tali esigenze risponde, secondo gli ambiti ad essa riservati dalla norma primaria, dunque, la contrattazione collettiva, attraverso le menzionate disposizioni che, di anno in anno, previo accantonamento di una determinata quota dei posti disponibili alle immissioni in ruolo, hanno suddiviso i restanti posti destinandoli in parte alla mobilità territoriale e in parte a quella professionale secondo scelte e logiche che, nella ricerca di un punto di equilibrio tra diversi interessi, sono rimesse alle parti sociali.
In termini conclusivi, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Ora, la ricorrente ha ottenuto, nell'ambito della mobilità 2024/2025, il passaggio di ruolo verso la scuola primaria all'interno della Provincia di Agrigento.
È, dunque, cessata la materia del contendere, essendo sopraggiunto un fatto atto che ha consentito alla ricorrente di raggiungere il risultato utile rivendicato nel presente giudizio.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, cui il
Tribunale ritiene di aderire, secondo cui «La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del
2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C.
Cass. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n.
3148/2016; Cass. n. 11494/2004).
Ora, nel caso di specie sussistono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite in considerazione dei non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito sulla questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, l'11.08.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo