TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1768/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1768/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
1966/2023)
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 05/11/1960 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCIACCA EUGENIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/02/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno di invalidità civile presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
1 procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 1966/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “a. Spondilodiscoartrosi con stenosi del canala vertebrale;
b. BPCO in tabagista;
c. Sindrome depressiva in trattamento farmacologico con BZD”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato che il periziando
“lamenta dolori articolari diffusi, malessere generalizzato, impaccio motorio agli arti superiori, crampi, difficoltà respiratorie e dispnea” e che assume US (Salmeterolo Fluticasone, è un broncodilatatore composto da due principi attivi di cui il primo appartiene alla famiglia dei beta due
2 agonisti ed il secondo ai corticosteroidi), IL (N-Acetilcisteina, è un farmaco mucolitico), NC (Bactolisato, è un farmaco che previene le sovrainfezioni batteriche), DI (acido acetilsalicilico,
è un farmaco antiaggregante piastrinico), OT (Atorvastatina, è una statina e cioè un farmaco ad azione ipolipemizzante) e EX
(Bromazepam, è una benzodiazepina e cioè un farmaco che ha effetti ansiolitici, ipnoinducenti, miorilassanti ed anticonvulsivanti)”. Inoltre, in merito all'apparato osteoarticolare, il soggetto “deambula autonomamente;
i cambi posturali sono autonomi e non si apprezzano difficoltà al mantenimento protratto della stazione eretta”. Il periziando è
“ordinato nell'aspetto e nel vestire;
orientamento temporo-spaziale e verso le persone adeguato;
l'eloquio è fluido, conforme al livello socioculturale;
nella norma le capacità logico-deduttive ed ideative;
il tono dell'umore è polarizzato sul versante depressivo;
l'ideazione e le capacità logico-deduttive appaiono nella norma”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“Trattandosi di soggetto infra63enne il suo complesso menomativo andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti tabellari di cui al DM.5-2-1992. La
BPCO è valutabile nella misura del 30% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 6603: asma allergico estrinseco 21-30%. Orbene non è possibile attribuire percentuali invalidanti superiori posto che il trattamento farmacologico in essere in uno con la lacunosa documentazione medica versata nel fascicolo di causa non permette di attribuire percentuali invalidanti superiori. L'artrosi polidistrettuale in soggetto con stenosi del canale vertebrale è valutabile nella misura del
40% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 7010: anchilosi rachide lombare, 31-40%. La sindrome depressiva è valutabile nella misura del
25% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 2205: sindrome depressiva endoreattiva media, 25%. Orbene integrando le singole percentuali invalidanti con il calcolo riduzionistico di AL così come
3 impone la normativa vigente si ottiene una percentuale invalidante conclusiva del 68%; essa non è idonea al riconoscimento dell'assegno di assistenza mensile”.
Il C.T.U., inoltre, in sede di risposta alle osservazioni alla bozza peritale, ha evidenziato: “-La BPCO è valutabile nella misura del 30% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 6603: “asma allergico estrinseco
21-30%”. Orbene non è possibile attribuire percentuali invalidanti superiori posto che il trattamento farmacologico in essere in uno con la lacunosa documentazione medica versata nel fascicolo di causa non permette di attribuire percentuali invalidanti superiori.
-L'artrosi polidistrettuale in soggetto con stenosi del canale vertebrale è valutabile nella misura del 40% in ottemperanza al riferimento tabellare n.
7010: “anchilosi rachide lombare, 31-40%”. -La sindrome depressiva è valutabile nella misura del 25% in ottemperanza al riferimento tabellare n.
2205: “sindrome depressiva endoreattiva media, 25%”. Orbene integrando le singole percentuali invalidanti con il calcolo riduzionistico di
AL così come impone la normativa vigente si ottiene una percentualeinvalidante conclusiva del 68%; essa non è idonea al riconoscimento dell'assegno di assistenza mensile”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di
4 merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
È chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata al ricorso per A.T.P.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
5 1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...]
non ha il requisito sanitario utile per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 06/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1768/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
1966/2023)
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 05/11/1960 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCIACCA EUGENIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/02/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno di invalidità civile presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
1 procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 1966/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “a. Spondilodiscoartrosi con stenosi del canala vertebrale;
b. BPCO in tabagista;
c. Sindrome depressiva in trattamento farmacologico con BZD”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato che il periziando
“lamenta dolori articolari diffusi, malessere generalizzato, impaccio motorio agli arti superiori, crampi, difficoltà respiratorie e dispnea” e che assume US (Salmeterolo Fluticasone, è un broncodilatatore composto da due principi attivi di cui il primo appartiene alla famiglia dei beta due
2 agonisti ed il secondo ai corticosteroidi), IL (N-Acetilcisteina, è un farmaco mucolitico), NC (Bactolisato, è un farmaco che previene le sovrainfezioni batteriche), DI (acido acetilsalicilico,
è un farmaco antiaggregante piastrinico), OT (Atorvastatina, è una statina e cioè un farmaco ad azione ipolipemizzante) e EX
(Bromazepam, è una benzodiazepina e cioè un farmaco che ha effetti ansiolitici, ipnoinducenti, miorilassanti ed anticonvulsivanti)”. Inoltre, in merito all'apparato osteoarticolare, il soggetto “deambula autonomamente;
i cambi posturali sono autonomi e non si apprezzano difficoltà al mantenimento protratto della stazione eretta”. Il periziando è
“ordinato nell'aspetto e nel vestire;
orientamento temporo-spaziale e verso le persone adeguato;
l'eloquio è fluido, conforme al livello socioculturale;
nella norma le capacità logico-deduttive ed ideative;
il tono dell'umore è polarizzato sul versante depressivo;
l'ideazione e le capacità logico-deduttive appaiono nella norma”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“Trattandosi di soggetto infra63enne il suo complesso menomativo andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti tabellari di cui al DM.5-2-1992. La
BPCO è valutabile nella misura del 30% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 6603: asma allergico estrinseco 21-30%. Orbene non è possibile attribuire percentuali invalidanti superiori posto che il trattamento farmacologico in essere in uno con la lacunosa documentazione medica versata nel fascicolo di causa non permette di attribuire percentuali invalidanti superiori. L'artrosi polidistrettuale in soggetto con stenosi del canale vertebrale è valutabile nella misura del
40% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 7010: anchilosi rachide lombare, 31-40%. La sindrome depressiva è valutabile nella misura del
25% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 2205: sindrome depressiva endoreattiva media, 25%. Orbene integrando le singole percentuali invalidanti con il calcolo riduzionistico di AL così come
3 impone la normativa vigente si ottiene una percentuale invalidante conclusiva del 68%; essa non è idonea al riconoscimento dell'assegno di assistenza mensile”.
Il C.T.U., inoltre, in sede di risposta alle osservazioni alla bozza peritale, ha evidenziato: “-La BPCO è valutabile nella misura del 30% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 6603: “asma allergico estrinseco
21-30%”. Orbene non è possibile attribuire percentuali invalidanti superiori posto che il trattamento farmacologico in essere in uno con la lacunosa documentazione medica versata nel fascicolo di causa non permette di attribuire percentuali invalidanti superiori.
-L'artrosi polidistrettuale in soggetto con stenosi del canale vertebrale è valutabile nella misura del 40% in ottemperanza al riferimento tabellare n.
7010: “anchilosi rachide lombare, 31-40%”. -La sindrome depressiva è valutabile nella misura del 25% in ottemperanza al riferimento tabellare n.
2205: “sindrome depressiva endoreattiva media, 25%”. Orbene integrando le singole percentuali invalidanti con il calcolo riduzionistico di
AL così come impone la normativa vigente si ottiene una percentualeinvalidante conclusiva del 68%; essa non è idonea al riconoscimento dell'assegno di assistenza mensile”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di
4 merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
È chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata al ricorso per A.T.P.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
5 1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...]
non ha il requisito sanitario utile per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 06/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
6