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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7262 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , per sé e in qualità Parte_1 C.F._1
di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , elettivamente Persona_1
domiciliato in Sinnai presso lo studio dell'Avv. Matteo Deidda, che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in atti;
ricorrente
contro
, CF. , residente in [...] C.F._2
Mimose, n. 20; convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “disporre affido esclusivo al padre, l'assegno unico familiare verrà percepito al 100% dal sig. - La sig.ra dovrà contribuire alle spese Pt_1 CP_1
straordinarie inerenti alle necessità di nella misura del 50%, così come disciplinate dalle Per_1
linee guida del Consiglio Nazionale Forense 29.11.2017, da intendersi qui richiamate.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio. ”
****
Con ricorso depositato in data 6 novembre 2023, il sig. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di ottenere la regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore , nato il [...]. Persona_2
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha rappresentato di aver intrattenuto una relazione di convivenza more uxorio con la sig.ra dalla quale è nato il predetto minore;
che la CP_1
convivenza si è progressivamente deteriorata a causa del mutamento dell'atteggiamento e delle modalità relazionali della resistente, tanto da condurre alla definitiva cessazione della relazione nel corso dell'anno 2019.
Il ricorrente ha riferito di essersi fatto carico in via esclusiva della cura materiale, affettiva ed educativa del figlio sin dalla cessazione della convivenza, con il costante supporto dei nonni materni e paterni;
che la resistente avrebbe sin da subito manifestato un atteggiamento di sostanziale disinteresse nei confronti della maternità, intraprendendo nuove relazioni sentimentali che avrebbero acuito la conflittualità genitoriale.
Ha inoltre dichiarato di aver contratto matrimonio nel 2022 con la sig.ra dalla cui Parte_2
unione sono nati due ulteriori figli, e;
che il minore risiede stabilmente Per_3 Per_4 Per_1
presso l'abitazione coniugale del padre, inserito nel nuovo nucleo familiare;
che durante i fine settimana viene accompagnato in visita presso la madre e i nonni materni.
Infine, il ricorrente ha evidenziato come i rapporti con la resistente si siano progressivamente deteriorati, a causa dell'atteggiamento disinteressato e scarsamente collaborativo da parte di quest'ultima, la quale spesso si rende irreperibile, rendendo difficoltosa la gestione delle frequentazioni tra il minore e la figura materna.
****
All'udienza del 28 marzo 2024 è stata escussa la sola parte ricorrente, la quale ha confermato integralmente il contenuto del proprio ricorso, ribadendo che la sig.ra risulta irreperibile e che CP_1
persiste nel disinteresse nei confronti del figlio minore, non contribuendo in alcun modo alla sua cura e gestione.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha disposto il rinvio ad altra data al fine di consentire la verifica dell'eventuale comparizione della parte convenuta.
****
All'udienza dell'11.04.2024 , il ricorrente personalmente presente ha affermato: “Ho provato a contattare la anche tramite i genitori della stessa e ho appreso che si trova in Svizzera o in CP_1
Germania; la stessa di fatto ha comunicato il proprio disinteresse per il figlio minore in quanto ha programmato una nuova vita fuori dall'Italia. Dalla relazione è nato il figlio Persona_2 il 21.1.2018. Il bambino sta con me a Selargius, loc. Su Pezzu Mannu, assieme a mia moglie
[...]
e agli altri figli minori avuti da quest'ultima. Tali bambini anno entro meno di due anni. Sono in cerca di occupazione. Ho sempre fatto il barista e, finito il periodo NASPI sto cercando di aprire un
Bar. Mia moglie lavora come onicotecnica in proprio. Date le circostanze attuali domando l'affido esclusivo e la collocazione di presso di me. “ Persona_2
All'esito dell'udienza, il Giudice ha conferito incarico ai Servizi Sociali del Comune di Selargius
affinché procedano all'acquisizione di informazioni approfondite in merito alla composizione e alle dinamiche del nucleo familiare del sig. , nonché alla situazione del minore Parte_1 [...]
e alla qualità dei rapporti che lo stesso intrattiene all'interno del contesto familiare Persona_2
allargato. A tal fine, è stato altresì disposto che i Servizi Sociali provvedano all'audizione del minore e delle parti.
****
All'udienza del 27.01.2025, rilevato che non è risultata pervenuta alcuna relazione da parte del
Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Cagliari e considerato che i Servizi Sociali di Selargius si sono limitati a curare l'invio del minore presso il suddetto servizio, il Giudice ha Persona_2
disposto che i medesimi Servizi Sociali procedano direttamente all'acquisizione di informazioni aggiornate in merito alla situazione personale e familiare del minore, nonché alla qualità del rapporto con il padre, estendendo l'indagine anche alla sfera scolastica e alla frequenza dell'istituto da parte del minore.
*****
All'udienza del 23.09.2024, il procuratore della parte ricorrente ha rappresentato che la madre del minore, , risulta attualmente residente all'estero (Germania) e si è, in ogni Persona_2
caso, completamente disinteressata del figlio, il quale continua a convivere stabilmente con il padre,
l'attuale coniuge di quest'ultimo e i due figli nati dalla nuova unione. Ha, pertanto, ritenuto non necessaria la presa in carico del minore da parte della , formulando istanza Controparte_2
di affidamento esclusivo in favore del padre.
All'esito dell'udienza, il Giudice – preso atto della mancata costituzione in giudizio della sig.ra e del palese disinteresse della stessa nei confronti del figlio minore, nonché della sua attuale CP_1
residenza all'estero e dell'assenza di qualsivoglia contatto con il minore e con il ricorrente –
ritenuta la situazione pregiudizievole per il minore, ha disposto l'affidamento esclusivo del medesimo al padre, autorizzandolo ad assumere in via esclusiva tutte le decisioni inerenti la vita del figlio e a percepire integralmente l'assegno unico a lui spettante.
Il Giudice ha, inoltre, incaricato i Servizi Sociali del Comune di Selargius di curare l'invio del minore, previa visita preliminare, presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile territorialmente competente (Cagliari, via Romagna).
*****
Ha dato mandato, inoltre, ai Servizi Sociali di Selargius di curare l''invio, previa visita preliminare,
del minore presso il Servizio di NPI competente per territorio (Cagliari via Romagna).
*****
All'udienza del 27.01.2025, il procuratore della parte ricorrente ha rappresentato che non risulta agli atti alcuna relazione da parte della di Cagliari, evidenziando come i Controparte_2
Servizi Sociali del Comune di Selargius si siano limitati a curare l'invio del minore Per_2
al suddetto servizio, senza ulteriori riscontri. Ha inoltre precisato che il minore continua a
[...]
convivere stabilmente con il padre, con il quale mantiene un buon equilibrio, pur manifestando qualche difficoltà comportamentale nell'ambito scolastico.
In considerazione di quanto emerso, il Giudice ha conferito incarico ai Servizi Sociali del Comune
di Selargius affinché verifichino l'effettivo esito dell'invio del minore presso la NPI di Cagliari (via Romagna) e provvedano a sollecitare la trasmissione di una relazione dettagliata. Ha altresì disposto che i medesimi Servizi Sociali assumano direttamente informazioni in ordine all'attuale condizione del minore, ai rapporti familiari con il padre e all'andamento della frequenza scolastica, al fine di acquisire un quadro aggiornato e complessivo della situazione.
******
All'udienza del 14.04.2025, il procuratore della parte ricorrente ha dato atto del deposito in atti delle relazioni redatte dalla di Cagliari e dai Servizi Sociali del Comune Controparte_2
di Selargius, dalle quali non emergono criticità in merito alla situazione psico-fisica e familiare del minore. Ha pertanto concluso chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti o rinvii.
Il Giudice, preso atto di quanto rappresentato e della completezza del quadro istruttorio, ha dichiarato la causa trattenuta in decisione.
*****
Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, devono ritenersi sussistenti,
nel caso di specie, i presupposti per la conferma del provvedimento già reso in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, con il quale è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Persona_2
Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il regime dell'affidamento condiviso
– elevato a regola generale dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54 – può essere derogato solo in presenza di una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere pregiudizievole per il minore la permanenza del regime condiviso. Nel caso in esame, le allegazioni del ricorrente circa il disinteresse totale e protratto nel tempo da parte della madre del minore, sig.ra appaiono ampiamente confermate sia dal CP_1
contegno processuale della stessa, rimasta contumace e mai costituitasi nel presente procedimento,
sia dai riscontri oggettivi offerti dalla relazione dei Servizi Sociali di Selargius e dalla documentazione versata in atti.
In particolare, la sig.ra nonostante convocazioni formali da parte dei servizi sociali, non ha CP_1
mai preso parte agli incontri programmati, rendendosi sostanzialmente irreperibile. Da quanto riferito dai servizi incaricati, la stessa avrebbe inizialmente chiesto un appuntamento che successivamente ha disatteso, e ogni tentativo di ulteriore contatto, anche tramite canali informali
(es. WhatsApp), è risultato vano.
Il ricorrente ha altresì evidenziato che, a seguito della cessazione della convivenza, la madre ha completamente abdicato al proprio ruolo genitoriale, disinteressandosi sia dell'aspetto affettivo sia di quello materiale della cura del figlio, trasferendosi all'estero (in Germania) e dedicandosi ad altre relazioni senza mai intrattenere rapporti significativi con il minore né collaborare con il padre nella gestione del figlio.
Le risultanze dei Servizi Sociali di Selargius confermano quanto sopra: il minore è Persona_2
apparso curato, puntuale, adeguato nelle risposte e capace di stabilire una relazione positiva con l'operatrice. Il padre è stato descritto come presente, responsabile e in grado di garantire un contesto familiare stabile e accogliente. Pur segnalando alcune difficoltà relazionali nella coppia attuale del ricorrente, i servizi sociali non hanno rilevato elementi pregiudizievoli per il minore, né carenze nella capacità genitoriale del padre.
Nella relazione del 6 aprile 2024, i Servizi Sociali hanno attestato il buon inserimento del minore all'interno del nucleo familiare ricostituito, composto dalla compagna Persona_2
del padre, sig.ra e dai tre figli minori di quest'ultima, tra cui la piccola Parte_2 Per_5 di anni quattro. È stato rilevato che il minore aveva instaurato legami affettivi positivi con
[...]
tutti i membri della nuova famiglia. La visita domiciliare ha avuto esito favorevole, evidenziando che l'abitazione, pur ubicata in zona decentrata (agro di Selargius), risulta adeguata sotto il profilo sia abitativo che relazionale rispetto alle esigenze del nucleo.
Successivamente, nella relazione di aggiornamento del 9 aprile 2025, è stata riportata la diagnosi di disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) a carico del minore. Dal confronto con l'istituzione scolastica è emerso che e il padre si mostrano collaborativi e disponibili nei Per_1
confronti dei Servizi Sociali, mentre le figure di riferimento affettivo più stabili risultano essere i nonni materni, costantemente presenti. È stata altresì segnalata una frequenza scolastica irregolare,
con un numero significativo di assenze.
Nella medesima relazione si dà atto della sopravvenuta rottura del legame sentimentale tra il padre del minore e la sig.ra a causa di un'accentuata conflittualità, con conseguente modifica Pt_2
della composizione familiare.
Alla luce di quanto emerso, i Servizi Sociali hanno concluso raccomandando l'attivazione di un percorso di sostegno individuale alla genitorialità, nonché l'attivazione di un servizio educativo domiciliare a supporto del padre nella gestione quotidiana del minore.
In conclusione, il perdurante e ingiustificato disinteresse della sig.ra manifestatosi sotto ogni CP_1
profilo – affettivo, educativo, relazionale ed economico – configura una condizione di manifesta inidoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale, tale da rendere pregiudizievole per il minore un eventuale regime di affido condiviso, integrando pertanto i presupposti di cui all'art. 337-quater c.c. per la conferma dell'affidamento esclusivo al padre.
Per quanto concerne il ricorrente ha dato prova di avere un'adeguata capacità genitoriale, avendo garantito nel tempo la cura affettiva, educativa e materiale del figlio. Alla luce di quanto esposto, si ritiene opportuno confermare l'affidamento esclusivo del minore al padre, al quale è attribuita la facoltà di assumere in via autonoma tutte Persona_2
le decisioni, comprese quelle di maggiore rilevanza, riguardanti il figlio, nonché di percepire integralmente l'assegno unico destinato al minore.
Considerata inoltre la recente disgregazione del nucleo familiare paterno, si ritiene necessario, allo stato, attivare un servizio educativo domiciliare volto a supportare il padre nella gestione quotidiana del figlio.
Quanto al diritto di visita materno considerata la lontananza della convenuta si dispone che la stessa potrà incontrare il minore solo previo accordo con il padre.
*****
In relazione ai provvedimenti di natura economica riguardanti la prole, deve essere accolta la richiesta formulata dal padre volta ad ottenere la ripartizione paritaria tra i genitori (nella misura del
50%) delle spese straordinarie, nonché la corresponsione integrale in suo favore dell'assegno unico.
*****
Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nonostante sia rimasto contumace, non potendosi derogare al principio della soccombenza, operando una compensazione,
solo perché non ha spiegato contestazioni ed eccezioni (CASS. Sez. VI ord. n.13674 del 2.04.2022)
e dovranno essere corrisposte allo stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. dispone l'affidamento in via esclusiva a del figlio minore Parte_1 Persona_2
fissando la collocazione, anche ai fini anagrafici, presso il padre;
lo stesso, inoltre,
[...] potrà adottare in autonomia tutte le decisioni inerenti il figlio.
2. Si dispone l'attivazione, a carico dei Servizi sociali competenti, di un percorso di sostegno individuale alla genitorialità in favore del sig. unitamente all'attivazione di un Pt_1
servizio educativo domiciliare volto a supportarlo nella gestione quotidiana del minore;
3. dispone che contribuisca al pagamento delle spese straordinarie sostenute CP_1
nell'interesse del minore nella misura del 50%;
4. il sig. percepirà per intero l'assegno unico. Parte_1
5. condanna a rifondere all'erario le spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
3200,00, oltre accessori dovuti per legge, in ragione dell'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
Così deciso in Cagliari in data 15.07.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7262 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , per sé e in qualità Parte_1 C.F._1
di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , elettivamente Persona_1
domiciliato in Sinnai presso lo studio dell'Avv. Matteo Deidda, che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in atti;
ricorrente
contro
, CF. , residente in [...] C.F._2
Mimose, n. 20; convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “disporre affido esclusivo al padre, l'assegno unico familiare verrà percepito al 100% dal sig. - La sig.ra dovrà contribuire alle spese Pt_1 CP_1
straordinarie inerenti alle necessità di nella misura del 50%, così come disciplinate dalle Per_1
linee guida del Consiglio Nazionale Forense 29.11.2017, da intendersi qui richiamate.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio. ”
****
Con ricorso depositato in data 6 novembre 2023, il sig. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di ottenere la regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore , nato il [...]. Persona_2
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha rappresentato di aver intrattenuto una relazione di convivenza more uxorio con la sig.ra dalla quale è nato il predetto minore;
che la CP_1
convivenza si è progressivamente deteriorata a causa del mutamento dell'atteggiamento e delle modalità relazionali della resistente, tanto da condurre alla definitiva cessazione della relazione nel corso dell'anno 2019.
Il ricorrente ha riferito di essersi fatto carico in via esclusiva della cura materiale, affettiva ed educativa del figlio sin dalla cessazione della convivenza, con il costante supporto dei nonni materni e paterni;
che la resistente avrebbe sin da subito manifestato un atteggiamento di sostanziale disinteresse nei confronti della maternità, intraprendendo nuove relazioni sentimentali che avrebbero acuito la conflittualità genitoriale.
Ha inoltre dichiarato di aver contratto matrimonio nel 2022 con la sig.ra dalla cui Parte_2
unione sono nati due ulteriori figli, e;
che il minore risiede stabilmente Per_3 Per_4 Per_1
presso l'abitazione coniugale del padre, inserito nel nuovo nucleo familiare;
che durante i fine settimana viene accompagnato in visita presso la madre e i nonni materni.
Infine, il ricorrente ha evidenziato come i rapporti con la resistente si siano progressivamente deteriorati, a causa dell'atteggiamento disinteressato e scarsamente collaborativo da parte di quest'ultima, la quale spesso si rende irreperibile, rendendo difficoltosa la gestione delle frequentazioni tra il minore e la figura materna.
****
All'udienza del 28 marzo 2024 è stata escussa la sola parte ricorrente, la quale ha confermato integralmente il contenuto del proprio ricorso, ribadendo che la sig.ra risulta irreperibile e che CP_1
persiste nel disinteresse nei confronti del figlio minore, non contribuendo in alcun modo alla sua cura e gestione.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha disposto il rinvio ad altra data al fine di consentire la verifica dell'eventuale comparizione della parte convenuta.
****
All'udienza dell'11.04.2024 , il ricorrente personalmente presente ha affermato: “Ho provato a contattare la anche tramite i genitori della stessa e ho appreso che si trova in Svizzera o in CP_1
Germania; la stessa di fatto ha comunicato il proprio disinteresse per il figlio minore in quanto ha programmato una nuova vita fuori dall'Italia. Dalla relazione è nato il figlio Persona_2 il 21.1.2018. Il bambino sta con me a Selargius, loc. Su Pezzu Mannu, assieme a mia moglie
[...]
e agli altri figli minori avuti da quest'ultima. Tali bambini anno entro meno di due anni. Sono in cerca di occupazione. Ho sempre fatto il barista e, finito il periodo NASPI sto cercando di aprire un
Bar. Mia moglie lavora come onicotecnica in proprio. Date le circostanze attuali domando l'affido esclusivo e la collocazione di presso di me. “ Persona_2
All'esito dell'udienza, il Giudice ha conferito incarico ai Servizi Sociali del Comune di Selargius
affinché procedano all'acquisizione di informazioni approfondite in merito alla composizione e alle dinamiche del nucleo familiare del sig. , nonché alla situazione del minore Parte_1 [...]
e alla qualità dei rapporti che lo stesso intrattiene all'interno del contesto familiare Persona_2
allargato. A tal fine, è stato altresì disposto che i Servizi Sociali provvedano all'audizione del minore e delle parti.
****
All'udienza del 27.01.2025, rilevato che non è risultata pervenuta alcuna relazione da parte del
Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Cagliari e considerato che i Servizi Sociali di Selargius si sono limitati a curare l'invio del minore presso il suddetto servizio, il Giudice ha Persona_2
disposto che i medesimi Servizi Sociali procedano direttamente all'acquisizione di informazioni aggiornate in merito alla situazione personale e familiare del minore, nonché alla qualità del rapporto con il padre, estendendo l'indagine anche alla sfera scolastica e alla frequenza dell'istituto da parte del minore.
*****
All'udienza del 23.09.2024, il procuratore della parte ricorrente ha rappresentato che la madre del minore, , risulta attualmente residente all'estero (Germania) e si è, in ogni Persona_2
caso, completamente disinteressata del figlio, il quale continua a convivere stabilmente con il padre,
l'attuale coniuge di quest'ultimo e i due figli nati dalla nuova unione. Ha, pertanto, ritenuto non necessaria la presa in carico del minore da parte della , formulando istanza Controparte_2
di affidamento esclusivo in favore del padre.
All'esito dell'udienza, il Giudice – preso atto della mancata costituzione in giudizio della sig.ra e del palese disinteresse della stessa nei confronti del figlio minore, nonché della sua attuale CP_1
residenza all'estero e dell'assenza di qualsivoglia contatto con il minore e con il ricorrente –
ritenuta la situazione pregiudizievole per il minore, ha disposto l'affidamento esclusivo del medesimo al padre, autorizzandolo ad assumere in via esclusiva tutte le decisioni inerenti la vita del figlio e a percepire integralmente l'assegno unico a lui spettante.
Il Giudice ha, inoltre, incaricato i Servizi Sociali del Comune di Selargius di curare l'invio del minore, previa visita preliminare, presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile territorialmente competente (Cagliari, via Romagna).
*****
Ha dato mandato, inoltre, ai Servizi Sociali di Selargius di curare l''invio, previa visita preliminare,
del minore presso il Servizio di NPI competente per territorio (Cagliari via Romagna).
*****
All'udienza del 27.01.2025, il procuratore della parte ricorrente ha rappresentato che non risulta agli atti alcuna relazione da parte della di Cagliari, evidenziando come i Controparte_2
Servizi Sociali del Comune di Selargius si siano limitati a curare l'invio del minore Per_2
al suddetto servizio, senza ulteriori riscontri. Ha inoltre precisato che il minore continua a
[...]
convivere stabilmente con il padre, con il quale mantiene un buon equilibrio, pur manifestando qualche difficoltà comportamentale nell'ambito scolastico.
In considerazione di quanto emerso, il Giudice ha conferito incarico ai Servizi Sociali del Comune
di Selargius affinché verifichino l'effettivo esito dell'invio del minore presso la NPI di Cagliari (via Romagna) e provvedano a sollecitare la trasmissione di una relazione dettagliata. Ha altresì disposto che i medesimi Servizi Sociali assumano direttamente informazioni in ordine all'attuale condizione del minore, ai rapporti familiari con il padre e all'andamento della frequenza scolastica, al fine di acquisire un quadro aggiornato e complessivo della situazione.
******
All'udienza del 14.04.2025, il procuratore della parte ricorrente ha dato atto del deposito in atti delle relazioni redatte dalla di Cagliari e dai Servizi Sociali del Comune Controparte_2
di Selargius, dalle quali non emergono criticità in merito alla situazione psico-fisica e familiare del minore. Ha pertanto concluso chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti o rinvii.
Il Giudice, preso atto di quanto rappresentato e della completezza del quadro istruttorio, ha dichiarato la causa trattenuta in decisione.
*****
Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, devono ritenersi sussistenti,
nel caso di specie, i presupposti per la conferma del provvedimento già reso in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, con il quale è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Persona_2
Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il regime dell'affidamento condiviso
– elevato a regola generale dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54 – può essere derogato solo in presenza di una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere pregiudizievole per il minore la permanenza del regime condiviso. Nel caso in esame, le allegazioni del ricorrente circa il disinteresse totale e protratto nel tempo da parte della madre del minore, sig.ra appaiono ampiamente confermate sia dal CP_1
contegno processuale della stessa, rimasta contumace e mai costituitasi nel presente procedimento,
sia dai riscontri oggettivi offerti dalla relazione dei Servizi Sociali di Selargius e dalla documentazione versata in atti.
In particolare, la sig.ra nonostante convocazioni formali da parte dei servizi sociali, non ha CP_1
mai preso parte agli incontri programmati, rendendosi sostanzialmente irreperibile. Da quanto riferito dai servizi incaricati, la stessa avrebbe inizialmente chiesto un appuntamento che successivamente ha disatteso, e ogni tentativo di ulteriore contatto, anche tramite canali informali
(es. WhatsApp), è risultato vano.
Il ricorrente ha altresì evidenziato che, a seguito della cessazione della convivenza, la madre ha completamente abdicato al proprio ruolo genitoriale, disinteressandosi sia dell'aspetto affettivo sia di quello materiale della cura del figlio, trasferendosi all'estero (in Germania) e dedicandosi ad altre relazioni senza mai intrattenere rapporti significativi con il minore né collaborare con il padre nella gestione del figlio.
Le risultanze dei Servizi Sociali di Selargius confermano quanto sopra: il minore è Persona_2
apparso curato, puntuale, adeguato nelle risposte e capace di stabilire una relazione positiva con l'operatrice. Il padre è stato descritto come presente, responsabile e in grado di garantire un contesto familiare stabile e accogliente. Pur segnalando alcune difficoltà relazionali nella coppia attuale del ricorrente, i servizi sociali non hanno rilevato elementi pregiudizievoli per il minore, né carenze nella capacità genitoriale del padre.
Nella relazione del 6 aprile 2024, i Servizi Sociali hanno attestato il buon inserimento del minore all'interno del nucleo familiare ricostituito, composto dalla compagna Persona_2
del padre, sig.ra e dai tre figli minori di quest'ultima, tra cui la piccola Parte_2 Per_5 di anni quattro. È stato rilevato che il minore aveva instaurato legami affettivi positivi con
[...]
tutti i membri della nuova famiglia. La visita domiciliare ha avuto esito favorevole, evidenziando che l'abitazione, pur ubicata in zona decentrata (agro di Selargius), risulta adeguata sotto il profilo sia abitativo che relazionale rispetto alle esigenze del nucleo.
Successivamente, nella relazione di aggiornamento del 9 aprile 2025, è stata riportata la diagnosi di disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) a carico del minore. Dal confronto con l'istituzione scolastica è emerso che e il padre si mostrano collaborativi e disponibili nei Per_1
confronti dei Servizi Sociali, mentre le figure di riferimento affettivo più stabili risultano essere i nonni materni, costantemente presenti. È stata altresì segnalata una frequenza scolastica irregolare,
con un numero significativo di assenze.
Nella medesima relazione si dà atto della sopravvenuta rottura del legame sentimentale tra il padre del minore e la sig.ra a causa di un'accentuata conflittualità, con conseguente modifica Pt_2
della composizione familiare.
Alla luce di quanto emerso, i Servizi Sociali hanno concluso raccomandando l'attivazione di un percorso di sostegno individuale alla genitorialità, nonché l'attivazione di un servizio educativo domiciliare a supporto del padre nella gestione quotidiana del minore.
In conclusione, il perdurante e ingiustificato disinteresse della sig.ra manifestatosi sotto ogni CP_1
profilo – affettivo, educativo, relazionale ed economico – configura una condizione di manifesta inidoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale, tale da rendere pregiudizievole per il minore un eventuale regime di affido condiviso, integrando pertanto i presupposti di cui all'art. 337-quater c.c. per la conferma dell'affidamento esclusivo al padre.
Per quanto concerne il ricorrente ha dato prova di avere un'adeguata capacità genitoriale, avendo garantito nel tempo la cura affettiva, educativa e materiale del figlio. Alla luce di quanto esposto, si ritiene opportuno confermare l'affidamento esclusivo del minore al padre, al quale è attribuita la facoltà di assumere in via autonoma tutte Persona_2
le decisioni, comprese quelle di maggiore rilevanza, riguardanti il figlio, nonché di percepire integralmente l'assegno unico destinato al minore.
Considerata inoltre la recente disgregazione del nucleo familiare paterno, si ritiene necessario, allo stato, attivare un servizio educativo domiciliare volto a supportare il padre nella gestione quotidiana del figlio.
Quanto al diritto di visita materno considerata la lontananza della convenuta si dispone che la stessa potrà incontrare il minore solo previo accordo con il padre.
*****
In relazione ai provvedimenti di natura economica riguardanti la prole, deve essere accolta la richiesta formulata dal padre volta ad ottenere la ripartizione paritaria tra i genitori (nella misura del
50%) delle spese straordinarie, nonché la corresponsione integrale in suo favore dell'assegno unico.
*****
Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nonostante sia rimasto contumace, non potendosi derogare al principio della soccombenza, operando una compensazione,
solo perché non ha spiegato contestazioni ed eccezioni (CASS. Sez. VI ord. n.13674 del 2.04.2022)
e dovranno essere corrisposte allo stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. dispone l'affidamento in via esclusiva a del figlio minore Parte_1 Persona_2
fissando la collocazione, anche ai fini anagrafici, presso il padre;
lo stesso, inoltre,
[...] potrà adottare in autonomia tutte le decisioni inerenti il figlio.
2. Si dispone l'attivazione, a carico dei Servizi sociali competenti, di un percorso di sostegno individuale alla genitorialità in favore del sig. unitamente all'attivazione di un Pt_1
servizio educativo domiciliare volto a supportarlo nella gestione quotidiana del minore;
3. dispone che contribuisca al pagamento delle spese straordinarie sostenute CP_1
nell'interesse del minore nella misura del 50%;
4. il sig. percepirà per intero l'assegno unico. Parte_1
5. condanna a rifondere all'erario le spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
3200,00, oltre accessori dovuti per legge, in ragione dell'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
Così deciso in Cagliari in data 15.07.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti