Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00258/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02266/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2266 del 2025, proposto da IO AR, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Arcifa, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Gaetana Maria Musumeci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e del corrispondente obbligo a provvedere sull’istanza prot. n. 491179 del 9 novembre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il Presidente UR NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorso ha ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e del corrispondente obbligo a provvedere del Comune di Catania sull’istanza prot. n. 491179 del 9 novembre 2024;
Rilevato che il Comune di Catania ha accolto l’istanza con la determinazione n. A09/del 6 novembre 2025, protocollo n. 521729 del 17 novembre 2025;
Rilevato che è incontroverso tra le parti che il provvedimento è satisfattivo ed è stato adottato dopo la notifica del ricorso;
Ritenuto che non resta altro al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere e liquidare le spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Catania al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR NT, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UR NT |
IL SEGRETARIO