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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 330/2024, avente per oggetto “impugnazione del licenziamento (di dirigente) per giusta causa – spettanze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MATTEO FRIGERIO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. ANGELO Controparte_1 P.IVA_1
PANDOLFO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 10.5.2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio impugnando il licenziamento per giusta causa comminatogli Controparte_1
dalla convenuta e chiedendone l'accertamento dell'illegittimità per mancato rispetto del termine a difesa previsto dall'art. 7, comma V, L. 300/1970 e per vizio di genericità della contestazione disciplinare, con conseguente richiesta del pagamento delle retribuzioni allo stesso dovute dalla data del recesso datoriale alla data della scadenza naturale del contratto, oltre che del risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subìto a causa della condotta del datore di lavoro. Il ricorrente ha chiesto altresì la condanna della società al pagamento in suo favore delle spettanze retributive maturate (retribuzioni arretrate e competenze di fine rapporto).
Queste le conclusioni formulate in ricorso: 1 “A) per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e comunque l'inefficacia del licenziamento per giusta causa comminato da l ricorrente Controparte_1 in data 27.10.2023 in pendenza di contratto a tempo determinato con termine finale al 31.12.2027; B) per l'effetto delle statuizioni di cui alla lettera precedente e ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., condannare al risarcimento del danno in favore del ricorrente quantificandolo nelle Controparte_1 retribuzioni non corrisposte dal 27.10.2023 al 31.12.2027, pari a complessivi € 635.619,81 (diconsi euro seicentotrentacinquemilaseicentodiciannove/81) o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo, comunque dichiarando il diritto del ricorrente e il corrispettivo obbligo della resistente al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi sulle somme liquidate a tale titolo;
C) sempre per l'effetto delle statuizioni di cui alla lettera a), accertare e dichiarare la sussistenza del danno non patrimoniale subito dal ricorrente a seguito dell'illegittima condotta della datrice di lavoro e per l'effetto condannare al risarcimento del danno Controparte_1 quantificato in via equitativa nella misura di € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00) o nella diversa somma ritenuta di giustizia. D) In ogni caso, condannare a pagare al ricorrente i Controparte_1 seguenti importi: € 10.714,29 (diconsi euro diecimilasettecentoquattordici/29), di cui alla busta paga di settembre 2023; € 3.296,71 (diconsi euro tremiladuecentonovantasei/71), di cui alla prima busta paga di ottobre 2023; € 14.033,83 (diconsi euro quattordicimilatrentatre/83), di cui alla seconda busta paga di ottobre 2023; il tutto a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto dovute al ricorrente e non pagate, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché a regolarizzare la contribuzione previdenziale e assicurativa del ricorrente. In ogni caso, condannarsi alla rifusione Controparte_1 delle spese e dei compensi di avvocato per il presente giudizio, oltre 15% per spese generali ex art.
2.1 D.M. 10.3.2014 n. 55 e smi, CPA e IVA come per legge”
Si è costituita in giudizio contestando la rappresentazione dei fatti Controparte_1
fornita dal lavoratore e deducendo la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al dirigente, stante la gravità delle condotte poste in essere dallo stesso. La resistente ha perciò chiesto l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o, comunque, inammissibile.
Tentata inutilmente la conciliazione tra le parti, la causa è stata istruita tramite l'assunzione delle prove orali ritenute ammissibili e rilevanti. Con ordinanza del 17.12.2024, è stato disposto il pagamento in favore del ricorrente delle buste paga allegate al ricorso e la causa è stata rinviata all'udienza del 17.2.2025 per la discussione finale, all'esito della quale è stato emesso il dispositivo, con fissazione del termine per il deposito della presente sentenza.
2. Giova ripercorrere brevemente gli antefatti dell'odierno contenzioso. società di distribuzione e servizi che opera nel settore della carta e del Controparte_1
cartone, è stata fondata nel 2006 da , padre dell'odierno ricorrente. A Parte_1
seguito della morte del fondatore, il capitale sociale risultava detenuto da
[...]
, (fratello del ricorrente), e la Parte_1 Persona_1 CP_2
comunione ereditaria di;
l'organo amministrativo era così composto: Parte_1
2 rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Persona_1
quella di Consigliere Delegato, quest'ultimo con poteri Parte_1
circoscritti a sovraintendere e curare l'attività commerciale e le relazioni con clienti e fornitori.
In data 22.6.2023 il gruppo irlandese ha acquistato il 70% Controparte_3
del capitale sociale di docc. 3 e 4 attoreo) ed il restante capitale sociale Controparte_1
è stato così ripartito: 10% , 10% e 10% Parte_1 Persona_1
(doc. 5 attoreo). Sempre in data 22.6.2023, come da accordi con i CP_2 CP_3
fratelli si sono dimessi dalle cariche gestorie rispettivamente rivestite e l'assemblea dei CP_1
soci della resistente ha deliberato la modifica della struttura del proprio organo amministrativo, nominando Amministratore Unico BR O'LI, titolare di Controparte_3
Contestualmente, come il fratello
[...] Parte_2
è stato assunto dalla resistente con qualifica dirigenziale ed applicazione del Per_1
CCNL per i dirigenti delle aziende del terziari servizi, tramite stipula Controparte_4
di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con decorrenza dal 23.6.2023 e scadenza al 31.12.2027 (doc. 8 attoreo) e con attribuzione di mansioni principalmente di natura commerciale (così elencate nella Job Description allegata al contratto: “coordinare e gestire: • le relazioni con i fornitori e con i clienti;
• le politiche commerciali della Società, ivi inclusa la conclusione di ordini d'acquisto, la definizione di prezzi / volumi / consegne / termini pagamento;
• le attività di tutti i dipendenti preposti all'attività commerciale e all'attività della logistica;
• le attività del responsabile di produzione;
• le risorse umane, ivi inclusa
l'effettuazione dei colloqui prodromici alle assunzioni;
• i rapporti con la società Parte_3
se del caso anche effettuando visite in loco periodiche;
• i rapporti con gli sdoganatori
[...]
portuali nei vari porti d'importazione; • i rapporti con la società Mida s.r.l., proprietaria del capannone di Guasticce”), operando a riporto diretto del nuovo Amministratore Unico. Al contempo, a conferito al ricorrente procura speciale allo scopo di “a) Controparte_1
sovraintendere e curare l'attività commerciale e le relazioni con clienti e fornitori, definendo contratti, accordi, convenzioni e transazioni di ogni genere;
b) affidare incarichi di prestazioni
d'opera e professionali in genere;
assumere e licenziare dipendenti;
c) assolvere gli adempimenti previsti ai fini della normativa in materia di privacy e protezione dei dati
3 personali” (cfr. doc. 9 attoreo) ed incarico di svolgere la funzione di dirigente con riferimento a tutte le sedi e ai reparti della società (doc. 11 attoreo).
Successivamente, in concomitanza con la situazione di aggravamento della crisi di liquidità della società (che la difesa di quest'ultima ascrive alla situazione finanziaria critica di CP_1
, appresa da solo dopo l'acquisito), a far data dal 3.10.2023 il ricorrente si è
[...] CP_3
assentato per malattia.
Nel mese di ottobre 2023, la società ha proposto istanza al Tribunale di Lecco di ammissione alla procedura di concordato preventivo, a seguito della quale la resistente ha dedotto di non essere stata in grado di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti, ivi comprese quelle del ricorrente e del fratello.
In questo contesto si colloca il licenziamento oggetto dell'odierna impugnazione.
3. Con specifico riferimento alla vicenda espulsiva, il ricorrente ha dedotto che, al suo rientro in azienda dopo la malattia, in data 18.10.2023, egli era stato convocato dall'Amministratore
Unico presso la sala riunioni, in cui era già presente l'Avv. ET IT. In tale occasione, BR O'LI lo aveva informato verbalmente della sua immediata sospensione dal lavoro, a causa di errori riscontrati nell'etichettatura di alcune forniture a clienti, senza spiegare quali errori e quali forniture. Non comprendendo le ragioni di siffatta decisione datoriale ed anche a causa dello stato confusionale ed ansioso determinato dalla convocazione in presenza del legale, il ricorrente si sarebbe congedato dal datore di lavoro e dal suo legale, per poi essere avvicinato, nei locali aziendali, dall'Amministratore Unico, il quale, presolo in disparte gli avrebbe detto: “È meglio che per i prossimi tre o quattro mesi non Ti fai vedere in azienda a causa dei problemi che stanno emergendo” (cfr. ricorso pag. 10-11). Dal giorno seguente, il ricorrente si era assentato nuovamente per malattia, a causa -a suo dire- della sintomatologia da stress lavorativo derivata da tali eventi.
Premettendo che prima di allora la resistente mai avrebbe avanzato contestazioni disciplinari o richiami nei suoi confronti, ha dedotto di essere stato Parte_1
licenziato a seguito della contestazione disciplinare del datore di lavoro contenuta in una lettera del 18.10.2023, ricevuta tramite raccomandata a.r. in data 24.10.2023, avente il seguente tenore:
“Egregio Dott. Cima, con la presente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. n. 300/1970, Le
4 contestiamo quanto segue. Abbiamo evidenza che, in più occasioni, sono state apposte etichette sui prodotti commercializzati recanti il nome ed il logo di una società diversa da quella effettivamente produttrice sotto la Sua responsabilità. Le segnaliamo che, in base all'art. 7 L.
n. 300/1970, ha facoltà di presentare le Sue difese. In considerazione della gravità di quanto contestatoLe, è comunque disposta la sospensione cautelare del Suo rapporto di lavoro con
a invitiamo, inoltre, a prendere contatto con al fine della Controparte_1 Controparte_5
riconsegna immediata di tutti i beni aziendali in Suo possesso (auto, pc e telefono)” (cfr. doc.
n. 33 attoreo). In data 27.10.2023, quindi soltanto tre giorni dopo il recapito della contestazione disciplinare, il datore di lavoro aveva provveduto al licenziamento per giusta causa, tramite lettera raccomandata a/r datata 26.10.2023, avente il seguente contenuto: “Egregio Dott. CP_1
facendo seguito alla lettera di contestazione disciplinare, di cui Le è stata data lettura nel corso della riunione con Mr. BR O'IV, Amministratore Unico della scrivente Società, in presenza dell'avv. Gaetano Pizzitola tra le ore 15 e 15.30 del 18 ottobre 2023 (e successivamente inviata tramite raccomandata consegnata il 24 ottobre c.a. anche per opportuna conoscenza del Suo legale contattato telefonicamente nel corso di tale incontro), il cui contenuto deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto ai fini della motivazione del presente provvedimento, rileviamo che risultano comprovati i fatti che Le sono stati addebitati a fronte sia dell'ammissione da parte Sua dei medesimi fatti nell'incontro del 18 ottobre 2023 che dell'assenza di ulteriori giustificazioni da parte Sua nonostante l'invito rivoltoLe. Copia della lettera del 18 ottobre è allegata alla presente con relative ricevute di spedizione e consegna. In considerazione di quanto sopra e dell'idoneità dei fatti contestati di compromettere il vincolo fiduciario, la scrivente società è pervenuta nella decisione di risolvere, con effetto immediato e per giusta causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c. e del vigente CCNL Dirigenti terziario, il rapporto di lavoro con Lei intercorrente. Essendo irrimediabilmente venuto meno il rapporto fiduciario a seguito delle gravi condotte da Lei poste in essere, la presente vale come manifestazione di volontà della Società di interrompere il rapporto di lavoro con Lei intercorrente con effetto immediato. Le ribadiamo l'invito a prendere contatto con Procuratore della Società, al fine della riconsegna Controparte_5
immediata di tutti i beni aziendali in Suo possesso (auto, pc e telefono)” (cfr. doc. 36 attoreo).
5 ha spiegato in ricorso di non ricordare se all'incontro del Parte_1
18.10.2023 la contestazione gli sia stata letta parola per parola o se gliene sia stata data un'informativa sommaria, ricordandosi invece, senza dubbio, di non aver ammesso alcunché
(cfr. pag. 12 del ricorso: Quindi, come riportato da parte datoriale, in data 18.10.2023 sarebbe stata data lettura della lettera di contestazione disciplinare non Parte_1
ricorda se la missiva sia stata letta parola per parola o se sia stata data informativa sommaria, ma ricorda bene di non aver fatto alcuna ammissione); successivamente in data 24.10.2023, la lettera di contestazione disciplinare è stata recapitata al dirigente a mezzo di raccomandata
a.r.).
La difesa attorea sostiene che il licenziamento irrogato al ricorrente sia illegittimo in quanto disposto in violazione dei termini a difesa previsti dall'art. 7, comma V, dello Statuto dei
Lavoratori, avendo il ricevuto la contestazione disciplinare in data 24.10.2023 ed il CP_1
licenziamento solo tre giorni dopo, in data 27.10.2023, con conseguente insanabile vizio del procedimento disciplinare de quo. A tal proposito, la circostanza, riportata nella lettera di licenziamento, secondo cui all'incontro del 18.10.2023 sarebbe stata data lettura al dirigente della contestazione disciplinare, risulterebbe totalmente irrilevante, in quanto non accompagnata dal tentativo di consegna a mani della missiva di contestazione, evidenziando il ricorrente come sia nella lettera di contestazione disciplinare, sia nella lettera di licenziamento, non vi sia alcuna menzione del fatto che in data 18.10.2023 il dirigente avesse rifiutato la consegna a mani della lettera di contestazione disciplinare e non essendovi neppure testimoni che possano riferire in proposito, posto che nella sala riunioni erano presenti soltanto il ricorrente, BR O'LI e l'Avv. IT. Ciò sarebbe tanto vero che la società gli aveva successivamente notificato la missiva, contenente la contestazione, a mezzo del servizio postale.
A detta del ricorrente, in ogni caso, la contestazione disciplinare contenuta nella lettera del
18.10.2023 risulterebbe assolutamente generica, in quanto priva di qualsiasi riferimento a fatti circostanziati e specifici circa l'addebito formulato, risolvendosi nella seguente affermazione
“Abbiamo evidenza che, in più occasioni, sono state apposte etichette sui prodotti commercializzati recanti il nome ed il logo di una società diversa da quella effettivamente
6 produttrice sotto la Sua responsabilità” (cfr. doc. 33 attoreo). Secondo il ricorrente, l'assenza di qualsivoglia preciso riferimento all'epoca ed alle altre circostanze della contestata condotta
(nome del cliente, nome dei produttori, logo delle etichette) avrebbe determinato per lui l'impossibilità di verificare quanto contestatogli e quindi di difendersi.
A detta della difesa attorea, il licenziamento disciplinare comminato al rappresenterebbe CP_1
il tassello finale messo in atto dalla resistente “per disfarsi – anche in spregio agli accordi sottesi alla cessione azionaria datata 22.6.2023 – dell'ingente costo aziendale rappresentato dagli emolumenti dovuti a sino alla scadenza naturale del rapporto di lavoro Parte_1
(31.12.2027) e accordati contestualmente alla vendita predetta”.
Tale “politica vessatoria” messa in atto dal datore di lavoro avrebbe causato non solo un significativo svuotamento ed impoverimento della dignità e del bagaglio professionale del ricorrente, ma anche un grave pregiudizio del suo equilibrio psico-fisico; per tale motivo,
ha chiesto altresì il risarcimento dei danni di natura non Parte_1
patrimoniale, indicati nell'importo di € 50.000,00.
3.1. La parte resistente ha contestato la versione fornita dal ricorrente, secondo cui il licenziamento intimatogli sarebbe stato frutto di un disegno della nuova amministrazione per estrometterlo dalla società, sostenendo che la giusta causa del provvedimento espulsivo del ricorrente trovi ragion d'essere nell'attività di manomissione delle etichette da lui coordinata.
In particolare, la resistente ha dedotto che, a seguito del subentro di BR CP_3
O'LI avrebbe sostanzialmente lasciato la gestione della società nelle mani dei fratelli
, che sulla base dei bilanci parevano averla gestita con buoni risultati, contestualmente CP_1
avviando un'attenta verifica in merito alla situazione economico-finanziaria-patrimoniale della società, come risultante dal bilancio al 31.12.2022, anche al fine di armonizzare il sistema contabile della resistente con quello del . Parte_4
Nell'ambito di tale verifica, analizzando l'esigibilità dei crediti di Controparte_1
procuratore della società, aveva ottenuto l'evidenza che alcuni mancati Controparte_5
pagamenti erano dovuti a numerose contestazioni avanzate da clienti, i quali avevano lamentato il ricevimento di bobine di carta con applicate etichette alterate.
7 Dai successivi approfondimenti svolti dal nei primi giorni del mese di ottobre 2023, CP_5
sarebbe emersa la vicenda che ha indotto al licenziamento del dirigente: infatti
[...]
responsabile dell'ufficio logistica, aveva ammesso che l'applicazione sulle bobine Per_2
di etichette false era una pratica più volte posta in essere e perdurata fino a quel momento su indicazione e seguendo le istruzioni di;
, Parte_1 CP_6
magazziniere, aveva consegnato nelle mani del alla presenza di CP_5 [...]
responsabile di produzione, delle etichette false recanti il marchio della società Per_3
fornitrice turca Kipas, create ad hoc e stampate su richiesta dell'odierno ricorrente, pronte per essere apposte sulle bobine di carta provenienti dalla diversa società fornitrice tedesca Model
AG; la aveva confermato che l'attività di manomissione delle etichette veniva Per_2
esplicitamente richiesta da in modo organizzato e sistematico, Parte_1
anche tramite mail (doc. 3 resistente, mail del 6.9.2023, tra il ricorrente e la in cui Per_2
è disposta l'applicazione di etichette Kipas su bobine prodotte dalla Società Cartiere
Villalagarina destinate al cliente . Il avrebbe effettuato quindi un rilievo Pt_5 CP_5
fotografico di alcune bobine a magazzino ancora in giacenza, verificando, a conferma della manomissione delle etichette, come il codice a barre delle finte etichette fosse sempre lo stesso
(doc. 4 resistente). Accertata tale pratica scorretta, il aveva notiziato CP_5
l'Amministratore Unico della società e, insieme a quest'ultimo, aveva comunicato ai dipendenti di cessare immediatamente ogni attività similare.
La difesa della società ha anche dedotto che in occasione dell'incontro avvenuto il 18.10.2023,
l'Avv. ET IT, alla presenza di BR O'LI, aveva dato integrale lettura al ricorrente della lettera di contestazione disciplinare, dopodichè gli aveva esibito il testo delle citate email intercorse tra il medesimo e la oltre alla Per_2
documentazione fotografica relativa alla falsificazione delle etichette;
il , aveva quindi CP_1
ammesso di avere tenuto la condotta contestatagli, poi però rifiutandosi di firmare per ricevuta la lettera di contestazione disciplinare e, dopo essersi confrontato telefonicamente con il proprio avvocato, aveva chiesto ai propri interlocutori di inviargli una copia della sola contestazione, quindi abbandonando la riunione. Inviata per mera cortesia la contestazione tramite raccomandata e trascorsi cinque giorni dalla lettura della contestazione disciplinare, senza che
8 il dirigente presentasse giustificazioni, in data 26.10.2023 la società aveva provveduto ad intimare al ricorrente il licenziamento per giusta causa.
Respinta l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare, la difesa della resistente ha dedotto che l'apposizione di etichette false recanti il marchio ed il nome di un fornitore diverso dall'effettivo produttore, rappresenti una condotta particolarmente grave, in quanto altera la percezione del cliente in merito all'origine della merce (comunitaria/non comunitaria), rende i prodotti non conformi con le campionature precedentemente fornite e causa problemi di tracciabilità della carta, impattando sulla certificazione della carta medesima, anche generando il rischio di ripercussioni penali, oltre che di responsabilità risarcitoria.
A fronte di ciò, sarebbero evidenti i gravi motivi che hanno leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra il e il datore di lavoro, determinando la decisione di licenziamento. CP_1
ha infine negato la sussistenza di una qualsivoglia correlazione tra il malessere CP_1
del ricorrente e la condotta della società, anche eccependo che non via sia prova del danno e della sua entità.
4. Il licenziamento è stato intimato nel rispetto delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7, L. 300/1970, il cui secondo comma stabilisce che “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”. La norma inoltre dispone che “i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa”.
L'art. 7 cit. non fa alcun riferimento ai lavoratori inquadrati come dirigenti, tanto che, in passato, la giurisprudenza ha affermato che le garanzie del contraddittorio da essa previste non trovano applicazione nel caso di licenziamento di dirigenti apicali, in ragione della natura spiccatamente fiduciaria del rapporto, che esclude la stessa configurabilità del potere disciplinare del datore di lavoro nei confronti di un prestatore di lavoro collocato in posizione di vertice nell'azienda, quale alter ego dell'imprenditore (cfr. Cass. nn. 6606/2003, 9950/2001).
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha abbandonato questa interpretazione restrittiva. La svolta è segnata dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 7880/2007, con la quale i
9 giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui “le garanzie procedimentali dettate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3, devono trovare applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente - a prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume nell'impresa - sia se il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o in senso lato colpevole) sia se a base del detto recesso ponga, comunque, condotte suscettibili di farne venir meno la fiducia”.
L'affermazione di tale principio è scaturita dalla constatazione che la giurisprudenza dei giudici costituzionali si è caratterizzata per una generalizzata estensione delle procedure di contestazione dei fatti posti a base del recesso (come nel caso del lavoro domestico), la cui ratio
è consistita, non nelle caratteristiche intrinseche del rapporto di lavoro, ma nella capacità dei suddetti fatti di incidere direttamente, al di là dell'aspetto economico, sulla stessa "persona del lavoratore", ledendone talvolta, con il decoro e la dignità, anche la sua stessa immagine in modo irreversibile. Tanto considerato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, proprio tenendo conto dell'esigenza di garantire ad ogni lavoratore - nel momento in cui gli si addebitano condotte con finalità sanzionatorie - il diritto di difesa, nell'ottica di tutelarne la professionalità, il decoro e la sua stessa immagine, hanno evidenziato che “non risponde a consequenzialità logica una lettura restrittiva del dato normativo che finisca per penalizzare i dirigenti, i quali - specialmente se con posizioni di vertice e se dotati di più incisiva autonomia funzionale - possono subire danni, con conseguenze irreversibili per la loro futura collocazione nel mercato del lavoro, da un licenziamento, che non consentendo loro una efficace e tempestiva difesa, può lasciare ingiuste aree di dubbio sulla trasparenza del comportamento tenuto e sulla capacità di assolvere a quei compiti di responsabilità correlati alla natura collaborativa e fiduciaria caratterizzante il rapporto lavorativo”.
Tale orientamento giurisprudenziale è ormai consolidato (cfr. Cass. nn. 7426/2018,
15204/2017, 5175/2015, 2553/2015, 18270/2013, 897/2011). In particolare, con sentenza n.
2553/2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che “ferma l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, anche a prescindere dalla specifica individuazione di suoi comportamenti soggettivi e potendo il recesso dipendere da
10 obiettive esigenze di organizzazione interna, indipendentemente dalle previsioni di un contratto di lavoro individuale, quand'anche esso escluda il ricorso alla normativa disciplinare collettiva, le garanzie procedimentali (di previa contestazione e di tutela del diritto di difesa, nel contraddittorio) dettate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3 in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, sia se il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, sia se a base del recesso ponga condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, con la conseguenza che la violazione di dette garanzie esclude la possibilità di valutare le condotte causative del recesso” (in senso conforme, sent. Cass. n. 269/2024).
4.1. Con specifico riferimento alla presente vicenda, valutate le emergenze processuali (esiti dell'istruttoria orale ed allegazioni delle parti), deve ritenersi che la contestazione disciplinare sia stata regolarmente effettuata al ricorrente sin dalla riunione del 18.10.2023. Del resto, lo stesso ricorrente non esclude che la contestazione in quell'occasione gli sia stata letta “parola per parola”, egli infatti precisa che trovandosi in stato di agitazione non ricorda la circostanza, piuttosto esclude di avere fatto ammissioni (cfr. pag. 12 del ricorso). È vero che, in sede di interrogatorio formale, il ricorrente ha invece escluso, questa volta senza formule dubitative, che in quell'occasione gli sia stata data lettura o gli sia stata offerta la visione di alcun documento da firmare, ma tale versione non combacia con quanto affermato inizialmente nell'atto introduttivo, né spiega la ragione per cui il ricorrente abbia sentito la necessità di telefonare immediatamente al proprio legale. Del resto, il ricorrente, sollecitato dalla difesa della parte resistente che gli ha chiesto se avesse inteso il motivo della sospensione comunicatagli alla predetta riunione, ha dichiarato di avere capito la parola “etichette”.
In definitiva, le stesse allegazioni del ricorrente rappresentano indizi plurimi del rifiuto del ricorrente di ricevere la lettera di contestazione e di firmarla all'incontro del 18.10.2023.
A questa conclusione inducono poi le risultanze delle deposizioni testimoniali.
Occorre premettere che la difesa attorea, all'udienza del 7.10.2024, ha eccepito l'incapacità a testimoniare di ET IT, il quale, per quanto indicato nella lista dei testimoni
11 della resistente “c/o , sarebbe l'avvocato socio dello stesso studio cui Controparte_1
appartengono i legali firmatari del ricorso per l'ammissione al concordato della società CP_1
ed inoltre sarebbe proprio colui che coordina il gruppo di lavoro che si occupa delle
[...]
vicende societarie. La parte ricorrente ha quindi eccepito l'incapacità a testimoniare dell'Avv.
IT ex art. 246 c.p.c., perché egli avrebbe un interesse diretto a che la causa si concluda in modo favorevole alla propria assistita.
È anzitutto pacifico che il IT fosse presente alla riunione del 18.10.2023 (cfr. punto
5.2. del ricorso).
Il teste ET IT, ha in effetti confermato di essere l'avvocato tributarista dello studio WST, che ha un contratto di consulenza con il gruppo proprio per seguirlo per le CP_3
varie problematiche (IVA, riscossione di crediti, questioni di diritto del lavoro) emerse nell'acquisizione di . CP_1
Ciò considerato, è da escludere che il teste IT sia incapace di testimoniare, perché
“l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. si identifica con l'interesse giuridico personale, concreto ed attuale che comporta una legittimazione principale a proporre l'azione o una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati (Cass. 13.5.1998 n. 4818); non determina, invece, incapacità
a testimoniare l'interesse di mero fatto che il testimone possa avere a che la causa sia decisa in un certo modo (Cass.
5.1.1994 n. 32). (…) In questa linea di pensiero va affermato che non sussiste incapacità a testimoniare dell'avvocato nel giudizio instaurato dal proprio cliente nei confronti dell'avversario per ottenerne la condanna al pagamento di spese e competenze che egli deve all'avvocato per attività professionale extraprocessuale in quanto quest'ultimo non ha un interesse che ne legittimi l'intervento neppure "ad adiuvandum" in quel giudizio”. Così ha argomentato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4984/2001, nella quale ha anche escluso che l'avvocato sia istituzionalmente e funzionalmente incapace a rendere testimonianza nell'ambito del medesimo giudizio, nel quale svolge il patrocinio, non rientrando il difensore nel novero delle persone indicate nell'art. 246 c.p.c.. Vero è che gli stessi giudici di legittimità, con ordinanza n. 29301/2017 hanno ritenuto che non sussista incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello del difensore, che abbia rinunciato al mandato prima di deporre o che abbia
12 assunto il mandato solo dopo la deposizione, ma in ogni caso chiarendo che “il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione tra le regole deontologiche”. Del resto, con la sentenza 16151/2010 la Corte di Cassazione ha condivisibilmente argomentato che “la Corte costituzionale ha ripetutamente avuto modo di rilevare (cfr. ord. n. 115 del 1992) che tale compatibilità di funzioni trova un idoneo correttivo nel principio del libero convincimento del giudice e nel suo dovere di valutare "con prudente apprezzamento e spirito critico" la deposizione di ogni testimone che non sia "immune dal sospetto di interesse all'esito della causa"”
Se questi sono i principi regolatori della materia, nel caso in esame si ritiene che la testimonianza dell'Avv. IT, sia stata resa da soggetto che non è incapace ex art. 246
c.p.c. e si ritiene altresì che la sua testimonianza superi il vaglio dell'attendibilità, perché coerente con le altre emergenze processuali. Come sopra argomentato, infatti, dalle stesse allegazioni contenute in ricorso si desumono plurimi indizi del fatto che la lettera di contestazione disciplinare sia stata letta al ricorrente nella riunione del 18.10.2023. La testimonianza del IT ne è una conferma;
egli ha così dichiarato: “Io ero presente alla riunione del 18.10.2023. La riunione era stata organizzata per presentare al sig. la CP_1
lettera che era stata preparata dai colleghi di diritto del lavoro dello studio WST, perché erano emerse delle irregolarità sulle etichettature delle bobine di carta vendute da;
CP_1
ricordo in particolare le bobine di un gruppo turco, tale kipass, che i clienti italiani consideravano di particolare pregio;
ma la società aveva in alcuni casi etichettato con il nome kipass carta di altri fornitori italiani e non. Lo scopo della riunione era di rappresentare al sig.
di essere venuti a conoscenza delle falsificazioni e per questo motivo BR O' CP_1
LI aveva deciso di sospenderlo dall'attività lavorativa invitandolo a fornire i dovuti chiarimenti. Durante la riunione il sig. O LI iniziò a rappresentare i fatti delle false etichettature;
io esibii al sig. delle foto e delle mail da cui risultavano le false CP_1
etichettature e esibii anche la lettera di sospensione, di cui diedi lettura io, perché O'
LI non parlava italiano. La lettera era bilingue. In realtà il sig. ammise subito CP_1
la questione;
io non ricordo perfettamente, ma ritengo che la lettera gli sia stata letta tutta;
non gli fu consegnata perché il si rifiutò di acquisirla e se non sbaglio decise di chiamare il CP_1
13 suo avvocato, che ritengo fosse l'Avv. MATTEO FRIGERIO, perché eravamo già in contatto con lui per altre questioni”.
La testimonianza dell'Avv. IT è poi suffragata dalla deposizione testimoniale di il quale a domanda del Giudice (“se si ricorda che le abbiano riferito Controparte_5
della consegna della lettera di contestazione”?) ha così risposto: “So che è avvenuta la consegna, so che la lettera era stata preparata;
dallo studio legale WST, io avevo avuto delle interlocuzioni con l'Avv. LUCÀ qui presente e con ET IT, erano giorni concitati perché si stava gestendo la fase di concordato, io come procuratore venivo informato di quello che succedeva;
credo di avere anche letto la lettera di contestazione in bozza prima che fosse consegnata a;
so che l'oggetto della riunione era dare la lettera al Parte_1
, poi non so con che parole e con che modalità le parti si siano parlate. Non ricordo se CP_1
mi sia stato riferito che il durante la riunione abbia telefonato al proprio avvocato”. CP_1
Ma addirittura il fratello del ricorrente, , sentito come testimone (all'udienza Persona_1
del 16.12.2024, quando è stato anche ammonito dal Giudice di non guardare il difensore del ricorrente, nel rendere la testimonianza), ha dichiarato: “Il 18.102023 io ero in ufficio e vidi mio fratello che andava in sala riunioni e dopo breve tempo è uscito e ha lasciato l'ufficio, ma non conferii con lui in quel momento. La sera mi informò che gli era stata notificata la lettera di licenziamento, così mi disse “mi è stata data la lettera di licenziamento”, ma non spiegò altro.
Io non chiesi di vederla. Credo di non averla mai vista. Anzi specifico;
mio fratello mi chiamò la sera e mi disse “mi è stato notificato il licenziamento”. Si ritiene che tale dichiarazione non sia scalfita, nel suo inequivocabile significato letterale, dalla spiegazione che ne ha dato in udienza di discussione la difesa attorea -secondo cui , “non conoscendo i Persona_1
tecnicismi del procedimento disciplinare”, avrebbe riferito una circostanza che non era accaduta”- perché la consegna della lettera di licenziamento è una circostanza di fatto, che descrive una situazione concreta, per la quale non v'è bisogno di alcuna esperienza giuridica, né da parte di chi l'ha vissuta, né da parte di chi la riferisce de relato. Né si reputa che il teste, possa avere reso le predette dichiarazioni in maniera superficiale ed inconsapevole, trattandosi di un soggetto qualificato, che è stato socio e dirigente d'azienda.
14 Deve quindi ritenersi provato non solo che la lettera di contestazione sia stata letta al ricorrente in data 18.10.2024, ma anche che egli abbia rifiutato di firmarla per l'avvenuta consegna. A tale condotta si collegano le conseguenze individuate da un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ossia che il rifiuto del lavoratore, destinatario di un atto unilaterale recettizio, di riceverlo, per di più nel posto di lavoro e durante l'orario di lavoro, comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta (Cass. nn. 23690/2008, 26390/2008,
22717/2015), sicchè “è del tutto irrilevante il successivo invio da parte del datore di lavoro di formale raccomandata, essendo lo stesso ascrivibile ad una ulteriore cautela adottata dall'azienda, non certo idoneo a fornire argomento di prova della mancata precedente comunicazione” (Cass. n. 22717/2015)
Il termine di 5 giorni per le giustificazioni va quindi fatto decorrere dalla data del 18.10.2023 e risulta essere stato rispettato, dato che il licenziamento è stato poi comminato con lettera raccomandata ricevuta dal ricorrente il 27.10.2023.
5. Infondata è anche l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare.
In disparte la circostanza che la società ha dedotto -ed invero provato con i testimoni- che i dettagli dell'addebito furono esposti al ricorrente nell'incontro del 18.10.2023, occorre considerare che, per quanto la lettera di contestazione non faccia riferimento ad elementi specifici, la condotta è ivi chiaramente delineata, essendo stato rimproverato al che “in CP_1
più occasioni, sono state apposte etichette sui prodotti commercializzati recanti il nome ed il logo di una società diversa da quella effettivamente produttrice sotto la Sua responsabilità”.
È noto che in tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa (sentt. Cass. 13667/2018, 30271/2022).
Ebbene, il ricorrente non ha spiegato per quale ragione la mancata indicazione del prodotto e/o dei prodotti su cui siano risultate apposte le etichette false abbia pregiudicato la sua difesa e, del resto l'unica difesa plausibile, cioè quella di non avere mai fatto apporre etichette false, è indifferente alle circostanze del caso concreto.
15 Il invece, essendosi limitato a censurare la pretestuosità del licenziamento, non risulta CP_1
avere mai negato (se non in sede di interrogatorio formale) di avere tenuto la condotta addebitatagli e tanto basterebbe per ritenere fondata la contestazione disciplinare, la quale, in ogni caso, ha ottenuto piena conferma in sede testimoniale.
Il teste procuratore di , in seguito ad incarico Controparte_5 CP_1
conferitogli ad inizio del mese di ottobre del 2023, poco prima della domanda di concordato, ha riferito che per preparare la richiesta di concordato, aveva preso visione dei “flussi di mail
… mostrati dal personale amministrativo, che gestiva quelle posizioni, da cui emergevano una serie di cattive pratiche contabili e commerciali”. Il teste ha spiegato: “Ravvisai anche contestazioni dei clienti che lamentavano l'etichettatura falsa dei prodotti;
esprimevano mancanza di fiducia in dal punto di vista commerciale, perché si sentivano CP_1
frodati da questo problema delle etichette;
leggendo queste cose ho chiesto al personale dipendente -nella specie Persona_4 Persona_5 [...]
di contestualizzarmi la questione. Io ero entrato in Per_6 Persona_7
azienda per la prima volta nel settembre del 2023, cioè due settimane prima. Il personale amministrativo, all'inizio di ottobre, mi spiegò che non era la prima volta che c'erano state delle pratiche di etichettatura mendace dei prodotti e che più di un cliente se ne era reso conto
e aveva chiesto delucidazioni. Io ho voluto capire le tempistiche della problematica e mi dissero che si trattava anche di una questione recente. Perciò mi sono incuriosito e ho chiesto maggiori dettagli;
mi dissero che era successo anche la settimana precedente e perciò successivamente all'acquisizione della quota di maggioranza da parte di quindi feci un sopralluogo in CP_3
magazzino parlando con il responsabile di produzione e col il capo Persona_3
magazziniere al tempo, Chiesi a loro se sapessero qualcosa in merito CP_6
all'etichettatura dei prodotti e e mi fecero vedere delle etichette stampate CP_6 CP_7
pronte per essere sostituite all'etichetta originaria dei prodotti. Mi dissero che quelle etichette non erano ancora state applicate perché stava facendo controlli e i dipendenti non se CP_3
l'erano sentita di applicarle, anche se questo l'aveva disposto la dirigenza. Ma comunque in magazzino c'erano ancora delle bobine in cui le etichette erano state già sostituite. Logistica, produzione e personale, tutti erano a conoscenza delle istruzioni che venivano date sulle
16 etichette. i disse che queste istruzioni le dava Persona_4 Parte_1
, lo stesso mi disse , mentre sapeva che questa cosa
[...] CP_6 Persona_3
si faceva, essendo il responsabile di produzione. Mi furono mostrati anche dei carteggi tra
e con il dirigente sig. (il quali scriveva ai Per_2 Per_5 Parte_1
sottoposti); le etichette venivano stampate o dalla da . Le istruzioni Per_2 CP_6
di erano molto particolareggiate, del tipo: prendi questo fornitore e Parte_1
rinominalo con quest'altro fornitore. I clienti attendevano di ricevere la carta da un cliente, che ha determinate qualità, certificazione, origine, campionatura precedente.Le etichette originarie hanno certe caratteristiche e quelle stampate in azienda sono di qualità inferiore, sicchè non è possibile scambiare le etichette alterate con quelle originarie ed infatti il cliente se ne accorgeva. Confermo che c'erano mancati pagamenti legati a queste contestazioni sulle etichette”. Vero è che il teste non ha saputo ricordare i nomi dei clienti che avevano formulato contestazioni, ma egli ha precisato: “Per quanto riguarda le precedenti settimane ricordo che le contestazioni erano di due o tre clienti, andando indietro si trattava di decine di clienti anche precedenti l'acquisizione, con episodi di clienti persi. Le contestazioni che ho visto io erano mail anche associate a immagini;
con i clienti furibondi che chiedevano ragione dell'etichettatura che non corrispondeva al prodotto”.
Del resto, il ricorrente non ha preso posizione nemmeno rispetto all'evidenza documentale della corrispondenza via mail, prodotta sub doc. n. 3 di parte resistente, laddove la dipendente indirizzando una mail ad entrambi i fratelli , faceva riferimento a bobine Per_2 CP_1
delle Cartiere Villalagarina destinate al cliente ma con etichette Kipas. Pt_5
6. Alla luce di tali emergenze processuali, il licenziamento appare fondato su una giusta causa.
Occorre anzitutto considerare che tale valutazione, si fonda su presupposti di minore rigore nel caso di licenziamento disciplinare di un dirigente, rispetto alla generalità dei lavoratori.
Infatti, in tema di licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando la giustificatezza del recesso, che non si identifica con la giusta causa, il licenziamento non deve necessariamente costituire una "extrema ratio", da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si
17 rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia, che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente (ord. Cass. n. 381/2023)
Nella materia, occorre far riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza della risoluzione, che si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella di giustificato motivo, trovando la sua ragion d'essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate, dall'altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell'azienda (ord. Cass. n. 27199/2018; conf. sent. Cass. n. 15496/2008).
Tanto considerato, non è revocabile in dubbio che la condotta consistita nell'apposizione di etichette false sui prodotti commercializzati dall'azienda sia una condotta spregiudicata e contraria alla diligenza ed al rigore cui si deve attenere una figura apicale, condotta peraltro idonea a compromettere i rapporti con la clientela e a ledere l'immagine aziendale, sicchè essa integra senz'altro una giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro. Ne consegue il rigetto della domanda attorea volta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla scadenza del contratto.
La ritenuta sussistenza della giusta causa di licenziamento vale ad escludere la rilevanza delle altre censure sollevate dal ricorrente rispetto al carattere asseritamente pretestuoso o ritorsivo del licenziamento (cfr. sent. Cass. n. 9468/2019) od alla sua strumentalità rispetto alla richiesta di concordato.
La legittimità del licenziamento esclude anche che la condotta datoriale di recesso possa essere ritenuta causa di responsabilità risarcitoria per l'asserito danno non patrimoniale che il ricorrente avrebbe patito a causa della vicenda espulsiva e che del resto è stato solo genericamente allegato in ricorso.
7. Va infine considerato che , con l'odierno ricorso, ha Parte_1
azionato anche il pagamento delle retribuzioni e delle spettanze di fine rapporto ancora dovute ed inutilmente sollecitate e precisamente: € 10.714,29, di cui alla busta paga di settembre 2023
(doc. 50 attoreo); € 3.296,71, di cui alla prima busta paga di ottobre 2023 (doc. 51 attoreo); €
14.033,83, di cui alla seconda busta paga di ottobre 2023 (doc. 52 attoreo).
18 Con la memoria difensiva, la società si è limitata ad affermare di non essere stata in grado di pagare gli stipendi a tutti i propri dipendenti, tra cui l'odierno ricorrente ed il fratello, a causa dell'incombenza e dell'intervenuto avvio della procedura di concordato preventivo.
Stante l'istanza del ricorrente volta all'emissione di ordinanza di pagamento per le somme non contestate e considerato che si trattava di crediti documentati nelle buste paga consegnate dal datore di lavoro, con ordinanza emessa il 17.12.2024 è stata emessa ingiunzione di pagamento.
L'ordinanza merita di essere qui confermata, perché la società non ha opposto al diritto del lavoratore di ottenere il pagamento delle retribuzioni fatti idonei a paralizzarlo.
La parziale reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, mentre i restanti due terzi sono posti a carico del ricorrente e liquidati come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa od assorbita, conferma l'ordinanza di pagamento di somme non contestate emessa il 17.12.2024; rigetta per il resto le domande di Parte_1
condanna rifondere a due terzi delle spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida, in detta quota, in € 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
dichiarando compensata tra le parte la restante quota di un terzo delle spese di lite;
fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Lecco, 17 febbraio 2025.
Il Giudice
Federica Trovò
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 330/2024, avente per oggetto “impugnazione del licenziamento (di dirigente) per giusta causa – spettanze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MATTEO FRIGERIO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. ANGELO Controparte_1 P.IVA_1
PANDOLFO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 10.5.2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio impugnando il licenziamento per giusta causa comminatogli Controparte_1
dalla convenuta e chiedendone l'accertamento dell'illegittimità per mancato rispetto del termine a difesa previsto dall'art. 7, comma V, L. 300/1970 e per vizio di genericità della contestazione disciplinare, con conseguente richiesta del pagamento delle retribuzioni allo stesso dovute dalla data del recesso datoriale alla data della scadenza naturale del contratto, oltre che del risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subìto a causa della condotta del datore di lavoro. Il ricorrente ha chiesto altresì la condanna della società al pagamento in suo favore delle spettanze retributive maturate (retribuzioni arretrate e competenze di fine rapporto).
Queste le conclusioni formulate in ricorso: 1 “A) per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e comunque l'inefficacia del licenziamento per giusta causa comminato da l ricorrente Controparte_1 in data 27.10.2023 in pendenza di contratto a tempo determinato con termine finale al 31.12.2027; B) per l'effetto delle statuizioni di cui alla lettera precedente e ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., condannare al risarcimento del danno in favore del ricorrente quantificandolo nelle Controparte_1 retribuzioni non corrisposte dal 27.10.2023 al 31.12.2027, pari a complessivi € 635.619,81 (diconsi euro seicentotrentacinquemilaseicentodiciannove/81) o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo, comunque dichiarando il diritto del ricorrente e il corrispettivo obbligo della resistente al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi sulle somme liquidate a tale titolo;
C) sempre per l'effetto delle statuizioni di cui alla lettera a), accertare e dichiarare la sussistenza del danno non patrimoniale subito dal ricorrente a seguito dell'illegittima condotta della datrice di lavoro e per l'effetto condannare al risarcimento del danno Controparte_1 quantificato in via equitativa nella misura di € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00) o nella diversa somma ritenuta di giustizia. D) In ogni caso, condannare a pagare al ricorrente i Controparte_1 seguenti importi: € 10.714,29 (diconsi euro diecimilasettecentoquattordici/29), di cui alla busta paga di settembre 2023; € 3.296,71 (diconsi euro tremiladuecentonovantasei/71), di cui alla prima busta paga di ottobre 2023; € 14.033,83 (diconsi euro quattordicimilatrentatre/83), di cui alla seconda busta paga di ottobre 2023; il tutto a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto dovute al ricorrente e non pagate, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché a regolarizzare la contribuzione previdenziale e assicurativa del ricorrente. In ogni caso, condannarsi alla rifusione Controparte_1 delle spese e dei compensi di avvocato per il presente giudizio, oltre 15% per spese generali ex art.
2.1 D.M. 10.3.2014 n. 55 e smi, CPA e IVA come per legge”
Si è costituita in giudizio contestando la rappresentazione dei fatti Controparte_1
fornita dal lavoratore e deducendo la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al dirigente, stante la gravità delle condotte poste in essere dallo stesso. La resistente ha perciò chiesto l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o, comunque, inammissibile.
Tentata inutilmente la conciliazione tra le parti, la causa è stata istruita tramite l'assunzione delle prove orali ritenute ammissibili e rilevanti. Con ordinanza del 17.12.2024, è stato disposto il pagamento in favore del ricorrente delle buste paga allegate al ricorso e la causa è stata rinviata all'udienza del 17.2.2025 per la discussione finale, all'esito della quale è stato emesso il dispositivo, con fissazione del termine per il deposito della presente sentenza.
2. Giova ripercorrere brevemente gli antefatti dell'odierno contenzioso. società di distribuzione e servizi che opera nel settore della carta e del Controparte_1
cartone, è stata fondata nel 2006 da , padre dell'odierno ricorrente. A Parte_1
seguito della morte del fondatore, il capitale sociale risultava detenuto da
[...]
, (fratello del ricorrente), e la Parte_1 Persona_1 CP_2
comunione ereditaria di;
l'organo amministrativo era così composto: Parte_1
2 rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Persona_1
quella di Consigliere Delegato, quest'ultimo con poteri Parte_1
circoscritti a sovraintendere e curare l'attività commerciale e le relazioni con clienti e fornitori.
In data 22.6.2023 il gruppo irlandese ha acquistato il 70% Controparte_3
del capitale sociale di docc. 3 e 4 attoreo) ed il restante capitale sociale Controparte_1
è stato così ripartito: 10% , 10% e 10% Parte_1 Persona_1
(doc. 5 attoreo). Sempre in data 22.6.2023, come da accordi con i CP_2 CP_3
fratelli si sono dimessi dalle cariche gestorie rispettivamente rivestite e l'assemblea dei CP_1
soci della resistente ha deliberato la modifica della struttura del proprio organo amministrativo, nominando Amministratore Unico BR O'LI, titolare di Controparte_3
Contestualmente, come il fratello
[...] Parte_2
è stato assunto dalla resistente con qualifica dirigenziale ed applicazione del Per_1
CCNL per i dirigenti delle aziende del terziari servizi, tramite stipula Controparte_4
di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con decorrenza dal 23.6.2023 e scadenza al 31.12.2027 (doc. 8 attoreo) e con attribuzione di mansioni principalmente di natura commerciale (così elencate nella Job Description allegata al contratto: “coordinare e gestire: • le relazioni con i fornitori e con i clienti;
• le politiche commerciali della Società, ivi inclusa la conclusione di ordini d'acquisto, la definizione di prezzi / volumi / consegne / termini pagamento;
• le attività di tutti i dipendenti preposti all'attività commerciale e all'attività della logistica;
• le attività del responsabile di produzione;
• le risorse umane, ivi inclusa
l'effettuazione dei colloqui prodromici alle assunzioni;
• i rapporti con la società Parte_3
se del caso anche effettuando visite in loco periodiche;
• i rapporti con gli sdoganatori
[...]
portuali nei vari porti d'importazione; • i rapporti con la società Mida s.r.l., proprietaria del capannone di Guasticce”), operando a riporto diretto del nuovo Amministratore Unico. Al contempo, a conferito al ricorrente procura speciale allo scopo di “a) Controparte_1
sovraintendere e curare l'attività commerciale e le relazioni con clienti e fornitori, definendo contratti, accordi, convenzioni e transazioni di ogni genere;
b) affidare incarichi di prestazioni
d'opera e professionali in genere;
assumere e licenziare dipendenti;
c) assolvere gli adempimenti previsti ai fini della normativa in materia di privacy e protezione dei dati
3 personali” (cfr. doc. 9 attoreo) ed incarico di svolgere la funzione di dirigente con riferimento a tutte le sedi e ai reparti della società (doc. 11 attoreo).
Successivamente, in concomitanza con la situazione di aggravamento della crisi di liquidità della società (che la difesa di quest'ultima ascrive alla situazione finanziaria critica di CP_1
, appresa da solo dopo l'acquisito), a far data dal 3.10.2023 il ricorrente si è
[...] CP_3
assentato per malattia.
Nel mese di ottobre 2023, la società ha proposto istanza al Tribunale di Lecco di ammissione alla procedura di concordato preventivo, a seguito della quale la resistente ha dedotto di non essere stata in grado di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti, ivi comprese quelle del ricorrente e del fratello.
In questo contesto si colloca il licenziamento oggetto dell'odierna impugnazione.
3. Con specifico riferimento alla vicenda espulsiva, il ricorrente ha dedotto che, al suo rientro in azienda dopo la malattia, in data 18.10.2023, egli era stato convocato dall'Amministratore
Unico presso la sala riunioni, in cui era già presente l'Avv. ET IT. In tale occasione, BR O'LI lo aveva informato verbalmente della sua immediata sospensione dal lavoro, a causa di errori riscontrati nell'etichettatura di alcune forniture a clienti, senza spiegare quali errori e quali forniture. Non comprendendo le ragioni di siffatta decisione datoriale ed anche a causa dello stato confusionale ed ansioso determinato dalla convocazione in presenza del legale, il ricorrente si sarebbe congedato dal datore di lavoro e dal suo legale, per poi essere avvicinato, nei locali aziendali, dall'Amministratore Unico, il quale, presolo in disparte gli avrebbe detto: “È meglio che per i prossimi tre o quattro mesi non Ti fai vedere in azienda a causa dei problemi che stanno emergendo” (cfr. ricorso pag. 10-11). Dal giorno seguente, il ricorrente si era assentato nuovamente per malattia, a causa -a suo dire- della sintomatologia da stress lavorativo derivata da tali eventi.
Premettendo che prima di allora la resistente mai avrebbe avanzato contestazioni disciplinari o richiami nei suoi confronti, ha dedotto di essere stato Parte_1
licenziato a seguito della contestazione disciplinare del datore di lavoro contenuta in una lettera del 18.10.2023, ricevuta tramite raccomandata a.r. in data 24.10.2023, avente il seguente tenore:
“Egregio Dott. Cima, con la presente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. n. 300/1970, Le
4 contestiamo quanto segue. Abbiamo evidenza che, in più occasioni, sono state apposte etichette sui prodotti commercializzati recanti il nome ed il logo di una società diversa da quella effettivamente produttrice sotto la Sua responsabilità. Le segnaliamo che, in base all'art. 7 L.
n. 300/1970, ha facoltà di presentare le Sue difese. In considerazione della gravità di quanto contestatoLe, è comunque disposta la sospensione cautelare del Suo rapporto di lavoro con
a invitiamo, inoltre, a prendere contatto con al fine della Controparte_1 Controparte_5
riconsegna immediata di tutti i beni aziendali in Suo possesso (auto, pc e telefono)” (cfr. doc.
n. 33 attoreo). In data 27.10.2023, quindi soltanto tre giorni dopo il recapito della contestazione disciplinare, il datore di lavoro aveva provveduto al licenziamento per giusta causa, tramite lettera raccomandata a/r datata 26.10.2023, avente il seguente contenuto: “Egregio Dott. CP_1
facendo seguito alla lettera di contestazione disciplinare, di cui Le è stata data lettura nel corso della riunione con Mr. BR O'IV, Amministratore Unico della scrivente Società, in presenza dell'avv. Gaetano Pizzitola tra le ore 15 e 15.30 del 18 ottobre 2023 (e successivamente inviata tramite raccomandata consegnata il 24 ottobre c.a. anche per opportuna conoscenza del Suo legale contattato telefonicamente nel corso di tale incontro), il cui contenuto deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto ai fini della motivazione del presente provvedimento, rileviamo che risultano comprovati i fatti che Le sono stati addebitati a fronte sia dell'ammissione da parte Sua dei medesimi fatti nell'incontro del 18 ottobre 2023 che dell'assenza di ulteriori giustificazioni da parte Sua nonostante l'invito rivoltoLe. Copia della lettera del 18 ottobre è allegata alla presente con relative ricevute di spedizione e consegna. In considerazione di quanto sopra e dell'idoneità dei fatti contestati di compromettere il vincolo fiduciario, la scrivente società è pervenuta nella decisione di risolvere, con effetto immediato e per giusta causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c. e del vigente CCNL Dirigenti terziario, il rapporto di lavoro con Lei intercorrente. Essendo irrimediabilmente venuto meno il rapporto fiduciario a seguito delle gravi condotte da Lei poste in essere, la presente vale come manifestazione di volontà della Società di interrompere il rapporto di lavoro con Lei intercorrente con effetto immediato. Le ribadiamo l'invito a prendere contatto con Procuratore della Società, al fine della riconsegna Controparte_5
immediata di tutti i beni aziendali in Suo possesso (auto, pc e telefono)” (cfr. doc. 36 attoreo).
5 ha spiegato in ricorso di non ricordare se all'incontro del Parte_1
18.10.2023 la contestazione gli sia stata letta parola per parola o se gliene sia stata data un'informativa sommaria, ricordandosi invece, senza dubbio, di non aver ammesso alcunché
(cfr. pag. 12 del ricorso: Quindi, come riportato da parte datoriale, in data 18.10.2023 sarebbe stata data lettura della lettera di contestazione disciplinare non Parte_1
ricorda se la missiva sia stata letta parola per parola o se sia stata data informativa sommaria, ma ricorda bene di non aver fatto alcuna ammissione); successivamente in data 24.10.2023, la lettera di contestazione disciplinare è stata recapitata al dirigente a mezzo di raccomandata
a.r.).
La difesa attorea sostiene che il licenziamento irrogato al ricorrente sia illegittimo in quanto disposto in violazione dei termini a difesa previsti dall'art. 7, comma V, dello Statuto dei
Lavoratori, avendo il ricevuto la contestazione disciplinare in data 24.10.2023 ed il CP_1
licenziamento solo tre giorni dopo, in data 27.10.2023, con conseguente insanabile vizio del procedimento disciplinare de quo. A tal proposito, la circostanza, riportata nella lettera di licenziamento, secondo cui all'incontro del 18.10.2023 sarebbe stata data lettura al dirigente della contestazione disciplinare, risulterebbe totalmente irrilevante, in quanto non accompagnata dal tentativo di consegna a mani della missiva di contestazione, evidenziando il ricorrente come sia nella lettera di contestazione disciplinare, sia nella lettera di licenziamento, non vi sia alcuna menzione del fatto che in data 18.10.2023 il dirigente avesse rifiutato la consegna a mani della lettera di contestazione disciplinare e non essendovi neppure testimoni che possano riferire in proposito, posto che nella sala riunioni erano presenti soltanto il ricorrente, BR O'LI e l'Avv. IT. Ciò sarebbe tanto vero che la società gli aveva successivamente notificato la missiva, contenente la contestazione, a mezzo del servizio postale.
A detta del ricorrente, in ogni caso, la contestazione disciplinare contenuta nella lettera del
18.10.2023 risulterebbe assolutamente generica, in quanto priva di qualsiasi riferimento a fatti circostanziati e specifici circa l'addebito formulato, risolvendosi nella seguente affermazione
“Abbiamo evidenza che, in più occasioni, sono state apposte etichette sui prodotti commercializzati recanti il nome ed il logo di una società diversa da quella effettivamente
6 produttrice sotto la Sua responsabilità” (cfr. doc. 33 attoreo). Secondo il ricorrente, l'assenza di qualsivoglia preciso riferimento all'epoca ed alle altre circostanze della contestata condotta
(nome del cliente, nome dei produttori, logo delle etichette) avrebbe determinato per lui l'impossibilità di verificare quanto contestatogli e quindi di difendersi.
A detta della difesa attorea, il licenziamento disciplinare comminato al rappresenterebbe CP_1
il tassello finale messo in atto dalla resistente “per disfarsi – anche in spregio agli accordi sottesi alla cessione azionaria datata 22.6.2023 – dell'ingente costo aziendale rappresentato dagli emolumenti dovuti a sino alla scadenza naturale del rapporto di lavoro Parte_1
(31.12.2027) e accordati contestualmente alla vendita predetta”.
Tale “politica vessatoria” messa in atto dal datore di lavoro avrebbe causato non solo un significativo svuotamento ed impoverimento della dignità e del bagaglio professionale del ricorrente, ma anche un grave pregiudizio del suo equilibrio psico-fisico; per tale motivo,
ha chiesto altresì il risarcimento dei danni di natura non Parte_1
patrimoniale, indicati nell'importo di € 50.000,00.
3.1. La parte resistente ha contestato la versione fornita dal ricorrente, secondo cui il licenziamento intimatogli sarebbe stato frutto di un disegno della nuova amministrazione per estrometterlo dalla società, sostenendo che la giusta causa del provvedimento espulsivo del ricorrente trovi ragion d'essere nell'attività di manomissione delle etichette da lui coordinata.
In particolare, la resistente ha dedotto che, a seguito del subentro di BR CP_3
O'LI avrebbe sostanzialmente lasciato la gestione della società nelle mani dei fratelli
, che sulla base dei bilanci parevano averla gestita con buoni risultati, contestualmente CP_1
avviando un'attenta verifica in merito alla situazione economico-finanziaria-patrimoniale della società, come risultante dal bilancio al 31.12.2022, anche al fine di armonizzare il sistema contabile della resistente con quello del . Parte_4
Nell'ambito di tale verifica, analizzando l'esigibilità dei crediti di Controparte_1
procuratore della società, aveva ottenuto l'evidenza che alcuni mancati Controparte_5
pagamenti erano dovuti a numerose contestazioni avanzate da clienti, i quali avevano lamentato il ricevimento di bobine di carta con applicate etichette alterate.
7 Dai successivi approfondimenti svolti dal nei primi giorni del mese di ottobre 2023, CP_5
sarebbe emersa la vicenda che ha indotto al licenziamento del dirigente: infatti
[...]
responsabile dell'ufficio logistica, aveva ammesso che l'applicazione sulle bobine Per_2
di etichette false era una pratica più volte posta in essere e perdurata fino a quel momento su indicazione e seguendo le istruzioni di;
, Parte_1 CP_6
magazziniere, aveva consegnato nelle mani del alla presenza di CP_5 [...]
responsabile di produzione, delle etichette false recanti il marchio della società Per_3
fornitrice turca Kipas, create ad hoc e stampate su richiesta dell'odierno ricorrente, pronte per essere apposte sulle bobine di carta provenienti dalla diversa società fornitrice tedesca Model
AG; la aveva confermato che l'attività di manomissione delle etichette veniva Per_2
esplicitamente richiesta da in modo organizzato e sistematico, Parte_1
anche tramite mail (doc. 3 resistente, mail del 6.9.2023, tra il ricorrente e la in cui Per_2
è disposta l'applicazione di etichette Kipas su bobine prodotte dalla Società Cartiere
Villalagarina destinate al cliente . Il avrebbe effettuato quindi un rilievo Pt_5 CP_5
fotografico di alcune bobine a magazzino ancora in giacenza, verificando, a conferma della manomissione delle etichette, come il codice a barre delle finte etichette fosse sempre lo stesso
(doc. 4 resistente). Accertata tale pratica scorretta, il aveva notiziato CP_5
l'Amministratore Unico della società e, insieme a quest'ultimo, aveva comunicato ai dipendenti di cessare immediatamente ogni attività similare.
La difesa della società ha anche dedotto che in occasione dell'incontro avvenuto il 18.10.2023,
l'Avv. ET IT, alla presenza di BR O'LI, aveva dato integrale lettura al ricorrente della lettera di contestazione disciplinare, dopodichè gli aveva esibito il testo delle citate email intercorse tra il medesimo e la oltre alla Per_2
documentazione fotografica relativa alla falsificazione delle etichette;
il , aveva quindi CP_1
ammesso di avere tenuto la condotta contestatagli, poi però rifiutandosi di firmare per ricevuta la lettera di contestazione disciplinare e, dopo essersi confrontato telefonicamente con il proprio avvocato, aveva chiesto ai propri interlocutori di inviargli una copia della sola contestazione, quindi abbandonando la riunione. Inviata per mera cortesia la contestazione tramite raccomandata e trascorsi cinque giorni dalla lettura della contestazione disciplinare, senza che
8 il dirigente presentasse giustificazioni, in data 26.10.2023 la società aveva provveduto ad intimare al ricorrente il licenziamento per giusta causa.
Respinta l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare, la difesa della resistente ha dedotto che l'apposizione di etichette false recanti il marchio ed il nome di un fornitore diverso dall'effettivo produttore, rappresenti una condotta particolarmente grave, in quanto altera la percezione del cliente in merito all'origine della merce (comunitaria/non comunitaria), rende i prodotti non conformi con le campionature precedentemente fornite e causa problemi di tracciabilità della carta, impattando sulla certificazione della carta medesima, anche generando il rischio di ripercussioni penali, oltre che di responsabilità risarcitoria.
A fronte di ciò, sarebbero evidenti i gravi motivi che hanno leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra il e il datore di lavoro, determinando la decisione di licenziamento. CP_1
ha infine negato la sussistenza di una qualsivoglia correlazione tra il malessere CP_1
del ricorrente e la condotta della società, anche eccependo che non via sia prova del danno e della sua entità.
4. Il licenziamento è stato intimato nel rispetto delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7, L. 300/1970, il cui secondo comma stabilisce che “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”. La norma inoltre dispone che “i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa”.
L'art. 7 cit. non fa alcun riferimento ai lavoratori inquadrati come dirigenti, tanto che, in passato, la giurisprudenza ha affermato che le garanzie del contraddittorio da essa previste non trovano applicazione nel caso di licenziamento di dirigenti apicali, in ragione della natura spiccatamente fiduciaria del rapporto, che esclude la stessa configurabilità del potere disciplinare del datore di lavoro nei confronti di un prestatore di lavoro collocato in posizione di vertice nell'azienda, quale alter ego dell'imprenditore (cfr. Cass. nn. 6606/2003, 9950/2001).
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha abbandonato questa interpretazione restrittiva. La svolta è segnata dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 7880/2007, con la quale i
9 giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui “le garanzie procedimentali dettate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3, devono trovare applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente - a prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume nell'impresa - sia se il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o in senso lato colpevole) sia se a base del detto recesso ponga, comunque, condotte suscettibili di farne venir meno la fiducia”.
L'affermazione di tale principio è scaturita dalla constatazione che la giurisprudenza dei giudici costituzionali si è caratterizzata per una generalizzata estensione delle procedure di contestazione dei fatti posti a base del recesso (come nel caso del lavoro domestico), la cui ratio
è consistita, non nelle caratteristiche intrinseche del rapporto di lavoro, ma nella capacità dei suddetti fatti di incidere direttamente, al di là dell'aspetto economico, sulla stessa "persona del lavoratore", ledendone talvolta, con il decoro e la dignità, anche la sua stessa immagine in modo irreversibile. Tanto considerato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, proprio tenendo conto dell'esigenza di garantire ad ogni lavoratore - nel momento in cui gli si addebitano condotte con finalità sanzionatorie - il diritto di difesa, nell'ottica di tutelarne la professionalità, il decoro e la sua stessa immagine, hanno evidenziato che “non risponde a consequenzialità logica una lettura restrittiva del dato normativo che finisca per penalizzare i dirigenti, i quali - specialmente se con posizioni di vertice e se dotati di più incisiva autonomia funzionale - possono subire danni, con conseguenze irreversibili per la loro futura collocazione nel mercato del lavoro, da un licenziamento, che non consentendo loro una efficace e tempestiva difesa, può lasciare ingiuste aree di dubbio sulla trasparenza del comportamento tenuto e sulla capacità di assolvere a quei compiti di responsabilità correlati alla natura collaborativa e fiduciaria caratterizzante il rapporto lavorativo”.
Tale orientamento giurisprudenziale è ormai consolidato (cfr. Cass. nn. 7426/2018,
15204/2017, 5175/2015, 2553/2015, 18270/2013, 897/2011). In particolare, con sentenza n.
2553/2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che “ferma l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, anche a prescindere dalla specifica individuazione di suoi comportamenti soggettivi e potendo il recesso dipendere da
10 obiettive esigenze di organizzazione interna, indipendentemente dalle previsioni di un contratto di lavoro individuale, quand'anche esso escluda il ricorso alla normativa disciplinare collettiva, le garanzie procedimentali (di previa contestazione e di tutela del diritto di difesa, nel contraddittorio) dettate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3 in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, sia se il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, sia se a base del recesso ponga condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, con la conseguenza che la violazione di dette garanzie esclude la possibilità di valutare le condotte causative del recesso” (in senso conforme, sent. Cass. n. 269/2024).
4.1. Con specifico riferimento alla presente vicenda, valutate le emergenze processuali (esiti dell'istruttoria orale ed allegazioni delle parti), deve ritenersi che la contestazione disciplinare sia stata regolarmente effettuata al ricorrente sin dalla riunione del 18.10.2023. Del resto, lo stesso ricorrente non esclude che la contestazione in quell'occasione gli sia stata letta “parola per parola”, egli infatti precisa che trovandosi in stato di agitazione non ricorda la circostanza, piuttosto esclude di avere fatto ammissioni (cfr. pag. 12 del ricorso). È vero che, in sede di interrogatorio formale, il ricorrente ha invece escluso, questa volta senza formule dubitative, che in quell'occasione gli sia stata data lettura o gli sia stata offerta la visione di alcun documento da firmare, ma tale versione non combacia con quanto affermato inizialmente nell'atto introduttivo, né spiega la ragione per cui il ricorrente abbia sentito la necessità di telefonare immediatamente al proprio legale. Del resto, il ricorrente, sollecitato dalla difesa della parte resistente che gli ha chiesto se avesse inteso il motivo della sospensione comunicatagli alla predetta riunione, ha dichiarato di avere capito la parola “etichette”.
In definitiva, le stesse allegazioni del ricorrente rappresentano indizi plurimi del rifiuto del ricorrente di ricevere la lettera di contestazione e di firmarla all'incontro del 18.10.2023.
A questa conclusione inducono poi le risultanze delle deposizioni testimoniali.
Occorre premettere che la difesa attorea, all'udienza del 7.10.2024, ha eccepito l'incapacità a testimoniare di ET IT, il quale, per quanto indicato nella lista dei testimoni
11 della resistente “c/o , sarebbe l'avvocato socio dello stesso studio cui Controparte_1
appartengono i legali firmatari del ricorso per l'ammissione al concordato della società CP_1
ed inoltre sarebbe proprio colui che coordina il gruppo di lavoro che si occupa delle
[...]
vicende societarie. La parte ricorrente ha quindi eccepito l'incapacità a testimoniare dell'Avv.
IT ex art. 246 c.p.c., perché egli avrebbe un interesse diretto a che la causa si concluda in modo favorevole alla propria assistita.
È anzitutto pacifico che il IT fosse presente alla riunione del 18.10.2023 (cfr. punto
5.2. del ricorso).
Il teste ET IT, ha in effetti confermato di essere l'avvocato tributarista dello studio WST, che ha un contratto di consulenza con il gruppo proprio per seguirlo per le CP_3
varie problematiche (IVA, riscossione di crediti, questioni di diritto del lavoro) emerse nell'acquisizione di . CP_1
Ciò considerato, è da escludere che il teste IT sia incapace di testimoniare, perché
“l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. si identifica con l'interesse giuridico personale, concreto ed attuale che comporta una legittimazione principale a proporre l'azione o una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati (Cass. 13.5.1998 n. 4818); non determina, invece, incapacità
a testimoniare l'interesse di mero fatto che il testimone possa avere a che la causa sia decisa in un certo modo (Cass.
5.1.1994 n. 32). (…) In questa linea di pensiero va affermato che non sussiste incapacità a testimoniare dell'avvocato nel giudizio instaurato dal proprio cliente nei confronti dell'avversario per ottenerne la condanna al pagamento di spese e competenze che egli deve all'avvocato per attività professionale extraprocessuale in quanto quest'ultimo non ha un interesse che ne legittimi l'intervento neppure "ad adiuvandum" in quel giudizio”. Così ha argomentato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4984/2001, nella quale ha anche escluso che l'avvocato sia istituzionalmente e funzionalmente incapace a rendere testimonianza nell'ambito del medesimo giudizio, nel quale svolge il patrocinio, non rientrando il difensore nel novero delle persone indicate nell'art. 246 c.p.c.. Vero è che gli stessi giudici di legittimità, con ordinanza n. 29301/2017 hanno ritenuto che non sussista incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello del difensore, che abbia rinunciato al mandato prima di deporre o che abbia
12 assunto il mandato solo dopo la deposizione, ma in ogni caso chiarendo che “il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione tra le regole deontologiche”. Del resto, con la sentenza 16151/2010 la Corte di Cassazione ha condivisibilmente argomentato che “la Corte costituzionale ha ripetutamente avuto modo di rilevare (cfr. ord. n. 115 del 1992) che tale compatibilità di funzioni trova un idoneo correttivo nel principio del libero convincimento del giudice e nel suo dovere di valutare "con prudente apprezzamento e spirito critico" la deposizione di ogni testimone che non sia "immune dal sospetto di interesse all'esito della causa"”
Se questi sono i principi regolatori della materia, nel caso in esame si ritiene che la testimonianza dell'Avv. IT, sia stata resa da soggetto che non è incapace ex art. 246
c.p.c. e si ritiene altresì che la sua testimonianza superi il vaglio dell'attendibilità, perché coerente con le altre emergenze processuali. Come sopra argomentato, infatti, dalle stesse allegazioni contenute in ricorso si desumono plurimi indizi del fatto che la lettera di contestazione disciplinare sia stata letta al ricorrente nella riunione del 18.10.2023. La testimonianza del IT ne è una conferma;
egli ha così dichiarato: “Io ero presente alla riunione del 18.10.2023. La riunione era stata organizzata per presentare al sig. la CP_1
lettera che era stata preparata dai colleghi di diritto del lavoro dello studio WST, perché erano emerse delle irregolarità sulle etichettature delle bobine di carta vendute da;
CP_1
ricordo in particolare le bobine di un gruppo turco, tale kipass, che i clienti italiani consideravano di particolare pregio;
ma la società aveva in alcuni casi etichettato con il nome kipass carta di altri fornitori italiani e non. Lo scopo della riunione era di rappresentare al sig.
di essere venuti a conoscenza delle falsificazioni e per questo motivo BR O' CP_1
LI aveva deciso di sospenderlo dall'attività lavorativa invitandolo a fornire i dovuti chiarimenti. Durante la riunione il sig. O LI iniziò a rappresentare i fatti delle false etichettature;
io esibii al sig. delle foto e delle mail da cui risultavano le false CP_1
etichettature e esibii anche la lettera di sospensione, di cui diedi lettura io, perché O'
LI non parlava italiano. La lettera era bilingue. In realtà il sig. ammise subito CP_1
la questione;
io non ricordo perfettamente, ma ritengo che la lettera gli sia stata letta tutta;
non gli fu consegnata perché il si rifiutò di acquisirla e se non sbaglio decise di chiamare il CP_1
13 suo avvocato, che ritengo fosse l'Avv. MATTEO FRIGERIO, perché eravamo già in contatto con lui per altre questioni”.
La testimonianza dell'Avv. IT è poi suffragata dalla deposizione testimoniale di il quale a domanda del Giudice (“se si ricorda che le abbiano riferito Controparte_5
della consegna della lettera di contestazione”?) ha così risposto: “So che è avvenuta la consegna, so che la lettera era stata preparata;
dallo studio legale WST, io avevo avuto delle interlocuzioni con l'Avv. LUCÀ qui presente e con ET IT, erano giorni concitati perché si stava gestendo la fase di concordato, io come procuratore venivo informato di quello che succedeva;
credo di avere anche letto la lettera di contestazione in bozza prima che fosse consegnata a;
so che l'oggetto della riunione era dare la lettera al Parte_1
, poi non so con che parole e con che modalità le parti si siano parlate. Non ricordo se CP_1
mi sia stato riferito che il durante la riunione abbia telefonato al proprio avvocato”. CP_1
Ma addirittura il fratello del ricorrente, , sentito come testimone (all'udienza Persona_1
del 16.12.2024, quando è stato anche ammonito dal Giudice di non guardare il difensore del ricorrente, nel rendere la testimonianza), ha dichiarato: “Il 18.102023 io ero in ufficio e vidi mio fratello che andava in sala riunioni e dopo breve tempo è uscito e ha lasciato l'ufficio, ma non conferii con lui in quel momento. La sera mi informò che gli era stata notificata la lettera di licenziamento, così mi disse “mi è stata data la lettera di licenziamento”, ma non spiegò altro.
Io non chiesi di vederla. Credo di non averla mai vista. Anzi specifico;
mio fratello mi chiamò la sera e mi disse “mi è stato notificato il licenziamento”. Si ritiene che tale dichiarazione non sia scalfita, nel suo inequivocabile significato letterale, dalla spiegazione che ne ha dato in udienza di discussione la difesa attorea -secondo cui , “non conoscendo i Persona_1
tecnicismi del procedimento disciplinare”, avrebbe riferito una circostanza che non era accaduta”- perché la consegna della lettera di licenziamento è una circostanza di fatto, che descrive una situazione concreta, per la quale non v'è bisogno di alcuna esperienza giuridica, né da parte di chi l'ha vissuta, né da parte di chi la riferisce de relato. Né si reputa che il teste, possa avere reso le predette dichiarazioni in maniera superficiale ed inconsapevole, trattandosi di un soggetto qualificato, che è stato socio e dirigente d'azienda.
14 Deve quindi ritenersi provato non solo che la lettera di contestazione sia stata letta al ricorrente in data 18.10.2024, ma anche che egli abbia rifiutato di firmarla per l'avvenuta consegna. A tale condotta si collegano le conseguenze individuate da un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ossia che il rifiuto del lavoratore, destinatario di un atto unilaterale recettizio, di riceverlo, per di più nel posto di lavoro e durante l'orario di lavoro, comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta (Cass. nn. 23690/2008, 26390/2008,
22717/2015), sicchè “è del tutto irrilevante il successivo invio da parte del datore di lavoro di formale raccomandata, essendo lo stesso ascrivibile ad una ulteriore cautela adottata dall'azienda, non certo idoneo a fornire argomento di prova della mancata precedente comunicazione” (Cass. n. 22717/2015)
Il termine di 5 giorni per le giustificazioni va quindi fatto decorrere dalla data del 18.10.2023 e risulta essere stato rispettato, dato che il licenziamento è stato poi comminato con lettera raccomandata ricevuta dal ricorrente il 27.10.2023.
5. Infondata è anche l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare.
In disparte la circostanza che la società ha dedotto -ed invero provato con i testimoni- che i dettagli dell'addebito furono esposti al ricorrente nell'incontro del 18.10.2023, occorre considerare che, per quanto la lettera di contestazione non faccia riferimento ad elementi specifici, la condotta è ivi chiaramente delineata, essendo stato rimproverato al che “in CP_1
più occasioni, sono state apposte etichette sui prodotti commercializzati recanti il nome ed il logo di una società diversa da quella effettivamente produttrice sotto la Sua responsabilità”.
È noto che in tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa (sentt. Cass. 13667/2018, 30271/2022).
Ebbene, il ricorrente non ha spiegato per quale ragione la mancata indicazione del prodotto e/o dei prodotti su cui siano risultate apposte le etichette false abbia pregiudicato la sua difesa e, del resto l'unica difesa plausibile, cioè quella di non avere mai fatto apporre etichette false, è indifferente alle circostanze del caso concreto.
15 Il invece, essendosi limitato a censurare la pretestuosità del licenziamento, non risulta CP_1
avere mai negato (se non in sede di interrogatorio formale) di avere tenuto la condotta addebitatagli e tanto basterebbe per ritenere fondata la contestazione disciplinare, la quale, in ogni caso, ha ottenuto piena conferma in sede testimoniale.
Il teste procuratore di , in seguito ad incarico Controparte_5 CP_1
conferitogli ad inizio del mese di ottobre del 2023, poco prima della domanda di concordato, ha riferito che per preparare la richiesta di concordato, aveva preso visione dei “flussi di mail
… mostrati dal personale amministrativo, che gestiva quelle posizioni, da cui emergevano una serie di cattive pratiche contabili e commerciali”. Il teste ha spiegato: “Ravvisai anche contestazioni dei clienti che lamentavano l'etichettatura falsa dei prodotti;
esprimevano mancanza di fiducia in dal punto di vista commerciale, perché si sentivano CP_1
frodati da questo problema delle etichette;
leggendo queste cose ho chiesto al personale dipendente -nella specie Persona_4 Persona_5 [...]
di contestualizzarmi la questione. Io ero entrato in Per_6 Persona_7
azienda per la prima volta nel settembre del 2023, cioè due settimane prima. Il personale amministrativo, all'inizio di ottobre, mi spiegò che non era la prima volta che c'erano state delle pratiche di etichettatura mendace dei prodotti e che più di un cliente se ne era reso conto
e aveva chiesto delucidazioni. Io ho voluto capire le tempistiche della problematica e mi dissero che si trattava anche di una questione recente. Perciò mi sono incuriosito e ho chiesto maggiori dettagli;
mi dissero che era successo anche la settimana precedente e perciò successivamente all'acquisizione della quota di maggioranza da parte di quindi feci un sopralluogo in CP_3
magazzino parlando con il responsabile di produzione e col il capo Persona_3
magazziniere al tempo, Chiesi a loro se sapessero qualcosa in merito CP_6
all'etichettatura dei prodotti e e mi fecero vedere delle etichette stampate CP_6 CP_7
pronte per essere sostituite all'etichetta originaria dei prodotti. Mi dissero che quelle etichette non erano ancora state applicate perché stava facendo controlli e i dipendenti non se CP_3
l'erano sentita di applicarle, anche se questo l'aveva disposto la dirigenza. Ma comunque in magazzino c'erano ancora delle bobine in cui le etichette erano state già sostituite. Logistica, produzione e personale, tutti erano a conoscenza delle istruzioni che venivano date sulle
16 etichette. i disse che queste istruzioni le dava Persona_4 Parte_1
, lo stesso mi disse , mentre sapeva che questa cosa
[...] CP_6 Persona_3
si faceva, essendo il responsabile di produzione. Mi furono mostrati anche dei carteggi tra
e con il dirigente sig. (il quali scriveva ai Per_2 Per_5 Parte_1
sottoposti); le etichette venivano stampate o dalla da . Le istruzioni Per_2 CP_6
di erano molto particolareggiate, del tipo: prendi questo fornitore e Parte_1
rinominalo con quest'altro fornitore. I clienti attendevano di ricevere la carta da un cliente, che ha determinate qualità, certificazione, origine, campionatura precedente.Le etichette originarie hanno certe caratteristiche e quelle stampate in azienda sono di qualità inferiore, sicchè non è possibile scambiare le etichette alterate con quelle originarie ed infatti il cliente se ne accorgeva. Confermo che c'erano mancati pagamenti legati a queste contestazioni sulle etichette”. Vero è che il teste non ha saputo ricordare i nomi dei clienti che avevano formulato contestazioni, ma egli ha precisato: “Per quanto riguarda le precedenti settimane ricordo che le contestazioni erano di due o tre clienti, andando indietro si trattava di decine di clienti anche precedenti l'acquisizione, con episodi di clienti persi. Le contestazioni che ho visto io erano mail anche associate a immagini;
con i clienti furibondi che chiedevano ragione dell'etichettatura che non corrispondeva al prodotto”.
Del resto, il ricorrente non ha preso posizione nemmeno rispetto all'evidenza documentale della corrispondenza via mail, prodotta sub doc. n. 3 di parte resistente, laddove la dipendente indirizzando una mail ad entrambi i fratelli , faceva riferimento a bobine Per_2 CP_1
delle Cartiere Villalagarina destinate al cliente ma con etichette Kipas. Pt_5
6. Alla luce di tali emergenze processuali, il licenziamento appare fondato su una giusta causa.
Occorre anzitutto considerare che tale valutazione, si fonda su presupposti di minore rigore nel caso di licenziamento disciplinare di un dirigente, rispetto alla generalità dei lavoratori.
Infatti, in tema di licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando la giustificatezza del recesso, che non si identifica con la giusta causa, il licenziamento non deve necessariamente costituire una "extrema ratio", da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si
17 rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia, che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente (ord. Cass. n. 381/2023)
Nella materia, occorre far riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza della risoluzione, che si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella di giustificato motivo, trovando la sua ragion d'essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate, dall'altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell'azienda (ord. Cass. n. 27199/2018; conf. sent. Cass. n. 15496/2008).
Tanto considerato, non è revocabile in dubbio che la condotta consistita nell'apposizione di etichette false sui prodotti commercializzati dall'azienda sia una condotta spregiudicata e contraria alla diligenza ed al rigore cui si deve attenere una figura apicale, condotta peraltro idonea a compromettere i rapporti con la clientela e a ledere l'immagine aziendale, sicchè essa integra senz'altro una giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro. Ne consegue il rigetto della domanda attorea volta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla scadenza del contratto.
La ritenuta sussistenza della giusta causa di licenziamento vale ad escludere la rilevanza delle altre censure sollevate dal ricorrente rispetto al carattere asseritamente pretestuoso o ritorsivo del licenziamento (cfr. sent. Cass. n. 9468/2019) od alla sua strumentalità rispetto alla richiesta di concordato.
La legittimità del licenziamento esclude anche che la condotta datoriale di recesso possa essere ritenuta causa di responsabilità risarcitoria per l'asserito danno non patrimoniale che il ricorrente avrebbe patito a causa della vicenda espulsiva e che del resto è stato solo genericamente allegato in ricorso.
7. Va infine considerato che , con l'odierno ricorso, ha Parte_1
azionato anche il pagamento delle retribuzioni e delle spettanze di fine rapporto ancora dovute ed inutilmente sollecitate e precisamente: € 10.714,29, di cui alla busta paga di settembre 2023
(doc. 50 attoreo); € 3.296,71, di cui alla prima busta paga di ottobre 2023 (doc. 51 attoreo); €
14.033,83, di cui alla seconda busta paga di ottobre 2023 (doc. 52 attoreo).
18 Con la memoria difensiva, la società si è limitata ad affermare di non essere stata in grado di pagare gli stipendi a tutti i propri dipendenti, tra cui l'odierno ricorrente ed il fratello, a causa dell'incombenza e dell'intervenuto avvio della procedura di concordato preventivo.
Stante l'istanza del ricorrente volta all'emissione di ordinanza di pagamento per le somme non contestate e considerato che si trattava di crediti documentati nelle buste paga consegnate dal datore di lavoro, con ordinanza emessa il 17.12.2024 è stata emessa ingiunzione di pagamento.
L'ordinanza merita di essere qui confermata, perché la società non ha opposto al diritto del lavoratore di ottenere il pagamento delle retribuzioni fatti idonei a paralizzarlo.
La parziale reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, mentre i restanti due terzi sono posti a carico del ricorrente e liquidati come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa od assorbita, conferma l'ordinanza di pagamento di somme non contestate emessa il 17.12.2024; rigetta per il resto le domande di Parte_1
condanna rifondere a due terzi delle spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida, in detta quota, in € 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
dichiarando compensata tra le parte la restante quota di un terzo delle spese di lite;
fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Lecco, 17 febbraio 2025.
Il Giudice
Federica Trovò
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