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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/12/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15338/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA RI Presidente relatrice
RA LD DI
ND SI DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15338/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RAIMONDI VERONICA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
SA CH (C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo CodiceFiscale_2 studio dell'Avv. RAIMONDI VERONICA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. Affido condiviso delle figlie minori (n.14.05.2016) e (n. 20.09.2020) ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori.
1 Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute delle figlie saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle bambine.
Quanto alle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando avrà con sé le figlie.
3. Le minori resteranno collocate in via prevalente presso la madre, nell'abitazione familiare (concessa in comodato alla madre da parte del proprio padre), dove manterranno residenza anagrafica.
I coniugi danno atto che il sig. ha provveduto al rilascio della abitazione familiare, asportando i propri Pt_1
beni personali.
Di conseguenza la abitazione familiare viene assegnata alla madre, con tutti gli arredi e corredi.
4. I genitori concordano le seguenti frequentazioni ordinarie tra padre e figlie, compatibili con le abitudini delle minori e con gli impegni lavorativi del padre, il quale potrà comunque vedere e frequentare le figlie previo accordo da richiedere con congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze della prole:
- fine settimana alternati dal sabato mattina (tra le 9.00 e le 10.00) alla domenica prima di cena (entro le ore 19.00);
- un pomeriggio alla settimana – nella giornata di mercoledì nella settimana in cui segue il w.e. paterno e nella giornata di martedì nella settimana in cui segue il w.e. materno - dall'uscita da scuola (e comunque dalla 16.00) fino alle ore 21.00 per i primi sei mesi dal deposito del ricorso;
quindi – compatibilmente con l'andamento degli incontri, il benessere delle figlie e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori – un ulteriore pomeriggio – nella giornata di venerdì, solo nella settimana in cui segue il w.e. materno - sempre dall'uscita da scuola (e comunque dalla 16.00) fino alle ore 21.00, cui aggiungere progressivamente anche un pernotto infrasettimanale, valutando la relazione tra padre e figlie.
Quanto alla frequentazione extrascolastica - con sospensione temporanea delle modalità ordinarie - ciascun genitore terrà con sé il minore:
- metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il primo periodo con il secondo, e comunque in modo che le bambine possano trascorrere il giorno della Vigilia con il papà ed il giorno di Natale con la mamma;
dividendo anche la giornata di S.Lucia;
- vacanze pasquali ad anni alterni tra i genitori;
- ogni altra principale festività dell'anno (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e festività del Patrono) in via alternata tra i genitori;
- durante le vacanze estive: anno 2025 una settimana con il padre e due con la madre;
dall'estate 2026 15 giorni – anche non consecutivi – con esatti periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, ed onere di reciproca comunicazione sul luogo di villeggiatura;
5. entrambi i genitori si impegnano, nei tempi di rispettiva frequentazione, ad accompagnare le figlie ad eventuali attività sportive, ludiche e ricreative;
si impegnano altresì ad accompagnarle – laddove possibile insieme - ad eventuali visite mediche o specialistiche che si rendessero necessarie;
2 6. il padre verserà alla madre - stanti i criteri ex art.337 ter co.IV c.c. - a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di €.300,00 per ciascuna figlia (pertanto €.600,00 mensili), da corrispondere in via anticipata entro e non oltre il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra Chiappani;
somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT 100%;
7. il padre rimborserà inoltre alla madre la propria quota del 50% delle spese non comprese nel mantenimento ordinario come da Protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Brescia e dall'Ordine degli
Avvocati di Brescia in data 14.07.2016, qui da ritenersi integralmente trascritto. Le spese relative alla mensa delle minori verranno comunque suddivise in ragione del 50% ciascuno tra i genitori.
8. le parti concordano che quanto all'AUU, resterà di competenza di ciascun genitore in ragione del 50%
e, pertanto, si impegnano a porre in essere ogni richiesta formalità;
9. per quanto necessario, le parti si obbligano a concedere l'assenso per il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio delle figlie minori;
10. quanto ai rapporti economici esistenti tra le parti, ed allo scioglimento e divisione della comunione legale esistente: resta di proprietà esclusiva della madre l'autovettura alla medesima intestata Fiat 500 X ed i coniugi danno atto di aver provveduto ad estinguere il CC comune presso BCC del Garda, con suddivisione delle somme ivi giacenti.
Con l'esatto adempimento di quanto sopra previsto le parti dichiarano di non vantare alcuna reciproca pretesa.
11. I coniugi, infine, si dichiarano economicamente autosufficienti, non vantando reciprocamente richiesta alcuna.
12. spese di causa integralmente compensate.
13. I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a BRESCIA (BS) in data 18.4.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 28, parte II, serie A, anno 2015, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie il 14.5.2016 e il 20.9.2020. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle figlie della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
3 e e in ogni caso in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della Per_2
bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA RI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA RI Presidente relatrice
RA LD DI
ND SI DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15338/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RAIMONDI VERONICA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
SA CH (C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo CodiceFiscale_2 studio dell'Avv. RAIMONDI VERONICA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. Affido condiviso delle figlie minori (n.14.05.2016) e (n. 20.09.2020) ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori.
1 Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute delle figlie saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle bambine.
Quanto alle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando avrà con sé le figlie.
3. Le minori resteranno collocate in via prevalente presso la madre, nell'abitazione familiare (concessa in comodato alla madre da parte del proprio padre), dove manterranno residenza anagrafica.
I coniugi danno atto che il sig. ha provveduto al rilascio della abitazione familiare, asportando i propri Pt_1
beni personali.
Di conseguenza la abitazione familiare viene assegnata alla madre, con tutti gli arredi e corredi.
4. I genitori concordano le seguenti frequentazioni ordinarie tra padre e figlie, compatibili con le abitudini delle minori e con gli impegni lavorativi del padre, il quale potrà comunque vedere e frequentare le figlie previo accordo da richiedere con congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze della prole:
- fine settimana alternati dal sabato mattina (tra le 9.00 e le 10.00) alla domenica prima di cena (entro le ore 19.00);
- un pomeriggio alla settimana – nella giornata di mercoledì nella settimana in cui segue il w.e. paterno e nella giornata di martedì nella settimana in cui segue il w.e. materno - dall'uscita da scuola (e comunque dalla 16.00) fino alle ore 21.00 per i primi sei mesi dal deposito del ricorso;
quindi – compatibilmente con l'andamento degli incontri, il benessere delle figlie e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori – un ulteriore pomeriggio – nella giornata di venerdì, solo nella settimana in cui segue il w.e. materno - sempre dall'uscita da scuola (e comunque dalla 16.00) fino alle ore 21.00, cui aggiungere progressivamente anche un pernotto infrasettimanale, valutando la relazione tra padre e figlie.
Quanto alla frequentazione extrascolastica - con sospensione temporanea delle modalità ordinarie - ciascun genitore terrà con sé il minore:
- metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il primo periodo con il secondo, e comunque in modo che le bambine possano trascorrere il giorno della Vigilia con il papà ed il giorno di Natale con la mamma;
dividendo anche la giornata di S.Lucia;
- vacanze pasquali ad anni alterni tra i genitori;
- ogni altra principale festività dell'anno (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e festività del Patrono) in via alternata tra i genitori;
- durante le vacanze estive: anno 2025 una settimana con il padre e due con la madre;
dall'estate 2026 15 giorni – anche non consecutivi – con esatti periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, ed onere di reciproca comunicazione sul luogo di villeggiatura;
5. entrambi i genitori si impegnano, nei tempi di rispettiva frequentazione, ad accompagnare le figlie ad eventuali attività sportive, ludiche e ricreative;
si impegnano altresì ad accompagnarle – laddove possibile insieme - ad eventuali visite mediche o specialistiche che si rendessero necessarie;
2 6. il padre verserà alla madre - stanti i criteri ex art.337 ter co.IV c.c. - a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di €.300,00 per ciascuna figlia (pertanto €.600,00 mensili), da corrispondere in via anticipata entro e non oltre il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra Chiappani;
somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT 100%;
7. il padre rimborserà inoltre alla madre la propria quota del 50% delle spese non comprese nel mantenimento ordinario come da Protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Brescia e dall'Ordine degli
Avvocati di Brescia in data 14.07.2016, qui da ritenersi integralmente trascritto. Le spese relative alla mensa delle minori verranno comunque suddivise in ragione del 50% ciascuno tra i genitori.
8. le parti concordano che quanto all'AUU, resterà di competenza di ciascun genitore in ragione del 50%
e, pertanto, si impegnano a porre in essere ogni richiesta formalità;
9. per quanto necessario, le parti si obbligano a concedere l'assenso per il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio delle figlie minori;
10. quanto ai rapporti economici esistenti tra le parti, ed allo scioglimento e divisione della comunione legale esistente: resta di proprietà esclusiva della madre l'autovettura alla medesima intestata Fiat 500 X ed i coniugi danno atto di aver provveduto ad estinguere il CC comune presso BCC del Garda, con suddivisione delle somme ivi giacenti.
Con l'esatto adempimento di quanto sopra previsto le parti dichiarano di non vantare alcuna reciproca pretesa.
11. I coniugi, infine, si dichiarano economicamente autosufficienti, non vantando reciprocamente richiesta alcuna.
12. spese di causa integralmente compensate.
13. I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a BRESCIA (BS) in data 18.4.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 28, parte II, serie A, anno 2015, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie il 14.5.2016 e il 20.9.2020. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle figlie della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
3 e e in ogni caso in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della Per_2
bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
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