Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/06/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1665 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2019
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Parte_1 C.F._1
De Gasperi n. 34, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Racalbuto, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Roberta Giordano, elettivamente domiciliato presso la
Avvocatura Comunale in Caltanissetta, Corso Umberto I, Palazzo di Città Umberto, giusta procura in atti;
CONVENUTO
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Dell'Utri, presso il cui studio
atto di citazione;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro occorsogli il CP_1
giorno 19.06.2013.
A tal fine esponeva che il giorno dell'incidente, alle ore 10,30 circa, percorreva a bordo della propria mountain-bike la via De Gasperi, all'altezza del civico n.34, di Caltanissetta, con direzione San
Cataldo, quando, a causa della presenza di pietrisco sul manto stradale e per evitare le buche ivi presenti, perdeva il controllo del mezzo finendo per urtare e sfondare il lunotto posteriore di una autovettura regolarmente parcheggiata.
Ciò premesso, chiedeva accogliersi le seguenti domande: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale
di Caltanissetta, reiectis adversis, - ritenerer e dichiarare che il sinistro, meglio descritto sopra, è
occorso per responsabilità esclusiva ex art. 205 c.c. ovvero, ma solo in subordine, ex art. 2043 c.c.
della cattiva e pericolosa (come nella fattispecie) della manutenzione della viabilità cittadina, nonché
della pessima tenuta in custodia della detta o comunque in dipendenza del dovere di assicurare a
tutti gli utenti la corretta transitabilità del tratto di strada ( in pendenza) posto su via De Gasperi, in
Caltanissetta, per come identificato nel verbale dei VV.UU. di Caltanissetta;
- condannare per
l'effetto il convenuto al risarcimento dei danni fisici patiti dal Sig. in CP_1 Parte_1
forza valutazione peritale a Ministero del Dr. Giancarlo Granata (ortopedico), co in Canicattì CP_3
somma comprensiva del danno futuro, della cd personalizzazione del danno biologico spettantegli,
nonché al rimborso del costo delle spese mediche – farmacologiche e fisioterapiche, per come depositate in atti, ritenendo altresì l'ulteriore rimborso in favore del malcapitato di quanto da questi corrisposto all'incolpevole proprietaria, Sig.ra della Citroen C 3, tg EC Controparte_4
59WS, parcheggiata ed urtata nell'impatto fatale, dunque dell' effettuato pagamento della
riparazione del mezzo per € 726,00 giusta fattura emessa dall'autocarrozzeria Parte_2
in Caltanissetta, il tutto in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi sulla
[...]
somma per come rivalutata, a far data dal dì del sinistro (19/06/13) sino all'effetti soddisfo;
- come mezzo al fine di dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art.9, L. n. 488/99, in ogni caso che il valore della odierna causa è pari ad € 52.000,00;- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da
distrarre in favore del difensore che se ne dichiara anticipatario.; ”
Il si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto il contenuto Controparte_1
dell'atto di citazione. Rilevava il difetto dei presupposti dell'insidia, ovvero l'imprevedibilità e la non visibilità dell'insidia, evidenziando come il comportamento colposo dell'attore avesse spezzato il nesso causale o avesse, comunque, concorso a causare il danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. Inoltre,
chiedeva ed otteneva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Controparte_2
(già in forza del contratto di assicurazione stipulato all'epoca dei
[...] Controparte_5
fatti con l'accoglimento delle seguenti domande: “VOGLIA L'ILL. MO TRIBUNALE DI
CALTANISSETTA – disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
In via preliminare di rito –
Autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazione in persona Controparte_6
del legale rappresentante p.t. ai sensi dell'art. 269 c.p.c. e per l'effetto, fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del predetto terzo nel rispetto dei termini stabiliti dall''art. 163 c.p.c..
- Nel merito, - In via principale: - Rigettare la domanda dell''attore siccome inondata in fatto ed in
diritto per le ragioni sopra dedotte e deducibili in corso di causa. - Condannare e art. 96 c.p.c. parte attrice nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà più opportuna. Con vittoria di spese e compensi
del presente giudizio - In via subordinata: Ritenere e dichiarare che il sinistro ebbe a verificarsi per
fatto, colpa ed imprudenza, se non esclusiva, prevalente dello stesso e ridurre, contemporaneamente la domanda in ragione del grado di colpa imputabile all'attore ai sensi dell'art.12277 comma 1 c.c.;
- Ritenere e dichiarare, ove venisse accolta la domanda dell'attore, la compagnia assicurativa
[...]
: in persona del Suo legale rappresentante p.t. a manlevare il Controparte_7 [...]
da ogni pretesa attorea giusta polizza n. 000005009021506804, valida fino al CP_1
31.2.2013 e per l'effetto, condannare la stessa a rifondere in favore del signor ogni Parte_1
qualsivoglia importo che verrà eventualmente riconosciuto come dovuto dal
[...]
, anche a titolo di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali” CP_1
La si costituiva in giudizio e, nel contestare Controparte_8
tanto la domanda di manleva quanto la domanda attorea, formulava le seguenti richieste:“Respinta
ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Preliminarmente ritenere e dichiarare l'inammissibilità, e/o la nuLItà, della domanda di chiamata in causa di terzo e, comunque, l'infondatezza, stante la
mancata produzione integrale delle condizioni di polizza, (e ciò sotto il profilo della mancanza di prova), ai sensi dell'art. 1888 cc, con necessità di ogni conseguente statuizione.- In subordine, senza
recesso alcuno da quanto precede, nel merito delle domande attrici, rigettarle così come formulate
(ex art. 2051 cc e/o ex art. 2043 cc), dal sig. , nei confronti del Parte_1 [...]
, perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che prescritte, ricorrendo, fra l'altro, nella CP_1
fattispecie per cui è causa, l'ipotesi normativa di cui al cd “caso fortuito”, e comunque prescritte,
oltre che carenti di prova.- In subordine, senza recesso, eliminarle, e/o ridurle, nei limiti del giusto,
e/o del provato, occorrendo anche ex art. 1227 cc, il tutto con necessità di ogni conseguente e/o
relativa statuizione.- In ulteriore subordine, sempre senza recesso alcuno da quanto precede, e
sempre nel merito delle predette domande, ridurle nei limiti del giusto, e/o del provato, con necessità
di ogni conseguente statuizione.- In ulteriore subordine ancora, rigettare la domanda di garanzia e/o
manleva formulata nei confronti della , oggi poichè infondata ed in CP_6 Controparte_9
fatto ed in diritto, e comunque prescritta, oltre che in assenza di prova.”
Ultimata la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, la terza chiamata, , anche in sede di comparsa Controparte_10
conclusionale ha insistito nell'ammissione delle richieste istruttorie articolate in atti e non accolte, sul punto si ritiene di confermare il contenuto delle ordinanze istruttorie del 29.03.22 e del 19.07.24
richiamando le motivazioni ivi contenute.
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare parzialmente fondata e deve essere accolta per le ragioni esposte a seguire.
Giova premettere che la fattispecie in oggetto deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell'art. 2051 c.c. Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escluderei terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. n. 15761/16).
Invero, deve richiamarsi la conclusione: “ dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile” (Cass. n. 2482/18).
Orbene, si ritiene che sia stata fornita la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la res in custodia, ossia il tratto stradale in questione ed i danni da questo riportati.
Innanzitutto, le circostanze dedotte nell'atto introduttivo trovano riscontro nella relazione di incidente stradale, prot. n. 100/2013/I redatta dagli agenti della Polizia
Municipale di Caltanissetta. (Doc. fasc. 10). Gli agenti, intervenuti sui luoghi nelle immediatezze del sinistro hanno appurato che il velocipede dell'attore aveva urtato la autovettura in sosta Citroen C 3 della NO , che si trovava in sosta. Persona_1
Altresì gli agenti riscontravano: “visibili tracce di frenata” della lunghezza di m. 2, riconducibili al velocipede dell'attore.
Accertavano altresì “la presenza di un paio di buche pericolose sul lato dx del tratto di strada in discesa percorso dal velocipede per raggiungere la propria abitazione.
Tali buche si trovavano a ventuno metri dal punto d'urto e vi era pure la presenza di pietrisco sul manto stradale nei pressi del civ. 34”.
I testi escussi anno confermato la dinamica del sinistro esposta in citazione. In particolare il teste , della cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_1
dubitare, ha dichiarato: “Sì, è vero. Io abito in via De Gasperi n. 34. Ero affacciato dalla finestra e stavo fumando, quando ho visto il signor in sella alla sua bicicletta scendere Pt_1
la via De Gasperi. Ho visto che nel tentativo di schivare qualcosa per terra, forse qualche buca,
ha frenato e poi ha perso il controllo ed è scivolato, in corrispondenza di terriccio presente sulla
strada. Dico nel tentativo di schivare qualche buca perché la via presenta molte buche, è una
strada abbandonata a se stessa. Ha finito per urtare contro un auto parcheggiata lungo la via,
proprio sotto la mia finestra e, per non cadere con tutto il corpo sopra la macchina ha cercato
di tenersi con il braccio, finendo così per rompere il lunotto posteriore della macchina…”.
Il nesso causale, altresì, logicamente supportato dalla visione delle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, ove il manto stradale appare dissestato per la presenza di varie disconnessioni e buche.
Tali circostanze fanno ritenere provato che il sinistro sia effettivamente avvenuto come conseguenza dell'anomalo stato del manto stradale caratterizzato dalla presenza di un ampia sconnessione ed affermarsi che l'attore è caduto proprio a causa di quella particolare situazione dei luoghi.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte affinché l'ente possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi quanto, piuttosto, alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno.
Ove il danno sia stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'ente ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'ente - sul quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, esso è liberato dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051
cod. civ. Ebbene, nel caso in esame, alla luce del fatto che la potenzialità lesiva del bene è derivata,
evidentemente, da un prolungato difetto di manutenzione della sede viaria, si deve affermare l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.
Era onere della parte convenuta dimostrare che il fatto si è verificato per un caso fortuito, occorrendo a tal fine un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, dotato di autonomo impulso causale, quale nella specie non è ravvisabile nel comportamento del danneggiato. La condotta della vittima può, infatti, assumere efficacia causale esclusiva soltanto solo ove possa qualificarsi come abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto
(Cass. n. 15761/2016; Cass. n. 6550/2011).
Le parti convenute non hanno fornito alcuna prova contraria, sia per quanto riguarda il luogo dell'incidente, né la prova che il danno si è verificato per un evento non prevedibile né superabile con l'ordinaria diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione ed alle circostanze del caso concreto.
Ciò posto, deve affermarsi che il , ente proprietario della strada de quo è Controparte_1
gravato dall'obbligo di manutenzione, dovendosi quindi applicare la disciplina di cui all' art. 2051
cc.
Sennonché deve attribuirsi all' attore una responsabilità concorsuale, nella causazione dell'evento de quo, rinvenendosi in capo allo stesso un comportamento non adeguatamente diligente.
Il sinistro per cui è causa è avvenuto durante il giorno, alle ore 10.30 circa, in condizioni, quindi, buona visibilità.
Né va sottaciuto che l'attore conosceva i luoghi del sinistro, nell'atto di citazione, infatti, lo stesso attore ha riferito che nell'occorso era “intento a raggiugere la propria abitazione”. A ciò si aggiunga che dall'esame delle dichiarazioni dei testi Tes_1
e emerge come l'attore risiedesse proprio in Via De Gasperi
[...] Testimone_2
n. 34.
Pur tuttavia, non si ritiene che il contegno colposo del danneggiato integri da solo gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento poiché: “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. ord. n. 20943/2022).
Per tali ragioni, si ritiene che il verificarsi del sinistro e le conseguenze da esso derivanti siano addebitabili nella misura del 30% all' attore.
Quanto all'entità del danno biologico subito, nel caso di specie, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell'espletata CTU medica, a firma del Dott.
[...]
, che ha ritenuto: “ 1) Per le motivazioni sopra esposte, la lesività refertata al signor Per_2
in data 19.06.2013, nonché la prevedibile complicanza aderenziale, Parte_1
successivamente trattata in data 11.12.2013, risultano essere, senza dubbio alcuno, conseguenza
diretta ed esclusiva del sinistro stradale in causa. 2) Tale lesività ha comportato, in capo al
periziando, un'inabilità temporanea assoluta di giorni 3, corrispondente ai giorni di ricovero presso il reparto di Ortopedia per le cure chirurgiche del caso, oltre a un'invalidità temporanea parziale al
75% di giorni 40, al 50% di giorni 30, e al 25% di giorni 45. 3) È residuato un danno biologico permanente, costituito da “esiti di ferita lacero contusa ai terzi medio-distale di avambraccio sinistro
con lesione dei tendini estensori delle dita 2°-3°-4°-5°, trattata con tenorraffia e successivo
reintervento per sbrigliamento di aderenze tendinee, a lieve incidenza funzionale e pregiudizio estetico”, quantificabile nella misura del 13%.”
Ciò premesso, per addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1126 e 2056
c.c., nonché di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo in modo particolare all'età del danneggiato ed alla entità della lesione subita, secondo le Tabelle di Milano, Il
consulente ha accertato in capo all'attore un danno biologico da invalidità permanente con punto percentuale del 13 %, una inabilità assoluta di giorni 3, una temporanea parziale di giorni 40 al 75%, di giorni 30 al 50%, di giorni 45 al 25% e perciò quantificabile in € 26.6598,00 per invalidità permanente, in € 345,00 per invalidità assoluta, € 3.450.00 per invalidità parziale al 75%, in € 1.725,00 per invalidità parziale al 50% ed in €. 1.293,75 per invalidità parziale al 25%, e perciò complessivamente € 33.472,75, ridotta del 30% ex art. 1227, 1° co. c.c., e quindi la somma di €
23.430,92.
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce un automatismo, ma richiede la dimostrazione da parte del danneggiato di specifiche circostanze peculiari al caso concreto,
che valgono a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose comuni, ossia quelle che qualunque danneggiato con le medesime invalidità patirebbe, non giustifica alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n.
14364/19). Il risarcimento forfettariamente individuato, in base ai meccanismi tabellari, può essere aumentato nel caso in cui il giudice ravvisi circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie. (Cass. Ord. 20795/18), che nel caso di specie non si ravvisano.
Con riferimento ai danni patrimoniale, all'attore dovranno riconoscersi le spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU (€ 573,50) ridotte del 30% ex art. 1227, 1° co. c.c., e quindi la somma di
€ 401,45.
L'attore dovrà essere risarcito anche del 70% della somma di € 726,00, portata dalla fattura n.218/A del
18.07.13, emessa dall'autocarrozzeria F.LI NO G.S.A (Doc. n.9 fasc. attore), relativa ai danni subiti dall'autovettura Citroen C 3, risultandone provato a mezzo di dichiarazione testimoniale in atti il pagamento alla NO da parte dell'attore, e perciò della somma di € 508,20. Persona_1
Conclusivamente, a dovrà riconoscersi la somma complessiva di € 24.340,37. Parte_1
Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, debiti di valore, sono riconosciuti,
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data dell'incidente, ossia il 19.06.13, alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.
Altresì, deve essere accolta la domanda di garanzia formulata dal nei Controparte_1
Confronti della convenuta compagnia di assicurazioni, posto che risulta documentalmente dimostrata la copertura assicurativa e l'operatività della polizza in relazione all'evento per cui é causa, né alcuna prescrizione risulta operante. Tuttavia, dall'esame della polizza suddetta ed in particolare nella Condizioni Contrattuali, sezione
Clausole Speciali, prodotta dalla terza chiamata, risulta la previsione di una franchigia di euro
5.000,00 per sinistro.
Va quindi accolta parzialmente la domanda di manleva proposta dal convenuto verso la terza CP_1
chiamata nei limiti degli importi extra franchigia.
Pertanto, la è tenuta a manlevare il dagli importi sopra Controparte_2 CP_1
liquidati in favore dell'attrice, fatta eccezione per la franchigia di euro 5.000,00 che resterà a carico del CP_1
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cass.16630/13; Cassa.
n. 11356/06).
Le spese del giudizio - liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014 in complessivi € 5.115,00, ci cui € 545,00 per spese ed € 4.570,00 per compensi, - sono compensate nella misura del 30%, mentre il rimanete 70%, pari ad € 3.580,50, di cui € 381,50 per spese ed € 3.199,00, per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
Altresì, le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice nella misura del 30% e in quella dell'70%
a carico dei convenuti in solido.
Dato l'esito del giudizio e la parziale soccombenza reciproca, compensa interamente le spese tra il e la Assicurazione. CP_1 Controparte_2
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
ritenuto il convenuto responsabile del sinistro per cui è causa, così provvede: Controparte_1
- condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento in favore Controparte_1
di della complessiva somma di € 24.340,37, oltre interessi e rivalutazione, così Parte_1
come in parte motiva;
- condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali in favore di , liquidate in complessivi € 3.580,50, di cui € 381,50 per Parte_1 spese ed € 3.199,00, per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Giuseppe Racalbuto;
- accoglie parzialmente la domanda di manleva proposta dall'Ente convenuto nei confronti della terza chiamata e. per l'effetto, condanna la a manlevare e tenere Controparte_8
indenne il limitatamente alla somma extra franchigia;
Controparte_1
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte attrice nella misura del
30% e del per il restante 70%. Controparte_1
- compensa interamente le spese tra il e la . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Caltanissetta, il 17 Giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì