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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/10/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n.481/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dottor Marcello CASTIGLIONE – Presidente relatore dottor Franco DAVINI - Consigliere
dott.ssa Giovanna CANNATA - Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile d'appello contro la sentenza del Tribunale di Imperia in data 21.11.2024
n.726 promossa da:
elettivamente domiciliato in Genova via Galata 35/9 nello studio Parte_1 dell'Avv.Simonetta Giuliano, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– APPELLANTE
C o n t r o
– appellata non costituita CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “Dichiara di rinunciare agli atti del giudizio promosso contro e chiede che sia dichiarata l'estinzione del giudizio senza CP_1 pronunciare sulle spese legali”.
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Imperia che ha Parte_1 respinto l'opposizione a precetto da lui proposta contro e lo ha condannata CP_1 al pagamento delle spese di causa. La parte appellata non si è costituita in giudizio.
Prima della prima udienza di comparizione delle parti l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio con la compensazione delle spese, con atto sottoscritto personalmente dallo stesso e depositato in Cancelleria. Ha depositato anche Pt_1
l'atto di accettazione della rinuncia sottoscritto personalmente dalla e dal suo CP_1 difensore nel giudizio di primo grado. Il Consigliere, dato atto di quanto sopra, ha rimesso la causa alla decisione della Corte.
Verificata la volontà dell'appellante di rinunciare agli atti e della parte appellata, pur non costituita in giudizio, di accettare la rinuncia, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, senza pronunciare sulle spese, come richiesto dallo stesso rinunciante.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando,
dichiara l'estinzione del giudizio.
Non pronuncia sulle spese.
Genova, 26 settembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dottor Marcello CASTIGLIONE – Presidente relatore dottor Franco DAVINI - Consigliere
dott.ssa Giovanna CANNATA - Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile d'appello contro la sentenza del Tribunale di Imperia in data 21.11.2024
n.726 promossa da:
elettivamente domiciliato in Genova via Galata 35/9 nello studio Parte_1 dell'Avv.Simonetta Giuliano, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– APPELLANTE
C o n t r o
– appellata non costituita CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “Dichiara di rinunciare agli atti del giudizio promosso contro e chiede che sia dichiarata l'estinzione del giudizio senza CP_1 pronunciare sulle spese legali”.
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Imperia che ha Parte_1 respinto l'opposizione a precetto da lui proposta contro e lo ha condannata CP_1 al pagamento delle spese di causa. La parte appellata non si è costituita in giudizio.
Prima della prima udienza di comparizione delle parti l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio con la compensazione delle spese, con atto sottoscritto personalmente dallo stesso e depositato in Cancelleria. Ha depositato anche Pt_1
l'atto di accettazione della rinuncia sottoscritto personalmente dalla e dal suo CP_1 difensore nel giudizio di primo grado. Il Consigliere, dato atto di quanto sopra, ha rimesso la causa alla decisione della Corte.
Verificata la volontà dell'appellante di rinunciare agli atti e della parte appellata, pur non costituita in giudizio, di accettare la rinuncia, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, senza pronunciare sulle spese, come richiesto dallo stesso rinunciante.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando,
dichiara l'estinzione del giudizio.
Non pronuncia sulle spese.
Genova, 26 settembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE