Articolo 1 della Legge 23 marzo 1998, n. 77
Articolo 2
Versione
9 aprile 1998
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996.
Entrata in vigore il 9 aprile 1998