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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/09/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Marozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 2233/2022 promossa da:
P.I. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cipriani, con Parte_2 domicilio eletto presso il suo studio in Via Vittorio Veneto n. 277 a La Spezia, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a precetto
Attrice opponente contro
, P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante Dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Controparte_2
Bufalini e dall'Avv. Veronica Bonari, del primo in Piazza Dè Salterelli n. 1 a Firenze, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come in atto di citazione:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza e previa ogni declaratoria necessaria di rito o di merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'inefficacia e/o nullità del precetto opposto sopra indicato per tutti i motivi esposti in parte narrativa, ancorché limitatamente all'importo di € 6.000,00;
-condannare l'opposta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge.
In via istruttoria
Questa difesa si riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori”.
Parte convenuta ha concluso come in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia il Tribunale di LA SPEZIA, contrariis reiectis:
1) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo eventualmente formulata dall'opponente all'udienza di prima comparizione siccome inammissibile e infondata con condanna dell'opponente al pagamento dei compensi professionali della fase cautelare ex DM
13.8.2022 n. 147 (CASS. 24 ottobre 2011 n. 220331);
2) nel merito, rigettare l'opposizione al precetto proposta da con atto di Parte_1
citazione notificato l'11.11.2022 siccome infondata in fatto e in diritto, e comunque rigettare ogni domanda dell'opponente.
Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 22.8.2022 n. 147”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.11.2022, svolgeva opposizione Parte_1 all'atto di precetto del 25.10.2021 (doc. 1) che intimava il pagamento in favore dell'opposta, delle seguenti somme “quanto a la somma di €. Parte_1
30.444,46 e quanto a la somma di €. 27.044,46”, in ragione del Parte_2 decreto ingiuntivo n. 978/2020 emesso dal Tribunale di Pistoia in data 29.09.2020 e notificato in data 19.10.2020, dichiarato provvisoriamente esecutivo con provvedimento del 14.05.2021, registrato e munito di formula esecutiva in data
2 28.05.2021.
L'opponente contestava, tuttavia, l'importo indicato nel precetto qui opposto dal momento che non era stato aggiornato in seguito all'assegnazione avvenuta in sede di pignoramento presso terzi (RG 44/2022) proposto dall'opposta, sulla base del medesimo atto di precetto.
In particolare, con ordinanza dell'1.06.2022 (doc. 3), il GE aveva assegnato al creditore oggi opposto la somma complessiva di € 6.000,00, ivi liquidando in favore dello stesso la somma di € 1.700,00 a titolo di competenze legali.
Sulla base di tali premesse, chiedeva di annullare/revocare il precetto ancorché parzialmente.
Si costituiva la convenuta con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in data 03.02.2023, rilevando innanzitutto che l'importo assegnato pari ad euro 6.000 era comprensivo delle spese legali liquidate in
€ 1.700,00, e in ogni caso sostenendo la legittimità e l'efficacia del precetto, considerato all'ordinanza di assegnazione dap arte del GE nella esecuzione presso terzi non aveva fatto seguito il pagamento, nonostante la richiesta di pagamento formulata dal creditore con la pec del 6.6.2022 (doc. 3), la diffida di pagamento di cui alla successiva pec del 19.9.2022 (doc. 4) e la notificazione dell'ordinanza di assegnazione munita di formula esecutiva in data 16.9.2022 (doc. 5).
Secondo parte convenuta, quindi, il capitale, gli interessi e gli altri accessori portati dal precetto di complessivi €. 30.444,46 non erano stati neppure 'intaccati' da un pagamento mai ricevuto.
***
In sede di udienza del 16.02.2023, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata da parte opponente.
Con la seconda memoria istruttoria, la convenuta dava atto che in data 21.2.2023 il terzo pignorato aveva effettuato il primo pagamento di €. 2.400,00 Parte_3
(doc. 10) che era stato imputato alle spese di procedura, liquidate dal GE con l'ordinanza di assegnazione 1.6.2022 in €. 1.700,00.
All'udienza del 20.03.2025, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti
3 introduttivi e il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dei quali venivano depositate le sole comparse conclusionali.
***
L'opposizione non è fondata, per i motivi di seguito indicati.
Va rilevato che non risulta contestata la sussistenza del credito consacrato nel titolo, limitandosi il debitore a sostenere che l'importo oggetto di precetto non risulterebbe attuale non tenendo conto del fatto che, nell'ambito del pignoramento presso terzi instaurato, vi era stata assegnazione delle somme per euro 6.000,00 (rectius 6.400,00), oltre a spese di procedura pari ad € 1.700,00, accessori compresi.
Deve considerarsi al riguardo che, come sostenuto da consolidata giurisprudenza di legittimità “l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, in quanto disposta in pagamento "pro solvendo" e non "pro soluto", ai sensi dell'art. 553
Cpc, non è immediatamente estintiva del credito del creditore assegnatario all'uopo occorrendo che il terzo pignorato proceda all'effettivo pagamento in favore dell'assegnatario” (Cass. 27 luglio 2017
n. 18719; Cass. 31 marzo 2011 n. 7508; Cass. 11 dicembre 2007 n. 25946)”.
Ed invero non è stata fornita la prova della corresponsione della somma oggetto di assegnazione, risultando peraltro incontestato il mancato pagamento del credito eccedente la somma predetta posto a fondamento del precetto.
D'altra parte, il parziale pagamento effettuato è avvenuto nel corso del presente procedimento (bonifico del 21.02.2023 di euro 2.400), con la conseguenza che lo stesso non intacca in alcun modo la legittimità del precetto stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i., avuto riguardo al valore della causa e alle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale della La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
[.. Rigetta l'opposizione svolta da e la condanna a rifondere a Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in Euro Controparte_1
4 5.810,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario al 15%, CPA e Iva se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 18.09.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Marozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 2233/2022 promossa da:
P.I. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cipriani, con Parte_2 domicilio eletto presso il suo studio in Via Vittorio Veneto n. 277 a La Spezia, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a precetto
Attrice opponente contro
, P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante Dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Controparte_2
Bufalini e dall'Avv. Veronica Bonari, del primo in Piazza Dè Salterelli n. 1 a Firenze, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come in atto di citazione:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza e previa ogni declaratoria necessaria di rito o di merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'inefficacia e/o nullità del precetto opposto sopra indicato per tutti i motivi esposti in parte narrativa, ancorché limitatamente all'importo di € 6.000,00;
-condannare l'opposta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge.
In via istruttoria
Questa difesa si riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori”.
Parte convenuta ha concluso come in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia il Tribunale di LA SPEZIA, contrariis reiectis:
1) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo eventualmente formulata dall'opponente all'udienza di prima comparizione siccome inammissibile e infondata con condanna dell'opponente al pagamento dei compensi professionali della fase cautelare ex DM
13.8.2022 n. 147 (CASS. 24 ottobre 2011 n. 220331);
2) nel merito, rigettare l'opposizione al precetto proposta da con atto di Parte_1
citazione notificato l'11.11.2022 siccome infondata in fatto e in diritto, e comunque rigettare ogni domanda dell'opponente.
Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 22.8.2022 n. 147”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.11.2022, svolgeva opposizione Parte_1 all'atto di precetto del 25.10.2021 (doc. 1) che intimava il pagamento in favore dell'opposta, delle seguenti somme “quanto a la somma di €. Parte_1
30.444,46 e quanto a la somma di €. 27.044,46”, in ragione del Parte_2 decreto ingiuntivo n. 978/2020 emesso dal Tribunale di Pistoia in data 29.09.2020 e notificato in data 19.10.2020, dichiarato provvisoriamente esecutivo con provvedimento del 14.05.2021, registrato e munito di formula esecutiva in data
2 28.05.2021.
L'opponente contestava, tuttavia, l'importo indicato nel precetto qui opposto dal momento che non era stato aggiornato in seguito all'assegnazione avvenuta in sede di pignoramento presso terzi (RG 44/2022) proposto dall'opposta, sulla base del medesimo atto di precetto.
In particolare, con ordinanza dell'1.06.2022 (doc. 3), il GE aveva assegnato al creditore oggi opposto la somma complessiva di € 6.000,00, ivi liquidando in favore dello stesso la somma di € 1.700,00 a titolo di competenze legali.
Sulla base di tali premesse, chiedeva di annullare/revocare il precetto ancorché parzialmente.
Si costituiva la convenuta con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in data 03.02.2023, rilevando innanzitutto che l'importo assegnato pari ad euro 6.000 era comprensivo delle spese legali liquidate in
€ 1.700,00, e in ogni caso sostenendo la legittimità e l'efficacia del precetto, considerato all'ordinanza di assegnazione dap arte del GE nella esecuzione presso terzi non aveva fatto seguito il pagamento, nonostante la richiesta di pagamento formulata dal creditore con la pec del 6.6.2022 (doc. 3), la diffida di pagamento di cui alla successiva pec del 19.9.2022 (doc. 4) e la notificazione dell'ordinanza di assegnazione munita di formula esecutiva in data 16.9.2022 (doc. 5).
Secondo parte convenuta, quindi, il capitale, gli interessi e gli altri accessori portati dal precetto di complessivi €. 30.444,46 non erano stati neppure 'intaccati' da un pagamento mai ricevuto.
***
In sede di udienza del 16.02.2023, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata da parte opponente.
Con la seconda memoria istruttoria, la convenuta dava atto che in data 21.2.2023 il terzo pignorato aveva effettuato il primo pagamento di €. 2.400,00 Parte_3
(doc. 10) che era stato imputato alle spese di procedura, liquidate dal GE con l'ordinanza di assegnazione 1.6.2022 in €. 1.700,00.
All'udienza del 20.03.2025, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti
3 introduttivi e il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dei quali venivano depositate le sole comparse conclusionali.
***
L'opposizione non è fondata, per i motivi di seguito indicati.
Va rilevato che non risulta contestata la sussistenza del credito consacrato nel titolo, limitandosi il debitore a sostenere che l'importo oggetto di precetto non risulterebbe attuale non tenendo conto del fatto che, nell'ambito del pignoramento presso terzi instaurato, vi era stata assegnazione delle somme per euro 6.000,00 (rectius 6.400,00), oltre a spese di procedura pari ad € 1.700,00, accessori compresi.
Deve considerarsi al riguardo che, come sostenuto da consolidata giurisprudenza di legittimità “l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, in quanto disposta in pagamento "pro solvendo" e non "pro soluto", ai sensi dell'art. 553
Cpc, non è immediatamente estintiva del credito del creditore assegnatario all'uopo occorrendo che il terzo pignorato proceda all'effettivo pagamento in favore dell'assegnatario” (Cass. 27 luglio 2017
n. 18719; Cass. 31 marzo 2011 n. 7508; Cass. 11 dicembre 2007 n. 25946)”.
Ed invero non è stata fornita la prova della corresponsione della somma oggetto di assegnazione, risultando peraltro incontestato il mancato pagamento del credito eccedente la somma predetta posto a fondamento del precetto.
D'altra parte, il parziale pagamento effettuato è avvenuto nel corso del presente procedimento (bonifico del 21.02.2023 di euro 2.400), con la conseguenza che lo stesso non intacca in alcun modo la legittimità del precetto stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i., avuto riguardo al valore della causa e alle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale della La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
[.. Rigetta l'opposizione svolta da e la condanna a rifondere a Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in Euro Controparte_1
4 5.810,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario al 15%, CPA e Iva se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 18.09.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
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