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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/07/2025, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8271/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8271/2021 promossa da:
(C.F. ) ATTRICE Parte_1 C.F._1 con l'avv. Luca Magli contro
(C.F. ) CONVENUTA Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Giuliana Genchi
I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa previo ogni accertamento e declaratoria:
- respingere tutte le eccezioni e domande ex adverso in quanto tardive, inammissibili ed infondate per i motivi esposti in narrativa;
- accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c. per ingratitudine del donatario
, revocare in favore della signora e nei confronti della Controparte_1 Parte_1
convenuta la proprietà della quota donata tramite contratto stipulato in data 23.12.2014 a pagina 1 di 6 ministero del Notaio rep. n. 111.499, racc. n. 26.300; Persona_1
- dichiarare, per l'effetto, la signora unica e piena esclusiva proprietaria Parte_1
dell'immobile sito nel comune di Manerba del Garda (BS) e censito all'Ufficio del Territorio di
Brescia come segue: Catasto Fabbricati, foglio 11, mappale 346/4, via Zanardelli n. 32, piano
1, cat. A/2, classe 3, vani 4-5, rendita catastale €.313,75=, Catasto Fabbricati, foglio 11, mappale 346/5, via Zanardelli n. 32, piano 2, cat. A/2, classe 3, vani 4-5, rendita catastale
€.313,75=, Catasto Fabbricati, foglio 11, mappale 346/6, via Zanardelli n. 32, piano T, cat.
C/1, classe 4, mq. 58, rendita catastale €.1.003,48=.
Con ogni conseguente statuizione di legge in ordine alla restituzione del bene donato e dei relativi frutti ovvero, in caso di alienazione da parte del donatario, alla restituzione del valore del bene e dei relativi frutti a far data dalla presentazione della domanda ex art. 807 c.c.
Disponendo le annotazioni e le trascrizioni conseguenti ai sensi di legge.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre a rimborso forfettario ed accessori di legge.
In via istruttoria: - si insiste per l'ammissione prova per testimoni […]
Per parte convenuta:
1) Si rinuncia all'eccezione preliminare avanzata di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
2) In via principale dichiarare la decadenza dell'azione di cui all'art. 802 c.c. per essere decorsi i termini di proposizione della relativa domanda ex art. 801 c.c.
3) Nel merito respingere integralmente le domande avverse in particolare circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c. per le ragioni indicate inarrativa , respingendo altresì la domanda di parte attrice di vedersi dichiarata unica proprietaria degli immobili siti in
Comune di Manerba del Garda come di seguito catastalmente indicati: Catasto fabbricati foglio 11,mappale 364\4 via Zanardelli n.32 piano i cat A\2 classe 3 vani 4.5 rendita catastale
€ 313,75 catasto fabbricati foglio 11 mappale 346\5 via Zanardelli 32 piano 2 cat.a\2 classe 3 vani 4.5 rendita catastale € 313,75 catasto fabbricati foglio 11 mappale 346\6 via Zanardelli
pagina 2 di 6 32 piano t cat. c\1 classe 4 mq58 rendita catastale € 1003,48
4) Per l'effetto respingere poiché parimenti infondata ogni relativa ulteriore domanda in ordine alla restituzione del bene donato e dei relativi frutti ovvero alla restituzione del valore e dei relativi frutti a far data dalla presentazione della domanda ex art.807 c.c.
5) Con richiesta di revocare l'ordinanza istruttoria emessa in data 20\02\2023 e di reiterazione delle richieste istruttorie. Ammettere prove per interpello e testi sulle circostanze di cui alle memorie autorizzate ex art. 183 VI comma n.2 e 3 da intendersi qui interamente trascritte.
6) Con vittoria di spese e onorari da valutarsi anche ai sensi dell'art.96 cpc.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premesso di aver donato, con atto in data 23.12.2014 a rogito rep. 111.499 Parte_1 racc. 26.300, ai propri fratelli e , in parti uguali, la complessiva quota indivisa CP_2 CP_1
dell'immobile sito in Manerba del Garda (BS) via Zanardelli n. 32, ha convenuto in giudizio la sorella chiedendo la revoca della donazione per ingratitudine con conseguente CP_1
declaratoria che essa era proprietaria della quota donata.
A sostegno delle domande, ha dedotto che, deterioratisi progressivamente i rapporti tra le sorelle, la convenuta, in data 30.7.2019, aveva presentato nei suoi confronti denuncia - querela in relazione ai reati di tentata truffa e violenza privata, a seguito della quale era stato incardinato il procedimento penale n. 12379/19 RG, conclusosi il 25.11.20 con decreto di archiviazione, ed aveva altresì, nell'ambito del procedimento civile n. 10926/19 RG dalla stessa incardinato ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 17.11.2018 e della delibera del 15.3.2019 assunte dall'assemblea del Condominio “Cà del Sole” del quale l'attrice era amministratrice, promosso querela di falso avverso il verbale di assemblea in data 9.7.19.
Si costituiva la convenuta eccependo il decorso del termine di cui all'art. 802 c.c. e contestando la sussistenza dei presupposti per la revocazione;
chiedeva, pertanto, il rigetto delle pagina 3 di 6 domande.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 27.3.25 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'eccezione di decadenza ex art. 802 c.c. è inammissibile in quanto tardiva essendosi la convenuta costituita oltre il termine previsto dall'art. 167 c.p.c. ratione temporis vigente.
Inammissibile è anche la documentazione (doc. da 42 a 45) depositata unitamente alla comparsa conclusionale dall'attrice in quanto tardivamente prodotta.
Ciò detto, l'attrice chiede revocarsi per ingratitudine la donazione dalla stessa effettuata alla sorella;
a sostegno della domanda, deduce che l'aver presentato quest'ultima CP_1
denuncia - querela (doc. 5 attrice) nei suoi confronti, in data 30.7.19, in relazione ai reati di cui agli artt. 610 e 640 c.p., (atto che aveva dato origine ad un procedimento penale 12379/19,
RGNR Mod. 21 successivamente archiviato dal GIP su richiesta del PM - doc. 6 attrice), nonché l'aver depositato querela di falso (doc. 9 attrice) in relazione al verbale di assemblea condominiale del 9.7.19 nell'ambito del procedimento civile n. 10926/19 RG avente ad oggetto l'annullamento di due delibere assunte dall'assemblea condominiale del “Condominio Cà del
Sole” costituirebbero comportamenti tali da integrare ingiuria grave idonea a giustificare, appunto, la revoca della donazione.
Ora, nella denuncia querela presentata dalla convenuta quest'ultima deduceva: 1) di aver ricevuto, quale proprietaria di alcune unità immobiliari site nel suddetto condominio, comunicazione di convocazione di assemblea straordinaria per il giorno 9.7.2019 ore 18.00 da parte degli altri due condomini e rispettivamente fratello e CP_3 Parte_1
sorella della querelante;
2) che essa si era presentata, il giorno indicato, unitamente al coniuge e ad altri due conoscenti, presso il luogo indicato nella convocazione (interno 6 del Condominio) alle 18.00 e, dopo aver bussato e suonato ripetutamente, non avendo ricevuta risposta alcuna, ritenendo che i fratelli non avessero inteso presenziare all'assemblea, aveva deciso di redigere essa stessa un verbale (avendo comunque un numero di millesimi sufficiente) nel quale aveva espresso il proprio voto circa i punti messi all'ordine del giorno;
3) che, in data 26.7.19, essa pagina 4 di 6 aveva ricevuto a mezzo lettera raccomandata inviata dalla sorella, un verbale di assemblea straordinaria, presenti i soli altri due condomini, iniziata alle ore 18.05 e conclusasi alle ore
19.40, nel quale erano stati approvate diverse questioni;
4) che, con tali artifici ad essa era stato impedito di partecipare all'assemblea così sostanzialmente costringendola a “subire” le decisioni assunte dai suoi fratelli.
Nell'ambito del procedimento civile incardinato da (n. 10926/19 RG), ed Controparte_1 avente ad oggetto l'impugnazione delle due delibere dell'assemblea condominiale in data
17.11.2018 e 15.3.2019, il difensore della convenuta depositava poi querela di falso in relazione al verbale della delibera adottata dall'assemblea condominiale il 9.7.19 ribadendo i fatti già posti a fondamento della denuncia querela presentata in data 30.7.19.
Le domande vanno rigettate.
Secondo quanto ripetutamente affermato dalla S.C., l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801
c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p., e consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento (Cass.20722/18; Cass. 7033/05; Cass.
14093/08). Si è poi affermato che, nell'indagine volta ad accertare la configurabilità di siffatto comportamento ingiurioso, “il giudice di merito, anche se può fare riferimento a fatti accertati in altri giudizi (anche penali), svoltisi tra le parti, deve compiere una valutazione del tutto autonoma e necessariamente più complessa, trattandosi di un giudizio che, pur mutuando dall'ambito penalistico il significato essenziale del fatto lesivo, deve involgere, da un lato, la sfera affettiva e spirituale del donante, dall'altro il comune sentire morale e sociale” (Cass.
13632/04 in motivazione).
Alla luce dei principi sopra indicato e richiamata l'affermazione della S.C. secondo cui
“La definitività della donazione è la regola, la sua revocabilità l'eccezione” (Cass. 8165/97 in motivazione), ritiene questo giudice che la mera denuncia - querela presentata dalla convenuta pagina 5 di 6 nei confronti della sorella, tenuto conto del modesto disvalore dei fatti ivi rappresentati
( richiamando i reati di tentata truffa e tentata violenza privata, sostanzialmente Controparte_1
lamentava di non essere stata messa in condizione di partecipare all'assemblea condominiale a causa del comportamento dei due fratelli), e pur a fronte della successiva archiviazione del procedimento penale (ritenendo il GIP, in adesione alla richiesta del PM., trattarsi “di controversia civilistica da trattare presso altra sede”), non presenti quella gravità tale da poter essere qualificata quale offesa infamante al patrimonio morale della donante, ovvero
“manifestazione di un sentimento di avversione che esprima quella ingratitudine verso chi ha beneficiato l'agente, che ripugna alla coscienza comune” (Cass. 8445/90; Cass. 10614/90). Né tale valenza può essere attribuita alla querela di falso promossa nei confronti del verbale dell'assemblea, motivata dai medesimi fatti oggetto della denuncia- querela, trattandosi comunque sempre di atti posti in essere nell'ambito di rapporti familiari – come si desume dal contenuto delle difese svolte da entrambe le parti nel presente giudizio – logorati da ripetuti conflitti e ritorsioni reciproche di lunga data tra i tre fratelli.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, considerati i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 4237,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 18/07/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8271/2021 promossa da:
(C.F. ) ATTRICE Parte_1 C.F._1 con l'avv. Luca Magli contro
(C.F. ) CONVENUTA Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Giuliana Genchi
I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa previo ogni accertamento e declaratoria:
- respingere tutte le eccezioni e domande ex adverso in quanto tardive, inammissibili ed infondate per i motivi esposti in narrativa;
- accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c. per ingratitudine del donatario
, revocare in favore della signora e nei confronti della Controparte_1 Parte_1
convenuta la proprietà della quota donata tramite contratto stipulato in data 23.12.2014 a pagina 1 di 6 ministero del Notaio rep. n. 111.499, racc. n. 26.300; Persona_1
- dichiarare, per l'effetto, la signora unica e piena esclusiva proprietaria Parte_1
dell'immobile sito nel comune di Manerba del Garda (BS) e censito all'Ufficio del Territorio di
Brescia come segue: Catasto Fabbricati, foglio 11, mappale 346/4, via Zanardelli n. 32, piano
1, cat. A/2, classe 3, vani 4-5, rendita catastale €.313,75=, Catasto Fabbricati, foglio 11, mappale 346/5, via Zanardelli n. 32, piano 2, cat. A/2, classe 3, vani 4-5, rendita catastale
€.313,75=, Catasto Fabbricati, foglio 11, mappale 346/6, via Zanardelli n. 32, piano T, cat.
C/1, classe 4, mq. 58, rendita catastale €.1.003,48=.
Con ogni conseguente statuizione di legge in ordine alla restituzione del bene donato e dei relativi frutti ovvero, in caso di alienazione da parte del donatario, alla restituzione del valore del bene e dei relativi frutti a far data dalla presentazione della domanda ex art. 807 c.c.
Disponendo le annotazioni e le trascrizioni conseguenti ai sensi di legge.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre a rimborso forfettario ed accessori di legge.
In via istruttoria: - si insiste per l'ammissione prova per testimoni […]
Per parte convenuta:
1) Si rinuncia all'eccezione preliminare avanzata di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
2) In via principale dichiarare la decadenza dell'azione di cui all'art. 802 c.c. per essere decorsi i termini di proposizione della relativa domanda ex art. 801 c.c.
3) Nel merito respingere integralmente le domande avverse in particolare circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c. per le ragioni indicate inarrativa , respingendo altresì la domanda di parte attrice di vedersi dichiarata unica proprietaria degli immobili siti in
Comune di Manerba del Garda come di seguito catastalmente indicati: Catasto fabbricati foglio 11,mappale 364\4 via Zanardelli n.32 piano i cat A\2 classe 3 vani 4.5 rendita catastale
€ 313,75 catasto fabbricati foglio 11 mappale 346\5 via Zanardelli 32 piano 2 cat.a\2 classe 3 vani 4.5 rendita catastale € 313,75 catasto fabbricati foglio 11 mappale 346\6 via Zanardelli
pagina 2 di 6 32 piano t cat. c\1 classe 4 mq58 rendita catastale € 1003,48
4) Per l'effetto respingere poiché parimenti infondata ogni relativa ulteriore domanda in ordine alla restituzione del bene donato e dei relativi frutti ovvero alla restituzione del valore e dei relativi frutti a far data dalla presentazione della domanda ex art.807 c.c.
5) Con richiesta di revocare l'ordinanza istruttoria emessa in data 20\02\2023 e di reiterazione delle richieste istruttorie. Ammettere prove per interpello e testi sulle circostanze di cui alle memorie autorizzate ex art. 183 VI comma n.2 e 3 da intendersi qui interamente trascritte.
6) Con vittoria di spese e onorari da valutarsi anche ai sensi dell'art.96 cpc.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premesso di aver donato, con atto in data 23.12.2014 a rogito rep. 111.499 Parte_1 racc. 26.300, ai propri fratelli e , in parti uguali, la complessiva quota indivisa CP_2 CP_1
dell'immobile sito in Manerba del Garda (BS) via Zanardelli n. 32, ha convenuto in giudizio la sorella chiedendo la revoca della donazione per ingratitudine con conseguente CP_1
declaratoria che essa era proprietaria della quota donata.
A sostegno delle domande, ha dedotto che, deterioratisi progressivamente i rapporti tra le sorelle, la convenuta, in data 30.7.2019, aveva presentato nei suoi confronti denuncia - querela in relazione ai reati di tentata truffa e violenza privata, a seguito della quale era stato incardinato il procedimento penale n. 12379/19 RG, conclusosi il 25.11.20 con decreto di archiviazione, ed aveva altresì, nell'ambito del procedimento civile n. 10926/19 RG dalla stessa incardinato ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 17.11.2018 e della delibera del 15.3.2019 assunte dall'assemblea del Condominio “Cà del Sole” del quale l'attrice era amministratrice, promosso querela di falso avverso il verbale di assemblea in data 9.7.19.
Si costituiva la convenuta eccependo il decorso del termine di cui all'art. 802 c.c. e contestando la sussistenza dei presupposti per la revocazione;
chiedeva, pertanto, il rigetto delle pagina 3 di 6 domande.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 27.3.25 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'eccezione di decadenza ex art. 802 c.c. è inammissibile in quanto tardiva essendosi la convenuta costituita oltre il termine previsto dall'art. 167 c.p.c. ratione temporis vigente.
Inammissibile è anche la documentazione (doc. da 42 a 45) depositata unitamente alla comparsa conclusionale dall'attrice in quanto tardivamente prodotta.
Ciò detto, l'attrice chiede revocarsi per ingratitudine la donazione dalla stessa effettuata alla sorella;
a sostegno della domanda, deduce che l'aver presentato quest'ultima CP_1
denuncia - querela (doc. 5 attrice) nei suoi confronti, in data 30.7.19, in relazione ai reati di cui agli artt. 610 e 640 c.p., (atto che aveva dato origine ad un procedimento penale 12379/19,
RGNR Mod. 21 successivamente archiviato dal GIP su richiesta del PM - doc. 6 attrice), nonché l'aver depositato querela di falso (doc. 9 attrice) in relazione al verbale di assemblea condominiale del 9.7.19 nell'ambito del procedimento civile n. 10926/19 RG avente ad oggetto l'annullamento di due delibere assunte dall'assemblea condominiale del “Condominio Cà del
Sole” costituirebbero comportamenti tali da integrare ingiuria grave idonea a giustificare, appunto, la revoca della donazione.
Ora, nella denuncia querela presentata dalla convenuta quest'ultima deduceva: 1) di aver ricevuto, quale proprietaria di alcune unità immobiliari site nel suddetto condominio, comunicazione di convocazione di assemblea straordinaria per il giorno 9.7.2019 ore 18.00 da parte degli altri due condomini e rispettivamente fratello e CP_3 Parte_1
sorella della querelante;
2) che essa si era presentata, il giorno indicato, unitamente al coniuge e ad altri due conoscenti, presso il luogo indicato nella convocazione (interno 6 del Condominio) alle 18.00 e, dopo aver bussato e suonato ripetutamente, non avendo ricevuta risposta alcuna, ritenendo che i fratelli non avessero inteso presenziare all'assemblea, aveva deciso di redigere essa stessa un verbale (avendo comunque un numero di millesimi sufficiente) nel quale aveva espresso il proprio voto circa i punti messi all'ordine del giorno;
3) che, in data 26.7.19, essa pagina 4 di 6 aveva ricevuto a mezzo lettera raccomandata inviata dalla sorella, un verbale di assemblea straordinaria, presenti i soli altri due condomini, iniziata alle ore 18.05 e conclusasi alle ore
19.40, nel quale erano stati approvate diverse questioni;
4) che, con tali artifici ad essa era stato impedito di partecipare all'assemblea così sostanzialmente costringendola a “subire” le decisioni assunte dai suoi fratelli.
Nell'ambito del procedimento civile incardinato da (n. 10926/19 RG), ed Controparte_1 avente ad oggetto l'impugnazione delle due delibere dell'assemblea condominiale in data
17.11.2018 e 15.3.2019, il difensore della convenuta depositava poi querela di falso in relazione al verbale della delibera adottata dall'assemblea condominiale il 9.7.19 ribadendo i fatti già posti a fondamento della denuncia querela presentata in data 30.7.19.
Le domande vanno rigettate.
Secondo quanto ripetutamente affermato dalla S.C., l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801
c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p., e consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento (Cass.20722/18; Cass. 7033/05; Cass.
14093/08). Si è poi affermato che, nell'indagine volta ad accertare la configurabilità di siffatto comportamento ingiurioso, “il giudice di merito, anche se può fare riferimento a fatti accertati in altri giudizi (anche penali), svoltisi tra le parti, deve compiere una valutazione del tutto autonoma e necessariamente più complessa, trattandosi di un giudizio che, pur mutuando dall'ambito penalistico il significato essenziale del fatto lesivo, deve involgere, da un lato, la sfera affettiva e spirituale del donante, dall'altro il comune sentire morale e sociale” (Cass.
13632/04 in motivazione).
Alla luce dei principi sopra indicato e richiamata l'affermazione della S.C. secondo cui
“La definitività della donazione è la regola, la sua revocabilità l'eccezione” (Cass. 8165/97 in motivazione), ritiene questo giudice che la mera denuncia - querela presentata dalla convenuta pagina 5 di 6 nei confronti della sorella, tenuto conto del modesto disvalore dei fatti ivi rappresentati
( richiamando i reati di tentata truffa e tentata violenza privata, sostanzialmente Controparte_1
lamentava di non essere stata messa in condizione di partecipare all'assemblea condominiale a causa del comportamento dei due fratelli), e pur a fronte della successiva archiviazione del procedimento penale (ritenendo il GIP, in adesione alla richiesta del PM., trattarsi “di controversia civilistica da trattare presso altra sede”), non presenti quella gravità tale da poter essere qualificata quale offesa infamante al patrimonio morale della donante, ovvero
“manifestazione di un sentimento di avversione che esprima quella ingratitudine verso chi ha beneficiato l'agente, che ripugna alla coscienza comune” (Cass. 8445/90; Cass. 10614/90). Né tale valenza può essere attribuita alla querela di falso promossa nei confronti del verbale dell'assemblea, motivata dai medesimi fatti oggetto della denuncia- querela, trattandosi comunque sempre di atti posti in essere nell'ambito di rapporti familiari – come si desume dal contenuto delle difese svolte da entrambe le parti nel presente giudizio – logorati da ripetuti conflitti e ritorsioni reciproche di lunga data tra i tre fratelli.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, considerati i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 4237,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 18/07/2025
Il giudice
Marina Mangosi
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