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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 31/05/2021, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2021
N. 00301/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00498/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati Carmela Sorgente e Roberto Cacchillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’Avvocato Sorgente in Castel di Sasso (CE), Via Ponte dell’Olio n. 24;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
1) del -OMISSIS-;
2) del -OMISSIS-
nella parte in cui hanno ritenuto che l'infermità della ricorrente non possa riconoscersi dipendente da fatti di servizio, negando la concessione dell'equo indennizzo previsto dal d.P.R. n. 461 del 2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale -OMISSIS-, con la quale si è dato mandato al dirigente preposto alla -OMISSIS-di procedere all’individuazione del medico-legale cui affidare l’accertamento tecnico in ordine all’incidenza causale dell’attività di servizio espletata dalla ricorrente nel corso delle missioni in -OMISSIS-nell’insorgere della patologia dedotta nel ricorso nonché per determinare la percentuale di invalidità complessiva della medesima ricorrente;
Vista altresì l’ordinanza di questo Tribunale -OMISSIS-con cui - preso atto che la ricorrente aveva partorito in data -OMISSIS-e che all’epoca risiedeva a -OMISSIS- - sono stati rideterminati i termini di svolgimento del procedimento di consulenza tecnica d’ufficio;
Visto ancora il decreto di questo Tribunale n.-OMISSIS-con cui il termine per il deposito della relazione finale è stato prorogato alla data del 28 maggio 2021, in accoglimento della domanda proposta dalla -OMISSIS-- nominata consulente tecnico d’ufficio – e motivata con riferimento alla ponderosa memoria pervenuta dal consulente di parte della ricorrente;
Rilevato che in data -OMISSIS-ha rappresentato che, a causa di un recente problema di salute, non è in grado di rispettare il termine fissato per il deposito della relazione finale, chiedendo che detto termine venga prorogato alla data del 15 giugno 2021;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza del consulente tecnico d’ufficio e per l’effetto proroga il termine per il deposito della relazione finale alla data del 15 giugno 2021 e conferma, per la prosecuzione della causa, l’udienza pubblica del 14 luglio 2021.
Questo decreto sarà comunicato, a cura della Segreteria del Tribunale, alle parti e al consulente tecnico d’ufficio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso il giorno 27 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.