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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 329/2021 R.G., promossa da:
C.F: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Brillante Salvatore;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. G.Antonio Colazzo;
APPELLATO
E
, Controparte_2 CodiceFiscale_3 CP_3
c.f. , e c.f. C.F._4 Controparte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore C.F._5
Corrado.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
- I fatti rilevanti della causa sono stati così esposti dal Tribunale di Lecce:
“Con atto di citazione del 11.04.2016 il sig. conveniva in giudizio i CP_1 sig.ri e ed il geom. Controparte_5 Controparte_4 Parte_1 per ivi sentir accogliere nei loro confronti le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità diretto efficiente ed esclusivo tra i danni lamentati e i lavori di demolizione eseguiti dai germani 2) conseguentemente, CP_2 condannare in solido i convenuti a risarcire i danni che si quantificano nella somma di
€.14.047,28 salva migliore e diversa determinazione. Tenendo conto della variazione dei prezzi dei materiali e per il lavoro di esecuzione delle opere, in quell' altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia , oltre maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla maturazione al soddisfo.3) condannare altresì in solido i convenuti a rifondere tutte le spese sostenute dal sig. che si quantificano nella somma di €.1.022.,22 per A.T.P. ; €.902,25 per CP_1
Per_ prestazioni professionali dell'Ing. ed €.1.000,00= per prestazioni professionali del procuratore legale.4) condannare in via equitativa i convenuti in solido all'ulteriore risarcimento dei danni per il mancato guadagno per la mancata disposizione o per il mancato godimento del bene ai sensi dellart.1226 c.c. Con vittoria di spese e competenze di lite.
- Deduceva sostanzialmente l'attore di essere proprietario di un immobile sito in
Sanarica, confinante con immobile di proprietà dei convenuti.
- A seguito della demolizione dell'edificio di proprietà dei prefati convenuti il suo immobile subiva delle gravi lesioni. - Di tanto venivano prontamente avvisati i convenuti, i quali tuttavia non apprestavano gli adeguati rimedi.
- Proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, dalla CTU eseguita nell'ambito dello stesso emergeva che effettivamente i danni lamentati alla propria abitazione erano stati provocati dai lavori di demolizione eseguiti in proprietà CP_2 individuava nel direttore dei lavori il responsabile dell'evento dannoso e quantificava i danni in €.14.047,28.
- Con regolare comparsa di risposta, si costituivano in giudizio i germani i CP_2 quali nelle piena impugnativa di quanto ex adverso dedotto chiedevano in via preliminare dichiararsi la nullità e l'inammissibilità della domanda attorea per le ragioni esposte in parte motiva (non avendo l'attore contestato nei loro confronti una culpa in eligendo); nel merito il rigetto della domanda attorea, perché infondata;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, della domanda dichiarare il geom. tenuto a manlevare e comunque rivalere i fratelli di ogni e Parte_1 CP_2 qualsiasi somma fosse posta a carico dei medesimi in relazione della domanda del
Con vittoria di spese e competenze di lite. CP_1
- Si costituiva in giudizio il Geom. il quale contestando in toto la Parte_1 domanda attorea ne chiedeva in rigetto siccome infondata in fatto ed in diritto. In subordine chiedeva la rideterminazione del quantum. Con vittoria di spese e competenze di lite.
- Sosteneva sostanzialmente il direttore e progettista dei lavori di aver scrupolosamente ottemperato ai suoi compiti impartendo istruzioni e sorvegliando il cantiere al fine della realizzazione dell'opera nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, adottando tutti gli opportuni adempimenti e accorgimenti finalizzati al controllo ed alla verifica della regolarità e del buon andamento dei lavori posti in essere dal costruttore.
- La causa veniva istruita mediante produzione documentale, in particolare con acquisizione della CTU espletata nell'ambito dell'A.T.P., con ulteriore C.T.U. tecnica, interrogatorio formale e prova testimoniale. Precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito di note conclusionali veniva fissata l'udienza del 23.11.2020 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione senza ulteriori termini.”
Con sentenza pubblicata l'1.2.2021, il Tribunale ha condannato Pt_1 al risarcimento dei danni, quantificati in euro 14.000,00.
[...]
Il primo giudice ha ritenuto il responsabile, in qualità di direttore Pt_1 dei lavori, dei danni subiti dall'attore, risultando dalle CC.TT.UU. espletate e dalle prove orali assunte che le lesioni verificatesi nell'immobile del sono state determinate dalla demolizione del CP_1 fabbricato confinante, eseguita senza le dovute cautele.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il chiedendone Pt_1
l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio
, e nonché che hanno Controparte_2 Pt_1 CP_4 CP_1 concluso per il rigetto dell'appello.
Con sentenza non definitiva in data 3.2.2025 questa Corte ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c., ed ha disposto con contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio.
È stata quindi fissata l'odierna udienza per la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Precisate le conclusioni dalle parti, al termine della discussione orale della causa è stata data lettura della presente sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disposta la revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio, tenuto conto di quanto eccepito dalla difesa degli appellati, dovendosi ritenere inammissibile il deferimento di tale giuramento stante la formulazione delle circostanze, che in caso di ammissione dei fatti rappresentati non condurrebbero automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richiederebbero una valutazione dei medesimi fatti da parte di questa Corte. Ciò in particolare ove si consideri che il giuramento riguarda solo l'inizio della demolizione da parte del mentre i danni lamentati CP_2 dall'attore sono stati ricollegati dalle CCTTUU espletate alle opere di demolizione complessivamente considerate.
Passando al merito, dalle risultanze processuali si evince la fondatezza della domanda attorea.
Invero il nesso causale tra le lesioni subite dall'immobile dell'attore e i lavori di demolizione eseguiti dai convenuti sul proprio immobile, appoggiato su un muro comune a quello degli attori, è stato confermato da due consulenze tecniche, espletate in modo rigoroso ed esaustivo.
In particolare, è stata acquisita al presente giudizio la CTU espletata nell'ambito dell'A.T.P. ed una seconda CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla difesa del in ordine a tali CC.TT.UU. Pt_1
Invero la consulenza espletata nel giudizio di primo grado non ha affatto esorbitato dai limiti e dai poteri attribuiti al CTU con il quesito posto, formulato dal Tribunale in questi termini “sulla scorta della documentazione in atti e delle rispettive CTP verifichi la congruità dei risultati dell'ATP con ogni e più ampia facoltà”.
L'ampiezza del quesito (“…con ogni e più ampia facoltà”) e dei relativi poteri conferiti al consulente d'ufficio consentiva evidentemente a quest'ultimo di procedere a nuovi accertamenti, sui luoghi di causa, per verificare la congruità dell'ATP, senza limitarsi all'esame della sola documentazione agli atti, come invece sostenuto dal Pt_1
Parimenti, anche la CTU espletata in sede di ATP si è sostanzialmente attenuta ai quesiti posti, accertando le cause delle lesioni verificatesi nell'immobile del individuate nella demolizione attuata nella CP_1 proprietà a prescindere dai mezzi utilizzati per realizzarla. CP_2
Ebbene, passando all'esame dei risultati delle due CC.TT.UU., si rileva che entrambi i tecnici hanno accertato innanzitutto che l'immobile dell'attore è stato interessato da un dissesto statico e tanto veniva in evidenza “dalle lesioni presenti in chiave, le quali rappresentando un soluzione di continuità parallela all'asse di volta ne hanno alterato il regime statico limitatamente al corridoio…” (foto 8.00-8.1-9.0-9.1 relazione peritale dell'ing. ). Per_2
Entrambi i tecnici hanno riscontrato, altresì, che la causa del dissesto statico del corridoio di proprietà dell'attore era da attribuire ai lavori di demolizione del fabbricato in proprietà eseguiti senza la CP_2 previsione di adeguati sistemi di sostegno;
più in particolare la demolizione nella proprietà dei sigg. avendo modificato le CP_2 condizioni di contorno di un gruppo di fabbricati in muratura portante è stata la causa dei danni rilevati nella proprietà Il concetto è stato CP_1 meglio esemplificato dall'Ing. , il quale ha affermato “la Per_2 componente orizzontale della spinta impressa sul muro d'imposta della volta a botte, veniva annullata dalla presenza dei vani oggi demoliti (reazione vincolare) garantendo lo scarico, su detto muro, della sola componente verticale di detta spinta;
per cui venendo a mancare la struttura di proprietà senza che questa venisse CP_2 sostituita da un adeguato sistema di contenimento passivo, è venuto meno l'equilibrio del sistema statico favorendo l'ingenerarsi di un cinematismo di rotazione verso
l'esterno del suddetto muro di confine in corrispondenza del fabbricato demolito”.
È stata quindi ravvisata una responsabilità del direttore dei lavori, avendo questi sovrastimato il sistema di contenimento passivo esistente, in quanto procedeva alla demolizione limitandosi a lasciare i soli paletti esistenti risultati invece insufficienti.
In altri termini i CCTTUU hanno riscontrato una responsabilità del
Direttore dei lavori in quanto, dovendo eseguire delle opere che interessavano vecchie costruzioni (fine anni '40, inizi anni '50) si imponeva la necessità di predisporre un rafforzamento più adeguato del muro in comune che sarebbe rimasto senza l'immobile da demolire.
Entrambi i CCTTUU a tal proposito hanno evidenziato che in passato nella progettazione e costruzione un ruolo fondamentale veniva svolto dalle strutture esistenti, e quindi nella realizzazione del corridoio in proprietà l'innesto con il muro comune confidava anche nella CP_1 costruzione esistente che faceva da contrafforte.
Pertanto, nell'omessa predisposizione di accorgimenti, più consoni allo stato dei luoghi, i prefati CCTTUU hanno riscontrato un nesso causale tra le opere di demolizione in proprietà e le lesioni sulla chiave di CP_2 volta nel corridoio in proprietà CP_1
Alla luce di quanto sopra riportato si deve inevitabilmente ritenere l'irrilevanza delle circostanze dedotte, pure con particolare dovizia di particolari dalla difesa dei convenuti, in buona sostanza rilevando che : -“
Se è vero che siffatte modalità costruttive erano usuali all'epoca delle costruzioni in oggetto, è altrettanto vero che in tal modo veniva sovraccaricato il detto muro comune,
a suo tempo costruito dai per fungere non già da muro portante, ma CP_2 unicamente come muro perimetrale di tamponamento, e come tale era stato dimensionato in funzione dei propri carichi.”
Secondo i convenuti, quindi, il dovendo realizzare un corridoio a CP_1 botte (peraltro a curvatura variabile, in parte a tutto sesto ed in parte a sesto ribassato), successivamente alla preesistente costruzione di proprietà ben avrebbe dovuto realizzare una struttura CP_2 indipendente dove innestare l'arco della volta a botte, invece di innestarsi su una muratura esistente, trasformando quello che era un semplice muro perimetrale in un muro portante, imponendo al muro comune una funzione in precedenza mai esistita.
Rileva invece questa Corte che, stante la pacifica legittimità dell'appoggio del fabbricato del sul muro comune, il direttore dei lavori, in ogni CP_1 caso, aveva l'obbligo di verificare, prima dell'intervento demolitivo, la consistenza del muro adiacente che inevitabilmente sarebbe stato coinvolto nell'opera che si andava a svolgere, sì da adottare tutte le misure cautelative del caso, per come rilevato dagli stessi CCTTUU.
In questo senso anche Cass civ. Sez. III^ Ord., 27/09/2018, n°23174, secondo cui “In tema di appalto, quando si tratti di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, il direttore dei lavori, dinanzi a situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, è tenuto, in adempimento dei propri obblighi di diligenza, ad intraprendere le opportune iniziative per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi… (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento ai lavori di edificazione di una cantina di imbottigliamento, aveva ritenuto i direttori dei lavori corresponsabili della frana verificatasi nell'area di scavo, per non avere adeguatamente considerato, durante la fase di progettazione delle opere, i profili inerenti alla stabilità del pendio)”.
Con riferimento al quantum, al fine di ripristinare le originarie condizioni dell'immobile dell'attore si ritiene effettivamente satisfattiva la somma, indicata dal CTU, di €.14.000,00, che va posta totalmente a carico del geom. Parte_1
Tutte le altre voci di danno, pure chieste dall'attore, vanno disattese, perché non ne ricorrono i presupposti di legge e comunque non adeguatamente supportate da riscontro probatorio.
La domanda nei confronti dei committenti dei lavori va invece rigettata per difetto di titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio.
Quanto alle spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Revoca l'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio;
2) Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di €14.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio Parte_1 grado in favore di che liquida, per il primo grado, in CP_1 euro 2.500,00 per compensi ed euro 300,00 per spese, oltre ad
€.2.900,00 per spese documentate dell'ATP, e, per il secondo grado, in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
4) Spese della C.T.U. definitivamente a carico del Pt_1
5) Spese di lite interamente compensate tra le restanti parti.
Lecce, 10.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.ssa Anna Rita Pasca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 329/2021 R.G., promossa da:
C.F: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Brillante Salvatore;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. G.Antonio Colazzo;
APPELLATO
E
, Controparte_2 CodiceFiscale_3 CP_3
c.f. , e c.f. C.F._4 Controparte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore C.F._5
Corrado.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
- I fatti rilevanti della causa sono stati così esposti dal Tribunale di Lecce:
“Con atto di citazione del 11.04.2016 il sig. conveniva in giudizio i CP_1 sig.ri e ed il geom. Controparte_5 Controparte_4 Parte_1 per ivi sentir accogliere nei loro confronti le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità diretto efficiente ed esclusivo tra i danni lamentati e i lavori di demolizione eseguiti dai germani 2) conseguentemente, CP_2 condannare in solido i convenuti a risarcire i danni che si quantificano nella somma di
€.14.047,28 salva migliore e diversa determinazione. Tenendo conto della variazione dei prezzi dei materiali e per il lavoro di esecuzione delle opere, in quell' altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia , oltre maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla maturazione al soddisfo.3) condannare altresì in solido i convenuti a rifondere tutte le spese sostenute dal sig. che si quantificano nella somma di €.1.022.,22 per A.T.P. ; €.902,25 per CP_1
Per_ prestazioni professionali dell'Ing. ed €.1.000,00= per prestazioni professionali del procuratore legale.4) condannare in via equitativa i convenuti in solido all'ulteriore risarcimento dei danni per il mancato guadagno per la mancata disposizione o per il mancato godimento del bene ai sensi dellart.1226 c.c. Con vittoria di spese e competenze di lite.
- Deduceva sostanzialmente l'attore di essere proprietario di un immobile sito in
Sanarica, confinante con immobile di proprietà dei convenuti.
- A seguito della demolizione dell'edificio di proprietà dei prefati convenuti il suo immobile subiva delle gravi lesioni. - Di tanto venivano prontamente avvisati i convenuti, i quali tuttavia non apprestavano gli adeguati rimedi.
- Proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, dalla CTU eseguita nell'ambito dello stesso emergeva che effettivamente i danni lamentati alla propria abitazione erano stati provocati dai lavori di demolizione eseguiti in proprietà CP_2 individuava nel direttore dei lavori il responsabile dell'evento dannoso e quantificava i danni in €.14.047,28.
- Con regolare comparsa di risposta, si costituivano in giudizio i germani i CP_2 quali nelle piena impugnativa di quanto ex adverso dedotto chiedevano in via preliminare dichiararsi la nullità e l'inammissibilità della domanda attorea per le ragioni esposte in parte motiva (non avendo l'attore contestato nei loro confronti una culpa in eligendo); nel merito il rigetto della domanda attorea, perché infondata;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, della domanda dichiarare il geom. tenuto a manlevare e comunque rivalere i fratelli di ogni e Parte_1 CP_2 qualsiasi somma fosse posta a carico dei medesimi in relazione della domanda del
Con vittoria di spese e competenze di lite. CP_1
- Si costituiva in giudizio il Geom. il quale contestando in toto la Parte_1 domanda attorea ne chiedeva in rigetto siccome infondata in fatto ed in diritto. In subordine chiedeva la rideterminazione del quantum. Con vittoria di spese e competenze di lite.
- Sosteneva sostanzialmente il direttore e progettista dei lavori di aver scrupolosamente ottemperato ai suoi compiti impartendo istruzioni e sorvegliando il cantiere al fine della realizzazione dell'opera nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, adottando tutti gli opportuni adempimenti e accorgimenti finalizzati al controllo ed alla verifica della regolarità e del buon andamento dei lavori posti in essere dal costruttore.
- La causa veniva istruita mediante produzione documentale, in particolare con acquisizione della CTU espletata nell'ambito dell'A.T.P., con ulteriore C.T.U. tecnica, interrogatorio formale e prova testimoniale. Precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito di note conclusionali veniva fissata l'udienza del 23.11.2020 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione senza ulteriori termini.”
Con sentenza pubblicata l'1.2.2021, il Tribunale ha condannato Pt_1 al risarcimento dei danni, quantificati in euro 14.000,00.
[...]
Il primo giudice ha ritenuto il responsabile, in qualità di direttore Pt_1 dei lavori, dei danni subiti dall'attore, risultando dalle CC.TT.UU. espletate e dalle prove orali assunte che le lesioni verificatesi nell'immobile del sono state determinate dalla demolizione del CP_1 fabbricato confinante, eseguita senza le dovute cautele.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il chiedendone Pt_1
l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio
, e nonché che hanno Controparte_2 Pt_1 CP_4 CP_1 concluso per il rigetto dell'appello.
Con sentenza non definitiva in data 3.2.2025 questa Corte ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c., ed ha disposto con contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio.
È stata quindi fissata l'odierna udienza per la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Precisate le conclusioni dalle parti, al termine della discussione orale della causa è stata data lettura della presente sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disposta la revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio, tenuto conto di quanto eccepito dalla difesa degli appellati, dovendosi ritenere inammissibile il deferimento di tale giuramento stante la formulazione delle circostanze, che in caso di ammissione dei fatti rappresentati non condurrebbero automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richiederebbero una valutazione dei medesimi fatti da parte di questa Corte. Ciò in particolare ove si consideri che il giuramento riguarda solo l'inizio della demolizione da parte del mentre i danni lamentati CP_2 dall'attore sono stati ricollegati dalle CCTTUU espletate alle opere di demolizione complessivamente considerate.
Passando al merito, dalle risultanze processuali si evince la fondatezza della domanda attorea.
Invero il nesso causale tra le lesioni subite dall'immobile dell'attore e i lavori di demolizione eseguiti dai convenuti sul proprio immobile, appoggiato su un muro comune a quello degli attori, è stato confermato da due consulenze tecniche, espletate in modo rigoroso ed esaustivo.
In particolare, è stata acquisita al presente giudizio la CTU espletata nell'ambito dell'A.T.P. ed una seconda CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla difesa del in ordine a tali CC.TT.UU. Pt_1
Invero la consulenza espletata nel giudizio di primo grado non ha affatto esorbitato dai limiti e dai poteri attribuiti al CTU con il quesito posto, formulato dal Tribunale in questi termini “sulla scorta della documentazione in atti e delle rispettive CTP verifichi la congruità dei risultati dell'ATP con ogni e più ampia facoltà”.
L'ampiezza del quesito (“…con ogni e più ampia facoltà”) e dei relativi poteri conferiti al consulente d'ufficio consentiva evidentemente a quest'ultimo di procedere a nuovi accertamenti, sui luoghi di causa, per verificare la congruità dell'ATP, senza limitarsi all'esame della sola documentazione agli atti, come invece sostenuto dal Pt_1
Parimenti, anche la CTU espletata in sede di ATP si è sostanzialmente attenuta ai quesiti posti, accertando le cause delle lesioni verificatesi nell'immobile del individuate nella demolizione attuata nella CP_1 proprietà a prescindere dai mezzi utilizzati per realizzarla. CP_2
Ebbene, passando all'esame dei risultati delle due CC.TT.UU., si rileva che entrambi i tecnici hanno accertato innanzitutto che l'immobile dell'attore è stato interessato da un dissesto statico e tanto veniva in evidenza “dalle lesioni presenti in chiave, le quali rappresentando un soluzione di continuità parallela all'asse di volta ne hanno alterato il regime statico limitatamente al corridoio…” (foto 8.00-8.1-9.0-9.1 relazione peritale dell'ing. ). Per_2
Entrambi i tecnici hanno riscontrato, altresì, che la causa del dissesto statico del corridoio di proprietà dell'attore era da attribuire ai lavori di demolizione del fabbricato in proprietà eseguiti senza la CP_2 previsione di adeguati sistemi di sostegno;
più in particolare la demolizione nella proprietà dei sigg. avendo modificato le CP_2 condizioni di contorno di un gruppo di fabbricati in muratura portante è stata la causa dei danni rilevati nella proprietà Il concetto è stato CP_1 meglio esemplificato dall'Ing. , il quale ha affermato “la Per_2 componente orizzontale della spinta impressa sul muro d'imposta della volta a botte, veniva annullata dalla presenza dei vani oggi demoliti (reazione vincolare) garantendo lo scarico, su detto muro, della sola componente verticale di detta spinta;
per cui venendo a mancare la struttura di proprietà senza che questa venisse CP_2 sostituita da un adeguato sistema di contenimento passivo, è venuto meno l'equilibrio del sistema statico favorendo l'ingenerarsi di un cinematismo di rotazione verso
l'esterno del suddetto muro di confine in corrispondenza del fabbricato demolito”.
È stata quindi ravvisata una responsabilità del direttore dei lavori, avendo questi sovrastimato il sistema di contenimento passivo esistente, in quanto procedeva alla demolizione limitandosi a lasciare i soli paletti esistenti risultati invece insufficienti.
In altri termini i CCTTUU hanno riscontrato una responsabilità del
Direttore dei lavori in quanto, dovendo eseguire delle opere che interessavano vecchie costruzioni (fine anni '40, inizi anni '50) si imponeva la necessità di predisporre un rafforzamento più adeguato del muro in comune che sarebbe rimasto senza l'immobile da demolire.
Entrambi i CCTTUU a tal proposito hanno evidenziato che in passato nella progettazione e costruzione un ruolo fondamentale veniva svolto dalle strutture esistenti, e quindi nella realizzazione del corridoio in proprietà l'innesto con il muro comune confidava anche nella CP_1 costruzione esistente che faceva da contrafforte.
Pertanto, nell'omessa predisposizione di accorgimenti, più consoni allo stato dei luoghi, i prefati CCTTUU hanno riscontrato un nesso causale tra le opere di demolizione in proprietà e le lesioni sulla chiave di CP_2 volta nel corridoio in proprietà CP_1
Alla luce di quanto sopra riportato si deve inevitabilmente ritenere l'irrilevanza delle circostanze dedotte, pure con particolare dovizia di particolari dalla difesa dei convenuti, in buona sostanza rilevando che : -“
Se è vero che siffatte modalità costruttive erano usuali all'epoca delle costruzioni in oggetto, è altrettanto vero che in tal modo veniva sovraccaricato il detto muro comune,
a suo tempo costruito dai per fungere non già da muro portante, ma CP_2 unicamente come muro perimetrale di tamponamento, e come tale era stato dimensionato in funzione dei propri carichi.”
Secondo i convenuti, quindi, il dovendo realizzare un corridoio a CP_1 botte (peraltro a curvatura variabile, in parte a tutto sesto ed in parte a sesto ribassato), successivamente alla preesistente costruzione di proprietà ben avrebbe dovuto realizzare una struttura CP_2 indipendente dove innestare l'arco della volta a botte, invece di innestarsi su una muratura esistente, trasformando quello che era un semplice muro perimetrale in un muro portante, imponendo al muro comune una funzione in precedenza mai esistita.
Rileva invece questa Corte che, stante la pacifica legittimità dell'appoggio del fabbricato del sul muro comune, il direttore dei lavori, in ogni CP_1 caso, aveva l'obbligo di verificare, prima dell'intervento demolitivo, la consistenza del muro adiacente che inevitabilmente sarebbe stato coinvolto nell'opera che si andava a svolgere, sì da adottare tutte le misure cautelative del caso, per come rilevato dagli stessi CCTTUU.
In questo senso anche Cass civ. Sez. III^ Ord., 27/09/2018, n°23174, secondo cui “In tema di appalto, quando si tratti di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, il direttore dei lavori, dinanzi a situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, è tenuto, in adempimento dei propri obblighi di diligenza, ad intraprendere le opportune iniziative per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi… (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento ai lavori di edificazione di una cantina di imbottigliamento, aveva ritenuto i direttori dei lavori corresponsabili della frana verificatasi nell'area di scavo, per non avere adeguatamente considerato, durante la fase di progettazione delle opere, i profili inerenti alla stabilità del pendio)”.
Con riferimento al quantum, al fine di ripristinare le originarie condizioni dell'immobile dell'attore si ritiene effettivamente satisfattiva la somma, indicata dal CTU, di €.14.000,00, che va posta totalmente a carico del geom. Parte_1
Tutte le altre voci di danno, pure chieste dall'attore, vanno disattese, perché non ne ricorrono i presupposti di legge e comunque non adeguatamente supportate da riscontro probatorio.
La domanda nei confronti dei committenti dei lavori va invece rigettata per difetto di titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio.
Quanto alle spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Revoca l'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio;
2) Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di €14.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio Parte_1 grado in favore di che liquida, per il primo grado, in CP_1 euro 2.500,00 per compensi ed euro 300,00 per spese, oltre ad
€.2.900,00 per spese documentate dell'ATP, e, per il secondo grado, in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
4) Spese della C.T.U. definitivamente a carico del Pt_1
5) Spese di lite interamente compensate tra le restanti parti.
Lecce, 10.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.ssa Anna Rita Pasca)