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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14194/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. MORELLI MASSIMO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in CALAVANICO Parte_1 Parte_2 il 01/01/2001.
Dall'unione è nata una LI: , il 22/12/1996, maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente.
Con ricorso depositato il 07/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale ubicata in Nichelino (TO), Via Damiano Chiesa n. 28, censita al Comune di Nichelino: (alloggio A/2): foglio 7, particella 1689, sub. 78, con relativo box C/6 di pertinenza: foglio 7, particella 1689, sub. 24, di proprietà al 50% dei suddetti coniugi, alla Sig.ra che Parte_2 vi abiterà esclusivamente con la LI . Per_1
DA' ATTO che la Sig.ra provvederà a breve ad intestarsi tutte le utenze domestiche, Parte_2 facendosi interamente carico delle stesse. Tasse erariali come per legge. Mentre le spese condominiali ordinarie e straordinarie verranno pagate al 50% tra i coniugi, anche dopo l'assegnazione della casa coniugale.
DA' ATTO che la proprietà della suddetta casa coniugale e del relativo box resteranno di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, che provvederanno a dividersi al 50% il pagamento del mutuo suddetto residuo sino ad estinzione dello stesso.
Riferimento: mutuo datato 17.03.2004, un contratto N. 7539174002209 presso l'Istituto Bancario UCB/BNL, con surroga contratto n. 0E53074849006, con il 5.12.2016, a carico di Controparte_1 entrambi i coniugi, con un pagamento di rateo mensile per un importo di circa € 733,13, residuano ancora circa 33 rate da pagare per l'estinzione del mutuo suddetto, che ad oggi ammonta a circa € 25.000,00.
DA' ATTO che le parti concordano che i mobili, gli arredi ed le suppellettili presenti all'interno della casa coniugale, resteranno in uso alla moglie, ma rimarranno di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, con divieto di alienazione degli stessi, salvo futuro e diverso accordo tra i coniugi.
DA' ATTO che la LI nata a [...], il [...], maggiorenne, ma non Persona_2 ancora economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere con e presso la madre con il cane Artù, nella suddetta casa coniugale, recandosi dal padre in base alle proprie necessità ed impegni, anche in compagnia del cane Artù, che sarà gestito dai coniugi, in regime di affido condiviso, e quindi verrà mantenuto al 50% dagli stessi
DISPONE che i coniugi provvedano al mantenimento ordinario della di loro LI quando l'avranno con sé. Circa il mantenimento straordinario della LI , ovvero le spese mediche non coperte dal Per_1
S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate per iscritto - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, richiamandosi espressamente sulla loro definizione il Protocollo d'intesa in vigore tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
DA' ATTO che l'assegno Unico di recente introduzione, sostitutivo degli assegni famigliari, se percepito, verrà interamente utilizzato dai coniugi per le esigenze della LI . Per_1
pagina 2 di 3 DA' ATTO che al momento della sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di essersi equamente divise le somme di denaro sui conti correnti bancari.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare, allo stato, reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento, e/o assegno di separazione e fatto salvo quanto sopra pattuito, dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'una dall'altro in relazione all'intercorso rapporto coniugale.
DA' ATTO che per quanto attiene al veicolo autovettura Ford Focus targata n. EH869RR, intestata al sig. , resterà di proprietà dello stesso. Parte_1
DA' ATTO che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio/ rinnovo del passaporto.
DA' ATTO che le parti concordano che le spese di lite e compensi professionali del proprio difensore verranno pagate dalle parti, con obbligazione in solido assunta da entrambi i coniugi.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14194/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. MORELLI MASSIMO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in CALAVANICO Parte_1 Parte_2 il 01/01/2001.
Dall'unione è nata una LI: , il 22/12/1996, maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente.
Con ricorso depositato il 07/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale ubicata in Nichelino (TO), Via Damiano Chiesa n. 28, censita al Comune di Nichelino: (alloggio A/2): foglio 7, particella 1689, sub. 78, con relativo box C/6 di pertinenza: foglio 7, particella 1689, sub. 24, di proprietà al 50% dei suddetti coniugi, alla Sig.ra che Parte_2 vi abiterà esclusivamente con la LI . Per_1
DA' ATTO che la Sig.ra provvederà a breve ad intestarsi tutte le utenze domestiche, Parte_2 facendosi interamente carico delle stesse. Tasse erariali come per legge. Mentre le spese condominiali ordinarie e straordinarie verranno pagate al 50% tra i coniugi, anche dopo l'assegnazione della casa coniugale.
DA' ATTO che la proprietà della suddetta casa coniugale e del relativo box resteranno di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, che provvederanno a dividersi al 50% il pagamento del mutuo suddetto residuo sino ad estinzione dello stesso.
Riferimento: mutuo datato 17.03.2004, un contratto N. 7539174002209 presso l'Istituto Bancario UCB/BNL, con surroga contratto n. 0E53074849006, con il 5.12.2016, a carico di Controparte_1 entrambi i coniugi, con un pagamento di rateo mensile per un importo di circa € 733,13, residuano ancora circa 33 rate da pagare per l'estinzione del mutuo suddetto, che ad oggi ammonta a circa € 25.000,00.
DA' ATTO che le parti concordano che i mobili, gli arredi ed le suppellettili presenti all'interno della casa coniugale, resteranno in uso alla moglie, ma rimarranno di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, con divieto di alienazione degli stessi, salvo futuro e diverso accordo tra i coniugi.
DA' ATTO che la LI nata a [...], il [...], maggiorenne, ma non Persona_2 ancora economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere con e presso la madre con il cane Artù, nella suddetta casa coniugale, recandosi dal padre in base alle proprie necessità ed impegni, anche in compagnia del cane Artù, che sarà gestito dai coniugi, in regime di affido condiviso, e quindi verrà mantenuto al 50% dagli stessi
DISPONE che i coniugi provvedano al mantenimento ordinario della di loro LI quando l'avranno con sé. Circa il mantenimento straordinario della LI , ovvero le spese mediche non coperte dal Per_1
S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate per iscritto - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, richiamandosi espressamente sulla loro definizione il Protocollo d'intesa in vigore tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
DA' ATTO che l'assegno Unico di recente introduzione, sostitutivo degli assegni famigliari, se percepito, verrà interamente utilizzato dai coniugi per le esigenze della LI . Per_1
pagina 2 di 3 DA' ATTO che al momento della sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di essersi equamente divise le somme di denaro sui conti correnti bancari.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare, allo stato, reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento, e/o assegno di separazione e fatto salvo quanto sopra pattuito, dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'una dall'altro in relazione all'intercorso rapporto coniugale.
DA' ATTO che per quanto attiene al veicolo autovettura Ford Focus targata n. EH869RR, intestata al sig. , resterà di proprietà dello stesso. Parte_1
DA' ATTO che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio/ rinnovo del passaporto.
DA' ATTO che le parti concordano che le spese di lite e compensi professionali del proprio difensore verranno pagate dalle parti, con obbligazione in solido assunta da entrambi i coniugi.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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