Art. 48.
E' autorizzata la maggiore spesa di L. 5,938,900 in aggiunta a quella di L. 8,268,100 ancora da stanziare secondo la legge 7 luglio 1902, n. 333 , per le opere di bonifica della Sardegna dichiarate di prima categoria.
Il fondo complessivo di L. 14,207,000 sara' stanziato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dall'esercizio 1907-908 al 1923-924. Nelle citate tabelle D ed E sono stabiliti il riparto della spesa nei detti esercizi e le assegnazioni di essa alle varie opere.
E' autorizzata la maggiore spesa di L. 5,938,900 in aggiunta a quella di L. 8,268,100 ancora da stanziare secondo la legge 7 luglio 1902, n. 333 , per le opere di bonifica della Sardegna dichiarate di prima categoria.
Il fondo complessivo di L. 14,207,000 sara' stanziato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dall'esercizio 1907-908 al 1923-924. Nelle citate tabelle D ed E sono stabiliti il riparto della spesa nei detti esercizi e le assegnazioni di essa alle varie opere.