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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/11/2024, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 12.11.2024, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 12.11.2024, all'esito del deposito delle note, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2955 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente, in via degli Parte_1
aironi n. 2, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Tuveri n. 54/B, presso lo
Studio dell'Avv. Roberto CAO, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. E_
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
corrente in Reggio Emilia, via Rochdale n. 5 ed elettivamente domiciliata a
Sassari, via Carso n. 35, presso lo Studio dell'Avv. Gianfranco MEAZZA, che la
pagina 1 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“I. In via principale:
In virtù di quanto illustrato al precedente Capo I, accertare la
illegittimità/inefficacia dell'art. 23 del CCNL “Sezione Servizi Fiduciari
Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e di Servizi fiduciari” nella
sua paga base tabellare conglobata, con riferimento al livello D, per violazione
dell'art. 36 della Costituzione e, di conseguenza, accertare il diritto del
dipendente a fruire del trattamento economico previsto dal CCNL Multiservizi (II
livello), senza la 14° mensilità, per le ragioni esposte in precedenza, o, in
subordine, il CCNL Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi,
VI livello profilo B;
per l'effetto, condannare la resistente, , in E_
persona del legale rappresentante in carica, a riconoscere il detto trattamento
economico con decorrenza dal 15.06.2018 e fino al 31.12.2022;
sempre per l'effetto, condannare la resistente, E_
, in persona del legale rappresentante in carica, a corrispondere le differenze
[...]
retributive (comprensive di 13°), quantificate e maturate dal 15.06.2018 al
31.12.2022 in complessivi € 14.726,38 lordi o la diversa somma che dovesse
accertarsi in corso di giudizio, oltre interessi legali sulla somma rivalutata
decorrenti da ciascuna scadenza all'effettivo saldo;
pagina 2 sempre per l'effetto, accertare il diritto del ricorrente a vedersi calcolato il TFR
secondo l'art. 55 CCNL Multiservizi al momento della futura cessazione del
rapporto.
B) In via subordinata:
in virtù di quanto illustrato al precedente Capo II, accertare il diritto del
ricorrente a vedersi computato il contributo AFAC ex art. 24 CCNL Servizi
fiduciari nella retribuzione oraria e quindi nelle maggiorazioni e nella
retribuzione differita (tredicesima) e nell'accantonamento TFR nel periodo
15.06.2018 fino al 31.12.2020;
- per l'effetto, condannare la resistente, , in E_
persona del legale rappresentante in carica, a corrispondere le differenze
retributive così maturate dal 16.06.2018 al 31.12.2020 (comprensive di 13°), pari
a complessivi € 164,64 lordi o la diversa somma che dovesse accertarsi in corso
di giudizio, oltre interessi legali sulla somma rivalutata decorrenti da ciascuna
scadenza all'effettivo saldo;
- sempre per l'effetto, accertare il diritto del ricorrente a vedersi così calcolato il
TFR al momento della futura cessazione del rapporto ex art. 28 CCNL Servizi
Fiduciari, secondo gli accantonamenti indicati nel conteggio allegato.
C) In entrambe le due domande appena enunciate, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante in carica, a E_
versare all' la differenza dei corrispondenti contributi previdenziali, così CP_2
accertati, al fine di consentire all' previdenziale il conseguente ricalcolo CP_1
del trattamento pensionistico a favore del ricorrente conforme al Parte_1
riconoscimento di cui alle precedenti subordinate.
pagina 3 D) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio e con distrazione
delle stesse a favore del sottoscritto avvocato antistatario che dichiara di averle
anticipate”.
Nell'interesse della convenuta:
“la domanda è inamissibile/o infondata e dovrà essere rigettata. Con vittoria di
spese e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti della al fine di E_
sentire dichiarare l'inefficacia ovvero l'illegittimità dell'art. 23 del CCNL
“Sezione Servizi Fiduciari Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e
di Servizi fiduciari”, nonché, in via principale, riconoscere il livello contrattuale spettante con decorrenza dal 15.06.2018 ovvero, in subordine, ordinare alla resistente di riconoscere il detto diverso livello di trattamento economico con decorrenza dal 15.06.2018, con la condanna a corrispondere le differenze retributive così prodotte, incrementate degli interessi legali sulla somma rivalutata, fino all'effettivo saldo.
In particolare, egli ha esposto:
− di essere stato assunto il 01.06.2005 dalla vincitrice di CP_3
appalto di servizi di portierato e custodia, per la quale aveva svolto mansioni di portierato e custodia presso la Cittadella della salute di Via Romagna a Cagliari
Contr (appartenente all' poi confluita in , Pt_2 Controparte_5
pagina 4 ed ora in , inquadrato nel II livello previsto dall'art. 10 del CCNL CP_6
Servizi di Pulizia Multiservizi e dunque la sua retribuzione base era pari a euro
3,81046, l'anzianità forfettaria di settore pari a euro 0,31439, l'indennità di contingenza pari a euro 2,97087 ed E.D.R. pari a euro 0,05971 per un totale di euro 7,15543/ora lorde;
− che l'appalto di servizio della era cessato il 15.06.2018 in CP_3
Cont quanto la costituita da CP_1 Controparte_8
era risultata aggiudicataria della Controparte_9
nuova gara bandita da per l'affidamento del servizio;
CP_10
− di essere stato licenziato dalla per essere assunto con CP_3
decorrenza 16.06.2018 dall'odierna resistente, e, sebbene fosse stato adibito agli stessi compiti e senza soluzione di continuità rispetto al precedente impiego,
terminato il giorno prima, nella lettera di assunzione era stata indicata l'applicazione del C.C.N.L. Servizi fiduciari, con il livello D, addetto ai servizi fiduciari, con mansione di custode/portiere, con conseguente grave penalizzazione poiché aveva perduto gli scatti di anzianità maturati e veniva retribuito secondo il
C.C.N.L. vigilanza privata e servizi fiduciari (seconda sezione), che contempla importi pari a euro 5,38 di retribuzione oraria lorda, nessuna anzianità maturata e
AFAC (“copertura economica”) pari a euro 20,00, nettamente inferiori rispetto a quelli percepiti secondo il precedente C.C.N.L. e agli altri C.C.N.L. che regolano fattispecie simili come il C.C.N.L. proprietari di fabbricati.
2. La si è costituita in E_
giudizio, chiedendo il rigetto delle domande.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
pagina 5
4. La domanda proposta da è fondata e deve essere accolta, Parte_1
per quanto di ragione.
Come correttamente già osservato da questo Tribunale in altre controversie del tutto analoghe (sentenza del 24.04.2024, n. 594/2024 (n. RG 3958/2019), Giudice
Dott. BERNARDINO e numerose altre), definite con provvedimenti che qui si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deve rilevarsi quanto segue.
La questione del rispetto del c.d. minimo costituzionale in relazione al trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. V.P., sezione servizi fiduciari, applicato dalla società convenuta è stata affrontata in più occasioni dalla giurisprudenza di merito ed è stata da ultimo posta all'attenzione della Suprema Corte, la quale, con una recente pronuncia, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “Nell'attuazione
dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di
commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla
contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente
discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri
normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36
Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso
concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una
interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini
parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di
settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099,
comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo
quanto suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE” (Cass. civ., Sez. L, 02.10.2023,
n. 27711).
pagina 6 La vicenda scrutinata dalla Suprema Corte riguardava una controversia nella quale, parimenti, si discuteva circa la non conformità ai parametri di cui al citato art. 36 della Costituzione del trattamento retributivo applicato, corrispondente a quello previsto per il livello D della sezione servizi fiduciari del citato C.C.N.L.
V.P.
Nel cassare la sentenza di appello, la Suprema Corte ha richiamato e ulteriormente sviluppato l'orientamento che, pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel C.C.N.L. applicato dal datore di lavoro, non esclude di sottoporli a controllo e di doverli disapplicare allorché l'esito del giudizio di conformità all'art. 36 si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del Giudice.
In ordine al caso specifico, la Suprema Corte aveva rilevato che al lavoratore ricorrente erano stati applicati, nel corso del tempo, diversi C.C.N.L. sempre peggiorativi, pur svolgendo egli sempre il medesimo lavoro nell'ambito dell'appalto, soggiungendo che, ciò nonostante, il Giudice di merito si era sottratto a qualsiasi comparazione tra i diversi trattamenti retributivi indicati.
Di qui la cassazione della sentenza e l'enunciazione dei principi di diritto sopra riportati.
Nel caso che interessa questo giudizio, la retribuzione del ricorrente è ed era stata determinata sulla base degli artt. 23 e 24 C.C.N.L. V.P., sezione servizi fiduciari,
per un lavoratore a tempo pieno con inquadramento nel livello D.
A tale livello appartengono “i lavoratori, adibiti ad operazioni di media
complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono
richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche comunque
acquisite (A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la
pagina 7 custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
(…) 3) Addetto
all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
(…) 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza
e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili”)”.
La retribuzione, così definita, viola i canoni di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione, come desumibile per quanto attiene alla proporzionalità, dal confronto con gli altri C.C.N.L. astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo, tra cui il Multiservizi invocato dal ricorrente, oltre che il C.C.N.L.
RI FA e il C.C.N.L. Terziario (v. infra) e, per quanto attiene alla sufficienza, dall'essere tale retribuzione inferiore finanche al tasso di povertà
assoluta individuato dall' CP_11
Nel procedere alla comparazione va precisato che la garanzia di cui all'art. 36
della Costituzione deve intendersi riferita non alle singole voci retributive comprese nel contratto collettivo, ma al trattamento economico globale,
comprensivo dei soli titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (c.d. minimo costituzionale).
La nozione di minimo costituzionale deve affermarsi comprensiva della paga base, dell'indennità di contingenza, della tredicesima mensilità e dell'anzianità di servizio del dipendente sul medesimo appalto e nel medesimo incarico, in adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la giusta retribuzione dev'essere adeguata anche all'anzianità di servizio acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza (cfr. Corte d'Appello Milano, Sez. L., 19.09.2022 n. 626 e l'ampia giurisprudenza ivi richiamata).
pagina 8 Ciò posto, dal confronto dei contratti collettivi di settore (ampiamente effettuato dalla citata giurisprudenza) e tenuto conto delle sole componenti retributive integranti il c.d. minimo costituzionale come sopra definito, risulta che:
− il assicura al lavoratore “addetto al controllo degli E_2
accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici” di anzianità professionale pari a quella del ricorrente (e pertanto di II livello) una retribuzione mensile lorda di euro 1.185,50 ed una retribuzione annua lorda di euro 15.385,50 (euro 1.185,50
per tredici mensilità);
− il C.C.N.L. RI FA assicura ai “lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente
utilizzo commerciale” (livello D1) una retribuzione mensile lorda di euro 1.218,21
ed una retribuzione annua lorda di euro 15.836,73 (euro 1.218,21 per tredici mensilità);
− il C.C.N.L. Terziario, infine, assicura ai “lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, quali “usciere,
custode, portiere” (6° livello), una retribuzione mensile lorda di euro 1.375,49 ed una retribuzione annua lorda di euro 17.881,37 (euro 1.375,49 per tredici mensilità).
Il trattamento retributivo previsto in favore di tenuto conto delle Parte_1
sole componenti retributive integranti il c.d. minimo costituzionale, prevede una retribuzione mensile lorda di euro 950,00 circa (di cui euro 930,00 a titolo di paga base ed euro 16,00 o euro 20,00 a titolo di “copertura economica VP”; si tratta di una voce prevista anche a titolo di acconto per i futuri aumenti contrattuali, da considerare in quanto stabilmente presente nella retribuzione) per tredici mensilità
(cfr. le buste paga prodotte dal ricorrente).
pagina 9 Il trattamento retributivo corrisposto al ricorrente sulla base del C.C.N.L V.P.,
sezione servizi fiduciari, per lo svolgimento a tempo pieno di attività di portierato e custodia, rappresentato da una retribuzione mensile lorda di euro 950,00, risulta,
dunque, inferiore del 19,73% rispetto a quello riconosciuto dal C.C.N.L.
Multiservizi, inferiore del 22,02% rispetto a quello attribuito dal C.C.N.L.
RI FA e inferiore del 30,94% rispetto a quello previsto dal
C.C.N.L. Terziario per mansioni corrispondenti o comunque analoghe.
Accertato, dunque, che il trattamento economico corrisposto al ricorrente base all'art. 23 C.C.N.L. V.P., sezione servizi fiduciari, non assicura una retribuzione rispettosa dei requisiti fissati dall'art. 36 Costituzione, e, conseguentemente,
accertata la nullità del medesimo art. 23, in applicazione del principio di conservazione espresso dell'art. 1419, comma 2°, c.c., occorre individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36 della Costituzione, in luogo di quella corrisposta.
A tal fine questo Tribunale, recependo il citato orientamento giurisprudenziale (v.
ancora Corte d'App. Milano n. 626/2022 cit.), reputa corretto fare riferimento,
come mero parametro esterno di quantificazione, alla misura della retribuzione minima prevista dal pacificamente sottoscritto da E_2
“organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale nella categoria” a mente dell'art. 7, comma 4°, d.l. 31.12.2007 n.
248, convertito in l. 28.02.2008, n. 31, che prevede un trattamento economico idoneo a soddisfare tanto il requisito di proporzionalità (contemplando retribuzioni omogenee a quelle degli altri contratti collettivi applicabili nello stesso settore produttivo, a parità di mansioni e di orario di lavoro), quanto il
pagina 10 requisito di sufficienza, garantendo una retribuzione superiore alla soglia di povertà assoluta come individuata dall' CP_11
La scelta, quale parametro di commisurazione, del C.C.N.L. anziché CP_12
di altri contratti collettivi astrattamente applicabili (quali i menzionati C.C.N.L.
RI FA e Terziario) appare la più adeguata nel caso di specie, per varie ragioni.
In primo luogo, il C.C.N.L. Multiservizi è quello indicato dal lavoratore nella propria domanda giudiziale quale parametro di quantificazione della retribuzione.
In secondo luogo, detto C.C.N.L., pur assicurando una retribuzione proporzionata e sufficiente, è quello che prevede gli importi inferiori rispetto agli altri due, per la remunerazione di mansioni analoghe: si tratta, perciò, del parametro retributivo che meno si discosta dagli importi contemplati dal C.C.N.L. V.P., sezione servizi fiduciari, pur adeguandoli al dettato costituzionale.
In terzo luogo, la declaratoria del II livello del C.C.N.L. è la più CP_12
affine, dal punto di vista descrittivo, a quella del livello d'inquadramento dell'odierno ricorrente (livello D, C.C.N.L. V.P., sezione servizi fiduciari).
In un ultima analisi, il C.C.N.L. Multiservizi è il contratto collettivo che è stato applicato al ricorrente nell'ambito del medesimo appalto, dal precedente appaltatore, il che costituisce ulteriore elemento a conferma dell'adeguatezza della scelta in relazione alla fattispecie concreta.
Per tutte tali ragioni, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente di percepire le differenze retributive tra il trattamento percepito, comprensivo di paga base,
indennità di contingenza, tredicesima mensilità ed anzianità di servizio, e l'analogo trattamento retributivo annuo, non inferiore a tredici mensilità, della retribuzione spettante a un lavoratore di pari anzianità di servizio del ricorrente,
pagina 11 considerata la sua complessiva anzianità nell'appalto, inquadrato al II livello del
C.C.N.L. Multiservizi, a far data dal 15.06.2018 e sino alla pronuncia della presente sentenza.
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle predette differenze retributive sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge, con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
In forza del principio di soccombenza del tutto prevalente ex art. 91 c.p.c. e del principio di causalità delle spese (avendo indubbiamente la società resistente dato causa al presente giudizio), la Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere
[...]
condannata a rifondere delle spese del presente giudizio, che si Parte_1
liquidano in dispositivo, su valori prossimi ai minimi tariffari dello scaglione di valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in considerazione dell'attività
effettivamente espletata.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2. condanna la E_
in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...]
pagare, a le differenze retributive tra il trattamento percepito, Parte_1
comprensivo di paga base, indennità di contingenza, tredicesima mensilità e anzianità di servizio, e l'analogo trattamento retributivo annuo, non inferiore a
pagina 12 tredici mensilità, della retribuzione spettante a un lavoratore di pari anzianità di servizio del ricorrente, considerata la sua complessiva anzianità nell'appalto,
inquadrato al II livello del C.C.N.L. Multiservizi, a far data dal 15.06. 2018 e sino alla pronuncia della presente sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3. condanna la E_
in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...]
rifondere delle spese di lite, che liquida in complessivi euro Parte_1
3.000,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv.
Roberto CAO, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 12.11.2024
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 13