TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6507/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a BOSCOTRECASE (NA) il 22/12/1950 Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti GIUSEPPINA EMMANUELE E CONNY
SCALZI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. GORGONI MASSIMILIANO ed ERMINIO
CAPASSO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Sintesi del processo
Con ricorso depositato in data 20/02/2025 parte ricorrente ha dedotto:
- di essere stata titolare della pensione cat. INVCIV 07952631;
1 - di aver ricevuto in data 14.12.2017 la nota di debito con cui l' ha chiesto la restituzione della somma non dovuta di € CP_1
14.214,64 e percepita dal giugno 2011 al marzo 2016;
- che l' ha proceduto poi ad effettuare una trattenuta mensile CP_1 sulla pensione in godimento dal marzo 2018 per un importo complessivo di € 7.400,00 fino a maggio 2024;
- di aver presentato ricorso amministrativo, senza ricevere risposta;
- l'irripetibilità dell'importo percepito per assenza di dolo in quanto il verbale relativo alla visita di revisione dell'11.4.2013 le è stato comunicato solo il 14.4.2016
- il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 7, 8 e 21 septies l.
241/1990.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di dichiarare irripetibili gli importi percepiti con condanna dell' alla restituzione degli importi trattenuti CP_1
a tale titolo, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del giudizio
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il presupposto della CP_1 formulazione dell'indebito oggettivo riguardante la pensione di inabilità civile.
In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma CP_1 un'azione di accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale.
2 Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo relativo a prestazioni di tipo previdenziale ed assistenziale non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma il diritto del privato CP_1 all'erogazione di quella determinata prestazione in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.
I provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione CP_1 di una prestazione previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di CP_1 mero accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' CP_1 fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un.
529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass.
3404/2006 e 3688/2015).
Distribuzione dell'onere probatorio
Per quanto riguarda il merito, l'indebito assistenziale è disciplinato dal legislatore in modo differente rispetto all'indebito previdenziale e si applicano le norme di diritto comune ex art. 2033 c.c. in via residuale.
Come correttamente osservato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent.
3 23/01/2008 n. 1446 e Cass. sent. 1 ottobre 2015, n. 19638): “la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del
1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994
n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3,
(in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre
1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che
l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per CP_1 effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)”.
4 Va a questo punto osservato che le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228). Tale principio, per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale.
Per tali ragioni, è il ricorrente/accipiens a dover fornire la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa creditoria, così come soddisfatta dal resistente/solvens.
Visita di revisione, revoca del requisito sanitario e irripetibilità degli importi ricevuti
In tema di indebito assistenziale, però, in base al principio di tutela dell'affidamento incolpevole devono ritenersi irripetibili gli importi percepiti in un momento temporale antecedente alla comunicazione del formale verbale sanitario di revoca del requisito sanitario. In altre parole,
l'accipiens non può che essere a conoscenza della sopravvenuta carenza del requisito sanitario se non dalla data della comunicazione del relativo verbale e non dalla data della visita di revisione.
Si intende, infatti, dare continuità alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 4668/2021), espressosi su caso analogo, il quale, mutando il proprio precedente orientamento, ha evidenziato che “4. Il ricorso deve essere rigettato. Vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte (cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato " che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente
5 percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia
(...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993,
n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale
22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre
2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
6. Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha provvedlito secondo le regole CP_2 della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo.
7. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con
6 valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' . Va rilevato a riguardo che,rispetto all'operato dell'ente CP_1 debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002,
537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare
l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”.
Valutazione della fattispecie concreta
Nel caso in esame, come emerge dalla nota di debito del 14.12.2017, la pretesa restitutoria riguarda i ratei di pensione di inabilità civile non spettanti da giugno 2011 a marzo 2016 per l'importo di € 14.204,64.
Sulla base della documentazione in atti e della concorde allegazione tra le parti, emerge come parte ricorrente, già titolare di prestazione in materia di invalidità civile sulla base di provvedimento giurisdizionale, è stata sottoposta a visita medica di revisione in data 11.04.2013, a seguito della quale la commissione ha ritenuto non più sussistenti i requisiti per l'erogazione, con conseguente revoca della prestazione in godimento.
Dal punto di vista temporale, quindi, risulta pacifica l'insussistenza del requisito sanitario nel periodo indicato nella nota di debito ma è altrettanto pacifico tra le parti come la notifica del verbale sanitario sia
7 stata effettuata solo in data 14.04.2016. Gli importi percepiti, quindi, sono irripetibili in ragione della buona fede e della necessità di tutelare il legittimo affidamento dell'accipiens.
Il ricorso, dunque, merita accoglimento con conseguente irripetibilità delle somme versate a parte ricorrente da giugno 2011 a marzo 2016 con conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento a favore di parte ricorrente di quanto trattenuto a tale titolo.
Alla luce di quanto prospettato, possono ritenersi assorbite le ulteriori censure di parte ricorrente aventi ad oggetto contenuto e motivazione della nota di debito.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili le somme percepite da dal giugno 2011 al marzo 2016, come indicato Parte_1 nella nota di debito del 14.04.2016, con conseguente condanna dell' alla restituzione dell'importo eventualmente trattenuto a CP_1 tale titolo;
2. condanna l' al pagamento, in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatari, che si liquidano in € 1.865,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 13/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6507/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a BOSCOTRECASE (NA) il 22/12/1950 Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti GIUSEPPINA EMMANUELE E CONNY
SCALZI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. GORGONI MASSIMILIANO ed ERMINIO
CAPASSO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Sintesi del processo
Con ricorso depositato in data 20/02/2025 parte ricorrente ha dedotto:
- di essere stata titolare della pensione cat. INVCIV 07952631;
1 - di aver ricevuto in data 14.12.2017 la nota di debito con cui l' ha chiesto la restituzione della somma non dovuta di € CP_1
14.214,64 e percepita dal giugno 2011 al marzo 2016;
- che l' ha proceduto poi ad effettuare una trattenuta mensile CP_1 sulla pensione in godimento dal marzo 2018 per un importo complessivo di € 7.400,00 fino a maggio 2024;
- di aver presentato ricorso amministrativo, senza ricevere risposta;
- l'irripetibilità dell'importo percepito per assenza di dolo in quanto il verbale relativo alla visita di revisione dell'11.4.2013 le è stato comunicato solo il 14.4.2016
- il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 7, 8 e 21 septies l.
241/1990.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di dichiarare irripetibili gli importi percepiti con condanna dell' alla restituzione degli importi trattenuti CP_1
a tale titolo, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del giudizio
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il presupposto della CP_1 formulazione dell'indebito oggettivo riguardante la pensione di inabilità civile.
In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma CP_1 un'azione di accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale.
2 Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo relativo a prestazioni di tipo previdenziale ed assistenziale non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma il diritto del privato CP_1 all'erogazione di quella determinata prestazione in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.
I provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione CP_1 di una prestazione previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di CP_1 mero accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' CP_1 fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un.
529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass.
3404/2006 e 3688/2015).
Distribuzione dell'onere probatorio
Per quanto riguarda il merito, l'indebito assistenziale è disciplinato dal legislatore in modo differente rispetto all'indebito previdenziale e si applicano le norme di diritto comune ex art. 2033 c.c. in via residuale.
Come correttamente osservato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent.
3 23/01/2008 n. 1446 e Cass. sent. 1 ottobre 2015, n. 19638): “la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del
1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994
n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3,
(in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre
1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che
l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per CP_1 effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)”.
4 Va a questo punto osservato che le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228). Tale principio, per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale.
Per tali ragioni, è il ricorrente/accipiens a dover fornire la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa creditoria, così come soddisfatta dal resistente/solvens.
Visita di revisione, revoca del requisito sanitario e irripetibilità degli importi ricevuti
In tema di indebito assistenziale, però, in base al principio di tutela dell'affidamento incolpevole devono ritenersi irripetibili gli importi percepiti in un momento temporale antecedente alla comunicazione del formale verbale sanitario di revoca del requisito sanitario. In altre parole,
l'accipiens non può che essere a conoscenza della sopravvenuta carenza del requisito sanitario se non dalla data della comunicazione del relativo verbale e non dalla data della visita di revisione.
Si intende, infatti, dare continuità alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 4668/2021), espressosi su caso analogo, il quale, mutando il proprio precedente orientamento, ha evidenziato che “4. Il ricorso deve essere rigettato. Vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte (cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato " che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente
5 percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia
(...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993,
n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale
22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre
2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
6. Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha provvedlito secondo le regole CP_2 della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo.
7. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con
6 valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' . Va rilevato a riguardo che,rispetto all'operato dell'ente CP_1 debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002,
537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare
l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”.
Valutazione della fattispecie concreta
Nel caso in esame, come emerge dalla nota di debito del 14.12.2017, la pretesa restitutoria riguarda i ratei di pensione di inabilità civile non spettanti da giugno 2011 a marzo 2016 per l'importo di € 14.204,64.
Sulla base della documentazione in atti e della concorde allegazione tra le parti, emerge come parte ricorrente, già titolare di prestazione in materia di invalidità civile sulla base di provvedimento giurisdizionale, è stata sottoposta a visita medica di revisione in data 11.04.2013, a seguito della quale la commissione ha ritenuto non più sussistenti i requisiti per l'erogazione, con conseguente revoca della prestazione in godimento.
Dal punto di vista temporale, quindi, risulta pacifica l'insussistenza del requisito sanitario nel periodo indicato nella nota di debito ma è altrettanto pacifico tra le parti come la notifica del verbale sanitario sia
7 stata effettuata solo in data 14.04.2016. Gli importi percepiti, quindi, sono irripetibili in ragione della buona fede e della necessità di tutelare il legittimo affidamento dell'accipiens.
Il ricorso, dunque, merita accoglimento con conseguente irripetibilità delle somme versate a parte ricorrente da giugno 2011 a marzo 2016 con conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento a favore di parte ricorrente di quanto trattenuto a tale titolo.
Alla luce di quanto prospettato, possono ritenersi assorbite le ulteriori censure di parte ricorrente aventi ad oggetto contenuto e motivazione della nota di debito.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili le somme percepite da dal giugno 2011 al marzo 2016, come indicato Parte_1 nella nota di debito del 14.04.2016, con conseguente condanna dell' alla restituzione dell'importo eventualmente trattenuto a CP_1 tale titolo;
2. condanna l' al pagamento, in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatari, che si liquidano in € 1.865,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 13/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
8