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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12493/2023 RG fissata all'udienza del 04/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. ZECCA Parte_1
GIANCOSIMO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
1. Con domanda amministrativa 3930937407349, presentata in data 31.08.2022 dal patronato alla Commissione Sanitaria di Prima Istanza per l'Accertamento degli Stati di Invalidità CP_2
Civile delle Condizioni Visive e del Sordomutismo di Copertino, la Sig.ra chiedeva Parte_1 il riconoscimento dello status di invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74 % con diritto a percepire l'assegno di invalidità civile (art. 2 e 13 della L. n. 118/1971
e art. 9 D.L. n. 509/1988), o in subordine di quella percentuale maggiore che verrà accertata in corso di causa (permanente inabilità con percentuale pari al 100 %, art. 2 e 12 della l. n. 118/1971).
1 2. In data 18.10.2022, l'odierna ricorrente veniva sottoposta a visita da parte della predetta Commissione la quale, sorprendentemente, disponeva la reiezione della domanda in questione, riconoscendola
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 55%”.
Ha quindi fatto presente di avere proposto ricorso per atpo e, dato l'esito negativo dello stesso, di avere proposto la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_3
In corso di giudizio è stato disposto rinnovo della ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Dall'anamnesi, dagli accertamenti specialistici e dall'esame clinico eseguito è emerso che, la ricorrente, è affetta da patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, circolatorio, psichico, endocrino e digerente.
L'apparato osteoarticolare è interessato da una spondiloartrosi lombare con riscontro obiettivo di rachide spinalgico e contratto, segni clinici di sofferenza radicolare arti inferiori da discopatia L5-S1, identificati in un lasegue positivo ai gradi estremi e ROT ipovalidi bilateralmente. L'impegno funzionale del tronco mostra una limitazione dei movimenti di circa 1/3. Da segnalare un'artropatia scapolo-omerale dx con riferita artralgia in escursione articolare senza di significativi deficit funzionali.
L'apparato circolatorio è interessato da un'ipertensione arteriosa in buon compenso e senza segni di cardiopatia significantemente rilevante. I valori pressori riscontrati sono 145/90.
Lo stato psichico del soggetto è caratterizzato da uno stato ansioso depressivo con turbe del sonno da inquadrare come forma lieve in assenza d'idonea documentazione nel tempo di patologia che, fatto il suo esordio, si sia evoluta verso una forma medio grave.
L'apparato digerente presenta un reflusso gastroesofageo (MRGE) mentre, a carico dell'apparato endocrino, si riscontra un quadro d'ipotiroidismo post-tiroidectomia totale in buon compenso farmacologico.
Per quanto sopra riportato, la ricorrente risulta essere invalida nella misura del 60%.
Non sono emerse patologie a incidenza tale da poter giustificare la concessione di quanto richiesto in sede di ricorso.
In risposta alle osservazioni di parte ricorrente ha anche fatto presente che:
2 Da un attento riesame del fascicolo di causa e delle risultanze emerse in sede di operazioni peritali, emerge in maniera inequivocabile che in nessuna maniera si sono disconosciute le patologie da cui è affetta la ricorrente. Le stesse però, per quanto obiettivato, non presentano un'incidenza tale da giustificare la concessione del beneficio richiesto in sede di ricorso. In particolare a carico dell'apparato osteoarticolare il riscontro obiettivo a carico del rachide ha evidenziato un quadro di spondiloartrosi con un impegno funzionale del tronco di appena 1/3 escludendo un quadro disfunzionale a significativa incidenza. Riguardo alla patologia degenerativa a carico della spalla dx, che è risaputo far parte dell'apparato osteoarticolare, non si sono evidenziati segni significativi di limitazione funzionale in escursione articolare a parte il dolore riferito alla mobilizzazione. Il legale di parte, inoltre, si appella anche ad un quadro di osteoporosi mai evidenziato dall'esame densitometrico agli atti che diagnostica solo una osteopenia. In merito all'apparato respiratorio, l'avv. Zecca menziona un quadro di broncopatia cronica ostruttiva (BPCO) solo sulla base di un referto rx torace del 14 settembre 2023, dove viene evidenziato un ispessimento delle pareti bronchiali per fenomeni bronchitici e peribronchitici (quindi puro e semplice processo infiammatorio) senza alcun riferimento ad una broncopatia cronica che, peraltro, non viene supportata da eventuali consulenze specialistiche pneumologiche e/o esami spirometrici che depongano per una disventilopatia cronica di tipo ostruttivo.
In merito allo stato psichico del soggetto (unica certificazione agli atti redatta dal dr. in Per_1 data 08/11/2023), si ribadisce che lo stato ansioso depressivo non presenta un riscontro documentale nel tempo di patologia che, fatto il suo esordio, si sia evoluta verso una forma a media incidenza. L'apparato cardiocircolatorio presenta solo un quadro d'ipertensione arteriosa in buon compenso in assenza di segni documentati d'interessamento dell'organo cardiaco.
Inoltre, rispetto a quanto fatto presente nelle note di trattazione, si precisa ulteriormente che parte ricorrente nelle note di trattazione ha affermato:
Peraltro, la sola valutazione della patologica psicotica di cui è affetto la Sig.ra la quale è affetta da Pt_1 una “Sindrome ansioso depressiva endoreattiva” alla quale va assegnato una valutazione del codice
2205 con percentuale fissa del 25 %, unitamente alla valutazione dell'incontinenza urinaria diagnosticata con “Visita fisiatrica ASL LE Dott. del 08.05.2024” alla quale va attribuito il Per_2 codice 6203 con percentuale compresa tra 11 e 20 %, determina – tenendo ferma la percentuale riduttiva del 60 % attribuita dal CTU – il raggiungimento di una percenutale invalidante del 74 %.
A ciò si aggiunga l'omessa valutazione della patologia attinente l'apparato respiratorio “bronchite cronica”.
3 Rispetto a quanto sopra, va riferito che il ctu ha puntualmente smentito la ricostruzione nei termini indicati della patologia psichiatrica. L'affermazione va quindi considerata mero dissenso diagnostico.
Anche rispetto alla bronchite va affermato come il ctu abbia riscontrato in maniera diversa la patologia, divenendo anche tale osservazione una mera espressione di dissenso diagnostico.
In ultimo, rispetto all'incontinenza urinaria, si fa presente che – tenuto fermo il 60% preso come base anche dal ricorrente (e comprendente la valutazione in forma lieve della patologia psichiatrica) – la stessa patologia urinaria appare da ridimensionarsi rispetto a quanto descritto in ricorso e in ogni caso anche aggiungendo al prefato 60% la massima percentuale per la stessa non si raggiungerebbe il 74% (e su tale patologia lo stesso ricorrente indica l'11% quale percentuale spettante).
Infatti, se si valutano le osservazioni della difesa attorea essa indica 7 voci di patologia. Per
5 di queste voci vi è mero dissenso diagnostico rispetto all'inquadramento riportato in ctu.
Come detto, la patologia “bronchite cronica” non è riconosciuta come sussistente (cfr. risposta alle osservazioni) mentre l'incontinenza urinaria resta così irrilevante per il raggiungimento della soglia legale di invalidità.
Deve quindi rigettarsi il ricorso avendo il ctu risposto ai quesiti e non essendo comunque raggiungibile lo stato di invalidità richiesto.
Le spese sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12493/2023, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili ivi incluse quelle di ctu.
Lecce, 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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