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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/11/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor NI AT, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1203/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra Ricco Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello
OV, UM TO, RM IL e CA IN
-RESISTENTE -
oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 22.06.2022, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione nr. OI-000095461 emessa da Sede di Cosenza e notificata CP_1 al ricorrente il 24.05.2022 con cui veniva ingiunto il pagamento di € 19.000,00, sull'asserito presupposto dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, riferito ad un accertamento nr. .2500.17/05/2017.0169920 del CP_1
24.05.2017. Parte ricorrente ha dedotto: a) difetto di motivazione;
b) di non aver ricevuto
1 la notifica del verbale di accertamento;
c) l'intervenuta prescrizione dei contributi. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Si è costituito l' variamente argomentando per il rigetto del ricorso siccome CP_1 infondato in fatto e in diritto “e, per l'effetto, confermare la sanzione applicata, così come rimodulata dalla rettifica all'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia”.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. In via preliminare si osserva che l'opposizione è tempestiva.
L'ordinanza ingiunzione opposta è stata infatti notificata il 24.05.2022, e, pertanto, il deposito dell'atto di opposizione in data 22.06.2022 è tempestivo.
3. Sempre in via preliminare, con riguardo alla contestazione circa la motivazione dell'ordinanza ingiunzione, si osserva che, come noto, è legittima la motivazione per relationem con riferimento al verbale di accertamento (Cass., n. 20189 del 2008; Cass.,
n. 10757 del 2008).
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le ragioni dell'emessa sanzione, nonché le deduzioni difensive proposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass., n. 12503 del
2018).
4. Nel merito il ricorso deve essere rigettato ma con le precisazioni che seguono.
2 4.1. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il verbale di accertamento della violazione di legge è stato regolarmente notificato e ritirato di persona da parte ricorrente il 24.05.2017 (cfr. all. 6 ). CP_1
4.2. È, inoltre, infondata anche l'eccezione di prescrizione.
Il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non può che coincidere con l'entrata in vigore D.lgs. n. 8 del 15.01.2016, decreto che ha depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali al di sotto della soglia di 10.000 euro.
L'avviso di accertamento delle violazioni amministrative di cui all'art. 2, comma 1 bis,
d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983, commesse dall'impresa e dal legale rappresentante responsabile in solido ex art. 6, 3° comma, l. n. 689/1981, è stato ritualmente notificato il 24.05.2017.
Nessuna contestazione è stata sollevata in ordine al luogo in cui le notifiche sono state eseguite e, pertanto, esse valgono a costituire in mora il responsabile e ad interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale, poi ancora interrotto dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, intervenuta prima del decorso del termine, dovendo tenersi conto in primo luogo della sospensione della decorrenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 (129 giorni).
Il citato art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
È poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e
3 assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Ne consegue che, tenuto conto dell'interruzione della prescrizione in data 24.05.2017 e della sospensione del termine, all'atto della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, eseguita il 24.05.2022, il termine quinquennale di prescrizione non era compiuto.
4.3. Ciò posto, si rileva che da ultimo il d.l. n. 48 del 2023, come convertito, entrato in vigore il 5 maggio 2023, ha modificato la norma citata, disponendo all'art. 23 che le parole «da euro 10.000 a euro 50.000» siano sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Ebbene, in ordine a tale novella legislativa si deve osservare, come espressamente chiarito dalla Corte Costituzionale con ord. n. 199 del 2023, che la sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-bis dell'art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all'esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai
«principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior» (cfr. Corte Cost. sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del 2021).
Da ciò consegue che, anche nel presente giudizio, avente ad oggetto omissioni di lieve entità, l'art. 23 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, può trovare applicazione retroattiva per l'effetto favorevole che da esso deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio, con conseguente rideterminazione della sanzione secondo i parametri, innanzi indicati, previsti dalla riforma.
La rideterminazione degli importi va effettuata dunque nel rispetto del nuovo testo dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (introdotto dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023) secondo il quale: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa
4 fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Di talché, il ricorso va, pertanto, respinto, ma a fronte di un importo omesso di euro
183,08 (cfr. avviso di accertamento all. 5 memoria , pag. 4), si ritiene equo CP_1 rideterminare la sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali in euro
549,24, pari a tre volte l'importo non corrisposto.
5. In considerazione delle ragioni della decisione e della misura della rideterminazione della sanzione, sussistono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che, per le violazioni relative all'ordinanza ingiunzione nr. OI-000095461, la sanzione amministrativa dovuta da all' è rideterminata nella misura di euro 549,24; Parte_1 CP_1
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 18.11.2025.
Il Giudice
NI AT
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