Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3091 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente
TRA
[P.IVA: ], in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente p.t. sig. (C.F.: Controparte_1
), con sede legale in Napoli al Viale della C.F._1
Costituzione Isolato A/3 – Centro Direzionale - rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Ennio Loffredo e Fiorella Lo Vuolo, e con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio in Avellino alla
Via Tagliamento n. 74; OPPONENTE
E
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Benino C.F._2
Migliaccio e Daniele Passaro, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Migliaccio, in Napoli al Corso A. Lucci n. 137;
OPPOSTO
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, la Parte_2
[... riassumeva il giudizio di opposizione a precetto instaurato dinanzi al
Tribunale di Napoli che si era dichiarato incompetente territorialmente. A sostegno dell'opposizione, la società deduceva che , in Controparte_2 data 18 gennaio 2024, le notificava a mezzo pec il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n.1327/2023 resa dal Tribunale di Benevento - Sezione
Lavoro-, pubblicata in data 22/12/2023, che aveva definito il procedimento RG n. 5279/2022, unitamente all'atto di precetto;
che, la somma oggetto della intimazione di pagamento era determinata in complessivi € 88.086,63 di cui €64. 955,59 per retribuzioni lorde, € 10.404,62 per rivalutazione ed
€ 12.170,04 per interessi legali e la rimanente somma a titolo di liquidazione delle spese di precetto;
che, il precetto notificato era nullo ed inefficace, in quanto la sentenza azionata non indicava la somma complessiva da pagare da parte della società, né conteneva in sé gli elementi essenziali per operarne
1
Benevento sez. Lavoro n. 1327-2023, nelle more della definizione del giudizio di opposizione già incardinato;
2. Dichiarare, in via principale, la nullità (o inefficacia) dell'atto di precetto opposto per le causali indicate in premessa;
3. In via gradata, dichiarare la nullità e/o inefficacia parziale dell'atto impugnato, rideterminando la somma effettivamente dovuta;
4. In ogni caso, condannare l'intimante, in ragione della soccombenza, alla refusione delle spese, competenze ed onorari di causa”. Con istanza depositata in data 07.08.2024, la società chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concessa inaudita altera parte, in data 08.08.2024. Si costituiva in giudizio l'opposto eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. La causa, di natura documentale, viene decisa alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo siano necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti” (Cass. Civ. Ordinanza n.
20481 depositata il 17 luglio 2023; cfr. Cass. Civ. n. 11677/2005; Cass. Civ. n. 8067/2009) Ancora, “la sentenza che dichiara le mensilità di retribuzione, secondo i criteri di cui all'art. 2121 c.c., per il periodo compreso fra la data del licenziamento stesso e quella dell'effettiva reintegra, deve essere parificata, quando non sia indicativa di un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con la conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del quantum, quando insorga successivamente una controversia in ordine all'individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dal
2 quarto comma dell'art. 18 legge n. 300/1970 quale parametro del risarcimento” (Cass. Civ. Ordinanza n. 20481 depositata il 17 luglio 2023; Cass. 30 novembre 2010, n. 24242; Cass. 12 novembre 2021, n. 33807).
“La sentenza c.d. di condanna generica, con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere un risarcimento del danno, da liquidarsi nella sua entità nella fase successiva del giudizio o in un diverso e separato giudizio, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tale risarcimento, né enunciare in maniera completa i parametri per determinarne l'ammontare sulla base di una operazione matematica, per i quali rimanda appunto al successivo giudizio, non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto non contiene la statuizione di condanna al pagamento di un importo determinato né la misura della prestazione spettante all'interessato è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso (in tal senso, a proposito del riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità e alla corresponsione dei relativi ratei, Cass. n. 14154 del 2019, e Cass. n. 14374 del 2016)” (Cassazione civile sez. III, 12/10/2021, n.27686)
In ordine, poi, alla possibile interpretazione extra-testuale del titolo esecutivo giudiziale, la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente pronunciata, affermando che “è utile ricordare che - in presenza di un contenuto ambiguo e bisognevole di chiarimenti - è consentita anche l'interpretazione extra-testuale del titolo esecutivo giudiziale, purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione (principio affermato da Sez. U, Sentenza n. 11066 del 02/07/2012, Rv. 622929 - 01, e costantemente riaffermato dalla giurisprudenza successiva, ad iniziare da
Sez. 3, Sentenza n. 1027 del 17/01/2013, fino a, da ultimo, Sez. L,
Ordinanza n. 5049 del 25/02/2020, Rv. 656939 – 01)” (Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 10806 del 05/06/2020; cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Ordinanza n. 5049 del 25/02/2020; Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26567 del
21/12/2016; Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 19641 del 01/10/2015; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 23159 del 31/10/2014; Cass. CIv. Sez. U, Sentenza
n. 11066 del 02/07/2012).
Nel caso di specie, la sentenza n. 1327/2023 del Tribunale di Benevento, posta a base del precetto azionato ha statuito, per la parte di interesse, “1. Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento delle retribuzioni dovute per il Parte_1 periodo dal 14.8.17 al 31.7.20, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo”. Al punto 4 della motivazione, si legge “Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente dapprima sospeso dal lavoro, non avendo accettando le proposte lavorative alternative formulate dalla società convenuta in quanto peggiorative rispetto al precedente contratto, veniva escluso dalla
3 società e licenziato ex art. 6 del regolamento aziendale. Avverso tali atti ha proposto ricorso definito con sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha dichiarato l'illegittimità della delibera di esclusione e del conseguente licenziamento (ritenendo insussistente la violazione del regolamento aziendale da parte del socio lavoratore) e ordinato la ricostituzione del rapporto associativo e lavorativo con efficacia ex tunc. La , pur Pt_1 comunicando in data 09 Marzo 2018 di dover dare esecuzione alla predetta sentenza, soltanto agli inizi di Agosto 2020 proponeva al lavoratore di recarsi presso il cantiere di Oliveto Citra per lo svolgimento di Parte_3 una attività lavorativa fino al 30/09/2020 in quanto in data 01/10/2020 il ricorrente veniva ulteriormente sospeso senza stipendio. Successivamente nel febbraio del 2021 la cooperativa invitava il ricorrente a recarsi presso lo stabilimento Rummo di Benevento per svolgere le mansioni di carico e scarico fino al 14/07/2021 data in cui la escludeva nuovamente il Pt_1 ricorrente dalla compagine sociale recedendo dal rapporto di lavoro (v. estratto contributivo e missive in atti). Ebbene, è evidente che parte resistente non ha ottemperato a quanto statuito nella sentenza soprarichiamata dal momento che non ha provveduto alla ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro del ricorrente, a seguito di accertamento giudiziale della illegittimità del verbale assembleare dell'11.8.17 di esclusione come socio e come lavoratore. Invero come precisato nella sentenza, nel caso di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, l'impugnazione della delibera di esclusione e del provvedimento di irrogazione del licenziamento, fondati sul medesimo fatto, comportano che l'accertamento della illegittimità della delibera per insussistenza del fatto determina, con efficacia "ex tunc", sia la ricostituzione del rapporto associativo che quella del rapporto di lavoro, anche se tale effetto pienamente ripristinatorio (deriva dagli effetti dell'annullamento del negozio giuridico senza che venga in rilievo la tutela reintegratoria ex art. 18 Statuto dei lavoratori (v. anche Cass. civile sez. lav.,
16/11/2021, n.34721). Ne consegue che spettano al lavoratore le differenze retributive per il periodo dal 14.8.17 (data dell'esclusione illegittima) fino al 31.7.20, dal momento che in data 1.8.20 veniva assunto per poi essere nuovamente sospeso in data 1.10.20. Con riferimento a tale seconda sospensione dal lavoro, nulla deduce di specifico il ricorrente, né risulta essere stata mai impugnata. Ne consegue che con riferimento a tale periodo non può essere rivendicato il pagamento di differenze retributive”. È evidente che la pronuncia in esame è di condanna generica, poiché non contiene gli elementi utili ad elaborare, tramite un semplice calcolo aritmetico, le somme dovute, essendo indicato solo il periodo di riferimento per il calcolo delle mensilità- dal 14.8.17 al 31.7.20-, ma non anche l'indicazione della retribuzione mensilmente dovuta, né degli elementi utili a tale calcolo (livello di inquadramento, voci retributive da considerare parti integranti della retribuzione mensile: dalla lettura complessiva della pronuncia, con riferimento alle ulteriori domande proposte dal nel CP_2 predetto giudizio, emerge che essendo transitato alle dipendenze di a Pt_1
4 seguito di cambio di appalto, le parti decidevano di applicare al rapporto il
CCNL Pulizie, con previsione di superminimo individuale riassorbibile, per mantenere invariato il trattamento economico tabellare in godimento). Tali elementi, poi, non sono neanche specificati nell'atto di precetto opposto, che si limita a riportare l'indicazione “Retribuzioni lorde 64.955,59”; pertanto, neanche tale atto consente di comprendere come si è giunti a calcolare la suddetta somma. Ne consegue, che in assenza di indicazione della retribuzione mensilmente dovuta e degli ulteriori elementi utili per quantificarla, la sentenza n.
1307/2023 va qualificata come sentenza di condanna generica, con la conseguenza che non integra un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., difettando il requisito della liquidità. Per tali ragioni non può che ritenersi l'insussistenza del diritto dell'opposto di procedere a esecuzione forzata sulla base del precetto opposto, che va per l'effetto annullato Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, tenuto conto del comportamento stragiudiziale dell'opponente, che ha indubbiamente contribuito a dare causa al presente giudizio rifiutando di dare esecuzione spontanea alla sentenza azionata, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
così provvede:
[...] 1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata in virtù del precetto notificato il 18.01.2024, che per l'effetto annulla;
2) compensa le spese.
Così deciso in Benevento il 08.04.2025 Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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