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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona del Presidente delegato, dott. Giuseppe de Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in unico grado promossa con ricorso 31.5.2025 RG n.
964/2025
TRA
( con studio in Parma, alla Parte_1 C.F._1
Strada Giordano Cavestro 12, quale procuratore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c. ricorrente
CONTRO rappresentato ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Bologna resistente-contumace
Oggetto: ordinanza 15.5.2025
Conclusioni parte ricorrente accertare e dichiarare che al ricorrente è dovuto l'importo di € 2.111,33 oltre spese forfettarie e c.p.a . quale compenso per l'attività difensiva svolta davanti alla Corte di Cassazione, importo calcolato sulla scorta dei valori minimi ex DM 55/2014 e ridotto di 1/3 ex art. 106 bis Dpr
115/2002
Per l'effetto liquidare le spese non imponibili (contributo unificato €
98,00, marca forfetaria € 27,00 e commissioni pagoPa € 1,20 e quindi €
126,20) ed i compensi del presente procedimento.
Svolgimento del processo e motivi della decisione Lamenta il ricorrente che la Corte d'Appello di Bologna, a fronte della richiesta di liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta, senza alcuna specifica motivazione liquidava una somma inferiore ai minimi tariffari, non considerando la richiesta che era già stata contenuta nel minimo tariffario stesso.
La richiesta riguardava l'attività che, in qualità di difensore di persona ammessa, quale parte civile, al patrocinio a spese dello Stato era stata prestata nell'ambito del proc. pen. n. 17155/2024 R.G. celebratosi davanti alla Corte di Cassazione, nell'interesse di e Parte_2 contro . Controparte_2
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Infatti, alla luce degli atti, va affermato che il compenso non può essere liquidato al di sotto dei valori minimi previsti per l'attività dal d.m. n.
55 del 2014.
Con il che a dire che il compenso corretto avrebbe dovuto essere pari ad euro 2.111,33, cui aggiungere euro 126,20 per spese.
Nulla per le spese
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna in persona del Presidente della Prima
Sezione Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe, così provvede:
-dichiara la contumacia del;
Controparte_1
-accoglie il ricorso e per l'effetto, in riforma del provvedimento
15.5.2025 liquida all'avvocato la somma di euro Parte_1
2.111,33 quali compensi oltre euro 126,20 per spese ed oltre spese generali e accessori di legge.
-nulla per le spese.
Bologna, lì 11 novembre 2025
Il Presidente dott. Giuseppe de Rosa
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona del Presidente delegato, dott. Giuseppe de Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in unico grado promossa con ricorso 31.5.2025 RG n.
964/2025
TRA
( con studio in Parma, alla Parte_1 C.F._1
Strada Giordano Cavestro 12, quale procuratore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c. ricorrente
CONTRO rappresentato ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Bologna resistente-contumace
Oggetto: ordinanza 15.5.2025
Conclusioni parte ricorrente accertare e dichiarare che al ricorrente è dovuto l'importo di € 2.111,33 oltre spese forfettarie e c.p.a . quale compenso per l'attività difensiva svolta davanti alla Corte di Cassazione, importo calcolato sulla scorta dei valori minimi ex DM 55/2014 e ridotto di 1/3 ex art. 106 bis Dpr
115/2002
Per l'effetto liquidare le spese non imponibili (contributo unificato €
98,00, marca forfetaria € 27,00 e commissioni pagoPa € 1,20 e quindi €
126,20) ed i compensi del presente procedimento.
Svolgimento del processo e motivi della decisione Lamenta il ricorrente che la Corte d'Appello di Bologna, a fronte della richiesta di liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta, senza alcuna specifica motivazione liquidava una somma inferiore ai minimi tariffari, non considerando la richiesta che era già stata contenuta nel minimo tariffario stesso.
La richiesta riguardava l'attività che, in qualità di difensore di persona ammessa, quale parte civile, al patrocinio a spese dello Stato era stata prestata nell'ambito del proc. pen. n. 17155/2024 R.G. celebratosi davanti alla Corte di Cassazione, nell'interesse di e Parte_2 contro . Controparte_2
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Infatti, alla luce degli atti, va affermato che il compenso non può essere liquidato al di sotto dei valori minimi previsti per l'attività dal d.m. n.
55 del 2014.
Con il che a dire che il compenso corretto avrebbe dovuto essere pari ad euro 2.111,33, cui aggiungere euro 126,20 per spese.
Nulla per le spese
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna in persona del Presidente della Prima
Sezione Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe, così provvede:
-dichiara la contumacia del;
Controparte_1
-accoglie il ricorso e per l'effetto, in riforma del provvedimento
15.5.2025 liquida all'avvocato la somma di euro Parte_1
2.111,33 quali compensi oltre euro 126,20 per spese ed oltre spese generali e accessori di legge.
-nulla per le spese.
Bologna, lì 11 novembre 2025
Il Presidente dott. Giuseppe de Rosa
pag. 2/2