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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/10/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa M. Margherita Urso in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 653 del R.A.G.C. relativo all'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare del 10.07.2025, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], CF: Parte_1 [...]
e , nata a [...], il [...], C.F._1 Controparte_1
CF: , entrambi residenti in [...], CodiceFiscale_2
Via Pirilla n. 47 ed elettivamente domiciliati in Nicosia (EN) al Vicolo I Sotto
Santa Crocen. 21, presso lo studio dell'Avv. Lodico Gaetana Antonella, che li rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di citazione,
- attori -
E
, (c.f. sito in AL AN 90027 Controparte_2 P.IVA_1
(PA) Via Pirilla n. 47 in persona dell'amministratore p.t. Rag. CP_3
CF: elettivamente domiciliato in AL
[...] CodiceFiscale_3
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
AN, Via Bellini n. 26, presso lo Studio dell'Avv. Elisa Farinella dalla quale
è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo, su separato supporto cartaceo, su incarico professionale conferito con delibera condominiale,
- convenuto –
E NEI CONFRONTI DI
, (C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_4 P.IVA_2
CP_ pro-tempore, per la carica dom.to in AL AN (PA), LO Agliata,
Pal. elettivamente dom.to in AL AN (PA), Via Duomo n. CP_6
29, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Costantino dal quale è rapp.to e difeso per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta deliberazione di G.M. n. 90 dell'11.09.2023,
- terzo chiamato - avente oggetto: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 10.07.2025, cui si rinvia integralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del
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processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatte queste brevi premesse, si osserva che con atto di citazione, notificato in data 23 febbraio 2023, i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
convenivano in giudizio il in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, chiedendo a codesto Tribunale di dichiarare la responsabilità del convenuto, per le infiltrazioni d'acqua nell'immobile degli attori e conseguentemente, condannarlo al pagamento del risarcimento dei danni subìti ed alla eliminazione delle cause delle predette infiltrazioni.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta e con chiamata del terzo in causa, con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo ex artt. 167 e 269 c.p.c. del Controparte_4
in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo l'integrale rigetto
[...]
delle domande formulate da parte attrice poiché totalmente infondate, e l'accoglimento delle proprie conclusioni: “- in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e, per l'effetto, dichiarare Controparte_2
inammissibile la domanda attorea, ed ancora, dichiarare prescritto il diritto dei condomini coniugi al risarcimento dei danni da infiltrazioni ai sensi dell'art. 2947 primo Parte_1
comma c.c.; - nel merito, rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata, in fatto e in diritto;
in via subordinata, dichiarare il terzo chiamato quale unico e diretto responsabile ex art. 2051 c.c. in quanto proprietario della porzione di area su cui insiste il muro perimetrale di sostegno e dei marciapiedi perimetrali costruiti al di sopra del box nonché custode e manutentore dell'area, e per l'effetto, condannare quest'ultimo al
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risarcimento del danno richiesto dagli attori;
in via di ulteriore subordinata nella non temuta ipotesi di rigetto delle superiori richieste, dichiarare entrambi i convenuti in solido responsabili ex art. 2051.”.
Con provvedimento del 01.06.2023 il giudice ammetteva la chiamata del terzo ex art. 269 c.p.c. ed assegnava termine al per notificare l'atto di CP_2
citazione per chiamata di terzo al Comune di AL AN.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato con Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare improponibili, inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto le domande spiegate nei confronti del;
in via Controparte_4
subordinata eccepisce in ogni caso la intervenuta prescrizione del diritto azionato dagli attori principali essendo decorso il termine quinquennale.”.
Ritenuto integro il contraddittorio, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'attore e dell'amministratore del e, con ordinanza CP_2
riservata resa in data 27 marzo 2024, veniva ammessa la CTU e nominato l'Ing. Persona_1
Espletata la CTU, la causa veniva poi rinviata, all'udienza cartolare del 10 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte.
Alla predetta udienza, sulle conclusioni rassegnate da tutte le parti, con le note scritte depositate la causa veniva posta in decisione con la presente sentenza.
Ciò posto, sulle domande di parte ricorrente, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
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CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA':
Deve preliminarmente darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di parte ricorrente, alla luce dell'invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita, inoltrata al resistente, con CP_2
nota pec del 11.06.2019, nonché del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L.
162/2014) e stante l'esperimento ante causam (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento (cfr. doc. allegata all'atto di citazione).
Sul difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
In via preliminare, occorre soffermarsi sul difetto di legittimazione passiva del convenuto. CP_2
In proposito, occorre richiamare la relazione peritale, a firma dell'Ing.
[...]
il quale così ha precisato: “la proprietà dell'area rimane ancora in capo al sig. Per_1
ed in subordine, essendo la suddetta area destinata a parcheggio una Persona_2
zona aperta al libero transito, per le ragioni sopra esposte, la titolarità della suddetta area è da attribuire al ”. Controparte_4
Tale circostanza è confermata dal fatto che il ha Controparte_4
sempre utilizzato e manutenuto l'area in questione come area pubblica e la documentazione tecnico-amministrativa rinvenuta dal CTU (progetto e delibera di Giunta Comunale del , nella quale risulta accertata la CP_4
realizzazione dei marciapiedi e dei parcheggi da parte del così come CP_4
la gestione dell'attività di manutenzione (l'asfaltatura e altro) in quanto opere
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“approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25/02/1991 all'interno di una serie di interventi di riqualificazione urbana”. Interventi, scrive il CTU, che prevedevano la realizzazione di marciapiedi e parcheggi ad uso comunale e di un'isoletta spartitraffico, stante l'adiacente locale comunale realizzati nell'ambito dei Lavori di arredo urbano nella zona Nord del centro abitato compreso tra via Libertà, via Cusi Carlo e via Pirilla, finalizzati all'integrazione della zona d'espansione con il Tessuto urbano del centro storico esistente come da progetto comunale del 6 giugno 1990 prodotto in atti.
Si legge infatti alle pagg. 5 e segg. della relazione: “nel corso degli anni, la stessa è divenuta un'area privata aperta al libero transito, rendendola di fatto uno spazio pubblico.
Tale circostanza trova peraltro riscontro con la necessità, da parte del Controparte_4
, di inserire la suddetta area a parcheggio all'interno di una serie di interventi di
[...]
riqualificazione urbana approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del
25/02/1991 (vedi allegato “B”). In conclusione, a parere del sottoscritto consulente, non esistendo agli atti una formale cessione dello spazio in oggetto da parte del proprietario, la proprietà dell'area rimane ancora in capo al sig. ed in subordine, Persona_2
essendo la suddetta area destinata a parcheggio una zona aperta al libero transito, per le ragioni sopra esposte, la titolarità della suddetta area è da attribuire al Comune di AL
AN”.
Dalla consulenza è emerso che il risulta essere di Controparte_4
fatto il custode dell'area oggetto di causa, in quanto destinata a parcheggio in una zona aperta al libero transito.
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Infatti, l'intero spiazzale è sempre stato manutenuto dal Comune di AL
AN che provvedeva non solo ad asfaltare l'intera area in oggetto ma anche a realizzare i marciapiedi perimetrali della stessa, compreso quello ricadente nella porzione soprastante il garage degli attori.
Il CTU nominato ha, tuttavia, accertato che non è stato riscontrato un titolo che parli di cessione dell'area costituente il parcheggio soprastante i due box al convenuto o ad altro soggetto fisico e/o giuridico. CP_2
L'area a parcheggio in questione è stata quindi soltanto destinata a parcheggio e mai ceduta ad alcuno.
Tali circostanze acclarano la titolarità della suddetta area in capo al
[...]
e non già del , soggetto estraneo alla Controparte_4 CP_2
manutenzione del marciapiede e dell'area sovrastante il box di proprietà degli attori.
Da quanto sopra esposto, deve concludersi per l'estromissione del dal presente giudizio per l'evidente difetto di legittimazione CP_2
passiva.
Sui danni lamentati dagli attori:
In merito alle infiltrazioni del vano garage, gli attori, a fondamento della domanda, hanno dedotto che il predetto immobile è interessato da copiose infiltrazioni di acqua che hanno compromesso lo stato delle pareti del locale predetto, che presentano lesioni capillari, umidità distacco della tinteggiatura e degli intonaci e muffa diffusa, precisando che tali infiltrazioni d'acqua
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meteorica sono causate da difetti d'impermeabilizzazione provenienti dalla soprastante area, per ovvia carenza di manutenzione.
Ciò posto, deve affermarsi che, anche le risultanze della CTU, inducono a ritenere sussistente quanto detto, dalla relazione tecnica, emergendo che il vano garage presenta macchie di umidità diffuse sulle pareti, di carattere tale da determinare il distacco di intonaco, nonché muffe diffuse sul tetto e sulle pareti.
Il Consulente a pag. 7, sul punto, ha così precisato: “Pertanto, per quanto riguarda le infiltrazioni, le stesse sono riconducibili ad una non perfetta tenuta del sovrastante marciapiede ed alla presenza di una falda posta a confine con il box in oggetto. Mentre la tenuta del marciapiede può essere ripristinata con interventi abbastanza comuni, la presenza della falda rappresenta un problema più serio di cui si dirà in seguito. Per quanto riguarda la determinazione delle cause che hanno provocato i danni lamentati, occorre riferire che i manufatti costruiti, presentano notevoli vizi di realizzazione che hanno contribuito a generare i danni oggi lamentati… il solaio di copertura, un solaio destinato ad essere carrabile e notevolmente interessato dal transito e conseguente sosta di veicoli senza limitazioni di portata indicati prima dell'accesso su tale area, è stato a suo tempo realizzato semplicemente in latero cemento con dimensioni (a giudicare dai laterizi scoppiati all'interno del box) del tutti simili a quelle utilizzate per realizzare un solaio di interpiano in un edificio residenziale, ideato quindi per resistere a carichi notevolmente inferiori a quelli invece cui è destinato. Di ciò se ne sarà reso conto anche il costruttore o chi deteneva l'immobile prima dell'attuale attore, tant'è che è stato necessario correre ai ripari realizzando una struttura in acciaio a supporto del solaio in questione”.
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Il nominato CTU concludeva il proprio elaborato peritale precisando che:
“Pertanto il primo intervento da eseguire prontamente è l'inibizione dell'area in questione al traffico carrabile, quanto meno in corrispondenza dei solai di copertura dei sottostanti box.
Successivamente, considerati i numerosi vizi di realizzazione del box in oggetto, si potrà procedere con gli interventi giustamente previsti e quantificati dall' Ing. nella Per_3
propria relazione, interventi che, tanto nel contenuto quanto nella quantificazione, trovano
l'approvazione di questo C.T.U. a meno della voce n. 9, in quanto la verifica del sistema di smaltimento è stata già eseguita in occasione del saggio eseguito in data 16/10/2024. Tali interventi ammontano quindi alla somma di € 15.400,00 oltre I.V.A. e competenze tecniche, cifra che, unita alla somma necessaria per eseguire i pochi ripristini necessari all'interno del box oggetto di causa, renderebbe la spesa di gran lunga superiore al valore del bene”.
Accertamento dei danni:
Il CTU ha pertanto accertato i danni subiti dagli attori: “Facendo seguito a quanto già affermato in occasione della risposta fornita al quesito precedente, questo consulente riferisce di poter accertare quali danni subiti l'ulteriore deterioramento di un solaio in precarie condizioni di stabilità e delle murature interne, che presentano fessurazioni varie dovute alle circostanze già esposte.
Gli interventi, approvati da questo consulente, meglio esposti nel computo allegato alla relazione depositata agli atti dall'Ing. a meno della voce n. 6 che prevede Persona_4
una miglioria rispetto allo stato attuale ammonterebbero ad € 6.700,00 oltre I.V.A. nei termini di legge ed eventuali competenze tecniche.”
Sulla responsabilità del : Controparte_4
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Infine, appare evidente l'esclusiva responsabilità del Controparte_4
atteso che l'area è stata rimodernata dal con la realizzazione
[...] CP_4
dei marciapiedi e della pavimentazione dei parcheggi. che più Parte_2
volte sono stati additati dal CTU come la concausa più probabile dell'infiltrazione in quanto possibile corpo aggiunto non adeguatamente sigillato. Ed in particolare, il CTU si è soffermato su questo precisando che:
“il piazzale non ha problemi di impermeabilizzazione diffusa ma più che altro di tenuta tra lo stesso e il marciapiede, un corpo aggiunto non adeguatamente sigillato”.
Il predetto manufatto è stato realizzato dal nell'intero quartiere CP_4
, piazzola compresa, come risulta dalla documentazione tecnico- CP_2
amministrativa reperita dal CTU e dalle foto dei marciapiedi allegate dal
(cfr. all.13 alla comparsa di costituzione) che in maniera CP_2
uniforme costeggiano tutta la strada Via Pirilla e le aeree pubbliche viciniore.
Dalle foto si nota la tipologia unica dei marciapiedi costruiti dal Comune. Tale circostanza ovviamente avvalora ancor di più la tesi del CTU, il qual ritiene, per l'appunto, che tale manufatto “non adeguatamente sigillato” abbia causato
(assieme ai problemi strutturali già raccontati) i danni più importanti, poiché dal saggio effettuato ci si è accorti che l'infiltrazione trapelava proprio dai marciapiedi.
Quindi, se da un lato la realizzazione dei marciapiedi e del progetto esecutivo dell'intera area confermano la titolarità in capo al dall'altro va detto CP_4
che tale intervento sul marciapiede, a detta dei tecnici di parte e dello stesso
CTU, probabilmente è la concausa più importante delle infiltrazioni perché
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avrebbe potuto pregiudicare e danneggiare un preesistente sistema di drenaggio delle acque.
Tutto questo esclude ogni responsabilità in capo al , perché i CP_2
manufatti sono stati realizzati, esclusivamente, dal Né il CP_4
sarebbe potuto intervenire sulla manutenzione di un manufatto CP_2
di proprietà pubblica non avendone alcun titolo. Pertanto, come già precisato dal CTU il non riveste né la qualità di proprietario né tanto meno CP_2
quella di custode dell'area.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve riconoscersi in capo al CP_4
una responsabilità ex art. 2051 c.c.-
La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, per cui è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
18518/2024.
La norma di cui all' art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (in giurisprudenza, fra le tante, cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Quanto al presupposto della custodia, esso consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa. Come, infatti, ritenuto da costante giurisprudenza, custodi non sono solo i proprietari della cosa, ma
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anche i depositari, comodatari, usufruttuari, possessori e detentori (cfr. Cass.
n.24530/2009; Cass. n. 17733/2008; Cass. n. 14745/2007, Cass. n. 1878/2006 etc.).
Ed invero, gli Enti proprietari delle strade, sono obbligati ai sensi dell'art. 14
D. Lgs. n. 285/199, a provvedere: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi nonché al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze.
Conseguentemente, tenuto conto dei suddetti obblighi previsti per legge in capo all'ente proprietario della strada, questo Tribunale ritiene esistente in capo al la disponibilità della res, ossia della strada, Controparte_4
sia da un punto di vista materiale, sia giuridico con il conseguente potere - dovere di intervento sulla stessa, al fine di garantire la manutenzione e pulizia impedendo il verificarsi dei danni non solo alla circolazione, ma anche a terzi.
Quanto al secondo presupposto per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello della derivazione del danno dalla cosa, posto che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia", è fondamentale dimostrare il nesso eziologico tra la cosa e il danno ossia che l'evento dannoso si è verificato come conseguenza della pericolosità posseduta o assunta dalla cosa stessa.
Il danno, dunque, deve essere la conseguenza della condizione potenzialmente lesiva della cosa che può essere non solo ab origine posseduta, ma anche assunta in seguito ed anche se provocata da elementi esterni;
all'uopo, in giurisprudenza, si parla di “idoneità al nocumento”.
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Ed è quest'ultima l'ipotesi che ci occupa ove il tratto stradale (la res del nostro caso) diventa pericoloso, idoneo al nocumento e potenzialmente lesivo, in seguito alla mancata manutenzione, da parte dell'Ente possessore e custode, volta ad eliminarne la deformazione e il suo dissesto dovuto alle precipitazioni atmosferiche.
Orbene, nel caso di specie, i danni occorsi agli attori sono riconducibili alla potenzialità dannosa del tratto di strada in questione, poiché come accertato in sede peritale dal nominato consulente tecnico, le diverse problematiche tecniche riscontrate sul marciapiede confermano il nesso causale tra l'evento lesivo e il danno.
Si tratta di responsabilità oggettiva, che secondo giurisprudenza costante e conforme, si configura nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., essendo sufficiente per l'applicazione dello stesso la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, essendo la responsabilità esclusa solamente dal caso fortuito (cfr. ex multis, Cass. n.
15383/2006, Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20415/2009).
In conclusione, a riprova della responsabilità esclusiva del e ad CP_4
esclusione della responsabilità del di cui fa parte il fabbricato CP_2
interessato dalle infiltrazioni, è interessante notare una specifica caratteristica tecnica rilevata dal CTU nel proprio elaborato peritale, che può prendersi come riferimento generale per stabilire la provenienza e la causa delle infiltrazioni, nell'immediatezza dell'evento lesivo.
Ed invero, nel caso in cui ad essere danneggiati maggiormente ed in modo
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uniforme siano gli intradossi dei solai che restano a livello di marciapiede, non può che trattarsi di danni provenienti dal tratto di strada confinante posto che l'eventuale mancanza di drenaggio delle acque lungo il muro interrato, ingenera infiltrazioni lungo tutte le pareti verticali interrate e non solo sui solai a livello del marciapiede.
In definitiva, in merito ai danni e cause di infiltrazioni del vano garage di proprietà dei signor e , risulta evidente che le cause che Parte_1 CP_1
hanno generato il degrado cui versa il locale box auto sono le seguenti: A)
Infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dalla soprastante area a parcheggio, ed in particolare dai marciapiedi perimetrali (in pessime condizioni di conservazione e manutenzione) che interessano l'intradosso del solaio;
B) Infiltrazioni provenienti dal terrapieno che interessa le pareti perimetrali contro terra (a causa della presenza di una falda ).
Infine, in merito ai danni e alla quantificazione del risarcimento, preso atto di quanto riportato dal CTU, la modalità concreta per rimuovere la situazione pregiudizievole venuta a crearsi, deve essere individuata nell'esecuzione dei lavori indicati dal CTU (in risposta al quesito) nella relazione peritale depositata nel presente procedimento, che di fatto conferma i preventivi di spesa ed i computi metrici allegati alla perizia di parte attrice, anch'essa in atti.
Il C.T.P. riporta il riepilogo sintetico aggiornato, al netto delle decurtazioni indicate dal CTU ritenute congrue dallo stesso, evidenziando che la voce portata in detrazione per il computo B non è la voce n.6 ma la voce 7 (come appresso riportata dal CTU.
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A seguito delle risultanze peritali e della documentazione versata in atti, deve concludersi per l'accoglimento delle domande di parte attrice, con la conseguente condanna del in persona del Controparte_4
Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dagli attori ed alla rimozione delle cause che hanno provocato le infiltrazioni all'interno del box degli attori.
Sulla liquidazione delle spese di lite:
In virtù del principio della soccombenza, il deve Controparte_4
essere dichiarato, tenuto e condannato a rimborsare ai Sig.ri Parte_1
e , le spese processuali del presente giudizio, in
[...] Controparte_1
conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 Marzo 2014 n. 55, aggiornato al D.M. 37/2018.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. n.
55/2014, i compensi vengono liquidati sulla base della tabella 2), allegata al predetto regolamento nello scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte, in applicazione dei valori medi, così determinati: € 919,00 (fase di studio); € 777,00 (fase introduttiva), € 1.680,00 (fase istruttoria) ed € 1.701,00 (fase decisionale) e così, per un totale di € 5.077,00 da rifondere agli attori, oltre alle spese documentate per il contributo unificato e marca per l'iscrizione a ruolo (pari ad € 264,50) costo notifica atto di citazione (pari ad € 15,57) ed oltre spese
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generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da liquidare con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese devono essere liquidate anche al stante il difetto Controparte_2
di legittimazione passiva, come argomentato in parte motiva.
Per la liquidazione di tali spese, appare equo a questo Giudice compensare, nella misura del 50% le spese ed i compensi di questo giudizio, condannando gli attori, al pagamento della restante parte.
I compensi già liquidati al CTU, con separato decreto, devono essere posti definitivamente a carico del . Controparte_4
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del per tutte Controparte_2
le argomentazioni sopra esposte;
- accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_4
in persona del Sindaco pro tempore, in ordine ai danni subiti dagli
[...]
attori e meglio descritti nella relazione peritale a firma dell'Ing. Persona_1
[...]
- per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il in Controparte_4
persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento di tutti i danni dalla stessa patiti, in conseguenza delle dedotte infiltrazioni, la somma di € 6.700,00 oltre I.V.A., come quantificata
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dal CTU, oltre i successivi interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_4
tempore, all'immediata e definitiva eliminazione delle cause delle infiltrazioni meglio descritte nella relazione peritale del CTU;
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_4
alla refusione delle spese del presente procedimento, in favore degli attori, che liquida in complessivi € 5.368,50 di cui € 291,50 per spese non imponibili ed
€ 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gaetana Antonella Lodico che si è dichiarata antistataria;
- compensa, nella misura del 50%, le spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 5.314,00 di cui € 237,00 per spese non imponibili ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e condanna gli attori – in solido tra loro – al pagamento in favore del (c.f. sito in AL AN Controparte_2 P.IVA_3
90027 (PA) Via Pirilla n. 47 in persona dell'amministratore p.t. Rag. CP_3
alla restante parte;
[...]
- pone definitivamente a carico del , in persona del Controparte_4
Sindaco pro tempore, gli onorari di CTU, già liquidati con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 05.10.2025
Il Giudice Onorario
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Dr.ssa Maria Margherita Urso
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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