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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1091/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1091/2024 e vertente tra
Parte_1
(C.F. , in persona della presidentessa p.t. dott.ssa Maria
[...] P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cacciagrano, con studio in Spoltore (Pe), alla Parte_2 strada statale 16 bis n. 90, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore, giusta procura in atti;
appellante e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Danielle Controparte_1 C.F._1
Mastrangelo del foro di , con studio in al viale Giovanni Bovio 385; Pt_1 Pt_1 appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1178/2024 del 18.10.2024, notificata in data il 31.10.2024, avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale”
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello di L'Aquila, - annullare la sentenza di primo grado ed accertare e dichiarare l'omessa vaccinazione del medico e la legittimità della sospensione irrogata dall'appellante all'appellato e, per l'effetto, rigettare tutte le domande del pagina 1 di 9 2
medico; - in subordine, annullare la sentenza di primo grado ed accertare e dichiarare l'omessa vaccinazione dell'appellato e, per l'effetto, rigettare tutte le domande del medico;
- in subordine, annullare la sentenza di primo grado ed accertare e dichiarare l'omessa vaccinazione dell'appellato e, per l'effetto, rideterminare l'eventuale quantum debeatur ritenuto sussistente;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sul quantum debeatur e, per l'effetto, determinare lo stesso;
- con ogni conseguenza in ordine alle spese legali del doppio grado di giudizio”;
per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita: -rigettare l'appello proposto dall' in ragione Controparte_2 dell'infondatezza delle motivazioni poste a base dell'impugnativa che emerge anche alla luce della normativa vigente e dell'orientamento giurisprudenziale in materia;
-e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Pescara, nr. 1178/2024 del 18.10.2024 (nell'ambito della causa civile nr. 3987/2023 RG). Contrariis reiectis Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 1178/2024 pubblicata in data 18.10.2024, il Tribunale di Pescara accoglieva il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. promosso da , per l'effetto, annullava la Controparte_1 delibera di sospensione adottata in data 20.07.2022 dal Consiglio Direttivo dell'
[...] nei confronti del ricorrente, condannando il Parte_1 medesimo ente al versamento, in favore di quest'ultimo, degli emolumenti dovuti e non corrisposti, dalla data di sospensione fino all'effettivo reintegro (coincidente con la data di cessazione dell'obbligo vaccinale), maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, oltre che alla refusione delle spese di lite.
1.2. La motivazione esplicitata in sentenza, sostanzialmente riconducibile alla violazione dell'art 4 comma 3 e 4 del DL n. 44/2021 da parte della resistente , era consistita: CP_3
- nel preliminare rilievo che quest'ultima avesse, con diffida inviata a mezzo PEC in data 08.07.2022, invitato il ricorrente a trasmettere la certificazione attestante l'adempimento CP_1 dell'obbligo vaccinale, ovvero il certificato di esenzione dalla vaccinazione o, in alternativa, la presentazione della prenotazione della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito.
- nella ritenuta irrilevanza della condotta assunta dal ricorrente in relazione a precedenti analoghe diffide formulate nei suoi confronti da , atteso il tenore della comunicazione, CP_3 nella quale venivano assegnati al ricorrente nuovi termini per adempiere agli obblighi previsti dal DL n. 44 del 2021;
- nella circostanza che il ricorrente avesse, con PEC del 09.07.2022, dato riscontro all'invito ricevuto, allegando la prenotazione della vaccinazione fissata per il giorno 28.07.2022 presso l'ambulatorio vaccinale di Ortona nella fascia oraria dalle 15.00 alle 16.00.
- nella considerazione che, essendo stata la vaccinazione prenotata dal ricorrente per il giorno 28.07.2022, l' avrebbe dovuto attendere la scadenza del termine indicato nell'art. 4 ter CP_3 comma 3 del D.L. n. 44/2021, coincidente con la data del 31.07.2022, prima di procedere all'eventuale accertamento dell'inadempimento. Nel mentre, la delibera di sospensione era stata adottata in data 20.07.2022, ovvero otto giorni prima dell'appuntamento per la vaccinazione ed undici giorni prima della scadenza del termine per la trasmissione della certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.
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2. La sentenza è stata impugnata dall' il quale, nel chiederne la riforma nei termini di CP_3 cui alle conclusioni in epigrafe trascritte, l'ha censurata per violazione e falsa applicazione in relazione: 1) agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 4, comma 3, D.L. n. 44 2021: viene sostenuto come il termine dilatorio di 20 giorni per l'adempimento alla vaccinazione di cui all'art. 4, co. 3, D.L. n. 44/2021 non sarebbe nella disponibilità dell' , essendo stabilito per legge. Dal momento che detto CP_3 termine era già stato concesso in favore del sin dalla data del 22/12/2021 ed avendone CP_1 questi già beneficiato, lo stesso non avrebbe potuto goderne nuovamente. Considerando la ratio sottesa alla norma in esame, da individuarsi nella tutela dell'interesse alla salute pubblica e al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza, oltre alla necessità di bilanciamento tra diritto del singolo e tutela della collettività, il legislatore avrebbe infatti inteso concedere solo una volta un periodo di tempo entro il quale il medico avrebbe potuto agire per eludere la sospensione. Peraltro, l' avrebbe avvertito il medico per ben 3 volte, sino al mese di giugno 2022, CP_3 circa l'esistenza dell'obbligo vaccinale, contestando ripetutamente il medesimo fatto della
“omessa vaccinazione”, a cui questi si sarebbe sempre sottratto. L'assenza di novità del fatto contestato (omessa vaccinazione) comporterebbe dunque l'inesistenza del diritto a fruire di un (non previsto) ulteriore “termine a difesa” per il medesimo fatto. Tutt'al più, la condotta posta in essere dall' nell'infliggere il provvedimento di CP_3 sospensione, senza attendere lo spirare di detto ulteriore termine, avrebbe potuto rilevare solo sotto il diverso profilo della violazione dei canoni di buona fede e correttezza, non già inficiare la validità del provvedimento medesimo. Si censura altresì la non corretta ed esaustiva valutazione della documentazione in atti, dal momento che il termine di 20 giorni sarebbe comunque spirato, infruttuosamente, in riferimento alla diffida del 13/06/2022, consegnata il 14/06/2022, non essendosi il vaccinato entro il CP_1 04/07/2022, disertando peraltro la prenotazione per la prima dose fissata per il giorno 22/06/2022, risultando pertanto integrata la condotta inadempiente all'obbligo vaccinale;
2) agli artt. 4, co. 5, e 4 ter c.p.c. D.L. n. 44/2021: si argomenta, a tal proposito, come il CP_1 non avesse mai inteso vaccinarsi (fatto allegato nella comparsa di costituzione in primo grado, e mai contestato) e, pertanto, non avrebbe potuto lavorare. In ragione di tale considerazione, l'atto di accertamento dell'inadempimento determinerebbe l'immediata sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa. Qualora il tribunale avesse attribuito il corretto significato alla condotta omissiva del non avrebbe potuto riconoscere alcun diritto a contenuto CP_1 patrimoniale in favore del medico inadempiente agli obblighi vaccinali. Viene infine censurato quanto ritenuto in sentenza in merito alla irrilevanza della condotta assunta dal ricorrente in relazione a precedenti analoghe diffide formulate nei confronti del il quale non avrebbe CP_1 potuto prestare alcuna attività lavorativa in quanto dotato dello status di “non vaccinato”.
3) agli artt. 4, co. 5, D.L. n. 44/2021 e 1227 c.c.: si contesta la omessa considerazione della applicabilità dell'art. 4, comma 5, D.L. n. 44/2021, il quale prevede che la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale del completamento del ciclo vaccinale, oltre che la omessa considerazione della condotta del sanitario e, dunque, del concorso colposo di questi nella produzione del danno. Il sarebbe stato negligente in CP_1 quanto non si sarebbe vaccinato nemmeno decorsi i 20 giorni (computati, come fatto dal tribunale, dal 08/07/2022 e scadenti, sempre in base al calcolo del primo giudice, il 31/07/2022). Qualora si fosse vaccinato entro il 31/07/2022, egli avrebbe perduto le sole retribuzioni dal 20/07/2022 al 31/07/2022. Il tribunale avrebbe, invece, premiato l'illegale contegno tenuto dal
CP_1
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4) agli artt. 112 e 132, co. 2, c.p.c.: si censura la omessa pronuncia sul quantum debeatur. In particolare, nel condannare l' a versare al dott. “gli emolumenti dovuti e non CP_3 CP_1 corrisposti, dalla data di sospensione fino all'effettivo reintegro”, alcuna quantificazione sarebbe stata operata da parte del Tribunale, non risultando questa in alcun modo dal dispositivo o dalla motivazione della sentenza, né essendo desumibile aliunde;
5) all'art. 91 c.p.c.: si censura il capo di sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite, instandosi per la condanna di parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado in virtù dell'accoglimento del gravame.
3. Si è costituito contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del Controparte_1 gravame, con conferma della sentenza impugnata.
4. Con ordinanza del 31.03.2025, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 8.10.2025, sostituita mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
5. L'appello è solo parzialmente fondato.
5.1 Va in particolare confermata la statuizione relativa alla illegittimità della disposta sospensione.
5.1.1Non può comunque essere condivisa l'affermazione, esposta dall'appellato in questa sede, in forza della quale, in ragione delle disposizioni di cui al DL 44/2021 ed alla circolare del Ministero della Salute nr. 32884 del 21.7.2021, i soggetti che avevano contratto l'infezione da SARS-CoV-2 avrebbero dovuto essere ritenuti adempienti all'obbligo vaccinale se eseguita un'unica dose di vaccino entro i 12 mesi dalla guarigione, in quanto, all'evidenza, l'obbligo vaccinale doveva essere collocato alla prima data utile di inoculazione, vale a dire decorsi 6 mesi dalla guarigione, essendo da tale termine, come assume la stessa difesa, esigibile la condotta e ponendo il termine finale solo il limite di efficacia dell'inoculazione stessa. Nel senso qui prospettato d'altra parte, concordavano tutte le associazioni di categoria. CP_1
e , e Onb in particolare nella lettera CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_11 9.6.2022 chiedevano un chiarimento al ministero della Salute, evidenziando come con tre ordinanze cautelari gemelle il Tar Lombardia, Milano, avesse recentemente ritenuto che per i professionisti sanitari mai vaccinatisi che avessero contratto il Covid fosse appunto applicabile il termine semestrale di differimento della vaccinazione obbligatoria individuato nella circolare ministeriale del 21 luglio 2021 in luogo di quello trimestrale di cui alla circolare ministeriale 3 marzo 2021. Le associazioni non ponevano affatto in dubbio che comunque quel termine iniziale di efficacia della inoculazione costituisse, rendendo esigibile la condotta, il momento scriminante l'insorgenza dell'obbligo. Come anticipato, anche le notorie decisioni TAR Lombardia hanno convenuto con tale ricostruzioni (ordinanze nrr. 607/608/609/22 e TAR Brescia 359/22). Lo stesso appellato oltretutto, con il suo comportamento, al di là della prospettazione avanzata dalla sua difesa tecnica (12 mesi dalla guarigione del 2.11.2021), ha confermato la persuasività della ricostruzione qui esposta (6 mesi dalla guarigione e dunque l'obbligo insorgeva dal 6.5.2021). Come infatti evidenziato nella sentenza qui gravata, e restando effettivamente irrilevanti le pregresse interlocuzioni (rilevando solo quella all'esito della quale è stata disposta la sospensione qui impugnata, attesa la natura ricognitivo-costitutiva del provvedimento dell'Ordine, a prescindere dal sottostante obbligo legale astratto di vaccinazione), in data 08/07/2022 , CP_3 dopo aver verificato che il nominativo del ricorrente figurava tra gli elenchi dei sanitari non vaccinati, aveva chiesto al ricorrente la produzione dello stato vaccinale (doc. 16). A fronte di tale richiesta, il sanitario non aveva minimamente opposto l'insussistenza di quell'obbligo (fino al pagina 4 di 9 5
2.11.2022), come tenta invece di fare oggi la sua difesa tecnica, ma in data 09/07/2022 aveva inviato copia di una nuova prenotazione vaccinale per il 28/07/2022 (doc. 17).
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5.1.2. Tanto chiarito, deve tuttavia confermarsi come l'adozione già in data 20.7.2022 del provvedimento di sospensione integri condotta abnorme, posto che dalla mera lettura del provvedimento emerge l'evidente insussistenza del presupposto per l'adozione dell'atto, essendosi l'Ordine procedente autolimitato temporalmente alla adozione dell'atto fino ad un termine certo, che pertanto doveva essere rispettato. Le disposizioni succitate sul punto prescrivevano quanto segue (art. 4 ter comma 3): i soggetti di cui al comma 2 (ovvero i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1) verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, nedanno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nella nota del giorno 7.7.2022, comunicata al medico il giorno 8.7.2022, in conformità alle succitate disposizioni, l'Ordine in effetti invitava il sanitario, prospettando tutte le condotte alternative ritenute allora ognuna ex se ostativa alla adozione del provvedimento di sospensione quale condotta “adempiente”, a provvedere all'inoltro (entro 5 gg dalla ricezione della nota stessa ex art. 4 cit.) della copia della presentazione della prenotazione della vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore ai 20 gg dalla ricezione della nota stessa. A fronte di tale richiesta, come anticipato, il sanitario non aveva minimamente opposto l'insussistenza di quell'obbligo (fino al 2.11.2022), come tenta invece di fare oggi la sua difesa tecnica, ma già in data 09/07/2022 (e dunque nei 5 gg.) aveva inviato copia di una nuova prenotazione vaccinale per il 28/07/2022 (doc. 17) e pertanto fissata nei 20 gg dalla ricezione dell'invito. Non è in contestazione che il sanitario abbia inviato tale risposta il giorno 9.7.2021. L'adozione già in data 20.7.2021 del provvedimento di sospensione avviene pertanto in un momento in cui l'Ordine, per sua stessa scelta, si era determinato a limitare temporalmente la propria potestà sanzionatoria e pertanto era del tutto carente della stessa. L'abnormità del provvedimento qui impugnato, per almeno interna contraddittorietà tra la parte motiva e quella dispositiva, emerge proprio evidente dalla mera lettura dell'atto, visto che nella parte espositiva espone il contenuto di quella nota del 8.7.2022, che, come visto, di fatto radicava l'inadempienza alla mancata risposta nei 5 gg mediante indicazione di una prenotazione nei 20 e poi in quella dispositiva adotta il provvedimento di sospensione sul presupposto, come visto non ricorrente a quel momento, della consumazione del fatto-inadempimento.
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La circostanza che nel provvedimento del 20.7.2022 non sembra farsi riferimento alla nota di risposta del sanitario e si dia atto del decorso di quel termine di gg 5 sembra deporre in verità per la conclusione che in realtà l'Ordine appellante abbia adottato quel provvedimento del 20.7.2022 senza proprio accorgersi che l'appellato aveva dato seguito alla richiesta comunicata il giorno 8.7.2022 già in data 9.7.2022. Il capo decisorio de quo deve essere pertanto confermato.
5.2 L'appello deve invece trovare accoglimento relativamente al capo decisorio in cui si CONDANNA l' Parte_1
a versare al ricorrente gli emolumenti dovuti e non corrisposti, dalla
[...] data di sospensione fino all'effettivo reintegro, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, cioè, come da parte motiva “dal 20.7.2021 fino al 31.10.2022, ovvero dalla data di sospensione fino all'effettivo reintegro”. Come pure testualmente riprodotto nel provvedimento di sospensione, ai sensi dell'art. 5, quinto co. d.l. nr. 44/21, la sospensione era efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine di appartenenza, ed anche al datore, del completamento del ciclo vaccinale e in caso di intervenuta guarigione tenendo conto delle circolari del Ministero di cui sopra. Dunque l'appellato avrebbe potuto immediatamente, di fatto già il 28.7.2021, come da prenotazione comunicata, adempiere all'obbligo vaccinale ed ottenere pertanto, con la revoca automatica della sospensione, il ripristino del trattamento retributivo. La mancata erogazione di questo per il periodo indicato in sentenza (dal 20.7.2021 fino al 31.10.2022, coincidente con la data di cessazione dell'obbligo vaccinale) non può pertanto essere ritenuta conseguenza diretta della disposta sospensione, per quanto questa, come visto, formalmente illegittima, ma, in quanto evitabile con l'adeguamento del sanitario alle prescrizioni (sulla cui legittimità si è peraltro pronunciata anche la stessa Corte Costituzionale), mai avvenuto, è invece ascrivibile alla sua deliberata e persistente scelta dello stesso di non sottoporsi al vaccino. L'illegittimità della sospensione, anche nel trattamento retributivo, non può pertanto che essere limitata al periodo che va dalla sospensione, formalmente illegittima, alla data in cui, adempiendo a quell'invito (incidente allora sulla tenuta dell'atto adottato dall'Ordine), il sanitario aveva prenotato la vaccinazione per adempiere a quell'obbligo (28.7.2022), e non essendo state dedotte e comprovate circostanze ostative all'accesso in quella data alla vaccinazione. Solo con riferimento a tale limitato periodo, l'omessa erogazione del trattamento può essere effettivamente imputata alla illegittimità del provvedimento di sospensione. Quanto alla misura di tale importo, la stessa può essere agevolmente desunta dalla busta paga corrispondente al periodo, tenuto conto dei gg di illegittima privazione dello stipendio, come indicati nella presente sede.
6.In relazione alle spese di lite, si evidenzia quanto segue.
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Deve farsi applicazione del principio secondo cui in relazione alle spese il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985). In applicazione di tali principi e preso atto anche della parziale soccombenza reciproca in relazione ai motivi di appello, si provvede sulle spese come da parte dispositiva, tenuto conto dell'effettiva importanza economica della controversia (Cass. nr. 37824/22) ed applicato il valore indeterminato terzo scaglione, inclusa la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24). La nozione di soccombenza reciproca, che consente allora la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381, nr. 3438/16 e SS.UU. nr. 16990/17 nonché Corte UE nr. 554/17). La stessa SSUU.nr. 32061/22 ha esplicitamente sussunto nella ipotesi della cd soccombenza reciproca sia l'ipotesi del rigetto di domande contrapposte sia quella del rigetto di alcuni capi, lasciando comunque intatta la possibilità del ricorso alla compensazione parziale o totale anche in ipotesi di accoglimento solo parziale del quantum. Si legge infatti nella decisione “Preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.”.
P.Q.M.
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accoglie in parte l'appello proposto da Parte_1
, in persona della presidentessa p.t. dott.ssa cod.
[...] Controparte_12 fisc. n. , con sede in alla via dei Sabini n. 102, e per l'effetto, in parziale P.IVA_1 Pt_1 riforma della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1178/2024 emessa il 18/10/2024, condanna
, in persona della Parte_1 presidentessa p.t. dott.ssa cod. fisc. n. al pagamento in Controparte_12 P.IVA_1 favore di cod. fisc. , nato ad [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2 27/10/1963, residente in [...] degli emolumenti dovuti e non corrisposti Pt_1 dal 20.7.2022 data della sospensione e fino al 28.7.2022 data in cui con l'esecuzione della vaccinazione avrebbe potuto ottenere il rientro in servizio e non, come statuito nella sentenza qui riformata dal 20.7.2022 fino al 31.10.2022, ovvero dalla data di sospensione fino all'effettivo reintegro, riconducibile alla cessazione dell'obbligo vaccinale;
dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna per il residuo
[...]
, in persona della presidentessa p.t. Parte_1 dott.ssa cod. fisc. n. al pagamento in favore di Controparte_12 P.IVA_1 [...]
cod. fisc. , nato ad [...] il [...], residente in [...]
alla via Ancona n. 49: Pt_1 per il primo grado di € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge qui liquidate per l'intero; per il presente grado € 4.800,00 . per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge qui liquidate per l'intero. Così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1091/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1091/2024 e vertente tra
Parte_1
(C.F. , in persona della presidentessa p.t. dott.ssa Maria
[...] P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cacciagrano, con studio in Spoltore (Pe), alla Parte_2 strada statale 16 bis n. 90, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore, giusta procura in atti;
appellante e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Danielle Controparte_1 C.F._1
Mastrangelo del foro di , con studio in al viale Giovanni Bovio 385; Pt_1 Pt_1 appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1178/2024 del 18.10.2024, notificata in data il 31.10.2024, avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale”
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello di L'Aquila, - annullare la sentenza di primo grado ed accertare e dichiarare l'omessa vaccinazione del medico e la legittimità della sospensione irrogata dall'appellante all'appellato e, per l'effetto, rigettare tutte le domande del pagina 1 di 9 2
medico; - in subordine, annullare la sentenza di primo grado ed accertare e dichiarare l'omessa vaccinazione dell'appellato e, per l'effetto, rigettare tutte le domande del medico;
- in subordine, annullare la sentenza di primo grado ed accertare e dichiarare l'omessa vaccinazione dell'appellato e, per l'effetto, rideterminare l'eventuale quantum debeatur ritenuto sussistente;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sul quantum debeatur e, per l'effetto, determinare lo stesso;
- con ogni conseguenza in ordine alle spese legali del doppio grado di giudizio”;
per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita: -rigettare l'appello proposto dall' in ragione Controparte_2 dell'infondatezza delle motivazioni poste a base dell'impugnativa che emerge anche alla luce della normativa vigente e dell'orientamento giurisprudenziale in materia;
-e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Pescara, nr. 1178/2024 del 18.10.2024 (nell'ambito della causa civile nr. 3987/2023 RG). Contrariis reiectis Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 1178/2024 pubblicata in data 18.10.2024, il Tribunale di Pescara accoglieva il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. promosso da , per l'effetto, annullava la Controparte_1 delibera di sospensione adottata in data 20.07.2022 dal Consiglio Direttivo dell'
[...] nei confronti del ricorrente, condannando il Parte_1 medesimo ente al versamento, in favore di quest'ultimo, degli emolumenti dovuti e non corrisposti, dalla data di sospensione fino all'effettivo reintegro (coincidente con la data di cessazione dell'obbligo vaccinale), maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, oltre che alla refusione delle spese di lite.
1.2. La motivazione esplicitata in sentenza, sostanzialmente riconducibile alla violazione dell'art 4 comma 3 e 4 del DL n. 44/2021 da parte della resistente , era consistita: CP_3
- nel preliminare rilievo che quest'ultima avesse, con diffida inviata a mezzo PEC in data 08.07.2022, invitato il ricorrente a trasmettere la certificazione attestante l'adempimento CP_1 dell'obbligo vaccinale, ovvero il certificato di esenzione dalla vaccinazione o, in alternativa, la presentazione della prenotazione della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito.
- nella ritenuta irrilevanza della condotta assunta dal ricorrente in relazione a precedenti analoghe diffide formulate nei suoi confronti da , atteso il tenore della comunicazione, CP_3 nella quale venivano assegnati al ricorrente nuovi termini per adempiere agli obblighi previsti dal DL n. 44 del 2021;
- nella circostanza che il ricorrente avesse, con PEC del 09.07.2022, dato riscontro all'invito ricevuto, allegando la prenotazione della vaccinazione fissata per il giorno 28.07.2022 presso l'ambulatorio vaccinale di Ortona nella fascia oraria dalle 15.00 alle 16.00.
- nella considerazione che, essendo stata la vaccinazione prenotata dal ricorrente per il giorno 28.07.2022, l' avrebbe dovuto attendere la scadenza del termine indicato nell'art. 4 ter CP_3 comma 3 del D.L. n. 44/2021, coincidente con la data del 31.07.2022, prima di procedere all'eventuale accertamento dell'inadempimento. Nel mentre, la delibera di sospensione era stata adottata in data 20.07.2022, ovvero otto giorni prima dell'appuntamento per la vaccinazione ed undici giorni prima della scadenza del termine per la trasmissione della certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.
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2. La sentenza è stata impugnata dall' il quale, nel chiederne la riforma nei termini di CP_3 cui alle conclusioni in epigrafe trascritte, l'ha censurata per violazione e falsa applicazione in relazione: 1) agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 4, comma 3, D.L. n. 44 2021: viene sostenuto come il termine dilatorio di 20 giorni per l'adempimento alla vaccinazione di cui all'art. 4, co. 3, D.L. n. 44/2021 non sarebbe nella disponibilità dell' , essendo stabilito per legge. Dal momento che detto CP_3 termine era già stato concesso in favore del sin dalla data del 22/12/2021 ed avendone CP_1 questi già beneficiato, lo stesso non avrebbe potuto goderne nuovamente. Considerando la ratio sottesa alla norma in esame, da individuarsi nella tutela dell'interesse alla salute pubblica e al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza, oltre alla necessità di bilanciamento tra diritto del singolo e tutela della collettività, il legislatore avrebbe infatti inteso concedere solo una volta un periodo di tempo entro il quale il medico avrebbe potuto agire per eludere la sospensione. Peraltro, l' avrebbe avvertito il medico per ben 3 volte, sino al mese di giugno 2022, CP_3 circa l'esistenza dell'obbligo vaccinale, contestando ripetutamente il medesimo fatto della
“omessa vaccinazione”, a cui questi si sarebbe sempre sottratto. L'assenza di novità del fatto contestato (omessa vaccinazione) comporterebbe dunque l'inesistenza del diritto a fruire di un (non previsto) ulteriore “termine a difesa” per il medesimo fatto. Tutt'al più, la condotta posta in essere dall' nell'infliggere il provvedimento di CP_3 sospensione, senza attendere lo spirare di detto ulteriore termine, avrebbe potuto rilevare solo sotto il diverso profilo della violazione dei canoni di buona fede e correttezza, non già inficiare la validità del provvedimento medesimo. Si censura altresì la non corretta ed esaustiva valutazione della documentazione in atti, dal momento che il termine di 20 giorni sarebbe comunque spirato, infruttuosamente, in riferimento alla diffida del 13/06/2022, consegnata il 14/06/2022, non essendosi il vaccinato entro il CP_1 04/07/2022, disertando peraltro la prenotazione per la prima dose fissata per il giorno 22/06/2022, risultando pertanto integrata la condotta inadempiente all'obbligo vaccinale;
2) agli artt. 4, co. 5, e 4 ter c.p.c. D.L. n. 44/2021: si argomenta, a tal proposito, come il CP_1 non avesse mai inteso vaccinarsi (fatto allegato nella comparsa di costituzione in primo grado, e mai contestato) e, pertanto, non avrebbe potuto lavorare. In ragione di tale considerazione, l'atto di accertamento dell'inadempimento determinerebbe l'immediata sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa. Qualora il tribunale avesse attribuito il corretto significato alla condotta omissiva del non avrebbe potuto riconoscere alcun diritto a contenuto CP_1 patrimoniale in favore del medico inadempiente agli obblighi vaccinali. Viene infine censurato quanto ritenuto in sentenza in merito alla irrilevanza della condotta assunta dal ricorrente in relazione a precedenti analoghe diffide formulate nei confronti del il quale non avrebbe CP_1 potuto prestare alcuna attività lavorativa in quanto dotato dello status di “non vaccinato”.
3) agli artt. 4, co. 5, D.L. n. 44/2021 e 1227 c.c.: si contesta la omessa considerazione della applicabilità dell'art. 4, comma 5, D.L. n. 44/2021, il quale prevede che la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale del completamento del ciclo vaccinale, oltre che la omessa considerazione della condotta del sanitario e, dunque, del concorso colposo di questi nella produzione del danno. Il sarebbe stato negligente in CP_1 quanto non si sarebbe vaccinato nemmeno decorsi i 20 giorni (computati, come fatto dal tribunale, dal 08/07/2022 e scadenti, sempre in base al calcolo del primo giudice, il 31/07/2022). Qualora si fosse vaccinato entro il 31/07/2022, egli avrebbe perduto le sole retribuzioni dal 20/07/2022 al 31/07/2022. Il tribunale avrebbe, invece, premiato l'illegale contegno tenuto dal
CP_1
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4) agli artt. 112 e 132, co. 2, c.p.c.: si censura la omessa pronuncia sul quantum debeatur. In particolare, nel condannare l' a versare al dott. “gli emolumenti dovuti e non CP_3 CP_1 corrisposti, dalla data di sospensione fino all'effettivo reintegro”, alcuna quantificazione sarebbe stata operata da parte del Tribunale, non risultando questa in alcun modo dal dispositivo o dalla motivazione della sentenza, né essendo desumibile aliunde;
5) all'art. 91 c.p.c.: si censura il capo di sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite, instandosi per la condanna di parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado in virtù dell'accoglimento del gravame.
3. Si è costituito contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del Controparte_1 gravame, con conferma della sentenza impugnata.
4. Con ordinanza del 31.03.2025, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 8.10.2025, sostituita mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
5. L'appello è solo parzialmente fondato.
5.1 Va in particolare confermata la statuizione relativa alla illegittimità della disposta sospensione.
5.1.1Non può comunque essere condivisa l'affermazione, esposta dall'appellato in questa sede, in forza della quale, in ragione delle disposizioni di cui al DL 44/2021 ed alla circolare del Ministero della Salute nr. 32884 del 21.7.2021, i soggetti che avevano contratto l'infezione da SARS-CoV-2 avrebbero dovuto essere ritenuti adempienti all'obbligo vaccinale se eseguita un'unica dose di vaccino entro i 12 mesi dalla guarigione, in quanto, all'evidenza, l'obbligo vaccinale doveva essere collocato alla prima data utile di inoculazione, vale a dire decorsi 6 mesi dalla guarigione, essendo da tale termine, come assume la stessa difesa, esigibile la condotta e ponendo il termine finale solo il limite di efficacia dell'inoculazione stessa. Nel senso qui prospettato d'altra parte, concordavano tutte le associazioni di categoria. CP_1
e , e Onb in particolare nella lettera CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_11 9.6.2022 chiedevano un chiarimento al ministero della Salute, evidenziando come con tre ordinanze cautelari gemelle il Tar Lombardia, Milano, avesse recentemente ritenuto che per i professionisti sanitari mai vaccinatisi che avessero contratto il Covid fosse appunto applicabile il termine semestrale di differimento della vaccinazione obbligatoria individuato nella circolare ministeriale del 21 luglio 2021 in luogo di quello trimestrale di cui alla circolare ministeriale 3 marzo 2021. Le associazioni non ponevano affatto in dubbio che comunque quel termine iniziale di efficacia della inoculazione costituisse, rendendo esigibile la condotta, il momento scriminante l'insorgenza dell'obbligo. Come anticipato, anche le notorie decisioni TAR Lombardia hanno convenuto con tale ricostruzioni (ordinanze nrr. 607/608/609/22 e TAR Brescia 359/22). Lo stesso appellato oltretutto, con il suo comportamento, al di là della prospettazione avanzata dalla sua difesa tecnica (12 mesi dalla guarigione del 2.11.2021), ha confermato la persuasività della ricostruzione qui esposta (6 mesi dalla guarigione e dunque l'obbligo insorgeva dal 6.5.2021). Come infatti evidenziato nella sentenza qui gravata, e restando effettivamente irrilevanti le pregresse interlocuzioni (rilevando solo quella all'esito della quale è stata disposta la sospensione qui impugnata, attesa la natura ricognitivo-costitutiva del provvedimento dell'Ordine, a prescindere dal sottostante obbligo legale astratto di vaccinazione), in data 08/07/2022 , CP_3 dopo aver verificato che il nominativo del ricorrente figurava tra gli elenchi dei sanitari non vaccinati, aveva chiesto al ricorrente la produzione dello stato vaccinale (doc. 16). A fronte di tale richiesta, il sanitario non aveva minimamente opposto l'insussistenza di quell'obbligo (fino al pagina 4 di 9 5
2.11.2022), come tenta invece di fare oggi la sua difesa tecnica, ma in data 09/07/2022 aveva inviato copia di una nuova prenotazione vaccinale per il 28/07/2022 (doc. 17).
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5.1.2. Tanto chiarito, deve tuttavia confermarsi come l'adozione già in data 20.7.2022 del provvedimento di sospensione integri condotta abnorme, posto che dalla mera lettura del provvedimento emerge l'evidente insussistenza del presupposto per l'adozione dell'atto, essendosi l'Ordine procedente autolimitato temporalmente alla adozione dell'atto fino ad un termine certo, che pertanto doveva essere rispettato. Le disposizioni succitate sul punto prescrivevano quanto segue (art. 4 ter comma 3): i soggetti di cui al comma 2 (ovvero i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1) verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, nedanno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nella nota del giorno 7.7.2022, comunicata al medico il giorno 8.7.2022, in conformità alle succitate disposizioni, l'Ordine in effetti invitava il sanitario, prospettando tutte le condotte alternative ritenute allora ognuna ex se ostativa alla adozione del provvedimento di sospensione quale condotta “adempiente”, a provvedere all'inoltro (entro 5 gg dalla ricezione della nota stessa ex art. 4 cit.) della copia della presentazione della prenotazione della vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore ai 20 gg dalla ricezione della nota stessa. A fronte di tale richiesta, come anticipato, il sanitario non aveva minimamente opposto l'insussistenza di quell'obbligo (fino al 2.11.2022), come tenta invece di fare oggi la sua difesa tecnica, ma già in data 09/07/2022 (e dunque nei 5 gg.) aveva inviato copia di una nuova prenotazione vaccinale per il 28/07/2022 (doc. 17) e pertanto fissata nei 20 gg dalla ricezione dell'invito. Non è in contestazione che il sanitario abbia inviato tale risposta il giorno 9.7.2021. L'adozione già in data 20.7.2021 del provvedimento di sospensione avviene pertanto in un momento in cui l'Ordine, per sua stessa scelta, si era determinato a limitare temporalmente la propria potestà sanzionatoria e pertanto era del tutto carente della stessa. L'abnormità del provvedimento qui impugnato, per almeno interna contraddittorietà tra la parte motiva e quella dispositiva, emerge proprio evidente dalla mera lettura dell'atto, visto che nella parte espositiva espone il contenuto di quella nota del 8.7.2022, che, come visto, di fatto radicava l'inadempienza alla mancata risposta nei 5 gg mediante indicazione di una prenotazione nei 20 e poi in quella dispositiva adotta il provvedimento di sospensione sul presupposto, come visto non ricorrente a quel momento, della consumazione del fatto-inadempimento.
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La circostanza che nel provvedimento del 20.7.2022 non sembra farsi riferimento alla nota di risposta del sanitario e si dia atto del decorso di quel termine di gg 5 sembra deporre in verità per la conclusione che in realtà l'Ordine appellante abbia adottato quel provvedimento del 20.7.2022 senza proprio accorgersi che l'appellato aveva dato seguito alla richiesta comunicata il giorno 8.7.2022 già in data 9.7.2022. Il capo decisorio de quo deve essere pertanto confermato.
5.2 L'appello deve invece trovare accoglimento relativamente al capo decisorio in cui si CONDANNA l' Parte_1
a versare al ricorrente gli emolumenti dovuti e non corrisposti, dalla
[...] data di sospensione fino all'effettivo reintegro, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, cioè, come da parte motiva “dal 20.7.2021 fino al 31.10.2022, ovvero dalla data di sospensione fino all'effettivo reintegro”. Come pure testualmente riprodotto nel provvedimento di sospensione, ai sensi dell'art. 5, quinto co. d.l. nr. 44/21, la sospensione era efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine di appartenenza, ed anche al datore, del completamento del ciclo vaccinale e in caso di intervenuta guarigione tenendo conto delle circolari del Ministero di cui sopra. Dunque l'appellato avrebbe potuto immediatamente, di fatto già il 28.7.2021, come da prenotazione comunicata, adempiere all'obbligo vaccinale ed ottenere pertanto, con la revoca automatica della sospensione, il ripristino del trattamento retributivo. La mancata erogazione di questo per il periodo indicato in sentenza (dal 20.7.2021 fino al 31.10.2022, coincidente con la data di cessazione dell'obbligo vaccinale) non può pertanto essere ritenuta conseguenza diretta della disposta sospensione, per quanto questa, come visto, formalmente illegittima, ma, in quanto evitabile con l'adeguamento del sanitario alle prescrizioni (sulla cui legittimità si è peraltro pronunciata anche la stessa Corte Costituzionale), mai avvenuto, è invece ascrivibile alla sua deliberata e persistente scelta dello stesso di non sottoporsi al vaccino. L'illegittimità della sospensione, anche nel trattamento retributivo, non può pertanto che essere limitata al periodo che va dalla sospensione, formalmente illegittima, alla data in cui, adempiendo a quell'invito (incidente allora sulla tenuta dell'atto adottato dall'Ordine), il sanitario aveva prenotato la vaccinazione per adempiere a quell'obbligo (28.7.2022), e non essendo state dedotte e comprovate circostanze ostative all'accesso in quella data alla vaccinazione. Solo con riferimento a tale limitato periodo, l'omessa erogazione del trattamento può essere effettivamente imputata alla illegittimità del provvedimento di sospensione. Quanto alla misura di tale importo, la stessa può essere agevolmente desunta dalla busta paga corrispondente al periodo, tenuto conto dei gg di illegittima privazione dello stipendio, come indicati nella presente sede.
6.In relazione alle spese di lite, si evidenzia quanto segue.
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Deve farsi applicazione del principio secondo cui in relazione alle spese il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985). In applicazione di tali principi e preso atto anche della parziale soccombenza reciproca in relazione ai motivi di appello, si provvede sulle spese come da parte dispositiva, tenuto conto dell'effettiva importanza economica della controversia (Cass. nr. 37824/22) ed applicato il valore indeterminato terzo scaglione, inclusa la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24). La nozione di soccombenza reciproca, che consente allora la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381, nr. 3438/16 e SS.UU. nr. 16990/17 nonché Corte UE nr. 554/17). La stessa SSUU.nr. 32061/22 ha esplicitamente sussunto nella ipotesi della cd soccombenza reciproca sia l'ipotesi del rigetto di domande contrapposte sia quella del rigetto di alcuni capi, lasciando comunque intatta la possibilità del ricorso alla compensazione parziale o totale anche in ipotesi di accoglimento solo parziale del quantum. Si legge infatti nella decisione “Preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.”.
P.Q.M.
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accoglie in parte l'appello proposto da Parte_1
, in persona della presidentessa p.t. dott.ssa cod.
[...] Controparte_12 fisc. n. , con sede in alla via dei Sabini n. 102, e per l'effetto, in parziale P.IVA_1 Pt_1 riforma della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1178/2024 emessa il 18/10/2024, condanna
, in persona della Parte_1 presidentessa p.t. dott.ssa cod. fisc. n. al pagamento in Controparte_12 P.IVA_1 favore di cod. fisc. , nato ad [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2 27/10/1963, residente in [...] degli emolumenti dovuti e non corrisposti Pt_1 dal 20.7.2022 data della sospensione e fino al 28.7.2022 data in cui con l'esecuzione della vaccinazione avrebbe potuto ottenere il rientro in servizio e non, come statuito nella sentenza qui riformata dal 20.7.2022 fino al 31.10.2022, ovvero dalla data di sospensione fino all'effettivo reintegro, riconducibile alla cessazione dell'obbligo vaccinale;
dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna per il residuo
[...]
, in persona della presidentessa p.t. Parte_1 dott.ssa cod. fisc. n. al pagamento in favore di Controparte_12 P.IVA_1 [...]
cod. fisc. , nato ad [...] il [...], residente in [...]
alla via Ancona n. 49: Pt_1 per il primo grado di € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge qui liquidate per l'intero; per il presente grado € 4.800,00 . per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge qui liquidate per l'intero. Così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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