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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/05/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Monica D'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.:1285/2024 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Ivana Aiello , presso il cui studio elettivamente è domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) in persona del legale p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale a Roma,
CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.4.2024, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: - di essere dipendente della dal 31.08.1990 ; - di essere stata riconosciuta invalida civile con riduzione Controparte_2 permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% a decorrere dal 22.4.2002;- che in data
31.3.2023 la ricorrente presentava domanda all' di Avellino per il riconoscimento della pensione CP_1 di anzianità e dell'accredito dell'incremento contributivo in quanto titolare di invalidità civile;
-che
1 con mail del 2.11.2023 l' comunicava che “non sussistevano ancora le condizioni utili ai fini CP_1 del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 30, comma 3, L.n. 388/2020 per l'assicurata”;
- che in data 19.2.2024 la società datrice di lavoro, a conoscenza dello stato di invalidità della dott.ssa
, inoltrava alla stessa informativa al fine di formalizzare l'eventuale domanda di adesione alla Pt_1 procedura di incentivazione all'esodo prevista dall'Accordo sindacale del 19.12.2023 in continuità con il precedente Accordo del 27.1.2022;- che il mancato riconoscimento della contribuzione figurativa ha impedito alla ricorrente di partecipare alla suddetta procedura.
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento delle agevolazioni previste dall'art. 80 comma 3 della L. n. 388 del 2000, ovvero del beneficio per ogni anno di lavoro effettivamente svolto di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, con decorrenza dal 22.4.2002 o determinata in corso di causa;
per l'effetto condannare l' , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentate pro-tempore, al riconoscimento in favore della ricorrente del beneficio invocato ovvero all'integrazione di due mesi di contributi figurativi per ogni anno di servizio effettivamente svolto a decorrere da tale data. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Celebrata in data odierna udienza ex ar. 127 ter cpc, in esito al deposito telematico di note, la causa viene decisa, come da presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
Va premesso che l'art. 80 comma 3 legge 388/2000 prevede: “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Conformemente a quanto specificato dai Giudici di Legittimità, si ritiene che “in tema di maggiorazione dell'anzianità contributiva ai sensi dell'art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000,
l'attribuzione del beneficio ivi previsto richiede esclusivamente il riconoscimento di un'invalidità
2 superiore al settantaquattro per cento (ovvero l'iscrizione dell'invalidità ad una delle specifiche tipologie indicate dalla legge) e lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma non anche il godimento di una prestazione assistenziale, né, quindi, di limiti reddituali per fruirne” (cfr., in termini, Cass. Ord.
n. 707/2012).
Come si evince chiaramente dal tenore testuale della disposizione, elementi costitutivi della domanda sono il requisito sanitario e lo svolgimento, presso determinati datori di lavoro, di attività lavorativa.
Il riconoscimento del beneficio è infatti strettamente collegato agli anni di attività lavorativa prestata.
Ne consegue che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l.
n. 388/2000, a far data della domanda amministrativa.
Orbene, la ricorrente è da ritenersi invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% a decorrere dal 22.4.2002 come da verbale della Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile con il riconoscimento dello status di invalido civile utile per il riconoscimento del beneficio della maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa utile per il diritto alla pensione con decorrenza dal 22.04.2002.
Tanto premesso, il ricorso va accolto e va dichiarato che la ricorrente ha diritto all'ottenimento del beneficio della maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa utile per il diritto a pensione, poiché invalida al 80% a decorrere dal 22.04.2002.
Assorbito ogni altro profilo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento in base al decisum (fino a € 26.000,00), tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, e in particolare alla maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa prevista per ogni anno di servizio effettivamente svolto;
2) condanna, per l'effetto, l' all'erogazione dei suddetti benefici dalla data della domanda CP_1
amministrativa del 22.04.2002;
3 3) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in CP_1
€ 43,00 per spese vive ed € 2.700,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, il 19.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.Monica d'Agostino
4
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Monica D'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.:1285/2024 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Ivana Aiello , presso il cui studio elettivamente è domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) in persona del legale p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale a Roma,
CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.4.2024, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: - di essere dipendente della dal 31.08.1990 ; - di essere stata riconosciuta invalida civile con riduzione Controparte_2 permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% a decorrere dal 22.4.2002;- che in data
31.3.2023 la ricorrente presentava domanda all' di Avellino per il riconoscimento della pensione CP_1 di anzianità e dell'accredito dell'incremento contributivo in quanto titolare di invalidità civile;
-che
1 con mail del 2.11.2023 l' comunicava che “non sussistevano ancora le condizioni utili ai fini CP_1 del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 30, comma 3, L.n. 388/2020 per l'assicurata”;
- che in data 19.2.2024 la società datrice di lavoro, a conoscenza dello stato di invalidità della dott.ssa
, inoltrava alla stessa informativa al fine di formalizzare l'eventuale domanda di adesione alla Pt_1 procedura di incentivazione all'esodo prevista dall'Accordo sindacale del 19.12.2023 in continuità con il precedente Accordo del 27.1.2022;- che il mancato riconoscimento della contribuzione figurativa ha impedito alla ricorrente di partecipare alla suddetta procedura.
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento delle agevolazioni previste dall'art. 80 comma 3 della L. n. 388 del 2000, ovvero del beneficio per ogni anno di lavoro effettivamente svolto di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, con decorrenza dal 22.4.2002 o determinata in corso di causa;
per l'effetto condannare l' , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentate pro-tempore, al riconoscimento in favore della ricorrente del beneficio invocato ovvero all'integrazione di due mesi di contributi figurativi per ogni anno di servizio effettivamente svolto a decorrere da tale data. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Celebrata in data odierna udienza ex ar. 127 ter cpc, in esito al deposito telematico di note, la causa viene decisa, come da presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
Va premesso che l'art. 80 comma 3 legge 388/2000 prevede: “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Conformemente a quanto specificato dai Giudici di Legittimità, si ritiene che “in tema di maggiorazione dell'anzianità contributiva ai sensi dell'art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000,
l'attribuzione del beneficio ivi previsto richiede esclusivamente il riconoscimento di un'invalidità
2 superiore al settantaquattro per cento (ovvero l'iscrizione dell'invalidità ad una delle specifiche tipologie indicate dalla legge) e lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma non anche il godimento di una prestazione assistenziale, né, quindi, di limiti reddituali per fruirne” (cfr., in termini, Cass. Ord.
n. 707/2012).
Come si evince chiaramente dal tenore testuale della disposizione, elementi costitutivi della domanda sono il requisito sanitario e lo svolgimento, presso determinati datori di lavoro, di attività lavorativa.
Il riconoscimento del beneficio è infatti strettamente collegato agli anni di attività lavorativa prestata.
Ne consegue che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l.
n. 388/2000, a far data della domanda amministrativa.
Orbene, la ricorrente è da ritenersi invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% a decorrere dal 22.4.2002 come da verbale della Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile con il riconoscimento dello status di invalido civile utile per il riconoscimento del beneficio della maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa utile per il diritto alla pensione con decorrenza dal 22.04.2002.
Tanto premesso, il ricorso va accolto e va dichiarato che la ricorrente ha diritto all'ottenimento del beneficio della maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa utile per il diritto a pensione, poiché invalida al 80% a decorrere dal 22.04.2002.
Assorbito ogni altro profilo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento in base al decisum (fino a € 26.000,00), tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, e in particolare alla maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa prevista per ogni anno di servizio effettivamente svolto;
2) condanna, per l'effetto, l' all'erogazione dei suddetti benefici dalla data della domanda CP_1
amministrativa del 22.04.2002;
3 3) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in CP_1
€ 43,00 per spese vive ed € 2.700,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, il 19.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.Monica d'Agostino
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