Articolo 23 ter della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 23 bisArticolo 29
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3 agosto 2010
Art. 23-ter. (( 1. Il certificato qualificato, di cui all' articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , rilasciato al notaio per l'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo.

2. Le modalita' di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne l'immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorita' competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio e' sospeso o cessa dall'esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto.

3. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1 ))
Entrata in vigore il 3 agosto 2010
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