CASS
Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2024, n. 14310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14310 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR OR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/08/2023 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udito per l'imputato l'avv. Michelangelo Bonelli, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento senza rinvio e, in subordine, con rinvio della ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 3 Num. 14310 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 06/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/08/2023, il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di AR OR, avverso l'ordinanza emessa in data 07/08/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen.-73 d.P. R. n. 309/1990 e 74 d.P.R.n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AR OR a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che il Tribunale aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al contestato reato associativo, con argomentazioni apodittiche e stereotipate, dando rilievo al rapporto esistente con altri soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda, senza spiegare sulla quale di quale elemento risultava dimostrata la partecipazione consapevole del ricorrente al sodalizio;
in realtà emergeva solo qualche sporadico contatto telefonico e personale tra il ricorrente e qualcuno dei coindagati e il ritiro di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente costituiva episodio estemporaneo, fuori da ogni dinamica associativa;
la commissione di un'unica ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 non era sufficiente a ritenere integrata anche la partecipazione al reato associativo. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 274 lett c) cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che la motivazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari era incongrua, essendosi limitato il Tribunale a valutare la personalità negativa del ricorrente e carente in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione criminosa;
evidenzia che l'unico episodio di acquisizione di sostanza drogante era riconducibile al disposto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 ed era occasionale e lontano dalle dinamiche associative;
rimarca, inoltre, che la vicenda che vedeva coinvolta il ricorrente si era articolata in un lasso temporale ridottissimo. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3-bis cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva esposto in ordine alle esigenze cautelari una motivazione meramente confermativa delle argomentazioni contenute nell'ordinanza genetica e del tutto carente in ordine in ordine all'attualità delle esigenze cautelari in considerazione del tempo trascorso 2 tra i fatti e l'emissione della misura cautelare nonché alla richiesta della difesa di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva di quella applicata e di autorizzazione al lavoro. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen.,nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in terna di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 dei 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01). Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo te modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, Gomma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione 3 della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pan., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pan., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci fa violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagtraro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). Tanto premesso, nella specie il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria in ordine al contestato reato associativo, evidenziando/ che le complessive risultanze probatorie comprovavano plurimi elementi fattuati dimostrativi dell'esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico operante in Altamura, promossa da FR AN, nonchè il consapevole ruolo partecipativo di AR OR. In particolare, quanto at ruolo partecipativo det AR, le risultanze istruttorie (copiose attività di intercettazioni) evidenziavano come il AR svolgesse stabilmente, con assiduità ed in maniera professionale, un'attività di spaccio sulla piazza materana, quale venditore all'ingrosso, mantenendo stretti, costanti e collaudati contatti di natura illecita con altri associati e con soggetti tutti 4 legati al sodalizio criminoso;
le intercettazioni restituivano un quadro univoco rispetto all'attività di spaccio abitualmente svolta da OR AR, emergendo come gli appuntamenti presi con gli interlocutori riguardassero cessioni di sostanze stupefacenti (con successiva cessione a terzi dei quantitativi ordinati) e si facesse esplicito riferimento a somme di denaro, anche per forniture pregresse;
tali condotte sono state valutate come concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (cfr pag 22,23,24 dell'ordinanza impugnata). Va ricordato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez.3,n.22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 - 01; Sez.4,n.51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 - 01); è, quindi, indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez.6, n.34563 del 17/07/2019, Rv. 276692 -01); inoltre, l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez.1, n. 43850 del 03/07/2013, Rv.257800; Sez.4,n.45128 del 11/11/2008 Rv.241927). E si è anche precisato che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectío di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez.6 n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122 - 01). Nella specie, la valutazione del Tribunale, sorretta da articolata, congrua e non manifestamente illogica motivazione, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto. A fronte di un adeguato e corretto percorso argomentativo, le censure proposte si appalesano orientate a sollecitare in fatto una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità. Inammissibile per carenza di interesse è la doglianza relativa alla mancata riqualificazione giuridica del reato-fine contestato in termini di ipotesi delittuosa del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in quanto 5 elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata in considerazione del fatto che costituisce titolo cautelare anche il reato di cui all'art. 74 d.P.R.n. 309/1990, che comporta termine più lungo della durata della custodia cautelare (Cfr Sez.2, n. 17366 del 21/12/2022, dep.26/04/2023,Rv.284489 - 01, secondo cui sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura). 2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati. Va ricordato che la disciplina di cui all'art. 275, comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 -, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) che comporta che deve considerarsi esistente almeno una delle esigenze cautelari contemplate dall'art. 274 cod.proc.pen- ed alla scelta della misura (quornodo della stessa). In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari;
solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. E questa Corte ha precisato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod., proc. pen. e che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr Sezi, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004 - 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020, dep.04/01/2021, Rv.280248 - 01; Sez.5, n. 26371 del 24/07/2020, Rv.279470 - 01;Sez.3, n.33051 del 08/03/2016, Rv.268664; Sez.1, n. 5787 del 21/10/2015, dep.11/02/2016, Rv.265986 - 01). Nella specie, il Collegio cautelare ha ritenuto non vinta la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelar', evidenziando anche, a c:onferma, plurimi 6 elementi di fatto dimostrativi di una attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma primo lett. c) cod.proc.pen: la serialità degli episodi di detenzione illecita e di spaccio;
l'esistenza di consolidati canali di spaccio, la professionalità delle condotte e l'ampio grado di inserimento nei circuiti criminali di fornitura della sostanza stupefacente;
i precedenti penali specifici;
l'intervenuta emissione di sentenza di patteggiannento per analoga fattispecie di reato per fatti commessi successivamente a quelli contestati nel presente procedimento, a riprova della perdurante pericolosità sociale del AR;
è stato anche rimarcato che il tempo trascorso dai fatti non era consistente nè rilevante in negativo, in ragione degli elementi appena evidenziati e della contestazione del reato associativo con permanenza all'attualità. Quanto all'adeguatezza della applicata misura cautelare (arresti domiciliari), il Tribunale ne ha rimarcato la sufficienza, alla luce delle modalità della condotta e della personalità negativa del OR, rilevando che non poteva farsi alcun affidamento sulla capacità di autocontrollo dell'indagato e che neppure erano emersi elementi capaci di delineare l'idoneità di misure ancor meno afflittíve. In tal modo, il Tribunale ha assolto all'obbligo motivazionale, in coerenza con i principi di diritto suesposti, con diffuse argomentazioni, congrue e logiche, che si sottraggono al sindacato di legittimità. Del tutto generica e priva di concretezza, e, quindi, inammissibile è, infine la doglianza relativa al diniego della richiesta della difesa di autorizzazione al lavoro. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/02/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udito per l'imputato l'avv. Michelangelo Bonelli, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento senza rinvio e, in subordine, con rinvio della ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 3 Num. 14310 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 06/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/08/2023, il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di AR OR, avverso l'ordinanza emessa in data 07/08/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen.-73 d.P. R. n. 309/1990 e 74 d.P.R.n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AR OR a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che il Tribunale aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al contestato reato associativo, con argomentazioni apodittiche e stereotipate, dando rilievo al rapporto esistente con altri soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda, senza spiegare sulla quale di quale elemento risultava dimostrata la partecipazione consapevole del ricorrente al sodalizio;
in realtà emergeva solo qualche sporadico contatto telefonico e personale tra il ricorrente e qualcuno dei coindagati e il ritiro di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente costituiva episodio estemporaneo, fuori da ogni dinamica associativa;
la commissione di un'unica ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 non era sufficiente a ritenere integrata anche la partecipazione al reato associativo. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 274 lett c) cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che la motivazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari era incongrua, essendosi limitato il Tribunale a valutare la personalità negativa del ricorrente e carente in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione criminosa;
evidenzia che l'unico episodio di acquisizione di sostanza drogante era riconducibile al disposto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 ed era occasionale e lontano dalle dinamiche associative;
rimarca, inoltre, che la vicenda che vedeva coinvolta il ricorrente si era articolata in un lasso temporale ridottissimo. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3-bis cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva esposto in ordine alle esigenze cautelari una motivazione meramente confermativa delle argomentazioni contenute nell'ordinanza genetica e del tutto carente in ordine in ordine all'attualità delle esigenze cautelari in considerazione del tempo trascorso 2 tra i fatti e l'emissione della misura cautelare nonché alla richiesta della difesa di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva di quella applicata e di autorizzazione al lavoro. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen.,nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in terna di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 dei 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01). Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo te modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, Gomma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione 3 della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pan., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pan., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci fa violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagtraro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). Tanto premesso, nella specie il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria in ordine al contestato reato associativo, evidenziando/ che le complessive risultanze probatorie comprovavano plurimi elementi fattuati dimostrativi dell'esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico operante in Altamura, promossa da FR AN, nonchè il consapevole ruolo partecipativo di AR OR. In particolare, quanto at ruolo partecipativo det AR, le risultanze istruttorie (copiose attività di intercettazioni) evidenziavano come il AR svolgesse stabilmente, con assiduità ed in maniera professionale, un'attività di spaccio sulla piazza materana, quale venditore all'ingrosso, mantenendo stretti, costanti e collaudati contatti di natura illecita con altri associati e con soggetti tutti 4 legati al sodalizio criminoso;
le intercettazioni restituivano un quadro univoco rispetto all'attività di spaccio abitualmente svolta da OR AR, emergendo come gli appuntamenti presi con gli interlocutori riguardassero cessioni di sostanze stupefacenti (con successiva cessione a terzi dei quantitativi ordinati) e si facesse esplicito riferimento a somme di denaro, anche per forniture pregresse;
tali condotte sono state valutate come concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (cfr pag 22,23,24 dell'ordinanza impugnata). Va ricordato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez.3,n.22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 - 01; Sez.4,n.51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 - 01); è, quindi, indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez.6, n.34563 del 17/07/2019, Rv. 276692 -01); inoltre, l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez.1, n. 43850 del 03/07/2013, Rv.257800; Sez.4,n.45128 del 11/11/2008 Rv.241927). E si è anche precisato che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectío di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez.6 n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122 - 01). Nella specie, la valutazione del Tribunale, sorretta da articolata, congrua e non manifestamente illogica motivazione, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto. A fronte di un adeguato e corretto percorso argomentativo, le censure proposte si appalesano orientate a sollecitare in fatto una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità. Inammissibile per carenza di interesse è la doglianza relativa alla mancata riqualificazione giuridica del reato-fine contestato in termini di ipotesi delittuosa del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in quanto 5 elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata in considerazione del fatto che costituisce titolo cautelare anche il reato di cui all'art. 74 d.P.R.n. 309/1990, che comporta termine più lungo della durata della custodia cautelare (Cfr Sez.2, n. 17366 del 21/12/2022, dep.26/04/2023,Rv.284489 - 01, secondo cui sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura). 2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati. Va ricordato che la disciplina di cui all'art. 275, comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 -, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) che comporta che deve considerarsi esistente almeno una delle esigenze cautelari contemplate dall'art. 274 cod.proc.pen- ed alla scelta della misura (quornodo della stessa). In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari;
solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. E questa Corte ha precisato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod., proc. pen. e che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr Sezi, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004 - 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020, dep.04/01/2021, Rv.280248 - 01; Sez.5, n. 26371 del 24/07/2020, Rv.279470 - 01;Sez.3, n.33051 del 08/03/2016, Rv.268664; Sez.1, n. 5787 del 21/10/2015, dep.11/02/2016, Rv.265986 - 01). Nella specie, il Collegio cautelare ha ritenuto non vinta la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelar', evidenziando anche, a c:onferma, plurimi 6 elementi di fatto dimostrativi di una attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma primo lett. c) cod.proc.pen: la serialità degli episodi di detenzione illecita e di spaccio;
l'esistenza di consolidati canali di spaccio, la professionalità delle condotte e l'ampio grado di inserimento nei circuiti criminali di fornitura della sostanza stupefacente;
i precedenti penali specifici;
l'intervenuta emissione di sentenza di patteggiannento per analoga fattispecie di reato per fatti commessi successivamente a quelli contestati nel presente procedimento, a riprova della perdurante pericolosità sociale del AR;
è stato anche rimarcato che il tempo trascorso dai fatti non era consistente nè rilevante in negativo, in ragione degli elementi appena evidenziati e della contestazione del reato associativo con permanenza all'attualità. Quanto all'adeguatezza della applicata misura cautelare (arresti domiciliari), il Tribunale ne ha rimarcato la sufficienza, alla luce delle modalità della condotta e della personalità negativa del OR, rilevando che non poteva farsi alcun affidamento sulla capacità di autocontrollo dell'indagato e che neppure erano emersi elementi capaci di delineare l'idoneità di misure ancor meno afflittíve. In tal modo, il Tribunale ha assolto all'obbligo motivazionale, in coerenza con i principi di diritto suesposti, con diffuse argomentazioni, congrue e logiche, che si sottraggono al sindacato di legittimità. Del tutto generica e priva di concretezza, e, quindi, inammissibile è, infine la doglianza relativa al diniego della richiesta della difesa di autorizzazione al lavoro. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/02/2024