Articolo 2 della Legge 22 novembre 1990, n. 342
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 novembre 1990
Art. 2. 1. I compensi stabiliti per il personale destinatario dell'articolo 1 sono estesi, per l'anno 1990, al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Entrata in vigore il 25 novembre 1990