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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. MA IE Presidente
Dr. IL LB Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 285/2025, vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/07/1969), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CE MO;
E (ROMA (RM), 24/11/1965), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CE MO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto nel Comune di Castel OL (RM) in data 30.07.1995 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1995, atto n. 37, p. 2, s. A).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione del 22.11.2004 del
Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“● dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Castel OL (RM) il 30.07.1995 tra i Sigg.ri e e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
● modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale come appresso indicato:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
b) l'originaria casa coniugale sita in Roma, alla Via Domenico da Sutri n. 1, interno 4, rimarrà nell'esclusiva disponibilità del Sig. essendone il legittimo Controparte_1 proprietario;
c) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
d) revocare l'assegno di mantenimento in favore dei figli e Per_1 Persona_2 siccome ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, fermo restando l'obbligo di ciascun genitore di sostenere gli stessi in caso di difficoltà finanziaria;
e) la casa al mare sita in Ardea (RM) era e rimarrà di proprietà esclusiva della Sig.ra che medio tempore ha provveduto all'estinzione dell'originario mutuo Parte_1 su di essa gravante”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30/07/1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
285/2025 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Castel
OL (RM) in data 30.07.1995 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1995, atto n. 37, p. 2, s. A) tra ROMA Parte_1
(RM), 21/07/1969) e ROMA (RM), 24/11/1965), alle condizioni Controparte_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c. Roma, 28/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IL LB MA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. MA IE Presidente
Dr. IL LB Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 285/2025, vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/07/1969), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CE MO;
E (ROMA (RM), 24/11/1965), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CE MO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto nel Comune di Castel OL (RM) in data 30.07.1995 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1995, atto n. 37, p. 2, s. A).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione del 22.11.2004 del
Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“● dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Castel OL (RM) il 30.07.1995 tra i Sigg.ri e e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
● modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale come appresso indicato:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
b) l'originaria casa coniugale sita in Roma, alla Via Domenico da Sutri n. 1, interno 4, rimarrà nell'esclusiva disponibilità del Sig. essendone il legittimo Controparte_1 proprietario;
c) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
d) revocare l'assegno di mantenimento in favore dei figli e Per_1 Persona_2 siccome ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, fermo restando l'obbligo di ciascun genitore di sostenere gli stessi in caso di difficoltà finanziaria;
e) la casa al mare sita in Ardea (RM) era e rimarrà di proprietà esclusiva della Sig.ra che medio tempore ha provveduto all'estinzione dell'originario mutuo Parte_1 su di essa gravante”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30/07/1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
285/2025 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Castel
OL (RM) in data 30.07.1995 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1995, atto n. 37, p. 2, s. A) tra ROMA Parte_1
(RM), 21/07/1969) e ROMA (RM), 24/11/1965), alle condizioni Controparte_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c. Roma, 28/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IL LB MA IE