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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N.16716/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.16716/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NARDUCCI _1 C.F._1
CARLA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIORIO ENRICO, Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TUNISI il _1 Controparte_1
14/09/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 495parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015). Per_ Per_ Dal matrimonio sono nati le figlie: il 14/05/2017 e il 20/10/2019.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 17/03/2023.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 09/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e _1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ Per_ AFFIDA le figlie e ad entrambi i genitori con residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione paterna. Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, verranno - invece - assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative delle minori.
DISPONE che ciascun genitore tenga con sé le figlie secondo accordi tra le parti e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: durante la settimana
-prima settimana: con il padre dalle ore 12.00 del sabato fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola (in difetto fino alle ore 8.00 presso l'abitazione dell'altro genitore); con la madre dal martedì dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 8.00) fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola (in difetto alle ore 8.00 presso l'abitazione dell'altro genitore) e con il papà dal giovedì dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 8.00) fino al sabato mattina alle ore 12.00 con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore;
pagina 2 di 4 -seconda settimana: con la madre dalle ore 12.00 del sabato fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola (in difetto fino alle ore 8.00 presso l'abitazione dell'altro genitore); con il padre dal martedì dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 8.00) fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola (in difetto alle ore 8.00 presso l'abitazione dell'altro genitore) e con la madre dal giovedì dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 8.00) fino al sabato mattina alle ore 12.00 con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore e così via alternandosi. vacanze estive, le minori trascorreranno quindici giorni con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
in difetto di accordo negli anni pari i secondi 15 giorni di luglio con il padre ed i primi 15 giorni di agosto con la madre e, conseguentemente, negli anni dispari i secondi 15 giorni di luglio con la madre ed i primi 15 giorni di agosto con il padre, con sospensione - in tale periodo - del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno dieci giorni prima della partenza, anche il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con le minori;
vacanze invernali, le minori trascorreranno il periodo dal 24 al 30 dicembre con il padre, mentre il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre;
vacanze pasquali, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore;
altre festività e ponti (ad. es. 8 dicembre, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio ecc.) ad anni alterni.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, via S. Maria Mazzarello n. 40/C, concessa in locazione dal demanio al marito.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra - entro il giorno 5 di Controparte_1 _1 ogni mese - l'importo mensile di € 360,00 (€ 180,00 a figlia) a titolo di concorso al mantenimento delle Per_ Per_ figlie e Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat.
DISPONE che entrambi i genitori concorrano in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie, così come dettagliatamente individuate dal Protocollo d'intesa tra Magistrati e Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino del 15 marzo 2016 al cui contenuto si rinvia e che va, pertanto, considerato parte integrante delle presenti condizioni. I sig.ri e _1
, in parziale deroga a quanto previsto dal protocollo su richiamato, concordano nel Controparte_1 suddividere in pari misura anche il costo della mensa scolastica, nonché il vestiario per le due figlie.
DA' ATTO che l'assegno unico per le figlie continuerà ad essere percepito interamente dal sig. CP_1
, mentre le detrazioni fiscali verranno godute da entrambi i genitori conformemente alla
[...] contribuzione alle spese da parte di ciascuno.
DA' ATTO che le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile;
DA' ATTO che i sig.ri e si concedono reciproco assenso per il _1 Controparte_1 rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio per le figlie minori;
DA' ATTO che i sig.ri e si obbligano a comunicarsi per scritto - _1 Controparte_1 entro il termine perentorio di trenta giorni - eventuali cambiamenti di residenza o domicilio.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.16716/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NARDUCCI _1 C.F._1
CARLA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIORIO ENRICO, Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TUNISI il _1 Controparte_1
14/09/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 495parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015). Per_ Per_ Dal matrimonio sono nati le figlie: il 14/05/2017 e il 20/10/2019.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 17/03/2023.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 09/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e _1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ Per_ AFFIDA le figlie e ad entrambi i genitori con residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione paterna. Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, verranno - invece - assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative delle minori.
DISPONE che ciascun genitore tenga con sé le figlie secondo accordi tra le parti e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: durante la settimana
-prima settimana: con il padre dalle ore 12.00 del sabato fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola (in difetto fino alle ore 8.00 presso l'abitazione dell'altro genitore); con la madre dal martedì dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 8.00) fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola (in difetto alle ore 8.00 presso l'abitazione dell'altro genitore) e con il papà dal giovedì dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 8.00) fino al sabato mattina alle ore 12.00 con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore;
pagina 2 di 4 -seconda settimana: con la madre dalle ore 12.00 del sabato fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola (in difetto fino alle ore 8.00 presso l'abitazione dell'altro genitore); con il padre dal martedì dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 8.00) fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola (in difetto alle ore 8.00 presso l'abitazione dell'altro genitore) e con la madre dal giovedì dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 8.00) fino al sabato mattina alle ore 12.00 con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore e così via alternandosi. vacanze estive, le minori trascorreranno quindici giorni con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
in difetto di accordo negli anni pari i secondi 15 giorni di luglio con il padre ed i primi 15 giorni di agosto con la madre e, conseguentemente, negli anni dispari i secondi 15 giorni di luglio con la madre ed i primi 15 giorni di agosto con il padre, con sospensione - in tale periodo - del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno dieci giorni prima della partenza, anche il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con le minori;
vacanze invernali, le minori trascorreranno il periodo dal 24 al 30 dicembre con il padre, mentre il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre;
vacanze pasquali, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore;
altre festività e ponti (ad. es. 8 dicembre, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio ecc.) ad anni alterni.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, via S. Maria Mazzarello n. 40/C, concessa in locazione dal demanio al marito.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra - entro il giorno 5 di Controparte_1 _1 ogni mese - l'importo mensile di € 360,00 (€ 180,00 a figlia) a titolo di concorso al mantenimento delle Per_ Per_ figlie e Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat.
DISPONE che entrambi i genitori concorrano in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie, così come dettagliatamente individuate dal Protocollo d'intesa tra Magistrati e Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino del 15 marzo 2016 al cui contenuto si rinvia e che va, pertanto, considerato parte integrante delle presenti condizioni. I sig.ri e _1
, in parziale deroga a quanto previsto dal protocollo su richiamato, concordano nel Controparte_1 suddividere in pari misura anche il costo della mensa scolastica, nonché il vestiario per le due figlie.
DA' ATTO che l'assegno unico per le figlie continuerà ad essere percepito interamente dal sig. CP_1
, mentre le detrazioni fiscali verranno godute da entrambi i genitori conformemente alla
[...] contribuzione alle spese da parte di ciascuno.
DA' ATTO che le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile;
DA' ATTO che i sig.ri e si concedono reciproco assenso per il _1 Controparte_1 rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio per le figlie minori;
DA' ATTO che i sig.ri e si obbligano a comunicarsi per scritto - _1 Controparte_1 entro il termine perentorio di trenta giorni - eventuali cambiamenti di residenza o domicilio.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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