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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/05/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Patrizia
Bugiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3645 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FERRI MARCO , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FERRI MARCO
ATTORE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRUZZONE
ALESSANDRO e dall'avv. SERRETTI GATTONI
FRANCESCA ( ) Via Guido C.F._2
Postumo Dei Silvestri, 8 61121 Pesaro;
, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 28 MILANO presso il difensore avv. BRUZZONE ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale del 16.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione chiamava in giudizio il Parte_1 per richiedere l'accertamento e la condanna Controparte_1 del convenuto al risarcimento per l'infortunio occorsogli in data 4.8.2017 in dal quale aveva riportato lesioni che CP_1 quantificava in € 19.684.
Assumeva l'attore che in tale data alle ore 21 circa transitava sul marciapiede con direzione mare-monte della via S.Gallo in
, cadendo a terra in prossimità dell'ultimo albero sulla CP_1 discesa verso il sottopasso della ferrovia a causa della disconnessione del marciapiede.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda attorea.
La causa è stata istruita con il deposito di documenti e l'escussione di un teste.
Occorre previamente qualificare giuridicamente la domanda nell'ambito dell'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia.
Tale responsabilità, come ribadito da recente Cassazione ( Cass. n. 8038 /2025 e n. 11152/2023) ..” ha natura oggettiva – in quanto si fonda ( non già su una presunzione di colpa del custode, ma) unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito ( che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo ( rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato : Cass. n. 21675/2023; n. 2376 e n. 21065/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.” Con la conseguenza che : “ in estrema sintesi, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., per interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, è sufficiente la condotta del soggetto danneggiato che sia “ oggettivamente colposa, in base ad una valutazione di fatto, di norma incensurabile in sede di legittimità.”(Cass. 8038/2025).
Fatte tali premesse, per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio tra le parti, l'attore deve fornire, oltre alla prova del rapporto di custodia, la prova del danno riportato e del nesso causale tra di esso e la cosa.
La domanda non può essere accolta .
L'attore non ha dato prova delle circostanze della caduta in rapporto alla cosa, risultando del tutto visibile il dislivello macroscopico del marciapiede situato in prossimità dell'albero.
In merito alla visibilità dei luoghi l'attore solo successivamente, in sede di formulazione delle prove ed escussione dell'unico teste sentito, ha addotto essere stati i luoghi scarsamente visibili a causa della copertura della illuminazione da parte della vegetazione, senza peraltro allegare alcuna altra prova a riscontro, né fotografica o di altra natura non ritenendo questo giudice sufficiente la mera allegazione ex post fornita dal teste escusso a fronte di alcun precedente rilievo in atti.
La caduta a fronte della macroscopica disconnessione del marciapiede in prossimità della vegetazione risulta da addebitarsi unicamente alla mancata prudenza del pedone che non ha prestato attenzione alla conformità del terreno del luogo, pur conosciuto, ove stava transitando. Secondo l'orientamento della Suprema Corte ormai consolidato (Cass. 18415/2019 e Cass. SS. UU. 20943/2022 ) il comportamento del danneggiato deve essere considerato in relazione al dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. , che dispone che quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, sebbene prevedibile astrattamente, sia da escludere come ragionevole o accettabile evenienza secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Dunque si ritiene da addebitarsi al danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. un comportamento colpevolmente imprudente, avuto riguardo ai conosciuti luoghi percorsi .
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1
contro il disattesa ogni
[...] Controparte_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione, così
provvede:
Rigetta la domanda attorea introdotta da contro il Parte_1
Controparte_1 Condanna l'attore a pagare al convenuto a titolo di rimborso le spese di lite che si liquidano in € 2.540 per compensi , oltre spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Rimini, il 19 maggio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)