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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/09/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2998/2024 RG promossa da
rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Parte_1
GASPAROTTO e Vincenzo ARCIDIACONO
contro rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia PANOZZO P_
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
Tribunale di Vicenza
1 In punto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni comuni delle parti:
Congiuntamente chiedono che, a parziale modifica e/o integrazione delle condizioni contenute nella sentenza n. 146/2019 Sent. del Tribunale di Vicenza, il Tribunale adito
Voglia disporre quanto segue:
1. Preso atto che la figlia della coppia è divenuta oggi maggiorenne, ha Persona_1
concluso il proprio ciclo di studi ed è economicamente autosufficiente ed autonoma,
l'assegno di contribuzione al mantenimento della figlia maggiore Persona_1
nonché ogni altra disposizione e/o corresponsione patrimoniale con riguardo alla medesima, ivi compresa la suddivisione/contribuzione delle spese straordinarie, disposti con sentenza n. 146/2019 Sent. del Tribunale di Vicenza a carico del padre in favore della madre con riguardo alla figlia Parte_1 P_
, vengono revocati a far data dal deposito del presente ricorso, 9/7/2024, Persona_1
con ogni conseguente statuizione.
2. Con riguardo al figlio minore , nato a [...] il [...] Persona_2
( ), sono confermati affidamento congiunto, collocamento presso C.F._1
la madre e diritti di visita del padre secondo quanto disposto con sentenza n. 146/2019
Sent. del Tribunale di Vicenza, che rimane invariata sul punto.
3. Con effetto a far data dal mese di luglio 2024 il signor è tenuto Parte_1
a corrispondere in favore della signora ntro il giorno 15 di ciascun mese P_
a titolo di contribuzione del mantenimento ordinario del figlio minore l'importo Per_2
mensile di euro 300,00 (trecento/00), assegno da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat a partire da luglio 2026;
2 4. Le spese straordinarie relative al figlio come regolamentate dal Protocollo Per_2
del Tribunale di Vicenza, rimangono a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno.
5. L'assegno unico Inps viene assegnato per intero a favore della signora P_
mentre il diritto alla detrazione fiscale relativo ai figli viene attribuito ad entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno.
Spese e competenze di giudizio interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 9.7.2024 adiva l'intestato ufficio Parte_1
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio da di cui alla sentenza P_
n. 146/2019 del Tribunale di Vicenza, con riferimento al contributo mensile a proprio
Perso carico per il mantenimento della figlia maggiorenne di cui invocava la revoca.
Con comparsa in data 3.10.2024 si costituiva in giudizio chiedendo il P_
rigetto del ricorso e l'incremento degli assegni a carico di controparte per il
Perso mantenimento, sia della figlia maggiorenne che del figlio minore Per_2
Le parti comparivano personalmente avanti al Giudice Relatore sia all'udienza del
25.10.2024 (fissata a soli fini conciliativi) che a quella del 6.2.2025 (fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.).
Con ordinanza in data 6.2.2025 il Giudice, respinte le richieste di prova orale avanzate dal ricorrente, emetteva ordini di esibizione nei confronti di entrambe le parti e disponeva l'ascolto del figlio minore Per_2
3 In data 18.6.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, all'udienza dell'1.7.2025 (sostituita dal deposito di note scritte) precisavano conformi conclusioni,
cui prestava adesione anche il Pubblico Ministero.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che nulla osti alla revoca del contributo a carico di
[...]
Perso
per il mantenimento della figlia attesa la raggiunta indipendenza Parte_1
economica della stessa.
Parimenti, non vi sono ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti riguardo all'aumento del contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio minore in quanto rispondenti al suo interesse . Per_2
Le spese, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1)dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n. 146/2019 del
Tribunale di Vicenza, siano modificate in conformità agli accordi intercorsi tra le parti come in epigrafe riportati;
2)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 2.9.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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