Sentenza 26 luglio 1999
Massime • 1
L'appaltatore, anche quando è chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente; tale responsabilità, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori se l'appaltatore, accortosi del vizio, non lo abbia denunziato tempestivamente al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecniche da lui esigibili nel caso concreto; in tale ipotesi la responsabilità dell'appaltatore può concorrere, laddove gli errori di progettazione e direzione gli siano imputabili e si tratti di vizi facilmente riconoscibili anche da un profano, ed è esclusiva qualora la sua ingerenza o quella del direttore dei lavori abbiano, per previsione contrattuale, escluso ogni potere di iniziativa e valutazione critica dell'appaltatore relegandolo nella posizione di "nudus minister" (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità esclusiva dell'appaltatore per il cedimento della copertura di un edificio realizzata, in essenza di divieti contrattuali di iniziativa, nonostante l'inidoneità delle strutture d'appoggio e la mancata esecuzione a cura del committente di opere ritenute necessarie ed espressamente richieste dall'appaltatore medesimo).
Commentari • 2
- 1. Vizi della cosa venduta, scoperta, valutazioni, precisazioni, responsabilità dell’appaltatoreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2009
- 2. La responsabilità dell'appaltatore nei lavori condominialiFrancaviglia Rosa · https://www.diritto.it/ · 15 settembre 2004
In materia di responsabilità dell' appaltatore e del direttore dei lavori per vizi e difformità delle opere oggetto del contratto di appalto, la giurisprudenza della S.C. ha enucleato una serie di principi sulla scorta dei riferimenti codicistici di cui agli artt. 1662, 1667, 1668 e 1669 c.c.. Detti principi, applicabili sia agli appalti pubblici che a quelli privati, assumono particolare rilievo laddove si verta in ipotesi di contratto di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria in cui la parte committente sia un condominio in persona del legale rappresentante pro tempore, ossia l' amministratore. In tal caso, la Cassazione ha contemplato la possibilità dell' azione diretta del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/1999, n. 8075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8075 |
| Data del deposito : | 26 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISOLTETTO DI RA AR & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante AR RA e RA AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MORDINI N. 14, presso lo studio dell'avvocato RICHTER STELLA PAOLO, che li difende unitamente all'avvocato MARCO DALLA FIOR, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BA TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato DANTE CONTI, che la difende unitamente all'avvocato ELVIO FRONZA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
RA GERMAINO, RA ADRIANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 282/96 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 18/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato STELLA RICHTER, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato FRONZA, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 24.09.86, NI AM - premesso che aveva commissionato alla Soc. TT s.n.c. (ex Soc. Termotetto) i lavori di realizzazione della copertura del proprio edificio sito in Civezzano, contraddistinto alle pp. ed. 11-12; che, nell'inverno 1986, a seguito d'un'ingente nevicata, parti del tetto realizzate su inidonee strutture d'appoggio avevano ceduto - conveniva innanzi al Tribunale di Trento la società costruttrice e responsabile dei lavori, al fine d'ottenerne il risarcimento dei danni. Costituendosi, la Soc. TT - eccependo che l'evento dannoso non poteva essere in alcun modo ricollegato alla realizzazione delle strutture commissionatele;
che, per contro, la causa del cedimento era da ascrivere alla mancanza di alcuni pilastri, alla cui realizzazione avrebbe dovuto provvedere la committente;
che costei, aveva omesso di realizzare i pilastri, non ostante fossero stati previsti nel progetto esecutivo dei lavori, onde ottenere una migliore utilizzabilità del sottotetto;
che la copertura aveva resistito a tutte le precedenti intemperie, benché priva di due dei necessari pilastri di sostegno - chiedeva respingersi l'avversa domanda.
Esperita CTU, il Tribunale di Trento, con sentenza non definitiva n. 615/93, dichiarava l'esclusiva responsabilità della TT per l'evento verificatosi, rinviando alla ulteriore trattazione per la quantificazione del danno.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Soc. TT, con atto 10.09.93, contestando l'attribuitale responsabilità sulla considerazione che, la consulenza tecnica avendo individuato la causa dell'evento nell'insufficienza e precarietà della struttura portante del tetto, la responsabilità dell'evento stesso doveva essere imputata alla negligenza della committente per avere costei omesso di realizzare i tre pilastri necessari al supporto della copertura. Appello incidentale proponeva anche la AM, con atto 23.09.93, dolendosi che non fosse stata affermata anche la responsabilità personale e solidale dei soci della TT.
Riunite le due impugnazioni, con sentenza 18.07.96, la Corte d'Appello di Trento - rilevato come il punto nodale della vicenda non fosse tanto di natura tecnica, essendo risultata incontroversa l'inidoneità del sistema di sostegno della complessiva struttura di copertura, così come voluta dalla AM per il massimo sfruttamento abitativo del sottotetto, quanto di natura giuridica, controvertendosi dell'imputabilità all'appaltatore della mancata valutazione delle carenze progettuali e costruttive, posto che appartenevano solo alla scienza e competenza di questi la valutazione preventiva e rigorosa delle possibili conseguenze e dei rischi connessi al proprio operato;
ritenuto che
avrebbe dovuto la TT, constatata la necessità di rafforzare le strutture originarie, astenersi dal realizzare l'opera se non previo adeguamento della struttura portante ed in particolare dei necessari pilastri, non potendo in alcun modo ritenersi mera esecutrice materiale degli ordini della AM;
ritenuto che
dovesse escludersi una corresposabilità di quest'ultima, ignara di tecnica, nella determinazione dell'evento; rilevato che, quanto alle intemperie stagionali, ove l'opera fosse stata eseguita in ossequio alle norme in materia(queste prevedendo significativi margini di sicurezza) certamente si sarebbe evitato ogni evento dannoso - respingeva l'appello della TT, mentre, in accoglimento di quello della AM, dichiarava la resposabilità solidale dei soci unitamente a quella della società.
Avverso tale decisione, la Soc. TT ricorreva per cassazione con cinque motivi, illustrati da successiva memoria. Resisteva la AM con controricorso illustrato anch'esso da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso primo, secondo e quinto possono essere trattati congiuntamente per loro connessione logica, dolendosi la TT, rispettivamente, che la Corte di merito: con violazione di legge in riferimento all'art. 1669 CC, le abbia attribuita la responsabilità del crollo de quo nonostante la propria estraneità all'accaduto, essendosi essa ricorrente limitata ad eseguire solo lavori di carpenteria e lattoneria, mentre le opere di muratura, risultate poi inadeguate, non rientrando nelle sue specifiche competenze, erano state eseguite da altri (cui le aveva commissionate controparte che se ne era assunta l'onere); con violazione di legge in riferimento all'art. 1227, 2^ comma, CC relativo al concorso del fatto colposo del creditore, e con omessa e/o insufficiente motivazione sul punto, non abbia dichiarata l'irrisarcibilità dei danni denunciati dalla controparte in quanto addebitabili alla superficialità e negligenza della stessa;
con omessa od insufficiente o contraddittoria motivazione ed erronea valutazione delle istanze istruttorie, l'abbia ritenuta responsabile dell'evento non ostante, dopo l'esecuzione delle opere commissionatele, essa avesse invitato la committente a realizzare i tre pilastri di sostegno necessari e costei, invece, ne avesse fatto realizzare, da terzi, uno solo, per di più in posizione inidonea allo scopo. Nessuna delle riportate doglianze è fondata.
Il giudice d'appello, facendo corretto riferimento all'elaborazione giurisprudenziale in materia di responsabilità dell'appaltatore per i danni cagionati dall'esecuzione dei lavori, ha logicamente e più .che adeguatamente motivato tanto l'affermazione di tale responsabilità nei confronti della TT, quanto l'esclusione della stessa nei confronti della AM. Questa Corte ha, in vero, ripetutamente evidenziato come, in linea di principio, stante l'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera, questi sia sempre ed in qualsiasi circostanza tenuto ad agire nel rispetto delle regole dell'arte sua e, pertanto, sia responsabile del danno cagionato anche ove soggetto all'ingerenza del committente;
ha specificato, inoltre, come, allorché il danno derivi da carenze o vizi imputabili al progetto e/o alla direzione dei lavori, la responsabilità relativa ed il conseguente obbligo risarcitorio incombano ciò non di meno sull'appaltatore quando questi, accortosi del vizio, non lo abbia denunziato tempestivamente al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero quando non abbia rilevato i vizi, pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecniche da lui esigibili nel caso concreto. Con la responsabilità dell'appaltatore, ha ulteriormente precisato la richiamata giurisprudenza, in via eccezionale può "concorrere" quella del committente quando il fatto dannoso sia stato posto in essere a seguito di errori o carenze nel progetto o nella direzione dei lavori, sempreché gli siano imputabili - congiuntamente ai professionisti incaricati, per difetto di diligenza nel controllare che l'opera intellettuale commessa fosse stata compiuta nel rispetto delle particolari norme tecniche della disciplina - e sempre che si versi nell'ipotesi di vizi e violazioni facilmente riconoscibili anche da parte di un profano;
mentre la responsabilità del committente può essere considerata "esclusiva" solo quando l'ingerenza sua e/o del direttore dei lavori da lui nominato, che sia espressamente prevista in contratto, abbiano rigidamente vincolato l'organizzazione e conduzione dei lavori da parte dell'appaltatore sì da neutralizzarne completamente l'autonomia decisionale e da relegarlo nella posizione d'un nudus minister.
Nella specie, non è stata provata alcuna delle circostanze di cui sopra, che possono integrare gli estremi della responsabilità esclusiva o, quanto meno, in concorso del committente, prova che, in esatto contrario a quanto ritenuto dalla ricorrente, incombe di necessità sull'appaltatore che intenda essere sollevato dall'onere della responsabilità presunta ex lege, a suo carico. Ciò rilevato ed applicando, pertanto, la sopra richiamata interpretazione giurisprudenziale della normativa in materia, devesi concludere che la TT - i cui responsabili avevano ben rilevato l'esigenza che la struttura di copertura commissionatale fosse sorretta da un numero adeguato di pilastri opportunamente posizionati - a fronte della mancata predisposizione dei necessari supporti da parte della AM, soggetto ignaro di cognizioni in materia e preoccupato soltanto dei problemi d'utilizzabilità degli spazi ricavabili dal sottotetto, avrebbe dovuto astenersi dalla realizzazione dell'opera sin quando non fossero stati posti in essere dalla committente i presupposti perché tale realizzazione potesse aver luogo nel rispetto di tutti i necessari accorgimenti di sicurezza richiesti per il caso specifico dai canoni della scienza e della tecnica.
La responsabilità della TT si determina, dunque, nel momento stesso in cui ebbe a realizzare l'opera non ostante la mancanza delle strutture di supporto ch'essa stessa aveva ritenute necessarie ed espressamente richieste, giacché - non risultando dal contratto e non essendo stato neppure dedotto che fosse previsto un suo obbligo di eseguire comunque i lavori in qualunque condizione si trovassero le strutture di supporto e che agisse quale mera esecutrice materiale d'un progetto altrui 1 sotto la direzione ed a rischio del committente e/o del suo direttore dei lavori senz'alcuna possibilità d'iniziativa e di vaglio critico - per la sua autonomia d'azione avrebbe dovuto astenersi dalla realizzazione stessa in condizioni d'accertata insufficiente sicurezza e, ciò non avendo fatto, non può legittimamente invocare il concorso di colpa della committente.
In tal senso ha correttamente pronunziato la Corte di merito. Con il terzo ed il quarto motivo, che pure possono essere trattati congiuntamente comportando analoghe considerazioni, la ricorrente - denunziando omessa od insufficiente motivazione - si duole che la Corte di merito non abbia tenuto conto dell'eccezionalità degli eventi atmosferici e delle preesistenti lesioni perimetrali alle murature dell'edificio conseguite ad un incendio, quali concause dei danni lamentati dalla AM e non abbia fornito adeguata motivazione sul punto.
Il motivo è infondato.
Premesso che la Corte di merito, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, ha fornito esauriente e logica motivazione, valutando tutti gli elementi di giudizio ritenuti rilevanti al fine della decisione sui punti de quibus, devesi rilevare come le doglianze della ricorrente stessa si sostanzino nella prospettazione d'un'interpretazione delle plurime risultanze probatorie in senso contrapposto a quello assunto nell'impugnata sentenza e più favorevole alle proprie tesi, di fatto in una richiesta di riesame delle dette risultanze in tal senso, id est nella richiesta d'una nuova diversa valutazione del fatto istituzionalmente estranea alle finalità del giudizio di legittimità.
In materia, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 C2C, richieda la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente risolvendosi il motivo di ricorso per cassazione in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito.
Nel caso di specie, d'altra parte, non solo il motivo di ricorso non appare ammissibile per non essere state formulate specifiche censure, nel senso sopra evidenziato, in punto di motivazione, alla sentenza impugnata, ma la sentenza stessa risulta, obiettivamente, come già evidenziato, completa nell'enunciazione delle fonti del convincimento ed immune da vizi logici.
L'incidenza della nevicata di quell'anno è stata considerata e valutata sulla base d'un compiuto esame di quelli, tra gli elementi di giudizio acquisiti mediante l'istruttoria, che il giudice del merito ha ritenuti rilevanti ai fini dell'adottanda decisione, anche con riferimento alle specifiche norme dettate per le costruzioni nella zona interessata, particolarmente esposta ad eventi del genere. Le insufficienze della struttura dell'edificio nel suo complesso sono state, del pari, prese in considerazione evidenziandosene la dubbia incidenza, in relazione agli accertamenti tecnici d'ufficio, e rilevandosi, in aderenza ai già esposti principi applicabili in materia, come la mancata valutazione dell'eventuale inidoneità delle strutture stesse a supportare l'opera commissionata ridondasse a maggiore responsabilità dell'appaltatore che quell'opera aveva progettata e realizzata senza un adeguato previo accertamento dei necessari presupposti tecnici di sicurezza.
Nè, com'è da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al giudice del merito d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - com'è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
L'argomento, d'altra parte, è stato trattato dalla ricorrente in modo del tutto generico e rinviando per relationem ad una propria consulenza di parte, senza considerare che, quando sia denunziato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo dell'omesso esame di fatti, di circostanze, di rilievi mossi alle risultanze d'ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal CTU, è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche d'erroneità e/o d'inadeguatezza della motivazione od anche d'omesso approfondimento di determinati temi d'indagine, ma precisi e specifichi, svolgendo concrete e puntuali critiche se pure sintetiche, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, in particolare le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio e le prospettazioni del consulente di parte che si assumono neglette, in guisa da consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione della loro decisività al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessive L.
3.980.550 delle quali L 3.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 7 dicembre 1998 Depositato in Cancelleria il 26 luglio 1999