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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 63 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 63/2020 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato in VIA S. Parte_1 C.F._1
SALAMONE, 19 98073 MISTRETTA presso lo studio dell'avv. PASSALACQUA
EUGENIO , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, C.F: Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, a seguito di ordinanza del 14.4.2021 che ne ordinava la rinnovazione per mancato rispetto dei termini a comparire,
conveniva in giudizio il per sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni subiti -quantificati in € 18.000,00, oltre
CP_ interessi legali sino al soddisfo- a causa del mancato invio, da parte dell convenuto alla , della richiesta di Controparte_3 contributo ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa ”all'Ordinanza del
Capo Dipartimento Della Protezione Civile 09 maggio 2016 n.344-attuazione dell'art.11 del Decreto-Legge 28 aprile 2009 n.39, convertito con modificazione
1 dalla legge 25 giugno 2009 n.77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico”, in relazione ad un edificio in muratura sito in
Mistretta, Via Anna Salamone,75, secondo le modalità previste nella stessa
O.C.D.P.C. n. 344/2016.
L'attore allegava di essere stato escluso ingiustamente dalla predetta graduatoria e di avere, quindi, diritto ad ottenere il risarcimento di cui sopra, oltre la condanna di controparte alle spese e ai compensi di causa.
Il rimaneva contumace. Controparte_1
Nel merito, le domande attoree non meritano accoglimento per quanto di ragione.
Il lamenta di non essere stato inserito nella graduatoria-pur avendone Parte_1
i requisiti- per un'omissione degli uffici preposti dell'ente convenuto in giudizio che non trasmettevano, nei termini di legge, l'istanza tesa all'ottenimento del contributo, agli organi competenti, come risulta dalla comunicazione di riscontro da parte del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mistretta datata
8.11.2018 (cfr. all. 11 alla citazione).
Ai fini della valutazione della fondatezza della domanda tesa all'ottenimento del contributo, l'attore avrebbe dovuto produrre l'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9.5.2016 n. 334 con la quale è stata prevista la concessione a fondo perduto di specifici contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione e mitigazione sismica su edifici privati.
Solo esaminando detto provvedimento si sarebbe potuta verificare la sussistenza dei requisiti in capo all'attore per l'accesso al beneficio e, di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata trasmissione della domanda da parte dell'Ente convenuto.
Non potendo il Giudicante adito acquisire d'ufficio detta Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, trattandosi di un atto amministrativo al quale non si applica il criterio di cui all'art. 113 c.p.c. “jura novit curia”, in mancanza di prova del danno sofferto, che è rimasto solo allegato, la domanda non può che essere respinta.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.
63/2020 R.G., promossa da contro , Parte_1 Controparte_1 disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1.dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. rigetta le domande attoree;
3. nulla sulle spese.
Patti, 10/02/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 63/2020 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato in VIA S. Parte_1 C.F._1
SALAMONE, 19 98073 MISTRETTA presso lo studio dell'avv. PASSALACQUA
EUGENIO , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, C.F: Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, a seguito di ordinanza del 14.4.2021 che ne ordinava la rinnovazione per mancato rispetto dei termini a comparire,
conveniva in giudizio il per sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni subiti -quantificati in € 18.000,00, oltre
CP_ interessi legali sino al soddisfo- a causa del mancato invio, da parte dell convenuto alla , della richiesta di Controparte_3 contributo ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa ”all'Ordinanza del
Capo Dipartimento Della Protezione Civile 09 maggio 2016 n.344-attuazione dell'art.11 del Decreto-Legge 28 aprile 2009 n.39, convertito con modificazione
1 dalla legge 25 giugno 2009 n.77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico”, in relazione ad un edificio in muratura sito in
Mistretta, Via Anna Salamone,75, secondo le modalità previste nella stessa
O.C.D.P.C. n. 344/2016.
L'attore allegava di essere stato escluso ingiustamente dalla predetta graduatoria e di avere, quindi, diritto ad ottenere il risarcimento di cui sopra, oltre la condanna di controparte alle spese e ai compensi di causa.
Il rimaneva contumace. Controparte_1
Nel merito, le domande attoree non meritano accoglimento per quanto di ragione.
Il lamenta di non essere stato inserito nella graduatoria-pur avendone Parte_1
i requisiti- per un'omissione degli uffici preposti dell'ente convenuto in giudizio che non trasmettevano, nei termini di legge, l'istanza tesa all'ottenimento del contributo, agli organi competenti, come risulta dalla comunicazione di riscontro da parte del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mistretta datata
8.11.2018 (cfr. all. 11 alla citazione).
Ai fini della valutazione della fondatezza della domanda tesa all'ottenimento del contributo, l'attore avrebbe dovuto produrre l'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9.5.2016 n. 334 con la quale è stata prevista la concessione a fondo perduto di specifici contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione e mitigazione sismica su edifici privati.
Solo esaminando detto provvedimento si sarebbe potuta verificare la sussistenza dei requisiti in capo all'attore per l'accesso al beneficio e, di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata trasmissione della domanda da parte dell'Ente convenuto.
Non potendo il Giudicante adito acquisire d'ufficio detta Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, trattandosi di un atto amministrativo al quale non si applica il criterio di cui all'art. 113 c.p.c. “jura novit curia”, in mancanza di prova del danno sofferto, che è rimasto solo allegato, la domanda non può che essere respinta.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.
63/2020 R.G., promossa da contro , Parte_1 Controparte_1 disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1.dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. rigetta le domande attoree;
3. nulla sulle spese.
Patti, 10/02/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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