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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1537/2021 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 555/2021, deliberata il
11.3.2021 e pubblicata il 17.3.2021 (n. 2140/2015 RG);
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1 quale unica erede di c.f. , difesa Persona_1 C.F._2 dall'avv. Luigi Giuliano (c.f. ) C.F._3 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 C.F._4
, c.f. Controparte_2 C.F._5
c.f. , CP_3 C.F._6 difesi dall'avv. Francesco Pascucci (c.f. ), C.F._7 domicilio digitale: Email_2
APPELLATI
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
E
c.f. , Parte_2 C.F._8
c.f. , Parte_3 C.F._9 quali eredi di c.f. Persona_2 C.F._10
APPELLATI CONTUMACI
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza di primo grado, nei termini che seguono.
“Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., riferiva e documentava di aver Persona_2 acquistato da e la proprietà di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 diverse unità immobiliari, site a Benevento in Via San Filippo n. 77 e meglio contraddistinte in Catasto al Foglio 75 particella 887 sub 2; Foglio 75 particella 1817;
Foglio 75 particella 887 sub 16; precisava, inoltre, il ricorrente che negli atti notarili allegati al ricorso si era dato atto della detenzione dell'immobile da parte di un comodatario precario, ragion per cui con raccomandata del 3.11.2014 il Forgione diffidava detto comodatario al rilascio dell'immobile; rimasta priva di riscontro detta diffida, conveniva innanzi il Tribunale di Benevento per ivi Pt_2 Persona_1 sentirlo condannare all'immediato rilascio dell'immobile de quo ai sensi dell'articolo 948
c.c. e per sentire dichiarare risolto ad ogni effetto di legge il contratto di comodato precario preesistente.
Costituitosi in giudizio, contestava l'assunto attoreo dichiarando e Persona_1 documentando di vivere nell'immobile sin dalla propria nascita, per volontà della defunta sig. ra madre e dante causa dei germani il Persona_3 CP_1 resistente, inoltre, dichiarava di aver eseguito diversi lavori di ristrutturazione dell'immobile nel corso degli anni, sempre a proprie spese, senza che né la sig.ra
[...]
né i suoi figli abbiano mai contestato alcunchè, ragion per cui spiegava Per_3 domanda riconvenzionale volta in via principale alla declaratoria di intervenuta usucapione dell'immobile e in subordine alla condanna dell'attore al risarcimento di tutte le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile da determinarsi e quantificarsi in corso di causa;
in ogni caso chiedeva il mutamento del rito, rilevando che la causa necessitava di una istruttoria non sommaria.
All'udienza del 20/11/2015, previo mutamento del rito speciale in quello ordinario, parte attrice veniva autorizzata a chiamare in causa i venditori dell'immobile CP_1
e nei confronti dei quali – poi – la
[...] Controparte_2 CP_3 medesima parte attrice veniva anche autorizzata ad integrare la propria domanda
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IV sezione civile
riconvenzionale; all'udienza successiva del 13.10.2016, i terzi chiamati in causa evidenziavano che il aveva acquistato ben tre unità immobiliari e che né lui né Pt_2 il convenuto avevano chiarito l'oggetto delle rispettive domande;
l'attore – quindi – a verbale precisava che la propria domanda spiegata nei confronti di aveva Parte_4 ad oggetto esclusivamente la p.lla identificata al fg. 75, plla 887 sub 2 …”.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“1) In accoglimento della domanda attorea, dichiara proprietario Persona_2 dell'immobile sito in Benevento alla via San Filippo, catastalmente identificato al fg. 75, plla 887 sub 2, dichiara risolto il contratto di comodato precario e per l'effetto ordina a
l'immediato rilascio dello stesso ex art. 948 c.c. libero da cose e Persona_1 persone;
2) Rigetta le domande riconvenzionali spiegate da Persona_1
3) Condanna a rimborsare in favore di le Persona_1 Persona_2 spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.553,00 (di cui € 786,00 per C.C.U.U. e diritti, € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase istruttoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
4) Condanna a rimborsare in favore di Persona_1 Controparte_1
e le spese di lite che si liquidano in Controparte_2 CP_3 complessivi € 7.254,00 (di cui € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria ed € 2.767,00 per la fase decisoria), oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame , ne ha Persona_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Piaccia alla Corte di Appello di Napoli adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
a) in via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i morivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 283 c.p.c..
b) in via principale ed in accoglimento dell'appello riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 555/21 pronunciata dal Tribunale di Benevento in persona del Giudice
Dott.ssa Ida Moretti, pubblicata il 17/3/21, resa nella causa iscritta al N.R.G. 2140/15
(Repert. N. 757/2021 del 17/3/21).
c) In via pregiudiziale di rito emettere sentenza di mero accertamento e di natura strettamente dichiarativa di usucapione dell'immobile sito in Benevento alla Via San
Filippo, catastalmente identificato al fg. 75, p.lla 887 sub 2, in favore del Sig.
[...]
Per_1
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d) In via riconvenzionale condannare gli appellati germani
[...] al rimborso delle spese straordinarie necessarie ed urgenti Controparte_4 sostenute dal Sig. per la conservazione del bene immobile suddetto Persona_1 quantificate, come da documentazione agli atti del giudizio di primo grado in £
85.000.000 (da riconvertire in euro) oltre interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo;
e) vinte le spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.”.
e hanno resistito Controparte_1 Controparte_2 CP_3 all'impugnazione ed hanno chiesto:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza reietta, ivi compresa quella di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata in assenza dei presupposti, così provvedere:
-rigettare l'appello principale così come proposto dal Sig. in quanto infondato in Per_1 fatto e diritto oltre che inammissibile per le ragioni meglio evidenziate in premessa, con ogni conseguenza di Legge.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di gravame oltre accessori di legge.”.
si è costituito ed ha chiesto: Persona_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza reietta, ivi compresa quella di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata in assenza dei presupposti, così provvedere:
-rigettare l'appello principale così come proposto dal Sig. in quanto infondato in Per_1 fatto e diritto oltre che inammissibile per le ragioni esposte, con ogni conseguenza di
Legge.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di gravame oltre accessori di legge”.
Con ordinanza in data 20.7.2021 – 27.7.2021, la Corte ha disposto la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di
Benevento n. 555/2021, limitatamente alla condanna di al rilascio Persona_1 dell'abitazione, subordinata al rilascio di cauzione fino ad € 10.000,00, a carico dell'appellante, che, tuttavia, non veniva prestata.
A seguito del decesso di avvenuto il 19.2.2023, e della Persona_2 dichiarazione resa dal difensore, in data 15.2.2024, la Corte ha dichiarato l'interruzione del processo, con ordinanza in data 27.2.2024.
Il processo è stato riassunto da , quale erede (moglie) Parte_1 di anch'egli deceduto il 23.9.2023, con ricorso depositato il Persona_1
23.5.2024, a seguito del quale la Corte ha fissato con decreto del 28.5.2024 la
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IV sezione civile nuova udienza, con onere di notifica alle controparti. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia all'eredità paterna, reso avanti al Cancelliere del
Tribunale di Benevento in data 2.10.2023, da parte dei figli, Parte_5 Pt_6
e .
[...] CP_5
In esito alla riassunzione si sono nuovamente costituiti CP_1
e
[...] Controparte_2 CP_3
Non si sono costituiti gli eredi di Persona_2
All'esito, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 6.11.2024, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per memorie conclusionali e note di replica.
§ - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e Parte_2
quali eredi di che non si sono costituiti in Parte_3 Persona_2 giudizio, nonostante le rituali notifiche del ricorso per riassunzione del
23.5.2024 e del conseguente decreto presidenziale del 28.5.2024, eseguite rispettivamente in data 14.6.2024, a norma dell'art. 140 cod. proc. civ., ed in data
4.7.2024, a norma dell'art. 143 cod. proc. civ.
§ - L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO
e hanno eccepito Controparte_1 Controparte_2 CP_3
l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, da parte di Parte_1
.
[...]
Hanno richiamato il disposto di Cass. n. 16797/2022, secondo cui lo svolgimento dell'udienza in forma cartolare, mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, non esclude la configurabilità della dichiarazione che, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., comporta l'interruzione del processo. Pertanto, l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato mediante nota scritta depositata con il mezzo telematico, nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare,
“produce ai sensi dell'art. 300 comma 2 C.p.c. l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione e il conseguente termine per la prosecuzione
o riassunzione, come previsto dall'articolo 305 C.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il momento in cui venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva”.
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IV sezione civile
Hanno dedotto, dunque, che, sulla scorta del menzionato principio di diritto, nel caso di specie, la decorrenza del termine per la riassunzione, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., ha avuto inizio in data 15.2.2024, al momento del deposito della nota di trattazione scritta con cui la difesa di
[...] dichiarava il decesso del proprio assistito, e quindi il termine ultimo Per_2 per il deposito del ricorso per riassunzione ex art. 303 cod. proc. civ. è scaduto il
15.5.2024, mentre (quale erede di ha riassunto Parte_1 Persona_1 il processo tardivamente, solo in data 23.5.2024.
L'eccezione è fondata.
La Corte di legittimità ha predicato che “… l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva.” (Cass. n.
16797/2022). Il principio, benchè dettato in relazione alla normativa emergenziale sanitaria, è pienamente applicabile all'udienza cartolare introdotta con l'art. 127 ter cod. proc. civ. dal d.lgs. 149/2022, stante l'identità del meccanismo di sostituzione dell'udienza “in presenza” con l'invio delle cd. note di trattazione scritta.
Del resto, la Corte Suprema aveva già precedentemente chiarito che, nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c., ed il termine per la riassunzione decorre da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo (Cass. n. 21375/2017; Cass. n. 773/2013; Cass., ss.uu., n. 7443/2008).
Nella fattispecie, il difensore di ha dichiarato il decesso Persona_2 del proprio assistito con nota di trattazione scritta introdotta nel fascicolo telematico in data 15.2.2024 e da tale data si è verificata la conoscenza legale dell'evento per le altre parti del giudizio, sicchè il termine trimestrale di cui
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IV sezione civile all'art. 305 cod. proc. civ., secondo il principio di diritto sopra richiamato, è iniziato a decorrere da quel giorno ed è spirato il 15.5.2024.
Non assume alcun rilievo la circostanza che l'interruzione sia stata dichiarata con l'ordinanza di questa Corte di Appello in data 27.2.2024, in virtù dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità appena rievocato.
L'udienza del 27.2.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, a norma dell'art. 127 ter cod. proc. civ., con decreto del Presidente di Sezione in data 31.1.2024, comunicato dalla Cancelleria ai difensori costituiti in quello stesso giorno, per cui sui difensori medesimi gravava l'onere di verificare se fossero state inoltrate le reciproche memorie ed il loro contenuto, lungo l'intero lasso temporale tra la comunicazione del decreto presidenziale (31.1.2024) ed il termine perentorio loro assegnato (27.2.2024).
L'art. 170 comma IV cod. proc. civ. stabilisce che “Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in Cancelleria oppure mediante
… posta elettronica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici …”, sicchè
l'atto difensivo si deve ritenere conosciuto dal difensore delle controparti nel momento in cui perviene nel fascicolo processuale (oggi telematico), indipendentemente dalla loro conoscenza effettiva. Resta, pertanto, confermato che la dichiarazione di morte di veicolata dal difensore Persona_2 mediante la nota di trattazione inviata e recepita dalla Cancelleria il 15.2.2024, ha fornito alle controparti legale conoscenza dell'evento.
Pertanto, il ricorso per riassunzione depositato da in Parte_1 data 23.5.2024 è tardivo e non ha impedito l'estinzione del giudizio, a norma dell'art. 307 cod. proc. civ.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Le spese di questo secondo grado restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 ultimo comma cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 555/2021, deliberata il 11.3.2021 e pubblicata il 17.3.2021 (n. 2140/2015 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e quali Parte_2 Parte_3 eredi di Persona_2
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IV sezione civile
2) dichiara l'estinzione del giudizio;
3) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, in data 25 febbraio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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