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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 73373/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al N.R.G. 733373/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
16.10.2024, con termine per il deposito della comparsa conclusionale fino al 16.12.2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Santini, Parte_1 C.F._1 giusta procura depositata in allegato all'atto di appello
APPELLANTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19550/2022 emessa nel procedimento N.R.G. 5873/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, depositata in data 24.10.2022.
CONCLUSIONI: in data 16.10.2024, l'appellante ha concluso come da verbale della relativa udienza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto di fronte al Tribunale Parte_1 impugnazione avverso la sentenza emessa nel procedimento N.R.G. 5873/2022 dal Giudice di Pace di Roma chiedendo che, in riforma della decisione impugnata, venisse accertato il proprio diritto alla liquidazione del compenso professionale nei confronti di e che l'appellato venisse CP_1 condannati al pagamento della somma di € 3.486,50 oltre oneri di legge.
A fondamento della impugnazione ha dedotto: - di aver introdotto di fronte al Giudice di Pace azione volta ad ottenere la liquidazione dei compensi maturati in sede penale per l'attività professionale svolta in favore del convenuto, a seguito della sua nomina quale difensore d'ufficio; - che il Giudice di prime cure aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta, in quanto non pagina 1 di 3 introdotta nella forma di cui all'art. 14 del dlgs. 150/2011 ovvero in quella del ricorso per decreto ingiuntivo;
- che tale pronuncia si era posta in netto contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 4485/2018; - che l'applicazione del rito speciale era chiaramente limitata all'ipotesi in cui si vertesse in materia di liquidazione di compensi maturati in sede giudiziale civile;
- che quindi correttamente la domanda era stata introdotta con le forme del giudizio ordinario di fronte al Giudice competente per valore;
- che era stata adeguatamente documentata l'attività svolta in favore dell'appellato (studio del fascicolo, partecipazione all'udienza di convalida e a quella del giudizio direttissimo); - che era stata regolarmente inviata al convenuto la nota spese per l'importo di € 3.480,00 oltre accessori;
- che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere riformata, con l'emissione del provvedimento di condanna dell'appellato al pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta in suo favore.
L'appellato benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, ne è stata CP_1 pertanto dichiarata la contumacia.
Precisate le conclusioni, la causa è trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2024 con termine per il deposito della comparsa conclusionale.
In via preliminare, quanto alla questione relativa all'applicazione del foro del consumatore, tenuto conto del luogo di residenza del sig. deve effettivamente rilevarsi che tale profilo di CP_1 incompetenza, benché da ritenersi di natura funzionale, avrebbe dovuto essere rilevato d'ufficio dal
Giudice di prime cure entro la prima udienza di trattazione e che in mancanza non può essere oggetto di successivo rilievo in grado di appello.
Nel merito, l'impugnazione deve essere accolta.
La pronuncia di inammissibilità contenuta nella sentenza appellata deve ritenersi palesemente erronea: come statuito chiaramente dalla Suprema Corte Sez. U - , Sentenza n. 4485 del 23/02/2018 le disposizioni di cui all'art. 28 legge 794/1942 e di cui all'art. 14 dlgs 150/2011 sono applicabili esclusivamente in ipotesi di azione proposta dall'avvocato per il recupero dei compensi maturati nell'ambito dei giudizi civili ed in relazione a prestazioni di natura stragiudiziale collegate a quelle di natura giudiziale. Vertendosi nel caso di specie in materia di compensi maturati in sede penale, correttamente la controversia è stata incardinata seguendo il rito ordinario e di fronte al Giudice competente per valore.
Deve quindi procedersi a valutare nel merito la fondatezza della domanda di liquidazione dei compensi. L'appellante, deducendo di essere stata nominata difensore d'ufficio dell'appellato CP_1 ha sostenuto di aver svolto la propria attività professionale nell'ambito dell'udienza di convalida dell'arresto tenutasi in data 20.4.2021 e del successivo giudizio direttissimo tenutosi nella medesima data, ha chiesto la liquidazione dell'importo di € 3.480,00 oltre accessori di legge.
pagina 2 di 3 Dalla documentazione ed in particolare dai verbali d'udienza prodotti, risulta lo svolgimento dell'attività professionale allegata quale difensore nominato d'ufficio. Tenuto conto dell'epoca di svolgimento e conclusione dell'attività professionale deve farsi applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 tabella n. 15.
Considerato che
l'attività professionale è stata svolta in un unico contesto temporale
(udienza del 20.4.2021), che all'appellato è stato contestato un unico capo d'imputazione per violazione della disciplina sugli stupefacenti e che quindi si è trattato di attività difensiva di natura non complessa, si ritiene di dover applicare i valori minimi previsti per le attività corrispondenti alla fase di convalida e a quella dibattimentale (limitata alla fase introduttiva) ed in particolare i seguenti importi: per la convalida fase studio € 180,00, fase introduttiva/istruttoria € 585,00, fase decisionale € 675,00, per la fase dibattimentale solo fase studio/introduttiva € 270,00.
L'appellato deve essere quindi condannato al pagamento, in favore dell'appellante, a titolo di compenso professionale della somma di € 1.710,00, oltre € 6,50 per spese postali, accessori di legge ed interessi dalla data di introduzione del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in considerazione della natura della causa, per cui non è stata svolta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
19550/2022, condanna l pagamento in favore dell'avv. della somma di CP_1 Parte_1
€ 1.710,00 a titolo di compensi, per l'attività professionale svolta, oltre € 6,50 per spese postali, spese generali, IVA e CPA ed interessi dalla data di introduzione del giudizio;
- condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in € 600,00 per compensi e per il secondo grado in €
900,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9.1.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al N.R.G. 733373/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
16.10.2024, con termine per il deposito della comparsa conclusionale fino al 16.12.2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Santini, Parte_1 C.F._1 giusta procura depositata in allegato all'atto di appello
APPELLANTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19550/2022 emessa nel procedimento N.R.G. 5873/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, depositata in data 24.10.2022.
CONCLUSIONI: in data 16.10.2024, l'appellante ha concluso come da verbale della relativa udienza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto di fronte al Tribunale Parte_1 impugnazione avverso la sentenza emessa nel procedimento N.R.G. 5873/2022 dal Giudice di Pace di Roma chiedendo che, in riforma della decisione impugnata, venisse accertato il proprio diritto alla liquidazione del compenso professionale nei confronti di e che l'appellato venisse CP_1 condannati al pagamento della somma di € 3.486,50 oltre oneri di legge.
A fondamento della impugnazione ha dedotto: - di aver introdotto di fronte al Giudice di Pace azione volta ad ottenere la liquidazione dei compensi maturati in sede penale per l'attività professionale svolta in favore del convenuto, a seguito della sua nomina quale difensore d'ufficio; - che il Giudice di prime cure aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta, in quanto non pagina 1 di 3 introdotta nella forma di cui all'art. 14 del dlgs. 150/2011 ovvero in quella del ricorso per decreto ingiuntivo;
- che tale pronuncia si era posta in netto contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 4485/2018; - che l'applicazione del rito speciale era chiaramente limitata all'ipotesi in cui si vertesse in materia di liquidazione di compensi maturati in sede giudiziale civile;
- che quindi correttamente la domanda era stata introdotta con le forme del giudizio ordinario di fronte al Giudice competente per valore;
- che era stata adeguatamente documentata l'attività svolta in favore dell'appellato (studio del fascicolo, partecipazione all'udienza di convalida e a quella del giudizio direttissimo); - che era stata regolarmente inviata al convenuto la nota spese per l'importo di € 3.480,00 oltre accessori;
- che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere riformata, con l'emissione del provvedimento di condanna dell'appellato al pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta in suo favore.
L'appellato benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, ne è stata CP_1 pertanto dichiarata la contumacia.
Precisate le conclusioni, la causa è trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2024 con termine per il deposito della comparsa conclusionale.
In via preliminare, quanto alla questione relativa all'applicazione del foro del consumatore, tenuto conto del luogo di residenza del sig. deve effettivamente rilevarsi che tale profilo di CP_1 incompetenza, benché da ritenersi di natura funzionale, avrebbe dovuto essere rilevato d'ufficio dal
Giudice di prime cure entro la prima udienza di trattazione e che in mancanza non può essere oggetto di successivo rilievo in grado di appello.
Nel merito, l'impugnazione deve essere accolta.
La pronuncia di inammissibilità contenuta nella sentenza appellata deve ritenersi palesemente erronea: come statuito chiaramente dalla Suprema Corte Sez. U - , Sentenza n. 4485 del 23/02/2018 le disposizioni di cui all'art. 28 legge 794/1942 e di cui all'art. 14 dlgs 150/2011 sono applicabili esclusivamente in ipotesi di azione proposta dall'avvocato per il recupero dei compensi maturati nell'ambito dei giudizi civili ed in relazione a prestazioni di natura stragiudiziale collegate a quelle di natura giudiziale. Vertendosi nel caso di specie in materia di compensi maturati in sede penale, correttamente la controversia è stata incardinata seguendo il rito ordinario e di fronte al Giudice competente per valore.
Deve quindi procedersi a valutare nel merito la fondatezza della domanda di liquidazione dei compensi. L'appellante, deducendo di essere stata nominata difensore d'ufficio dell'appellato CP_1 ha sostenuto di aver svolto la propria attività professionale nell'ambito dell'udienza di convalida dell'arresto tenutasi in data 20.4.2021 e del successivo giudizio direttissimo tenutosi nella medesima data, ha chiesto la liquidazione dell'importo di € 3.480,00 oltre accessori di legge.
pagina 2 di 3 Dalla documentazione ed in particolare dai verbali d'udienza prodotti, risulta lo svolgimento dell'attività professionale allegata quale difensore nominato d'ufficio. Tenuto conto dell'epoca di svolgimento e conclusione dell'attività professionale deve farsi applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 tabella n. 15.
Considerato che
l'attività professionale è stata svolta in un unico contesto temporale
(udienza del 20.4.2021), che all'appellato è stato contestato un unico capo d'imputazione per violazione della disciplina sugli stupefacenti e che quindi si è trattato di attività difensiva di natura non complessa, si ritiene di dover applicare i valori minimi previsti per le attività corrispondenti alla fase di convalida e a quella dibattimentale (limitata alla fase introduttiva) ed in particolare i seguenti importi: per la convalida fase studio € 180,00, fase introduttiva/istruttoria € 585,00, fase decisionale € 675,00, per la fase dibattimentale solo fase studio/introduttiva € 270,00.
L'appellato deve essere quindi condannato al pagamento, in favore dell'appellante, a titolo di compenso professionale della somma di € 1.710,00, oltre € 6,50 per spese postali, accessori di legge ed interessi dalla data di introduzione del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in considerazione della natura della causa, per cui non è stata svolta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
19550/2022, condanna l pagamento in favore dell'avv. della somma di CP_1 Parte_1
€ 1.710,00 a titolo di compensi, per l'attività professionale svolta, oltre € 6,50 per spese postali, spese generali, IVA e CPA ed interessi dalla data di introduzione del giudizio;
- condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in € 600,00 per compensi e per il secondo grado in €
900,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9.1.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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