Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00338/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2023, proposto da
RD De IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Guantario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carovigno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Frediani, RD Schininà, Francesco Androne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza dirigenziale emessa dal Comune di Carovigno avente ad oggetto l'annullamento dell'ordinanza edilizia comunale n. 23 del 10.02.2023, notificata il 13.05.2023, recante ordine di rimozione/demolizione di opere edilizie asseritamente abusive, per assenza del titolo abilitativo, presso l'immobile ubicato in Carovigno alla Via Londra s.n. (Fg. 15, particella 1049 sub 5) e ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell''art.31 del d.p.r.380/01 e s.m.i.;
- degli avvertimenti acquisitivi e sanzionatori ulteriori, ivi inclusi gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, con particolare riferimento, ove occorra, alla relazione di servizio di sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale avutosi in data 15.09.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 11 luglio 2023 e depositato in data 17 luglio 2023, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, degli atti, come meglio indicati in epigrafe, a mezzo dei quali il Comune di Carovigno ha accertato la realizzazione di opere edilizie in assenza dei prescritti titoli abilitativi, ordinandone la demolizione.
2. Il ricorrente è proprietario di un immobile, sito nel Comune di Carovigno, presso il quale ha realizzato, a chiusura dell’area sottostante l’aggetto del balcone, una vetrata trasparente a pacchetto, poggiata su un muretto di cemento preesistente, e un barbecue in muratura con canna fumaria, collocato sempre nell’area sottostante al balcone.
2.1. Il Comune di Carovigno, a seguito di sopralluogo presso l’immobile, ritenuta l’illegittimità delle opere realizzate dal ricorrente, emetteva l’ordinanza n. 23 del 10 febbraio 2023, con la quale ne intimava la demolizione e disponeva il ripristino dello stato dei luoghi.
2.2. Il ricorrente ha, pertanto, proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del provvedimento demolitorio e degli atti connessi sulla scorta del seguente motivo di censura:
“ Eccesso di potere per difetto dei presupposti, falsa presupposizione ed erronea valutazione dei presupposti giuridici e di fatto, difettosa istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 nonché 32 e 33 del T.U. Edilizia d.p.r. n. 380/2001 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 10 T.U. Edilizia con riferimento all’art. 6, comma 1 b-bis T.U. edilizia d.p.r. n. 380/2001 ”.
Il ricorrente ha contestato l’illegittimità dell’ordine di demolizione per violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che le opere di cui è stata ordinata la rimozione sarebbero ascrivibili all’ambito dell’edilizia libera ex art. 6 d.P.R. 380/2001 e, pertanto, la loro realizzazione non richiederebbe alcun titolo abilitativo. A tal fine ha evidenziato, in particolare, che la vetrata sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 6, co. 1, lett. b-bis), d.P.R. 380/2001, mentre il barbecue in muratura costituirebbe un mero elemento d’arredo, inidoneo ad integrare un’opera sanzionabile con la demolizione. Nell’ambito del medesimo motivo di censura, inoltre, il ricorrente ha contestato la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 d.P.R. 380/2001, citati nel provvedimento impugnato, sostenendo che le opere contestate non potrebbero qualificarsi come interventi di nuova costruzione e deducendo, inoltre, la loro irrilevanza sotto il profilo idrogeologico e paesaggistico.
2.3. Il Comune di Carovigno si è costituito in giudizio in data 5 settembre 2023 per resistere al ricorso, depositando una memoria difensiva. L’Amministrazione, in sintesi, ha sostenuto la legittimità del provvedimento demolitorio, deducendo, in particolare, la non riconducibilità all’edilizia libera della struttura in vetro, in quanto la sua realizzazione avrebbe determinato la creazione di un nuovo volume. Ha evidenziato, inoltre, che, trovandosi l’immobile in zona soggetta a vincolo paesaggistico, anche per l’esecuzione di opere di edilizia libera sarebbe comunque necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, nel caso di specie mancante.
2.4. Il ricorrente ha depositato memoria in data 12 settembre 2023, con la quale ha replicato, in particolare, alle deduzioni della difesa del Comune in ordine alle conseguenze correlate al vincolo paesaggistico gravante nell’area. A tal fine ha sostenuto la riconducibilità della vetrata (e, in generale, degli interventi di edilizia libera) alle fattispecie per le quali il d.P.R. 31/2017 non richiede il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Quanto al barbecue in muratura ne ha, invece, rappresentato l’irrilevanza sotto il profilo paesaggistico, trovandosi all’interno di uno spazio già rientrante all’interno dell’edificio e costituendo un mero arredo di un’area coperta.
2.5. Con ordinanza n. 473 del 18 settembre 2023, questo TAR ha accolto la domanda cautelare formulata da parte del ricorrente, disponendo la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.
2.6. In data 16 gennaio 2025, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ribadito le precedenti considerazioni.
2.7. Con memoria depositata in data 17 gennaio 2025, il Comune ha ribadito la rilevanza sotto il profilo edilizio delle opere in contestazione, ha precisato che anche l’art. 6 d.P.R. 380/2001, in materia di edilizia libera, fa salve le disposizioni del codice del paesaggio e ha dedotto la non riconducibilità degli interventi realizzati alle ipotesi per le quali è escluso il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, come individuate dall’allegato A al d.P.R. 31/2017, concludendo, quindi, per la legittimità del provvedimento demolitorio.
2.8. Il ricorrente ha depositato memoria di replica in data 28 gennaio 2025, con la quale, in risposta a quanto sostenuto dall’Amministrazione comunale, ha ribadito le considerazioni esposte in ordine alla corretta qualificazione degli interventi realizzati.
2.9. Ad esito dell’udienza pubblica del 19 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
4. Con l’unico motivo di ricorso proposto, parte ricorrente, in sintesi, ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento demolitorio, evidenziando la riconducibilità delle opere in contestazione al novero degli interventi di edilizia libera, per come definiti dall’art. 6 d.P.R. 380/2001, l’erroneità del richiamo, contenuto nel provvedimento, alle disposizioni sanzionatorie relative agli interventi di nuova costruzione (in quanto fattispecie non riscontrabile nel caso in esame) e dedotto l’irrilevanza degli interventi realizzati sotto il profilo paesaggistico ed idrogeologico.
4.1. Il motivo di ricorso è infondato.
4.2. Il Collegio ritiene dirimente, ai fini della decisione, procedere immediatamente all’esame della questione relativa alle conseguenze della realizzazione delle opere in contestazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico, trattandosi di profilo di carattere assorbente e tale da rendere irrilevante la diversa questione relativa alla riconducibilità o meno dei manufatti nell’ambito dell’edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. 380/2021.
4.3. Come espressamente si legge nel provvedimento impugnato, infatti, l’area in questione è interessata dalla presenza di beni paesaggistici ex art. 134, co. 1, lett. a) e 142, co. 1, d.lgs. 42/2004, ulteriori contesti paesaggistici ex art. 143, co. 1, lett. e), d.lgs. 42/2004 ed è sottoposta a vincolo idrogeologico ex art. 1 r.d. 3267/1923, come risulta dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia. Nel provvedimento, inoltre, è espressamente contestata non soltanto la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 (ossia la realizzazione di interventi “ in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali ”), ma, altresì, la mancanza “ delle ulteriori necessarie autorizzazioni preventive ed in particolare dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Nulla Osta Idrogeologico forestale di cui all’art. 1 del R.D. del 30/12/23 n. 3267 ”.
4.4. Ciò premesso, deve rilevarsi che l’art. 6, co. 1, d.P.R. 380/2001, prima di procedere all’elencazione degli interventi per i quali non è richiesto il rilascio di titolo abilitativo, fa salva, in ogni caso, l’applicazione delle “ prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e … delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ”.
4.5. Ne discende, quindi, che la riconducibilità di un’opera agli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del d.P.R. 380/2001 non implica che la stessa sia sempre realizzabile in assenza di titolo, dovendosi comunque dare applicazione alle disposizioni che disciplinano i vincoli eventualmente gravanti nell’area di intervento, anche ove ne subordinino l’esecuzione al rilascio di un’autorizzazione preventiva. Il Collegio, infatti, ritiene di condividere l’orientamento secondo cui “ Le norme urbanistiche e quelle paesistiche hanno finalità diverse, e anche quando utilizzano gli stessi parametri (ad esempio, volumi e superfici utili) associano agli stessi un significato diverso. Ad esempio, un volume utile per la disciplina urbanistica è tale anche per la disciplina paesistica solo se ha un impatto evidente sul paesaggio tutelato. Per converso, un'opera di contenuto edilizio ridotto o minimo richiede comunque l'autorizzazione paesistica, quando intercetti un elemento paesistico di pregio; … conferma è desumibile dall'art. 167 comma 4 del Dlgs. 42/2004, che tra le fattispecie idonee alla sanatoria paesistica indica la manutenzione ordinaria e straordinaria, ossia opere di edilizia libera (manutenzione ordinaria) o sottoposte a SCIA (manutenzione straordinaria) ” (TAR Brescia, sent. n. 528 dell’8 luglio 2020) e, più, in generale anche “ i lavori … che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente autorizzati ”.
4.6. Ulteriore conferma si desume, altresì, dalle disposizioni contenute nel d.P.R. 31/2017, il quale, mediante l’elencazione contenuta nell’allegato A, individua in modo del tutto autonomo le opere edilizie delle quali è consentita l’esecuzione in assenza di autorizzazione paesaggistica, utilizzando definizioni non comparabili con quelle di cui al d.P.R. 380/2001.
4.7. Ciò posto, il provvedimento demolitorio impugnato ha rilevato l’intervenuta realizzazione di opere di chiusura dell’aggetto retrostante il fabbricato, con creazione di volumetria, e di un barbecue in muratura. Trattasi, quindi, di interventi di natura edilizia, non riconducibili a nessuna delle ipotesi contemplate nell’allegato A al d.P.R. 31/2017 e, per tale ragione, la loro realizzazione avrebbero richiesto il preventivo rilascio di uno dei titoli previsti dalla normativa paesaggistica.
4.8. Deve precisarsi, inoltre, con specifico riferimento al barbecue in muratura, che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, lo stesso integra un’opera edilizia vera e propria, seppur di modesta entità, dato che i barbecue in muratura sono espressamente contemplati dal glossario di cui al d.m. del 2 marzo 2018 all’ipotesi n. 43. Inoltre, pur se collocato al di sotto dell’aggetto del balcone, l’opera si trova comunque in un’area esterna e, pertanto, avrebbe dovuto essere sottoposta alla valutazione dell’autorità di tutela del vincolo.
4.9. Infine, il Collegio rileva che l’elencazione contenuta nell’allegato A al d.P.R. 31/2017 non può che essere considerata di stretta interpretazione, trattandosi di disposizione eccezionale, in quanto di carattere derogatorio rispetto alla previsione generale di cui all’art. 146, co. 2, d.lgs. 42/2004, che prescrive la necessaria acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di interventi in aree sottoposte a vicolo. Per tale ragione la tesi del ricorrente secondo cui dovrebbe optarsi per una lettera estensiva della disciplina in questione non può trovare accoglimento.
4.10. Da quanto detto discende, pertanto, la legittimità dell’ordinanza n. 23 del 10 febbraio 2023, avendo il Comune di Carovigno correttamente disposto la demolizione delle opere edilizie realizzate da parte del ricorrente in mancanza del necessario titolo paesaggistico abilitativo.
4.11. I suesposti rilievi, in quanto da soli idonei a sorreggere la motivazione del provvedimento impugnato, consentono di prescindere dall’esame delle ulteriori contestazioni formulate nel ricorso, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l'accertamento dell'inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni, con salvezza degli atti impugnati" (C.d.S, IV, 17.9.2012, n. 4924. In termini confermativi, cfr. altresì, ex multis, C.d.S, III, 12.9.2012, n. 4850; C.d.S, IV, 30.5.2005, n. 2767) ” (Cons. Stato, sent. n. 8820 del 5 novembre 2024).
4.12. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità delle vicende di causa e della modesta entità delle opere di cui è stata contestata l’illegittima realizzazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Cucchiara | Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO