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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 08/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 658/2024 promossa
DA
n persona del legale rappresentante pro tempore , C.F. Parte_1 Parte_2
e P. IVA , corrente a Porto San Giorgio in via Pio Panfili n. 172, rappresentata e difesa, P.IVA_1
giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti Biondi Corinna ed Interlenghi Renzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. nato il [...] a [...], rappresentato CP_1 C.F._1
e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Petritola Pierluigi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE avente ad oggetto Risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza dell'8 aprile 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 novembre 2024 la società operante nel segmento Parte_1 delle spedizioni e dei trasporti, esponeva:
- che il dipendente assunto il 14.10.2020 con qualifica di autista di CP_1 autoarticolato/autotreno ed inquadramento al livello C3 del c.c.n.l. Spedizioni, Trasporti e
Logistica e dimessosi dall'11 settembre 2023, il 20 gennaio 2023 ad ore 4,20 circa, nell'esercizio delle mansioni alla guida dell'autoarticolato aziendale targato GJ70BP con semirimorchio targato XA459PT, era stato coinvolto in un sinistro stradale, riportando lesioni personali;
- che, in particolare, percorrendo il tratto autostradale A14 in direzione sud, egli, all'altezza del km 213+091 in un tratto rettilineo di strada, aveva impattato con la parte fronte/spigolare destra del mezzo contro la cuspide corredata dagli attenuatori d'urto e relative lame guardrail per poi arrestarsi sul margine destro, ed in loco non erano state accertate tracce di frenata;
- di aver contestato, nel settembre del 2023, in via disciplinare un danneggiamento al veicolo targato GB853HV al lavoratore, senza poi elevare alcuna sanzione per le intervenute dimissioni di costui.
Nel ritenere la sussistenza di un contegno negligente del dipendente, ricavabile da assenza di impatto con altri veicoli e di frenata, tratto di strada pianeggiante e velocità sostenuta, e nel richiamare la responsabilità di questi per i danni arrecati, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 30 del c.c.n.l. di settore, chiedeva al medesimo il ristoro dei danni pari ad € 25.586,72 al netto della liquidazione del danno operata dalla compagnia assicurativa.
Con memoria difensiva depositata il 29 dicembre 2024 si costituiva CP_1 deducendo:
- la mancanza di tempestività dell'azione disciplinare;
- la costrizione datoriale nel rassegnare le dimissioni sotto minaccia del ristoro del danno;
- l'assenza di copertura assicurativa per danni al conducente;
- la sproporzione tra importo risarcitorio preteso dal datore di lavoro e lo stipendio percepito dal lavoratore;
- l'assenza di esplicita previsione di responsabilità per i danni arrecati ai mezzi nel contratto di lavoro;
- il suo omesso coinvolgimento nelle trattative con l'assicurazione per il risarcimento del danno e l'omesso esercizio dell'azione di rivalsa da parte della compagnia assicurativa;
- che il fatto era avvenuto per causa a lui non imputabile;
- l'erroneità dei conteggi, per non esser stati decurtati la svalutazione del mezzo ed i contributi ricevuti.
Insisteva nella reiezione del ricorso e, in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento della nullità/annullabilità delle dimissioni e la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione.
La causa, istruita con le produzioni di parte non venendo ammesse le prove testimoniali perché superflue, generiche, valutative e non incidenti, è stata discussa in forma orale all'udienza dell'8 aprile 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c.. Va premesso che è stato dipendente della società dal 24 CP_1 Parte_1 ottobre 2020, in forza di contratto inizialmente a termine poi trasformato a tempo indeterminato con qualifica di autista di autoarticolato al livello C3 del c.c.n.l. Spedizioni, Trasporti e Logistica.
Il rapporto di lavoro si è concluso formalmente con le dimissioni rassegnate dal dipendente l'11 settembre 2023.
Nel corso del rapporto di lavoro, il giorno 20 gennaio 2023 ad ore 4,20 circa, il dipendente, mentre si trovava alla guida dell'autoarticolato targato GJ702BP, affidatogli dal datore di lavoro, lungo l'autostrada A14 in direzione sud poco prima dell'uscita di Ancona nord dopo una curva sinistrorsa ed all'inizio di un rettilineo su fondo stradale asciutto al km 213 + 091, andava ad impattare contro la cuspide che divideva la carreggiata sud dalla decelerazione dello svincolo di Ancona nord.
Al km 213+224 il mezzo terminava il moto e si adagiava, la cabina appariva sganciata dal piano di appoggio ed il parabrezza era adagiato sul piano stradale.
In relazione a tale fatto il datore di lavoro chiede il ristoro del danno patito al mezzo, ritenendo sussistente la colpa in capo al lavoratore, il quale, dal canto suo, reputa la pretesa datoriale infondata ed allega l'esistenza di condotte intimidatorie volte a fargli rassegnare le dimissioni.
Riguardo all'azione di responsabilità del lavoratore per danni cagionati ai beni datoriali, trova applicazione l'art. 1218 c.c. in tema di responsabilità contrattuale, risultando la diligenza, espressamente prevista dall'art. 2104 c.c., modalità di esplicazione della prestazione lavorativa e specificazione di quanto previsto dall'art. 1176 c.c. in riferimento ad ogni rapporto obbligatorio.
Tale modalità di cura del bene affidato connota anche i limiti entro cui è richiesto l'adempimento, in altre parole quando la prestazione lavorativa va eseguita mediante un bene concesso in uso al lavoratore dal datore di lavoro, nella prestazione rientra l'uso di esso con cura in modo da evitare danni, danni che assurgono ad inadempimento.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, il datore di lavoro deve provare il danno, alla stregua di mancanza o inesattezza della prestazione, ed il rapporto di causalità tra esso e la condotta attiva o omissiva del dipendente, ma non anche l'assenza di diligenza di quest'ultimo, trattandosi peraltro di circostanza spesso avulsa dalla sfera di conoscibilità datoriale.
Spetterà al debitore-lavoratore, alla stregua dell'art. 2697 c.c., dimostrare l'insussistenza di inadempimento o l'adozione della cura normativamente prevista, di talché l'inadempimento si colloca in un'area esterna ai limiti dell'adempimento.
La diligenza naturalmente va rapportata alla natura ed agli aspetti della prestazione – qualifica professionale, natura delle mansioni, capacità ed esperienza del lavoratore -.
Nel caso di specie il datore di lavoro ha documentato il danno al mezzo e la sua derivazione dalla guida del dipendente, il quale non ha dimostrato di aver usato l'ordinaria diligenza alla guida dell'autocarro tanto che, in rapporto al manto stradale asciutto ed in condizioni buone, al tratto rettilineo in cui è avvenuto il fatto, all'assenza di avverse condizioni metereologiche o condizioni di viabilità, è stata elevata sanzione di cui all'art. 141 II comma del d. lgs. n. 285/1992 per non aver conservato il controllo del veicolo nelle manovre e non averle compiute in condizioni di sicurezza, sulla base dei rilievi concreti di condizione stradale e del mezzo e non di mere deduzioni dei verbalizzanti.
In tale quadro di assenza di elementi relativi alla strada o il mezzo tali da obliterare la colpa del conducente, va ritenuta l'assenza di diligenza del lavoratore, che dovrà dunque risarcire il danno al datore di lavoro, alla stregua tanto delle superiori considerazioni in punto di responsabilità quanto dell'art. 30 II comma del c.c.n.l. Trasporto e Spedizioni che, applicandosi al rapporto di lavoro de quo anche in virtù del richiamo ad opera del contratto individuale e comunque della sua sottoscrizione per mano di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, prevede esplicitamente la responsabilità del lavoratore per danni ai mezzi o smarrimenti di merce, salvo caso fortuito o forza maggiore.
Si trattava, peraltro, di lavoratore con esperienza di più anni alla guida e non certo un novizio del settore.
A nulla influisce il mancato esercizio dell'azione di surroga da parte dell'assicurazione nei confronti del resistente quale autore del danno, trattandosi di autonoma iniziativa rimessa alla discrezionalità dell'impresa assicuratrice e non incidente nel diritto del datore di lavoro al ristoro del danno nei confronti del lavoratore inadempiente al dovere di diligenza.
Ininfluente, altresì, la deduzione sulla mancanza di copertura assicurativa per i danni al conducente, non sussistendo, per il danno occorso al resistente, alcuna colpa datoriale foriera di responsabilità ex art. 2087 c.c..
Sul quantum, va osservato che la parte ricorrente non ha prodotto i contratti di assicurazione da cui determinare la franchigia e, in assenza di prova documentale dello scoperto assicurativo in rapporto al valore del mezzo al tempo del sinistro, tale posta di danno non può esser riconosciuta, non essendo sufficiente quanto indicato nella proposta di liquidazione.
Peraltro dalle quietanze in atti in ordine alla liquidazione da parte della compagnia assicurativa, la società datoriale detentrice dei mezzi incidentato ha dichiarato di esser stata interamente soddisfatta del risarcimento integrale (per i danni patiti) ricevuto.
Risultano, invece, documentate le spese di recupero dei mezzi a cura della società per € CP_2
4.386,51 e della carrozzeria per € 7.450,82, importi da cui va dedotto l'importo Parte_3 liquidato di € 2.779,00 coperto dall'assicurazione e, così, emerge per differenza un esborso datoriale di € 9.058,33. Neppure la perdita di carburante risulta accertata specificamente nella quantità.
In tali limiti va dunque accolta la pretesa risarcitoria datoriale, importo cui vanno aggiunti, trattandosi di credito di valore, la rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. e gli interessi legali sino al saldo effettivo.
Sotto il profilo dell'invalidità delle dimissioni per esser state rassegnate non volontariamente dal lavoratore, ma sotto minaccia di un risarcimento del danno per quanto accaduto, non appare conclamata una condotta datoriale intimidatoria concretizzante violenza morale e la domanda riconvenzionale appare infondata, non risultando neppure le prove testi richieste, peraltro indicanti fatti appresi de relato dal teste per le confidenze ricevute dal resistente, decisive sul punto.
La contestazione disciplinare dell'11 settembre 2023, relativa a deterioramento di penumatici, in assenza di ulteriori fatti a sostegno appare di per sé asettica nel documentare una condotta del datore di lavoro pretestuosa e costrittiva alle dimissioni.
Tenuto conto della qualità delle parti e dell'accoglimento limitato del ricorso nel quantum rispetto alla domanda, si reputa equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, accertata la responsabilità di , ai sensi dell'art. 2104 c.c., per i danni cagionati ai beni aziendali il CP_1
20 gennaio 2023 alla guida dell'autoarticolato targato GJ702BP con annesso rimorchio, condanna il resistente al risarcimento del danno alla ricorrente società datoriale , pari ad € Parte_1
9.058,33, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed interessi legali sino al saldo effettivo.
Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal resistente.
Visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Fermo, 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan