Articolo 1 della Legge 22 settembre 1960, n. 1080
Articolo 2
Versione
27 ottobre 1960
Art. 1.
I musei appartenenti ad enti diversi dallo Stato, a seconda della importanza delle loro collezioni ed in rapporto ad una adeguata organizzazione artistica, scientifica e culturale rispondente all'interesse nazionale che essi rivestono, vengono ripartiti nelle seguenti quattro categorie:
1) musei multipli;
2) musei grandi;
3) musei medi;
4) musei minori.
L'assegnazione dei musei alle singole categorie e i trasferimenti da categoria a categoria vengono stabiliti con decreto dei Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione a seguito del parere espresso da un Comitato composto da:
un rappresentante del Ministero della pubblica;
istruzione, che presiede il Comitato;
un rappresentante del Ministero dell'interno;
due rappresentanti del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti;
due Sovrintendenti, uno per le antichita' e l'altro per l'arte medioevale e moderna;
un rappresentante dell'Associazione dei comuni e uno dell'Associazione delle province;
un rappresentante dell'Associazione dei direttori e funzionari dei musei locali.
Il Comitato e' nominato per decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Esso ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1960