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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per rinuncia delle parti, nella causa avente n. 16308/2020 R.G.; causa pendente tra:
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via San Giacomo dei Parte_1
Capri n. 21, presso lo studio dell'avv. Claudia Resciniti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2 elettivamente domiciliati in Caivano, alla via Santa Barbara n. 129, presso lo studio dell'avv. Biagio Graniero Esposito, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
Controparte_4
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_5
– LITISCONSORTE – CONTUMACE Controparte_4
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con ricorso del 31/10/2019 spiegava opposizione in Parte_1 relazione al pignoramento del 3/10/2019 notificato ad istanza della CP_1 ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 per il recupero della somma
[...] di euro 552,25 a titolo di IMU dovuta in favore del in forza Controparte_2 dell'ingiunzione di pagamento n. 9/2018 del 30/7/2018 notificata in data
5/4/2019.
L'opponente premetteva di aver avuto conoscenza del pignoramento in questione a mezzo missiva del 24/10/2019 e, in ogni caso, a seguito di comunicazione a mezzo
PEC del 28/10/2019 a cura del terzo (quale proprio datore Controparte_3 di lavoro) e di aver successivamente riscontrato l'esistenza del vincolo del pignoramento anche sulle somme detenute dal terzo Controparte_5
Nel merito, l'opponente:
eccepiva la nullità del pignoramento in ragione dell'incompetenza per territorio dell'agente della riscossione in violazione dell'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973
(doglianza integrante il primo motivo di opposizione);
postulava l'omessa notificazione dell'ingiunzione di pagamento a fondamento dell'intrapresa esecuzione e, conseguentemente, eccepiva l'estinzione del credito azionato in ragione del decorso del termine di prescrizione quinquennale (venendo in gioco somme dovute a titolo di IMU per l'anno 2012) (doglianza integrante il secondo motivo di opposizione);
contestava il diritto della società di agire esecutivamente sul Controparte_1 proprio patrimonio personale e, sul punto, postulava la violazione dell'art. 490 cod. civ. in presenza di un debito ereditario e dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (doglianza integrante il terzo motivo di opposizione);
eccepiva la nullità del pignoramento in ragione dell'omessa preliminare notificazione dell'ingiunzione di pagamento o, comunque, di atto di precetto
(doglianza integrante il quarto motivo di opposizione).
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio e della costituzione della parte opposta, le parti dichiaravano aver avuto luogo il pagamento delle somme a cura dell'esecutato (con riserva di ripetizione) e la conseguente revoca del pignoramento con svincolo delle somme presso i terzi;
quindi, con ordinanza del 6/2/2020 il giudice dell'esecuzione dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione ed assegnava termine di novanta giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sull'opposizione.
Con atto di citazione notificato in data 30/6/2020 introduceva Parte_1 quindi il giudizio in questione;
sotto questo profilo, reiterava unicamente le doglianze integranti il primo ed il terzo motivo di opposizione sopra indicati;
aggiungeva, inoltre, che non fosse dovuta la somma di euro 89,40 richiesta con l'ingiunzione di pagamento a titolo di sanzioni, postulando che – venendo in gioco un debito ereditario – le sanzioni non fossero trasmissibili agli eredi.
Sulla scorta di tali considerazioni, dunque, domandava dichiararsi la nullità del pignoramento eseguito dall'agente della riscossione e, in ogni caso, l'impignorabilità dei propri beni personali;
domandava, altresì, condannarsi parte opposta alla restituzione delle somme versate e, in particolar modo, della somma di euro 89,40 a titolo di sanzioni.
Si costituiva la parte opposta e , la quale Controparte_1 Controparte_2 premetteva aver avuto luogo il discarico in data 16/10/2019 a cura del CP_2
della somma di euro 89,40 richiesta a titolo di sanzioni e la restituzione della
[...] stessa con bonifico del 29/6/2020; postulava, in ogni caso, l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure sollevate con l'opposizione e ne domandava il rigetto.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata anzitutto la contumacia dei terzi pignorati ed Controparte_3 Controparte_5
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa all'esito dell'ordine di integrazione del contraddittorio.
§ 3. Sempre in limine litis osserva questo giudice come sia inammissibile nella presente sede la contestazione circa la debenza dell'importo di euro 89,40 preteso a titolo di sanzioni (e la correlata domanda di ripetizione della somma indebitamente corrisposta).
A ben vedere, la doglianza in questione è stata formulata per la prima volta con l'atto di citazione in riassunzione del giudizio di merito.
Per contro, costituisce principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.,
l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda”, con la conseguenza che “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (Cass. 28 giugno 2019, n. 17441; Cass. 20 gennaio 2011, n. 1328; Cass. 7 marzo 2003, n. 3477). § 4. Nel merito, sono infondate le doglianze reiterate nel presente giudizio di merito (si ribadisce, il primo ed il terzo motivo di opposizione).
Per quanto concerne la contestazione circa l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione (integrante un'opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c. in quanto involgente la regolarità formale dell'atto esecutivo), non appare fuor luogo evidenziare come l'azione esecutiva sia stata promossa dalla società nella CP_1 qualità di concessionario per la riscossione dei tributi di un ente locale (il CP_2
) e, segnatamente, sulla scorta di un contratto di affidamento del servizio in
[...] questione.
In buona sostanza, si tratta dell'affidamento del servizio di riscossione disciplinato dagli artt. 52 e 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, disposizioni che riconoscono agli enti locali una specifica ed autonoma potestà regolamentare in materia.
Ne discende che non trova applicazione la previsione dell'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che – una volta optato per l'affidamento in concessione a soggetto esterno all'esito di procedura competitiva (come nel caso di specie) – è quest'ultimo il soggetto deputato alla relativa attività, senza che possano prospettarsi limitazioni di carattere territoriale.
§ 5. Neppure merita condivisione la doglianza relativa alla violazione dell'art. 490 cod. civ. e alla pretesa impignorabilità del patrimonio personale dell'esecutato
(integrante un'opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. in quanto involgente il diritto di procedere ad esecuzione forzata).
Al riguardo, occorre considerare come il titolo esecutivo azionato (l'ingiunzione di pagamento n. 9/2018 del 30/7/2018 notificata in data 5/4/2019) sia stato formato nei confronti di nella qualità di erede di in Parte_1 Persona_1 relazione alle somme dovute a titolo di I.M.U. per l'anno 2012 (cfr. la documentazione allegata alla comparsa di parte opposta).
A fronte di tale circostanza non è stata fornita alcuna prova del fatto che l'eredità della predetta sia stata accettata con beneficio d'inventario: invero, Persona_1
l'unico documento prodotto è l'accettazione beneficiata riferita all'eredità relitta di
(deceduto il 9/2/2007), documento che non assume alcun rilievo Persona_2 vuoi perché riferito ad altro soggetto, vuoi perché la data di insorgenza del debito esclude ogni riferibilità allo stesso (essendo, si ribadisce, il periodo d'imposta successivo al decesso). § 6. Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata.
Deve conseguentemente rigettarsi anche la domanda di restituzione delle somme versate dall'esecutato, atteso che la ripetizione postulerebbe l'accoglimento dell'opposizione.
§ 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione sino ad euro 1.100,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 ed al D.M. n. 147 del 2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione delle voci per le altre fasi (per la ridotta attività difensiva complessivamente svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia dei terzi pignorati ed Controparte_3 [...]
Controparte_5
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 232,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed
IVA come per legge.
DISPONE l'attribuzione delle spese di lite sopra liquidate in favore dell'avv.
Biagio Graniero Esposito per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 10/04/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per rinuncia delle parti, nella causa avente n. 16308/2020 R.G.; causa pendente tra:
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via San Giacomo dei Parte_1
Capri n. 21, presso lo studio dell'avv. Claudia Resciniti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2 elettivamente domiciliati in Caivano, alla via Santa Barbara n. 129, presso lo studio dell'avv. Biagio Graniero Esposito, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
Controparte_4
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_5
– LITISCONSORTE – CONTUMACE Controparte_4
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con ricorso del 31/10/2019 spiegava opposizione in Parte_1 relazione al pignoramento del 3/10/2019 notificato ad istanza della CP_1 ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 per il recupero della somma
[...] di euro 552,25 a titolo di IMU dovuta in favore del in forza Controparte_2 dell'ingiunzione di pagamento n. 9/2018 del 30/7/2018 notificata in data
5/4/2019.
L'opponente premetteva di aver avuto conoscenza del pignoramento in questione a mezzo missiva del 24/10/2019 e, in ogni caso, a seguito di comunicazione a mezzo
PEC del 28/10/2019 a cura del terzo (quale proprio datore Controparte_3 di lavoro) e di aver successivamente riscontrato l'esistenza del vincolo del pignoramento anche sulle somme detenute dal terzo Controparte_5
Nel merito, l'opponente:
eccepiva la nullità del pignoramento in ragione dell'incompetenza per territorio dell'agente della riscossione in violazione dell'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973
(doglianza integrante il primo motivo di opposizione);
postulava l'omessa notificazione dell'ingiunzione di pagamento a fondamento dell'intrapresa esecuzione e, conseguentemente, eccepiva l'estinzione del credito azionato in ragione del decorso del termine di prescrizione quinquennale (venendo in gioco somme dovute a titolo di IMU per l'anno 2012) (doglianza integrante il secondo motivo di opposizione);
contestava il diritto della società di agire esecutivamente sul Controparte_1 proprio patrimonio personale e, sul punto, postulava la violazione dell'art. 490 cod. civ. in presenza di un debito ereditario e dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (doglianza integrante il terzo motivo di opposizione);
eccepiva la nullità del pignoramento in ragione dell'omessa preliminare notificazione dell'ingiunzione di pagamento o, comunque, di atto di precetto
(doglianza integrante il quarto motivo di opposizione).
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio e della costituzione della parte opposta, le parti dichiaravano aver avuto luogo il pagamento delle somme a cura dell'esecutato (con riserva di ripetizione) e la conseguente revoca del pignoramento con svincolo delle somme presso i terzi;
quindi, con ordinanza del 6/2/2020 il giudice dell'esecuzione dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione ed assegnava termine di novanta giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sull'opposizione.
Con atto di citazione notificato in data 30/6/2020 introduceva Parte_1 quindi il giudizio in questione;
sotto questo profilo, reiterava unicamente le doglianze integranti il primo ed il terzo motivo di opposizione sopra indicati;
aggiungeva, inoltre, che non fosse dovuta la somma di euro 89,40 richiesta con l'ingiunzione di pagamento a titolo di sanzioni, postulando che – venendo in gioco un debito ereditario – le sanzioni non fossero trasmissibili agli eredi.
Sulla scorta di tali considerazioni, dunque, domandava dichiararsi la nullità del pignoramento eseguito dall'agente della riscossione e, in ogni caso, l'impignorabilità dei propri beni personali;
domandava, altresì, condannarsi parte opposta alla restituzione delle somme versate e, in particolar modo, della somma di euro 89,40 a titolo di sanzioni.
Si costituiva la parte opposta e , la quale Controparte_1 Controparte_2 premetteva aver avuto luogo il discarico in data 16/10/2019 a cura del CP_2
della somma di euro 89,40 richiesta a titolo di sanzioni e la restituzione della
[...] stessa con bonifico del 29/6/2020; postulava, in ogni caso, l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure sollevate con l'opposizione e ne domandava il rigetto.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata anzitutto la contumacia dei terzi pignorati ed Controparte_3 Controparte_5
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa all'esito dell'ordine di integrazione del contraddittorio.
§ 3. Sempre in limine litis osserva questo giudice come sia inammissibile nella presente sede la contestazione circa la debenza dell'importo di euro 89,40 preteso a titolo di sanzioni (e la correlata domanda di ripetizione della somma indebitamente corrisposta).
A ben vedere, la doglianza in questione è stata formulata per la prima volta con l'atto di citazione in riassunzione del giudizio di merito.
Per contro, costituisce principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.,
l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda”, con la conseguenza che “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (Cass. 28 giugno 2019, n. 17441; Cass. 20 gennaio 2011, n. 1328; Cass. 7 marzo 2003, n. 3477). § 4. Nel merito, sono infondate le doglianze reiterate nel presente giudizio di merito (si ribadisce, il primo ed il terzo motivo di opposizione).
Per quanto concerne la contestazione circa l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione (integrante un'opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c. in quanto involgente la regolarità formale dell'atto esecutivo), non appare fuor luogo evidenziare come l'azione esecutiva sia stata promossa dalla società nella CP_1 qualità di concessionario per la riscossione dei tributi di un ente locale (il CP_2
) e, segnatamente, sulla scorta di un contratto di affidamento del servizio in
[...] questione.
In buona sostanza, si tratta dell'affidamento del servizio di riscossione disciplinato dagli artt. 52 e 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, disposizioni che riconoscono agli enti locali una specifica ed autonoma potestà regolamentare in materia.
Ne discende che non trova applicazione la previsione dell'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che – una volta optato per l'affidamento in concessione a soggetto esterno all'esito di procedura competitiva (come nel caso di specie) – è quest'ultimo il soggetto deputato alla relativa attività, senza che possano prospettarsi limitazioni di carattere territoriale.
§ 5. Neppure merita condivisione la doglianza relativa alla violazione dell'art. 490 cod. civ. e alla pretesa impignorabilità del patrimonio personale dell'esecutato
(integrante un'opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. in quanto involgente il diritto di procedere ad esecuzione forzata).
Al riguardo, occorre considerare come il titolo esecutivo azionato (l'ingiunzione di pagamento n. 9/2018 del 30/7/2018 notificata in data 5/4/2019) sia stato formato nei confronti di nella qualità di erede di in Parte_1 Persona_1 relazione alle somme dovute a titolo di I.M.U. per l'anno 2012 (cfr. la documentazione allegata alla comparsa di parte opposta).
A fronte di tale circostanza non è stata fornita alcuna prova del fatto che l'eredità della predetta sia stata accettata con beneficio d'inventario: invero, Persona_1
l'unico documento prodotto è l'accettazione beneficiata riferita all'eredità relitta di
(deceduto il 9/2/2007), documento che non assume alcun rilievo Persona_2 vuoi perché riferito ad altro soggetto, vuoi perché la data di insorgenza del debito esclude ogni riferibilità allo stesso (essendo, si ribadisce, il periodo d'imposta successivo al decesso). § 6. Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata.
Deve conseguentemente rigettarsi anche la domanda di restituzione delle somme versate dall'esecutato, atteso che la ripetizione postulerebbe l'accoglimento dell'opposizione.
§ 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione sino ad euro 1.100,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 ed al D.M. n. 147 del 2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione delle voci per le altre fasi (per la ridotta attività difensiva complessivamente svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia dei terzi pignorati ed Controparte_3 [...]
Controparte_5
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 232,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed
IVA come per legge.
DISPONE l'attribuzione delle spese di lite sopra liquidate in favore dell'avv.
Biagio Graniero Esposito per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 10/04/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea