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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6457 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3703/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, vertente
Tra
1) , C.F. ; Parte_1 CodiceFiscale_1
2) C.F. ; Parte_2 CodiceFiscale_2
3) , C.F. ; Parte_3 CodiceFiscale_3
4) , C.F. ; Parte_4 CodiceFiscale_4
5) , C.F. ; Parte_5 CodiceFiscale_5
6) , C.F. ; Parte_6 CodiceFiscale_6
7) , C.F. Parte_7 CodiceFiscale_7
8) , C.F. ; Parte_8 CodiceFiscale_8
9) , C.F. ; Parte_9 CodiceFiscale_9
10) , C.F. ; Parte_10 CodiceFiscale_10
11) , C.F. ; Parte_11 CodiceFiscale_11
12) , C.F. ; Parte_12 CodiceFiscale_12
13) , C.F. ; Parte_13 CodiceFiscale_13 14) , C.F. ; Parte_14 CodiceFiscale_14
15) , C.F. ; Parte_15 CodiceFiscale_15
16) , C.F. ; Parte_16 CodiceFiscale_16
17) , C.F. ; Parte_17 CodiceFiscale_17
18) , C.F. Parte_18 CodiceFiscale_18
19) , C.F. ; Parte_19 CodiceFiscale_19
20) , C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_20
21) , C.F. ; Controparte_2 CodiceFiscale_21
22) , C.F. CP_3 CodiceFiscale_22
23) , C.F. ; Parte_20 CodiceFiscale_23
24) C.F. ; Parte_21 CodiceFiscale_24
25) , C.F. ; Parte_22 CodiceFiscale_25
26) C.F. ; Parte_23 CodiceFiscale_26
27) , C.F. ; Parte_24 CodiceFiscale_27
28) , C.F. ); Parte_25 CodiceFiscale_28
29) , C.F. ; Parte_26 CodiceFiscale_29
30) , C.F. ; Parte_27 CodiceFiscale_30
31) , C.F. ; Parte_28 CodiceFiscale_31
32) , C.F. ; Parte_29 CodiceFiscale_32
33) , C.F. ; Parte_30 CodiceFiscale_33
34) , C.F. ; Parte_31 CodiceFiscale_34
35) , C.F. ; Parte_32 CodiceFiscale_35
36) , C.F. ; Parte_33 CodiceFiscale_36
37) , C.F. Parte_34 CodiceFiscale_37
38) , C.F. ; Parte_35 CodiceFiscale_38
39) C.F. ; Parte_36 CodiceFiscale_39
40) , C.F. ; Parte_37 CodiceFiscale_40
41) , C.F. ; Parte_38 CodiceFiscale_41 42) , C.F. ; Parte_39 CodiceFiscale_42
43) , C.F. ; Parte_40 CodiceFiscale_43
44) , C.F. ; Parte_41 CodiceFiscale_44
45) , C.F. ; Parte_42 CodiceFiscale_45
46) , C.F. ; Parte_43 CodiceFiscale_46
47) , C.F. Parte_44 CodiceFiscale_47
48) , C.F. ; Parte_45 CodiceFiscale_48
49) , C.F. ; Parte_46 CodiceFiscale_49
50) , C.F. ; Parte_47 CodiceFiscale_50
51) , C.F. ; Parte_48 CodiceFiscale_51
52) , C.F. ); Parte_49 CodiceFiscale_52
53) , C.F. Parte_50 CodiceFiscale_53
54) , C.F. ; Parte_51 CodiceFiscale_54
55) , C.F. 52 ; Parte_52 C.F._55 C.F._56
56) , C.F. ; Parte_53 CodiceFiscale_57
57) , C.F. ; Parte_54 CodiceFiscale_58
58) , C.F. ; Parte_55 CodiceFiscale_59
59) , C.F. ; Parte_56 CodiceFiscale_60
60) , C.F. Parte_57 CodiceFiscale_61
61) , C.F. ; Parte_58 CodiceFiscale_62
62) , C.F. ; Parte_59 CodiceFiscale_63
63) C.F. ; Parte_60 CodiceFiscale_64
64) , C.F. ; Parte_61 CodiceFiscale_65
65) , C.F. ; Parte_62 CodiceFiscale_66
66) , C.F. ; Parte_63 CodiceFiscale_67
67) , C.F. ; Parte_64 CodiceFiscale_68
68) , C.F. ; Parte_65 CodiceFiscale_69
69) , C.F. ; Parte_66 CodiceFiscale_70 70) , C.F. RIO NGL. Parte_67 C.F._71
71) , C.F. Parte_68 CodiceFiscale_72
72) C.F. ; Parte_69 CodiceFiscale_73
73) , C.F. ; Parte_70 CodiceFiscale_74
74) , C.F. ; Parte_71 CodiceFiscale_75
75) , C.F. ; Parte_72 CodiceFiscale_76
76) , C.F. ; Parte_73 CodiceFiscale_77
77) , C.F. ; Parte_74 CodiceFiscale_78
78) , C.F. Parte_75 CodiceFiscale_79
79) , C.F. ; Parte_76 CodiceFiscale_80
80) , C.F. B872T; Parte_77 C.F._81
81) , C.F. Parte_78 CodiceFiscale_82
82) , C.F. Parte_79 CodiceFiscale_83
83) , C.F. Parte_80 CodiceFiscale_84
84) C.F. Parte_81 CodiceFiscale_85
85) , C.F. Parte_82 CodiceFiscale_86
86) , C.F. ; Parte_83 CodiceFiscale_87
87) , C.F. ; Parte_84 CodiceFiscale_88
88) , C.F. ; Parte_85 CodiceFiscale_89
89) , C.F. ; Parte_84 CodiceFiscale_90
90) , C.F. ; Parte_86 CodiceFiscale_91
91) , C.F. ; Parte_87 CodiceFiscale_92
92) , C.F. ; Parte_88 CodiceFiscale_93
93) , C.F. ; Parte_89 CodiceFiscale_94
94) , C.F. ; Parte_90 CodiceFiscale_95
95) , C.F. ; Parte_91 CodiceFiscale_96
96) C.F. Parte_92 CodiceFiscale_97
97) , C.F. ; Parte_93 CodiceFiscale_98 98) , C.F. ; Parte_94 CodiceFiscale_99
99) , C.F. ; Parte_95 CodiceFiscale_100
100) , C.F. ; Parte_96 CodiceFiscale_101
101) , C.F. ; Parte_97 CodiceFiscale_102
102) , C.F. ; Parte_98 CodiceFiscale_103
103) , C.F. ; Parte_99 CodiceFiscale_104
104) , ; Parte_100 CodiceFiscale_105
105) , C.F. ; Parte_101 CodiceFiscale_106
Il solo (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_84 C.F._107
EN IO (C.F. , presso lo studio del quale elettivamente C.F._108
domicilia in Caserta, Via Don Bosco n. 27, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
Tutti gli altri appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Piraino (C.F.
) ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso C.F._109
il suo studio, in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Gramsci n. 36, in forza di procura in calce alla citazione;
Appellanti
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Baldassarre (C.F.
, LA TI (C.F. e C.F._110 C.F._111 Controparte_5
(C.F. ), dell'Avvocatura della stessa ed elettivamente C.F._112 CP_4
domiciliata ai fini del presente giudizio presso i medesimi avvocati, in Roma, Via
Nazionale n. 91, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellata Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 984/2019 del
Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 15.01.2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
§1- Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe convenivano in giudizio la , per sentir accogliere dal Tribunale ordinario di Roma le CP_4
seguenti conclusioni:
“accertare i fatti, così come in premessa esposti, e conseguentemente dichiarare la convenuta responsabile per avere omesso di adeguatamente vigilare l'operato della
nonché condannarla, ex art. 2043 c.c., per responsabilità aquiliana;
per Parte_102
l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti da ciascuno degli attori, danni che dovranno essere proporzionalmente commisurati all'ammontare da ciascuno investito e non più recuperato a seguito dell'intervenuto fallimento dela tenendo conto sia del lucro cessante, rappresentato Parte_102
dalla mancata incamerazione degli interessi convenzionali come pattuiti, che del danno emergente, pari alla somma effettivamente da ciascuno degli attori versata
come accertata in sede di verifica dello stato passivo fallimentare, il Parte_102
tutto oltre interessi e la rivalutazione monetaria successiva, come per Legge, il tutto da quantificarsi in relazione alle risultanze processuali ed anche in via equitativa”.
A sostegno della pretesa gli attori - e gli intervenienti in via consortile - deducevano di avere ciascuno di essi stipulato con la (iscritta all'albo degli intermediari Pt_102
finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B., dal 16 aprile 1992), dei "contratti finanziari di investimento", che prevedevano: (a) la corresponsione di interessi annuali compresi tra il 13% ed il 14% del capitale investito, a mezzo di assegni bancari;
(b) la "scadenza quadrimestrale delle cedole"; (c) la possibilità di reinvestire, senza ulteriori spese, gli interessi percepiti ogni quadrimestre;
(d) l'assenza di commissioni di ingresso o di uscita dall'investimento; (e) l'assenza di commissioni annue;
(f) la possibilità di prelievi parziali dal conto fiduciario riservato all'affare; (e) la facoltà di disinvestire il capitale versato, senza preavviso;
(f) la durata annuale del contratto d'investimento, con clausola di rinnovo tacito, salvo disdetta del cliente;
- che tale tipo d'investimento, proposto dalla era stato impiegato da molti anni, e motivato anche Parte_102 dall'affidamento suscitato da tale società, la quale si fregiava dell'iscrizione all'albo degli intermediari (art. 106 TUB) al tempo tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi;
- che i rapporti di investimento, per un lungo periodo proseguiti regolarmente, improvvisamente avevano denunciato delle anomalie, sino a quando si erano radicalmente interrotti tuti i pagamenti, tanto che gli attori avevano rivolto, alla
[...]
, un'apposita richiesta di chiarimenti, con missiva raccomandata del 16 CP_4
novembre 2009; - che la , nel dare restituzione alla missiva, con lettera CP_4
del 9.2.2010, da un lato aveva sostenuto di avere espletato, nel caso di specie, tutti i controlli previsti dalla legge, dall'altro aveva però riconosciuto che la si Parte_102
fosse resa responsabile di "gravi violazioni di norme di legge e di disposizioni emanate ai sensi del citato Testo Unico Bancario", tanto da averne richiesto la cancellazione dall'albo degli intermediari di cui all'art. 106 TUB;
- che era quindi sopravvenuta la dichiarazione di fallimento della quale recata da sentenza del Tribunale Parte_102
di Roma del 4 marzo 2010 (fallimento n. 97/2010); - che nell'ambito di tale procedura gli esponenti avevano proposto istanze di insinuazione al passivo, ottenendo ammissione per i crediti da rimborso del capitale investito, ed in dettaglio indicati nella citazione: l'MM (passivo fallimentare) era stato stimato in 100 milioni di euro;
che inoltre l'amministratore unico della tale , Parte_102 Persona_1
aveva depositato una memoria difensiva da cui emergevano le chiare responsabilità della parte convenuta.
1.1- Si è costituita la , eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di CP_4
giurisdizione del Tribunale ordinario adito, invocando l'art. 133 comma 1 lett. c) D.
Lgs. n.104/2010 (CPA); ancora in via preliminare, ha eccepito la prescrizione del credito risarcitorio vantato dalle controparti;
nel merito, contestava la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
1.2- Il primo Giudice, all'esito della prima udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI com., c.p.c. Alla luce della ritenuta superfluità dei mezzi di prova richiesti dagli attori, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, concedeva termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Roma ha definito la causa con la sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda degli attori in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito vantato e, in ogni caso, perché infondata. Relativamente all'intervenuta prescrizione del credito vantato, il Giudice di prime cure ha accertato il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1, c.c. Nel merito, la sentenza di primo grado ha evidenziato la presenza di “evidenti e macroscopiche lacune assertive, oltre che probatorie” dell'azione risarcitoria proposta dagli attori, i quali hanno omesso di allegare e provare le “condotte che, in quanto dovute e per quanto colposamente omesse, avrebbero prodotto ovvero contribuito alla produzione del danno (ex art.
2043 c.c. nonché ex art. 40, comma 2, 41, c.p.)”. In altri termini, il Tribunale ha ritenuto che “gli attori non sono andati al di là di una generica ed inconcludente doglianza di omissione di vigilanza non meglio connotata, senza peritarsi di nominare una qualche specifica norma di riferimento, ed - in concreto - rifacendosi a dei poteri- doveri non spettanti, nella fattispecie, all convenuto” . CP_6
§2- Il giudizio di appello
In data 29.5.2019, la sentenza è stata impugnata da con atto di Parte_84
appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “PRIMO MOTIVO DI APPELLO — ERROR IN IUDICANDO NELLA
QUALIFICAZIONE ESCLUSIVA DELLA RESPONSABILITÀ COME EXTRACONTRATTUALE”.
Il Tribunale ha omesso di considerare che gli attori, odierni appellanti, hanno posto alla base delle loro azioni l'esistenza di un rapporto contrattuale, il quale influisce sia ai fini della prescrizione sia ai fini dell'inversione dell'onere della prova. In particolare, tale circostanza comporta l'inapplicabilità nel caso di specie del regime prescrizionale proprio della responsabilità aquiliana, dovendo invece ritenersi sussistente un cumulo di responsabilità extracontrattuale e contrattuale a carico della
[...]
, con conseguente applicazione del regime decennale di prescrizione. CP_4
“SECONDO MOTIVO DI APPELLO — ERROR IN IUDICANDO E PROCEDENDO IN
RELAZIONE ALLA DATA DI DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE”. Il Giudice di prime cure ha erroneamente assunto come primo atto interruttivo della prescrizione la data della citazione in primo grado, ovvero l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, anziché l'istanza di insinuazione al passivo presentata nell'ambito della procedura fallimentare , n. 97/2010. Pt_102
“TERZO MOTIVO DI APPELLO — ERROR IN IUDICANDO CIRCA L'OBBLIGO DI
VIGILANZA DELLA SULL'OPERATIVITÀ DEGLI INTERMEDIARI CP_4
FINANZIARI”.
“QUARTO MOTIVO DI APPELLO — SULL'ONERE PROBATORIO RELATIVAMENTE ALLE
INADEMPIENZE DELLA E DELLA CULPA IN VIGILANDO”. CP_4
L'appellante ha quindi così concluso: “Voglia l'll.mo Corte di Appello di Roma, accogliere la domanda e, per l'effetto, cosi provvedere: In via principale: annullare/riformare la Sentenza 984/2019 pubblicata il 15/01/2019 a firma del
Giudice Alessandra Imposimato dal Tribunale di Roma che ha deciso il giudizio R.g. n.
36715/2015 ed accertare i fatti, cosi come in premessa esposti, e, conseguentemente, dichiarare la convenuta responsabile per aver omesso di adeguatamente vigilare sull'operato della nonché condannarla, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per Parte_102
responsabilità aquiliana:
1. Per l'effetto: condannare parte convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti dagli attori, danni che dovranno essere proporzionalmente commisurati all'ammontare investito e non più recuperato a seguito dell'intervenuto fallimento della tenendo conto sia del lucro cessante, rappresentato Parte_102
dalla mancata incamerazione degli interessi convenzionale come pattuiti, che del danno emergente, pari alla somma effettivamente versata dagli attori alla Pt_102
come accertata in sede di verifica dello stato passivo fallimentare, il tutto oltre
[...]
gli interessi e la rivalutazione monetaria successiva, come per Legge, il tutto da quantificarsi in relazione alle risultanze processuali ed anche in via equitativa;
In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare parte convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. 2.1- In data 2.7.2019, è stato notificato l'atto di appello con il quale i restanti 105 attori del giudizio di primo grado (unitamente allo stesso ) hanno a Parte_84
loro volta impugnato, a ministero di diverso difensore, la predetta sentenza del
Tribunale di Roma n. 984/2019, dal contenuto analogo all'appello proposto da
[...]
. L'appello è stato iscritto a ruolo con il n. 4477/2019 R.G. ed assegnato alla Pt_84
I Sezione di questa Corte.
2.2- Si costituiva la in entrambi i giudizi di appello, eccependo, in via CP_4
preliminare, l'inammissibilità della domanda proposta da in quanto Parte_84
già pendente in diverso giudizio dinanzi a codesta Corte di Appello. Nel merito, ha contestato i motivi di appello in quanto infondati in fatti e in diritto.
2.3- Con decreto del 1.2.2021, il Presidente della Corte di Appello ha disposto che il fascicolo rubricato con il n. 4477/2019 R.G. fosse chiamato dinanzi alla Sezione V all'udienza del 4.2.2021 per la riunione con il fascicolo rubricato con il n. 3703/19
R.G. All'udienza del 4.2.2021, previa riunione del fascicolo n. 4477/2019 R.G. al presente giudizio, veniva fissata l'udienza del 20.4.2023 per la precisazione delle conclusioni. A seguito della precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8.5.2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§3- La decisione della Corte
Preliminarmente, va accolta l'eccezione di litispendenza proposta dall'odierna appellata in relazione alla posizione di , contraddistinta dal n. 87 Parte_84
dell'atto di appello notificato in data 2.7.2019, il quale ha già impugnato la sentenza di primo grado con autonomo atto di appello individuale. Pertanto, l'impugnazione proposta unitamente a tutti gli altri appellanti va dichiarata inammissibile con riferimento alla posizione n. 87 di , ai sensi dell'art. 39 c.p.c. Parte_84
Nel merito, l'impugnazione è infondata e non merita accoglimento. Gli appellanti, con i motivi di appello di cui si è detto, non sono riusciti a scalfire e superare la congrua valutazione del primo Giudice, il quale ha accertato l'intervenuto decorso della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947, comma 1, cod. civ. in materia di risarcimento del danno derivante da fatto illecito e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda.
Il primo motivo di appello va disatteso. Gli appellanti hanno contestato l'applicabilità del regime di prescrizione proprio della responsabilità extracontrattuale, invocando un cumulo di responsabilità extracontrattuale e contrattuale nei confronti della
[...]
, da cui deriverebbe l'applicabilità del termine di prescrizione decennale ex art. CP_4
2946 c.c. In primo luogo, occorre rilevare che il cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è ammissibile quando “un unico comportamento, risalente al medesimo autore, e quindi un evento dannoso unico nella sua genesi soggettiva, appaia di per sé lesivo, non solo dei diritti specifici derivanti al contraente dalle clausole contrattuali e dalla disciplina legislativa del contratto, ma anche dei diritti che alla persona offesa spettano indipendentemente dal contratto stesso” (Cass.
2441/1962; Cass. 418/1996; Cass. 4437/1982). In altri termini, la mancata o inesatta esecuzione del rapporto obbligatorio deve comportare, al tempo stesso, la lesione dell'interesse creditorio e la lesione di una situazione soggettiva di vantaggio identificabile come diritto assoluto. Nel caso di specie, non è mai intercorso alcun rapporto contrattuale tra gli odierni appellanti e la , atteso che gli unici CP_4
rapporti negoziali oggetto di allegazione sono esclusivamente intercorsi tra i singoli investitori e la L'unica azione di responsabilità contrattuale ipotizzabile Parte_102
nel caso concreto, dunque, doveva essere proposta nei confronti della e non, Pt_102
come sostenuto dagli appellanti, nei confronti della , non essendo in CP_4
concreto riscontrabile, né tantomeno provato, l'esistenza di un rapporto contrattuale intercorso tra gli investitori e la parte appellata. In secondo luogo, dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, così come dall'atto di citazione in appello, si evince chiaramente la richiesta di condanna nei confronti della CP_4
esclusivamente a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. Pertanto, una domanda di condanna a titolo di responsabilità contrattuale proposta in appello violerebbe il divieto di domande nuove ex art. 345 c.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa, e per quanto detto sarebbe comunque infondata non sussistendo alcun rapporto contrattuale.
Parimenti, il secondo motivo di impugnazione è infondato. Come correttamente rilevato dal Tribunale, "la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro; infatti, il momento iniziale della prescrizione dell'azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire a siffatta percezione usando la normale diligenza" (Cass. 4899/2016). Nella fattispecie oggetto di giudizio, dalla missiva datata 16.11.2009 come rilevato dal primo giudice si evince chiaramente che la maggioranza degli odierni appellanti fosse a conoscenza tanto degli illeciti commessi dalla quanto dei danni dagli stessi rispettivamente Parte_102
subiti. Nella stessa missiva, come già sottolineato dal Giudice di prime cure, si fa inoltre riferimento ad una presunta omissione di vigilanza da parte della CP_4
sull'operato della prefigurando una (insussistente) corresponsabilità Parte_102
dell'odierna appellata nella produzione del danno. Tali circostanze inducono a ritenere che il danno occorso a ciascuno degli attori in primo grado fosse certo, imputabile alla e come tale percepibile secondo ordinaria diligenza. Parte_102
Pertanto, in assenza di atti interruttivi ex art. 2943 c.c, avendo avuto gli odierni appellanti la possibilità, secondo ordinaria diligenza, di percepire di aver subito un danno ingiusto già dalla seconda metà dell'anno 2009, o al più tardi dalla data di dichiarazione di fallimento, si deve ritenere che, al momento della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado datata 25.05.2015, il termine prescrizionale quinquennale fosse interamente consumato.
Gli odierni appellanti in merito deducono che l'istanza di insinuazione al passivo presentata nell'ambito della procedura fallimentare , n. 97/2010, abbia giovato Pt_102
all'interruzione permanente del termine prescrizionale — in conformità all'orientamento giurisprudenziale (Cass. Ord. n. 15276/2023; Cass. Ord. n.
9638/2018), secondo cui “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” —, in ogni caso la domanda risarcitoria proposta non merita accoglimento.
La domanda è infondata anche in relazione al diverso termine di prescrizione dedotto dagli appellanti: deve infatti rilevarsi nel merito che, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, la domanda risarcitoria è caratterizzata da evidenti e macroscopiche lacune assertive”, non avendo gli appellanti allegato e descritto, nel corso del giudizio di primo grado, le condotte che, in quanto dovute e per quanto colposamente omesse, avrebbero prodotto ovvero contribuito alla produzione del danno”. Evidenti carenze che derivano dalla mancata individuazione delle specifiche obbligazioni gravanti sulla , né tantomeno delle condotte doverose che CP_4
la stessa avrebbe colposamente omesso, con conseguente impossibilità di attribuire concreti profili di responsabilità all' convenuto. CP_6
Precisamente, gli attori in primo grado hanno sostenuto che la avrebbe CP_4
dovuto verificare la “sana e prudente gestione” della la “coerenza degli Parte_102
assetti organizzativi, la qualità della gestione, il controllo dei rischi”, con la possibilità di adottare provvedimenti “di rigore" quali "l'amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa”, non considerando tuttavia che tali poteri-doveri non spettavano, nella fattispecie, all' convenuto. Invero, come puntualmente CP_6
riportato nella sentenza di primo grado, la “veniva e restava iscritta, dal Parte_102
16 aprile 1992 alla data di cancellazione, nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, nient'affatto nell'elenco speciale tenuto (all'epoca) dall' , ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del medesimo Testo Unico”. Nella formulazione dell'art. 106 TUB antecedente alla riforma operata dal d.lgs. n.
141/2010, applicabile ratione temporis ai fatti di causa, i poteri spettanti all'allora
Ufficio Italiano Cambi e poi alla , relativamente al controllo delle società CP_4
iscritte nell'elenco generale degli intermediari, erano circoscritti “ad un controllo cartolare sulla presenza delle condizioni per ottenere l'iscrizione nell'elenco generale, ed al controllo (sempre cartolare) della permanenza delle condizioni per conservare tale iscrizione”. Tali poteri, dunque, non sono assimilabili “alla vigilanza attribuita, all'Istituto convenuto, sulla <> delle imprese bancarie
(artt. 51 - 58 TUB), ovvero ai ben più penetranti ed incisivi poteri di vigilanza ed intervento configurabili quanto agli intermediari iscritti nell'albo speciale di cui all'art.
107 TUB”. In ragione di tali considerazioni, non risulta individuata la condotta, tra quelle esigibili ai sensi dell'art. 106 TUB, che sarebbe stata omessa dalla CP_4
e in che modo tale condotta avrebbe contributo alla produzione del danno.
Inoltre, in siffatto contesto di scarse risultanze probatorie, gli appellanti non si sono premurati di confrontarsi con le specifiche parti della sentenza di primo grado (p.20) in cui si rileva di aver omesso di: “(a) dare alcuna delucidazione in ordine alla situazione finanziaria e patrimoniale della nel corso degli anni Parte_102
d'iscrizione all'elenco generale degli intermediari, come sicuramente ricostruita ex post, nell'ambito della procedura fallimentare;
(b) produrre una visura storica della
CCIAA, da cui desumere quali fossero le condizioni apparenti della ridetta società, nel periodo in cui perpetrate le condotte di raccolta abusiva del risparmio, indicate in citazione;
(c) produrre i bilanci della medesima società, benché resi pubblici mediante deposito presso il Registro delle Imprese;
(d) specificare (e dimostrare), più in generale,
i fatti costitutivi secondari della domanda, a fronte dei rilievi della difesa convenuta, indicando e dimostrando - ad esempio - le modalità di tempo e luogo in cui conclusi i
c.d. "contratti finanziari di investimento"; (e) specificare, ancora, se tali contratti fossero stati conclusi presso una delle filiali della (Mantova, Bergamo, Genova, Pt_102
Treviso), o presso la sede legale (Roma) spiegandone le ragioni (considerato che tutti gli attori risultano residenti nella provincia di Caserta); (f) alternativamente specificare se i contratti in questione fossero stati stipulati fuori dai locali commerciali della
, e per quale motivo;
(g) in ogni caso, indicare le modalità con cui, in concreto, Pt_102
sarebbero venuti in contatto con gli ignoti incaricati della , magari indicando le Pt_102
generalità dei diversi soggetti coinvolti (persone fisiche)”. Parimenti, resta incontestata la parte della sentenza di primo grado in cui si evidenziano le anomalie dei contratti finanziari di investimento versati in atti, tra cui la diversità della rappresentazione grafica rispetto a quella degli analoghi contratti sequestrati dalla
Guardia di Finanza e prodotti in giudizio dalla;
la presenza di clausole CP_4
anomale ed estranee all'attività di raccolta del risparmio e di intermediazione finanziaria;
la mancanza di qualsiasi riferimento idoneo ad identificare l'ipotetica filiale demandata alle operazioni di investimento.
Alla luce di tali elementi, e in carenza di una idonea dimostrazione dei fatti giuridicamente rilevanti sotto il profilo della causalità materiale e giuridica, correttamente il Tribunale di Roma ha ritenuto che non fosse possibile addebitare alcuna responsabilità all'Ufficio Italiano Cambi e, quindi, alla . CP_4
Il terzo motivo di impugnazione è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Con tale motivo gli appellanti non hanno rivolto alcuna censura alla sentenza di primo grado, limitandosi piuttosto a riportare la disciplina del TUB (d.lgs. 385/1993) dedicata agli intermediari finanziari e, in particolare, alla normativa vigente prima delle modifiche introdotte con il d.lgs. 141/2010. Il quarto motivo di impugnazione sulla responsabilità della è infondato, CP_4
alla luce di quanto rilevato sopra sulla attività demandata alla e la CP_4
mancanza di accertate violazioni inerenti alle proprie competenze funzionali.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza nei confronti degli appellanti (in solido, ex art. 97 c.p.c.) e vanno liquidate come da dispositivo, in misura inferiore alla media, con espunzione della fase “trattazione/istruttoria” poiché non svolta. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio
2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013
(approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando, nelle cause riunite iscritte al n. 3703/2019, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da tutte le parti in epigrafe;
-condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, che liquida in €
4.500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002, ad eccezione di , tenuto ad autonomo versamento in virtù della Parte_84
presentazione di autonomo appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.10.2025. Il Giudice relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente Dott.ssa Mariarosaria Budetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, vertente
Tra
1) , C.F. ; Parte_1 CodiceFiscale_1
2) C.F. ; Parte_2 CodiceFiscale_2
3) , C.F. ; Parte_3 CodiceFiscale_3
4) , C.F. ; Parte_4 CodiceFiscale_4
5) , C.F. ; Parte_5 CodiceFiscale_5
6) , C.F. ; Parte_6 CodiceFiscale_6
7) , C.F. Parte_7 CodiceFiscale_7
8) , C.F. ; Parte_8 CodiceFiscale_8
9) , C.F. ; Parte_9 CodiceFiscale_9
10) , C.F. ; Parte_10 CodiceFiscale_10
11) , C.F. ; Parte_11 CodiceFiscale_11
12) , C.F. ; Parte_12 CodiceFiscale_12
13) , C.F. ; Parte_13 CodiceFiscale_13 14) , C.F. ; Parte_14 CodiceFiscale_14
15) , C.F. ; Parte_15 CodiceFiscale_15
16) , C.F. ; Parte_16 CodiceFiscale_16
17) , C.F. ; Parte_17 CodiceFiscale_17
18) , C.F. Parte_18 CodiceFiscale_18
19) , C.F. ; Parte_19 CodiceFiscale_19
20) , C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_20
21) , C.F. ; Controparte_2 CodiceFiscale_21
22) , C.F. CP_3 CodiceFiscale_22
23) , C.F. ; Parte_20 CodiceFiscale_23
24) C.F. ; Parte_21 CodiceFiscale_24
25) , C.F. ; Parte_22 CodiceFiscale_25
26) C.F. ; Parte_23 CodiceFiscale_26
27) , C.F. ; Parte_24 CodiceFiscale_27
28) , C.F. ); Parte_25 CodiceFiscale_28
29) , C.F. ; Parte_26 CodiceFiscale_29
30) , C.F. ; Parte_27 CodiceFiscale_30
31) , C.F. ; Parte_28 CodiceFiscale_31
32) , C.F. ; Parte_29 CodiceFiscale_32
33) , C.F. ; Parte_30 CodiceFiscale_33
34) , C.F. ; Parte_31 CodiceFiscale_34
35) , C.F. ; Parte_32 CodiceFiscale_35
36) , C.F. ; Parte_33 CodiceFiscale_36
37) , C.F. Parte_34 CodiceFiscale_37
38) , C.F. ; Parte_35 CodiceFiscale_38
39) C.F. ; Parte_36 CodiceFiscale_39
40) , C.F. ; Parte_37 CodiceFiscale_40
41) , C.F. ; Parte_38 CodiceFiscale_41 42) , C.F. ; Parte_39 CodiceFiscale_42
43) , C.F. ; Parte_40 CodiceFiscale_43
44) , C.F. ; Parte_41 CodiceFiscale_44
45) , C.F. ; Parte_42 CodiceFiscale_45
46) , C.F. ; Parte_43 CodiceFiscale_46
47) , C.F. Parte_44 CodiceFiscale_47
48) , C.F. ; Parte_45 CodiceFiscale_48
49) , C.F. ; Parte_46 CodiceFiscale_49
50) , C.F. ; Parte_47 CodiceFiscale_50
51) , C.F. ; Parte_48 CodiceFiscale_51
52) , C.F. ); Parte_49 CodiceFiscale_52
53) , C.F. Parte_50 CodiceFiscale_53
54) , C.F. ; Parte_51 CodiceFiscale_54
55) , C.F. 52 ; Parte_52 C.F._55 C.F._56
56) , C.F. ; Parte_53 CodiceFiscale_57
57) , C.F. ; Parte_54 CodiceFiscale_58
58) , C.F. ; Parte_55 CodiceFiscale_59
59) , C.F. ; Parte_56 CodiceFiscale_60
60) , C.F. Parte_57 CodiceFiscale_61
61) , C.F. ; Parte_58 CodiceFiscale_62
62) , C.F. ; Parte_59 CodiceFiscale_63
63) C.F. ; Parte_60 CodiceFiscale_64
64) , C.F. ; Parte_61 CodiceFiscale_65
65) , C.F. ; Parte_62 CodiceFiscale_66
66) , C.F. ; Parte_63 CodiceFiscale_67
67) , C.F. ; Parte_64 CodiceFiscale_68
68) , C.F. ; Parte_65 CodiceFiscale_69
69) , C.F. ; Parte_66 CodiceFiscale_70 70) , C.F. RIO NGL. Parte_67 C.F._71
71) , C.F. Parte_68 CodiceFiscale_72
72) C.F. ; Parte_69 CodiceFiscale_73
73) , C.F. ; Parte_70 CodiceFiscale_74
74) , C.F. ; Parte_71 CodiceFiscale_75
75) , C.F. ; Parte_72 CodiceFiscale_76
76) , C.F. ; Parte_73 CodiceFiscale_77
77) , C.F. ; Parte_74 CodiceFiscale_78
78) , C.F. Parte_75 CodiceFiscale_79
79) , C.F. ; Parte_76 CodiceFiscale_80
80) , C.F. B872T; Parte_77 C.F._81
81) , C.F. Parte_78 CodiceFiscale_82
82) , C.F. Parte_79 CodiceFiscale_83
83) , C.F. Parte_80 CodiceFiscale_84
84) C.F. Parte_81 CodiceFiscale_85
85) , C.F. Parte_82 CodiceFiscale_86
86) , C.F. ; Parte_83 CodiceFiscale_87
87) , C.F. ; Parte_84 CodiceFiscale_88
88) , C.F. ; Parte_85 CodiceFiscale_89
89) , C.F. ; Parte_84 CodiceFiscale_90
90) , C.F. ; Parte_86 CodiceFiscale_91
91) , C.F. ; Parte_87 CodiceFiscale_92
92) , C.F. ; Parte_88 CodiceFiscale_93
93) , C.F. ; Parte_89 CodiceFiscale_94
94) , C.F. ; Parte_90 CodiceFiscale_95
95) , C.F. ; Parte_91 CodiceFiscale_96
96) C.F. Parte_92 CodiceFiscale_97
97) , C.F. ; Parte_93 CodiceFiscale_98 98) , C.F. ; Parte_94 CodiceFiscale_99
99) , C.F. ; Parte_95 CodiceFiscale_100
100) , C.F. ; Parte_96 CodiceFiscale_101
101) , C.F. ; Parte_97 CodiceFiscale_102
102) , C.F. ; Parte_98 CodiceFiscale_103
103) , C.F. ; Parte_99 CodiceFiscale_104
104) , ; Parte_100 CodiceFiscale_105
105) , C.F. ; Parte_101 CodiceFiscale_106
Il solo (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_84 C.F._107
EN IO (C.F. , presso lo studio del quale elettivamente C.F._108
domicilia in Caserta, Via Don Bosco n. 27, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
Tutti gli altri appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Piraino (C.F.
) ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso C.F._109
il suo studio, in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Gramsci n. 36, in forza di procura in calce alla citazione;
Appellanti
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Baldassarre (C.F.
, LA TI (C.F. e C.F._110 C.F._111 Controparte_5
(C.F. ), dell'Avvocatura della stessa ed elettivamente C.F._112 CP_4
domiciliata ai fini del presente giudizio presso i medesimi avvocati, in Roma, Via
Nazionale n. 91, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellata Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 984/2019 del
Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 15.01.2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
§1- Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe convenivano in giudizio la , per sentir accogliere dal Tribunale ordinario di Roma le CP_4
seguenti conclusioni:
“accertare i fatti, così come in premessa esposti, e conseguentemente dichiarare la convenuta responsabile per avere omesso di adeguatamente vigilare l'operato della
nonché condannarla, ex art. 2043 c.c., per responsabilità aquiliana;
per Parte_102
l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti da ciascuno degli attori, danni che dovranno essere proporzionalmente commisurati all'ammontare da ciascuno investito e non più recuperato a seguito dell'intervenuto fallimento dela tenendo conto sia del lucro cessante, rappresentato Parte_102
dalla mancata incamerazione degli interessi convenzionali come pattuiti, che del danno emergente, pari alla somma effettivamente da ciascuno degli attori versata
come accertata in sede di verifica dello stato passivo fallimentare, il Parte_102
tutto oltre interessi e la rivalutazione monetaria successiva, come per Legge, il tutto da quantificarsi in relazione alle risultanze processuali ed anche in via equitativa”.
A sostegno della pretesa gli attori - e gli intervenienti in via consortile - deducevano di avere ciascuno di essi stipulato con la (iscritta all'albo degli intermediari Pt_102
finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B., dal 16 aprile 1992), dei "contratti finanziari di investimento", che prevedevano: (a) la corresponsione di interessi annuali compresi tra il 13% ed il 14% del capitale investito, a mezzo di assegni bancari;
(b) la "scadenza quadrimestrale delle cedole"; (c) la possibilità di reinvestire, senza ulteriori spese, gli interessi percepiti ogni quadrimestre;
(d) l'assenza di commissioni di ingresso o di uscita dall'investimento; (e) l'assenza di commissioni annue;
(f) la possibilità di prelievi parziali dal conto fiduciario riservato all'affare; (e) la facoltà di disinvestire il capitale versato, senza preavviso;
(f) la durata annuale del contratto d'investimento, con clausola di rinnovo tacito, salvo disdetta del cliente;
- che tale tipo d'investimento, proposto dalla era stato impiegato da molti anni, e motivato anche Parte_102 dall'affidamento suscitato da tale società, la quale si fregiava dell'iscrizione all'albo degli intermediari (art. 106 TUB) al tempo tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi;
- che i rapporti di investimento, per un lungo periodo proseguiti regolarmente, improvvisamente avevano denunciato delle anomalie, sino a quando si erano radicalmente interrotti tuti i pagamenti, tanto che gli attori avevano rivolto, alla
[...]
, un'apposita richiesta di chiarimenti, con missiva raccomandata del 16 CP_4
novembre 2009; - che la , nel dare restituzione alla missiva, con lettera CP_4
del 9.2.2010, da un lato aveva sostenuto di avere espletato, nel caso di specie, tutti i controlli previsti dalla legge, dall'altro aveva però riconosciuto che la si Parte_102
fosse resa responsabile di "gravi violazioni di norme di legge e di disposizioni emanate ai sensi del citato Testo Unico Bancario", tanto da averne richiesto la cancellazione dall'albo degli intermediari di cui all'art. 106 TUB;
- che era quindi sopravvenuta la dichiarazione di fallimento della quale recata da sentenza del Tribunale Parte_102
di Roma del 4 marzo 2010 (fallimento n. 97/2010); - che nell'ambito di tale procedura gli esponenti avevano proposto istanze di insinuazione al passivo, ottenendo ammissione per i crediti da rimborso del capitale investito, ed in dettaglio indicati nella citazione: l'MM (passivo fallimentare) era stato stimato in 100 milioni di euro;
che inoltre l'amministratore unico della tale , Parte_102 Persona_1
aveva depositato una memoria difensiva da cui emergevano le chiare responsabilità della parte convenuta.
1.1- Si è costituita la , eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di CP_4
giurisdizione del Tribunale ordinario adito, invocando l'art. 133 comma 1 lett. c) D.
Lgs. n.104/2010 (CPA); ancora in via preliminare, ha eccepito la prescrizione del credito risarcitorio vantato dalle controparti;
nel merito, contestava la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
1.2- Il primo Giudice, all'esito della prima udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI com., c.p.c. Alla luce della ritenuta superfluità dei mezzi di prova richiesti dagli attori, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, concedeva termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Roma ha definito la causa con la sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda degli attori in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito vantato e, in ogni caso, perché infondata. Relativamente all'intervenuta prescrizione del credito vantato, il Giudice di prime cure ha accertato il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1, c.c. Nel merito, la sentenza di primo grado ha evidenziato la presenza di “evidenti e macroscopiche lacune assertive, oltre che probatorie” dell'azione risarcitoria proposta dagli attori, i quali hanno omesso di allegare e provare le “condotte che, in quanto dovute e per quanto colposamente omesse, avrebbero prodotto ovvero contribuito alla produzione del danno (ex art.
2043 c.c. nonché ex art. 40, comma 2, 41, c.p.)”. In altri termini, il Tribunale ha ritenuto che “gli attori non sono andati al di là di una generica ed inconcludente doglianza di omissione di vigilanza non meglio connotata, senza peritarsi di nominare una qualche specifica norma di riferimento, ed - in concreto - rifacendosi a dei poteri- doveri non spettanti, nella fattispecie, all convenuto” . CP_6
§2- Il giudizio di appello
In data 29.5.2019, la sentenza è stata impugnata da con atto di Parte_84
appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “PRIMO MOTIVO DI APPELLO — ERROR IN IUDICANDO NELLA
QUALIFICAZIONE ESCLUSIVA DELLA RESPONSABILITÀ COME EXTRACONTRATTUALE”.
Il Tribunale ha omesso di considerare che gli attori, odierni appellanti, hanno posto alla base delle loro azioni l'esistenza di un rapporto contrattuale, il quale influisce sia ai fini della prescrizione sia ai fini dell'inversione dell'onere della prova. In particolare, tale circostanza comporta l'inapplicabilità nel caso di specie del regime prescrizionale proprio della responsabilità aquiliana, dovendo invece ritenersi sussistente un cumulo di responsabilità extracontrattuale e contrattuale a carico della
[...]
, con conseguente applicazione del regime decennale di prescrizione. CP_4
“SECONDO MOTIVO DI APPELLO — ERROR IN IUDICANDO E PROCEDENDO IN
RELAZIONE ALLA DATA DI DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE”. Il Giudice di prime cure ha erroneamente assunto come primo atto interruttivo della prescrizione la data della citazione in primo grado, ovvero l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, anziché l'istanza di insinuazione al passivo presentata nell'ambito della procedura fallimentare , n. 97/2010. Pt_102
“TERZO MOTIVO DI APPELLO — ERROR IN IUDICANDO CIRCA L'OBBLIGO DI
VIGILANZA DELLA SULL'OPERATIVITÀ DEGLI INTERMEDIARI CP_4
FINANZIARI”.
“QUARTO MOTIVO DI APPELLO — SULL'ONERE PROBATORIO RELATIVAMENTE ALLE
INADEMPIENZE DELLA E DELLA CULPA IN VIGILANDO”. CP_4
L'appellante ha quindi così concluso: “Voglia l'll.mo Corte di Appello di Roma, accogliere la domanda e, per l'effetto, cosi provvedere: In via principale: annullare/riformare la Sentenza 984/2019 pubblicata il 15/01/2019 a firma del
Giudice Alessandra Imposimato dal Tribunale di Roma che ha deciso il giudizio R.g. n.
36715/2015 ed accertare i fatti, cosi come in premessa esposti, e, conseguentemente, dichiarare la convenuta responsabile per aver omesso di adeguatamente vigilare sull'operato della nonché condannarla, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per Parte_102
responsabilità aquiliana:
1. Per l'effetto: condannare parte convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti dagli attori, danni che dovranno essere proporzionalmente commisurati all'ammontare investito e non più recuperato a seguito dell'intervenuto fallimento della tenendo conto sia del lucro cessante, rappresentato Parte_102
dalla mancata incamerazione degli interessi convenzionale come pattuiti, che del danno emergente, pari alla somma effettivamente versata dagli attori alla Pt_102
come accertata in sede di verifica dello stato passivo fallimentare, il tutto oltre
[...]
gli interessi e la rivalutazione monetaria successiva, come per Legge, il tutto da quantificarsi in relazione alle risultanze processuali ed anche in via equitativa;
In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare parte convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. 2.1- In data 2.7.2019, è stato notificato l'atto di appello con il quale i restanti 105 attori del giudizio di primo grado (unitamente allo stesso ) hanno a Parte_84
loro volta impugnato, a ministero di diverso difensore, la predetta sentenza del
Tribunale di Roma n. 984/2019, dal contenuto analogo all'appello proposto da
[...]
. L'appello è stato iscritto a ruolo con il n. 4477/2019 R.G. ed assegnato alla Pt_84
I Sezione di questa Corte.
2.2- Si costituiva la in entrambi i giudizi di appello, eccependo, in via CP_4
preliminare, l'inammissibilità della domanda proposta da in quanto Parte_84
già pendente in diverso giudizio dinanzi a codesta Corte di Appello. Nel merito, ha contestato i motivi di appello in quanto infondati in fatti e in diritto.
2.3- Con decreto del 1.2.2021, il Presidente della Corte di Appello ha disposto che il fascicolo rubricato con il n. 4477/2019 R.G. fosse chiamato dinanzi alla Sezione V all'udienza del 4.2.2021 per la riunione con il fascicolo rubricato con il n. 3703/19
R.G. All'udienza del 4.2.2021, previa riunione del fascicolo n. 4477/2019 R.G. al presente giudizio, veniva fissata l'udienza del 20.4.2023 per la precisazione delle conclusioni. A seguito della precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8.5.2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§3- La decisione della Corte
Preliminarmente, va accolta l'eccezione di litispendenza proposta dall'odierna appellata in relazione alla posizione di , contraddistinta dal n. 87 Parte_84
dell'atto di appello notificato in data 2.7.2019, il quale ha già impugnato la sentenza di primo grado con autonomo atto di appello individuale. Pertanto, l'impugnazione proposta unitamente a tutti gli altri appellanti va dichiarata inammissibile con riferimento alla posizione n. 87 di , ai sensi dell'art. 39 c.p.c. Parte_84
Nel merito, l'impugnazione è infondata e non merita accoglimento. Gli appellanti, con i motivi di appello di cui si è detto, non sono riusciti a scalfire e superare la congrua valutazione del primo Giudice, il quale ha accertato l'intervenuto decorso della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947, comma 1, cod. civ. in materia di risarcimento del danno derivante da fatto illecito e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda.
Il primo motivo di appello va disatteso. Gli appellanti hanno contestato l'applicabilità del regime di prescrizione proprio della responsabilità extracontrattuale, invocando un cumulo di responsabilità extracontrattuale e contrattuale nei confronti della
[...]
, da cui deriverebbe l'applicabilità del termine di prescrizione decennale ex art. CP_4
2946 c.c. In primo luogo, occorre rilevare che il cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è ammissibile quando “un unico comportamento, risalente al medesimo autore, e quindi un evento dannoso unico nella sua genesi soggettiva, appaia di per sé lesivo, non solo dei diritti specifici derivanti al contraente dalle clausole contrattuali e dalla disciplina legislativa del contratto, ma anche dei diritti che alla persona offesa spettano indipendentemente dal contratto stesso” (Cass.
2441/1962; Cass. 418/1996; Cass. 4437/1982). In altri termini, la mancata o inesatta esecuzione del rapporto obbligatorio deve comportare, al tempo stesso, la lesione dell'interesse creditorio e la lesione di una situazione soggettiva di vantaggio identificabile come diritto assoluto. Nel caso di specie, non è mai intercorso alcun rapporto contrattuale tra gli odierni appellanti e la , atteso che gli unici CP_4
rapporti negoziali oggetto di allegazione sono esclusivamente intercorsi tra i singoli investitori e la L'unica azione di responsabilità contrattuale ipotizzabile Parte_102
nel caso concreto, dunque, doveva essere proposta nei confronti della e non, Pt_102
come sostenuto dagli appellanti, nei confronti della , non essendo in CP_4
concreto riscontrabile, né tantomeno provato, l'esistenza di un rapporto contrattuale intercorso tra gli investitori e la parte appellata. In secondo luogo, dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, così come dall'atto di citazione in appello, si evince chiaramente la richiesta di condanna nei confronti della CP_4
esclusivamente a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. Pertanto, una domanda di condanna a titolo di responsabilità contrattuale proposta in appello violerebbe il divieto di domande nuove ex art. 345 c.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa, e per quanto detto sarebbe comunque infondata non sussistendo alcun rapporto contrattuale.
Parimenti, il secondo motivo di impugnazione è infondato. Come correttamente rilevato dal Tribunale, "la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro; infatti, il momento iniziale della prescrizione dell'azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire a siffatta percezione usando la normale diligenza" (Cass. 4899/2016). Nella fattispecie oggetto di giudizio, dalla missiva datata 16.11.2009 come rilevato dal primo giudice si evince chiaramente che la maggioranza degli odierni appellanti fosse a conoscenza tanto degli illeciti commessi dalla quanto dei danni dagli stessi rispettivamente Parte_102
subiti. Nella stessa missiva, come già sottolineato dal Giudice di prime cure, si fa inoltre riferimento ad una presunta omissione di vigilanza da parte della CP_4
sull'operato della prefigurando una (insussistente) corresponsabilità Parte_102
dell'odierna appellata nella produzione del danno. Tali circostanze inducono a ritenere che il danno occorso a ciascuno degli attori in primo grado fosse certo, imputabile alla e come tale percepibile secondo ordinaria diligenza. Parte_102
Pertanto, in assenza di atti interruttivi ex art. 2943 c.c, avendo avuto gli odierni appellanti la possibilità, secondo ordinaria diligenza, di percepire di aver subito un danno ingiusto già dalla seconda metà dell'anno 2009, o al più tardi dalla data di dichiarazione di fallimento, si deve ritenere che, al momento della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado datata 25.05.2015, il termine prescrizionale quinquennale fosse interamente consumato.
Gli odierni appellanti in merito deducono che l'istanza di insinuazione al passivo presentata nell'ambito della procedura fallimentare , n. 97/2010, abbia giovato Pt_102
all'interruzione permanente del termine prescrizionale — in conformità all'orientamento giurisprudenziale (Cass. Ord. n. 15276/2023; Cass. Ord. n.
9638/2018), secondo cui “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” —, in ogni caso la domanda risarcitoria proposta non merita accoglimento.
La domanda è infondata anche in relazione al diverso termine di prescrizione dedotto dagli appellanti: deve infatti rilevarsi nel merito che, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, la domanda risarcitoria è caratterizzata da evidenti e macroscopiche lacune assertive”, non avendo gli appellanti allegato e descritto, nel corso del giudizio di primo grado, le condotte che, in quanto dovute e per quanto colposamente omesse, avrebbero prodotto ovvero contribuito alla produzione del danno”. Evidenti carenze che derivano dalla mancata individuazione delle specifiche obbligazioni gravanti sulla , né tantomeno delle condotte doverose che CP_4
la stessa avrebbe colposamente omesso, con conseguente impossibilità di attribuire concreti profili di responsabilità all' convenuto. CP_6
Precisamente, gli attori in primo grado hanno sostenuto che la avrebbe CP_4
dovuto verificare la “sana e prudente gestione” della la “coerenza degli Parte_102
assetti organizzativi, la qualità della gestione, il controllo dei rischi”, con la possibilità di adottare provvedimenti “di rigore" quali "l'amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa”, non considerando tuttavia che tali poteri-doveri non spettavano, nella fattispecie, all' convenuto. Invero, come puntualmente CP_6
riportato nella sentenza di primo grado, la “veniva e restava iscritta, dal Parte_102
16 aprile 1992 alla data di cancellazione, nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, nient'affatto nell'elenco speciale tenuto (all'epoca) dall' , ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del medesimo Testo Unico”. Nella formulazione dell'art. 106 TUB antecedente alla riforma operata dal d.lgs. n.
141/2010, applicabile ratione temporis ai fatti di causa, i poteri spettanti all'allora
Ufficio Italiano Cambi e poi alla , relativamente al controllo delle società CP_4
iscritte nell'elenco generale degli intermediari, erano circoscritti “ad un controllo cartolare sulla presenza delle condizioni per ottenere l'iscrizione nell'elenco generale, ed al controllo (sempre cartolare) della permanenza delle condizioni per conservare tale iscrizione”. Tali poteri, dunque, non sono assimilabili “alla vigilanza attribuita, all'Istituto convenuto, sulla <
(artt. 51 - 58 TUB), ovvero ai ben più penetranti ed incisivi poteri di vigilanza ed intervento configurabili quanto agli intermediari iscritti nell'albo speciale di cui all'art.
107 TUB”. In ragione di tali considerazioni, non risulta individuata la condotta, tra quelle esigibili ai sensi dell'art. 106 TUB, che sarebbe stata omessa dalla CP_4
e in che modo tale condotta avrebbe contributo alla produzione del danno.
Inoltre, in siffatto contesto di scarse risultanze probatorie, gli appellanti non si sono premurati di confrontarsi con le specifiche parti della sentenza di primo grado (p.20) in cui si rileva di aver omesso di: “(a) dare alcuna delucidazione in ordine alla situazione finanziaria e patrimoniale della nel corso degli anni Parte_102
d'iscrizione all'elenco generale degli intermediari, come sicuramente ricostruita ex post, nell'ambito della procedura fallimentare;
(b) produrre una visura storica della
CCIAA, da cui desumere quali fossero le condizioni apparenti della ridetta società, nel periodo in cui perpetrate le condotte di raccolta abusiva del risparmio, indicate in citazione;
(c) produrre i bilanci della medesima società, benché resi pubblici mediante deposito presso il Registro delle Imprese;
(d) specificare (e dimostrare), più in generale,
i fatti costitutivi secondari della domanda, a fronte dei rilievi della difesa convenuta, indicando e dimostrando - ad esempio - le modalità di tempo e luogo in cui conclusi i
c.d. "contratti finanziari di investimento"; (e) specificare, ancora, se tali contratti fossero stati conclusi presso una delle filiali della (Mantova, Bergamo, Genova, Pt_102
Treviso), o presso la sede legale (Roma) spiegandone le ragioni (considerato che tutti gli attori risultano residenti nella provincia di Caserta); (f) alternativamente specificare se i contratti in questione fossero stati stipulati fuori dai locali commerciali della
, e per quale motivo;
(g) in ogni caso, indicare le modalità con cui, in concreto, Pt_102
sarebbero venuti in contatto con gli ignoti incaricati della , magari indicando le Pt_102
generalità dei diversi soggetti coinvolti (persone fisiche)”. Parimenti, resta incontestata la parte della sentenza di primo grado in cui si evidenziano le anomalie dei contratti finanziari di investimento versati in atti, tra cui la diversità della rappresentazione grafica rispetto a quella degli analoghi contratti sequestrati dalla
Guardia di Finanza e prodotti in giudizio dalla;
la presenza di clausole CP_4
anomale ed estranee all'attività di raccolta del risparmio e di intermediazione finanziaria;
la mancanza di qualsiasi riferimento idoneo ad identificare l'ipotetica filiale demandata alle operazioni di investimento.
Alla luce di tali elementi, e in carenza di una idonea dimostrazione dei fatti giuridicamente rilevanti sotto il profilo della causalità materiale e giuridica, correttamente il Tribunale di Roma ha ritenuto che non fosse possibile addebitare alcuna responsabilità all'Ufficio Italiano Cambi e, quindi, alla . CP_4
Il terzo motivo di impugnazione è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Con tale motivo gli appellanti non hanno rivolto alcuna censura alla sentenza di primo grado, limitandosi piuttosto a riportare la disciplina del TUB (d.lgs. 385/1993) dedicata agli intermediari finanziari e, in particolare, alla normativa vigente prima delle modifiche introdotte con il d.lgs. 141/2010. Il quarto motivo di impugnazione sulla responsabilità della è infondato, CP_4
alla luce di quanto rilevato sopra sulla attività demandata alla e la CP_4
mancanza di accertate violazioni inerenti alle proprie competenze funzionali.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza nei confronti degli appellanti (in solido, ex art. 97 c.p.c.) e vanno liquidate come da dispositivo, in misura inferiore alla media, con espunzione della fase “trattazione/istruttoria” poiché non svolta. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio
2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013
(approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando, nelle cause riunite iscritte al n. 3703/2019, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da tutte le parti in epigrafe;
-condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, che liquida in €
4.500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002, ad eccezione di , tenuto ad autonomo versamento in virtù della Parte_84
presentazione di autonomo appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.10.2025. Il Giudice relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente Dott.ssa Mariarosaria Budetta