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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai ConIGlieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo ConIGliere
Dott. Maria Vittoria Valente ConIGliere
Riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2104/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 11/2/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv.ti DAVID TORRIERO e CLAUDIO TORRIERO
Appellante
E
CP_1
Avv. Sabrina Pancari appellato
1 Controparte_2
e
[...] Controparte_3
Avv. Riccardo Carlini appellati – appellanti incidentali
Controparte_4
appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
495/2022 pubblicata in data 3/5/2022.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.6.2020, ha convenuto in Parte_1 giudizio le odierne parti appellate dinanzi al giudice del lavoro di
Velletri, esponendo:
- A decorrere dal 2/02/2015 e fino al 7/01/2020, la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Controparte_5
, come addetta alle pulizie, dapprima in nero e poi inquadrata,
[...] con lettera di assunzione del 18/12/2015, nel VII livello CCNL addetti agli impianti sportivi, con mansioni di addetta alle pulizie, per 20 ore settimanali così distribuite: dal lunedì al venerdì ore 14.00 alle ore
18.00, a fronte di una retribuzione mensile pari a € 518, 25;
- la società aveva preso in Controparte_5 gestione, dall'inizio del 2015 e fino all'8 gennaio 2020, l'impianto sportivo di proprietà di che lo amministrava Parte_2
2 precedentemente, comprendente piscine, campi da tennis, calcetto, sala pesi;
- all'interno della suddetta struttura era ubicato un “lounge” bar denominato “the view”, gestito solo formalmente da un'altra società: la “HE IE OC A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, amministrata di fatto, come il centro sportivo , Controparte_5 da , centro di cui il medesimo è procuratore speciale Controparte_3
e detentore del 90% delle quote, ancorché amministrato formalmente da di fatto, solo segretaria del;
Persona_1 CP_3
- il potere direttivo, gestionale e disciplinare veniva esercitato dal CP_3
e le sue decisioni venivano comunicate alla ricorrente per il tramite del manutentore del centro sportivo, ; Persona_2
- ha osservato il seguente orario a settimane alterne: una settimana, dal lunedì al sabato dalle h. 6:00 alle h. 15:00 e l'altra sempre dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 10:30 e dalle h. 15:00 alle h.20:00, per cui la retribuzione mensile spettante, indicata nel contratto part time di 20 or in € 518,20. Ammonta a € 1.036,51, oltre allo straordinario;
- dall'inizio e fino al 7 gennaio 2020, ha svolto quotidianamente attività di pulizia nel locale bar “the EW” sito all'interno del centro sportivo
; Controparte_5
all'attività di pulizia svolta presso il 3t sporting club occorre precisare che la stessa è stata svolta sempre su richiesta del IG. CP_3
oltre che in maniera sporadica durante il 2017, in via continuativa
[...] nei primi quindici giorni di agosto del 2017 e comunque di media per 2 ore al giorno;
- il giorno 7 gennaio 2020, è stata licenziata oralmente dal IG.
a seguito dello sfratto azionato dal proprietario Controparte_3 dell'immobile nei confronti della Società Frascati Parte_2
Sporting Village SSD arl;
3 - in data 8 gennaio 2020, la ricorrente inviava alla società impugnativa del licenziamento orale, perché nullo/inefficace e ritorsivo, metteva a disposizione le energie lavorative e richiedeva il pagamento delle differenze retributive, dei contributi previdenziali e, in data 4/02/2020, inviava lettera R/R n. 15466514418-2 di impugnativa di licenziamento, diffida e messa in mora anche nei confronti del IG. , Controparte_3 nonché richieste di risarcimento alla HE EW SR e alla _4
;
[...]
- ha percepito solo € 500,00 mensili e non ha avuto il compenso per il lavoro straordinario, né la 12a e la 13a mensilità e nemmeno il TFR.
Tanto premesso in fatto, ha concluso per sentir accertare che:
“1) tra la e/o il IG. Controparte_5 [...]
e la IG.ra , quale lavoratrice, è intercorso CP_3 Parte_1
a decorrere dal 2/2/2015 un rapporto di lavoro subordinato riconducibile, anche dal punto di vista retributivo, nel VII Livello del
CCNL per gli addetti agli impianti sportivi;
2) accertare la nullità/inefficacia, per violazione dell'art.2 della legge
604/1966 e successive modifiche, del licenziamento intimatogli oralmente dal datore di lavoro in data 07 gennaio 2020.
3) Ordinare in via solidale o alternativa alla Controparte_5
… e/o il IG. la reintegrazione o la
[...] Controparte_6 riassunzione sul posto di lavoro, condannandoli altresì, al risarcimento del danno commisurato alle mancate retribuzioni, quantificate complessivamente in € 1.036,51 mensili o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e quelle che saranno dovute dal giorno del licenziamento a quello della reintegra ovvero alla diversa misura del risarcimento del danno ritenuta congrua secondo la vigente normativa;
4) Condannare la e/o il IG. Controparte_7 [...]
al pagamento delle somme di € 76.864,76 per CP_8 differenze retributive e per il TFR o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
4 5) condannare la HE IE OC A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA, … e/o
[...]
all'indennizzo per Controparte_9 illecito arricchimento secondo quanto emergerà dall'istruttoria che si chieda venga esperita o con il ricorso al criterio equitativo e la seconda per il periodo che va dal 1 al 15 agosto 2017
6) ordinare alla e/o al Sig. Controparte_5
… di provvedere alla regolarizzazione contributiva, Controparte_3 previdenziale ed assistenziale del rapporto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si sono costituiti in giudizio con unica memoria la società
[...]
e , Controparte_10 Controparte_3 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di
, la nullità del ricorso e nel merito la sua Controparte_3 infondatezza.
I convenuti hanno sostenuto, in primo luogo, che Controparte_3 ha ricoperto all'interno del circolo sportivo di gestito dalla FSV, CP_5 esclusivamente il ruolo di Direttore Tecnico, come da contratto di lavoro del 18.12.2015 e che l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti all'interno del medesimo circolo sportivo è sempre stata svolta, in via esclusiva, dalla società DALY a r.l.s. titolare della relativa licenza.
Cont Hanno eccepito, ancora, che la ha corrisposto alla tutte le Pt_1 somme a lei dovute per il periodo di lavoro di cui al contratto di assunzione, secondo le mansioni e l'orario previsti nel medesimo contratto (part-time al 50% dalle 14,00 alle 19,00 dal lunedì al venerdì), come da buste-paga allegate sottoscritte dalla ricorrente.
5 Cont Hanno altresì riferito, altresì, che l'8.01.2020 la , all'esito di una procedura di sfratto per morosità, ha dovuto rilasciare l'impianto sportivo alla società proprietaria del cespite, QR Four M Immobiliare
S.r.l., per cui, non avendo ulteriori unità operative, si è vista costretta a licenziare per g.m.o. tutti i dipendenti, inclusa la ricorrente, con lettera di licenziamento dell'8.01.2020, contestando, quindi, che la ricorrente è stata licenziata verbalmente il 7 gennaio.
Si è costituita tardivamente società Controparte_12 chiedendo il rigetto del ricorso, precisando di avere ceduto la gestione del centro sportivo di Roma Via G. Candiano 12 a decorrere dal
30.10.2019.
All'udienza del 16.02.2021 i procuratori della parte ricorrente dichiaravano a verbale di rinunciare alla domanda proposta nei confronti della società HE IE S.r.l.s..
Istruita la causa sulla base di prove documentali e orali e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' il Tribunale, CP_1 respinta ogni diversa domanda, ha condannato la società
[...]
a pagare in favore di Controparte_10
la somma complessiva di € 33.699,36 dovuta alla ex Parte_1 dipendente a titolo di compenso per il lavoro straordinario prestato nel periodo dal 2.01.2018 al 7.01.2020 per 54 ore settimanali, nonché a titolo di 13ma mensilità e TFR, relativamente a tutta la durata del rapporto, oltre che a regolarizzare la sua posizione previdenziale;
ha compensato in ragione di 1/3 le spese tra la ricorrente e la società
ponendo a carico di quest'ultima la parte residua, nonché le CP_5 spese di lite in favore dell' ha condannato la al rimborso CP_1 Pt_1
Co delle spese processuali nei confronti del e della società CP_3
Avverso la pronuncia ha interposto appello la lavoratrice per sentir accogliere integralmente l'originaria domanda, rassegnando le seguenti conclusioni:
6 “Accertare che tra la Controparte_13
e/o il IG. anche n.q. di amministratore di fatto della Controparte_3 predetta società e la IGra è intercorso un rapporto Parte_1 lavorativo subordinato con decorrenza dal 2.02.2015 (e non dal 2018) al 7.01.2020 e condannarli in via alternativa e/o solidale al pagamento delle differenze retributive, anche per il periodo 2015/2018 (oltre quelle già riconosciute secondo il conteggio allegato, v. doc.5
Conteggio bis );
Accertare la nullità e/o inefficacia del licenziamento orale comminato in data 7.01.2020 e per l'effetto ordinare la reintegrazione sul posto di lavoro con ogni conseguenza di legge ovvero il risarcimento del danno per impossibilità di reintegra, con una indennità risarcitoria di importo fino a 6 mensilità (v. Corte Cost.183 del 2022) Condannare
al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_3 giudizio in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
In via subordinata disporre la parziale compensazione delle spese di giudizio tra , , e la Controparte_3 Controparte_4 CP_14 ricorrente
In via di ulteriore subordine stabilire che l'onorario dovuto dalla soccombente al difensore di più parti con la medesima posizione processuale deve essere unico e non per ciascuna di esse con la maggiorazione di legge se dovuta.
Disporre lo stralcio delle note a trattazione scritta depositato il
29.03.2021.
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Hanno resistito al gravame e Controparte_5 CP_3
chiedendone il rigetto e proponendo appello incidentale averso la
[...] sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto lo svolgimento di lavoro straordinario dal 2018 fino alla risoluzione del rapporto di lavoro
7 nel 2020 e, conseguentemente, condannato la società a corrispondere alla ricorrente i relativi importi.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Si è costituito altresì l' chiedendo la conferma della sentenza CP_1 gravata nella parte relativa alla regolarizzazione della posizione contributiva dell'appellante.
Nonostante la ritualità della notifica, la è rimasta Controparte_4 contumace.
All'esito della discussione orale, all'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
* * *
Parte appellante censura la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
a) Sulla legittimazione passiva di , indicato quale Controparte_3
Amministratore di fatto della società convenuta. Lamenta l'appellante che il primo giudice abbia escluso l'ipotesi che il fosse CP_3
l'amministratore di fatto della società, definendo compatibili gli atti di gestione dell'impianto con la posizione rivestita dal all'interno del CP_3 centro – contrariamente alle risultanze istruttorie - e che abbia ritenuto inapplicabile al caso di specie l'art. 2476 c.c. al fine di riconoscere la responsabilità personale del , quale amministratore di fatto. CP_3
b) Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie in merito alla durata del rapporto lavorativo. Si duole l'appellante del mancato riconoscimento del lavoro straordinario per il periodo antecedente la formale assunzione, nonostante vi fossero elementi istruttori in senso favorevole alla tessi della ricorrente, in particolare, le buste paga, la testimonianza di e dei testi di parte resistente che Parte_2 hanno confermato che la ricorrente lavorava dal 2015.
8 c) Ommesso giudicato sulle modalità di risoluzione dei rapporti di lavoro.
Sostiene l'appellante che il Tribunale abbia errato nel configurare un'ipotesi di giustificato motivo oggettivo quale causa giustificativa del licenziamento che pure ha riconosciti essere avvenuto verbalmente – Parte_ in quanto il è invocabile solo “per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” e non anche a seguito di colpevole inadempimento contrattuale che ha caratterizzato il rapporto locatizio tra il e la Controparte_3 società Qr- Four M immobiliare sanzionato dallo sfratto per morosità.
d) Mancata reintegra. Avrebbe errato il Tribunale anche nell'escludere la tutela reintegratoria, pur riconoscendo l'avvenuto licenziamento orale, valorizzando contraddittoriamente l'assunto della società che ha eccepito di aver licenziato la dipendente in forma scritta, con raccomandata dell'8 gennaio 2020, circostanza smentita nella stessa sentenza. Assume l'appellante che incombeva sulla società l'onere di fornire la prova negativa di non aver continuato l'attività imprenditoriale in un luogo diverso e che il aveva dichiarato di CP_3 essere proprietario/gestore di altri due centri sportivi. A conferma di ciò richiama la procura di cui alla costituzione della società Time Out a firma , n.q. l.r.p.t. e le dichiarazioni dei testi di parte Controparte_3 resistente che confermavano di essere dipendenti delle altre società gestite dal Pavia (Time Out).
e) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 comma 1 e 92 comma 2
c.p.c. Si duole a che il Tribunale abbai disposto la condanna Pt_1 della ricorrente a rimborsare al ed alla società , CP_3 Controparte_4 le spese di giudizio, mentre ha ritenuto la parziale “reciproca Cont soccombenza” con la motivo sufficiente per la parziale compensazione. Sostiene la sussistenza dei presupposti per compensare anche nei confronti del (recte 3T) Controparte_15 risultati soccombenti in relazione alle eccezioni preliminari sollevate, e costituiti con memoria congiunta.
* * *
9 L'appello principale è infondato.
1. Rileva il Collegio che il figura nella visura camerale depositata CP_3 procuratore speciale, detentore di quote azionarie nella misura del
90%, con il potere, tra gli altri, di “stipulare contratti d'opera, assumere
e licenziare personale, pagare i relativi stipendi e liquidazioni, senza limiti di mansioni e importi”.
In qualità di procuratore speciale, il ha agito in dipendenza del CP_3 rapporto di mandato intercorso con la società e dunque ogni attività o iniziativa che abbia intrapreso nell'esecuzione del suo ruolo sociale è riconducibile alla società che ne ha avallato l'operato e ne ha fatto propri gli effetti, sia durante l'esecuzione dello stesso che successivamente sotto il profilo processuale sulla base del contenuto delle difese spiegate.
La circostanza dedotta che il medesimo abbia travalicato i limiti delle proprie attribuzioni potrebbe pertanto essere in ipotesi oggetto di pretese da parte della società, ricorrendone i presupposti, volte ad azionare domande nei suoi confronti per eventuali danni subiti, essendo estranea ai rapporti interni tra i due convenuti la ricorrente Cont che, ha instaurato il rapporto lavorativo con la .
1.1. Sulla base di tali presupposti appare inconferente il richiamo alla norma di cui all'art. 2476 c.c. che disciplina la responsabilità dell'amministratore, anche di fatto, nei confronti della società.
L'art. 2476 (Rubricato responsabilità degli amministratori e controllo dei soci), al settimo comma, del c.c. prevede, invero, che “Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.
Il primo comma del medesimo articolo statuisce, invece, che “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge
e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la 10 responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso” ed il sesto comma che “Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”.
L'articolo in questione ha ad oggetto, quindi, evidenzia la Corte, la responsabilità dell'amministratore per condotte di mala gestio, estendendo il comma 7 tale responsabilità anche ai soci che abbiano deciso od autorizzato atti dannosi per la stessa società, i soci o i terzi.
Trattasi, perciò, di responsabilità solidale gestoria - di natura extracontrattuale - ed elemento indispensabile perché si configuri la fattispecie ivi prevista, come si desume dalla lettera della norma, è la solidarietà dei soci con quella degli amministratori, trattandosi di responsabilità da concorso nella gestione, con la necessaria compresente responsabilità degli amministratori.
2. Il secondo motivo è infondato. Il giudice di prime cure ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie;
sull'orario di lavoro precedente il periodo 2018/2020, svolto secondo l'allegazione di parte ricorrente oltre l'orario di lavoro ordinario, periodo per il quale il giudice ha negato il compenso per lavoro straordinario, i testi e Parte_2 [...]
pur facendo riferimento ad un periodo precedente la formale Tes_1 assunzione, nulla di utile sono stati in grado di riferire, anzi la seconda ricorda che anche per il primo periodo la ricorrente lavorava per 5 ore al giorno. La teste riferisce di aver lavorato presso il Testimone_2 centro sportivo ma a decorrere dal 2018 e non prima per il periodo che interessa. Il teste ha dichiarato di aver lavorato presso il Testimone_3 centro per diversi anni come istruttore dal 2015 al 2020 e che era presente dalle 4 alle 7 ore nell'arco temporale della giornata dalle 8,30 alle 18,00/19,00 non in via continuativa;
ha riferito che la ricorrente si
11 occupava delle pulizie del centro non ricorda gli orari di lavoro se non che la vedeva di pomeriggio dopo pranzo. Anche la teste
[...]
ha iniziato al lavorare per il centro dal 2018 e dunque non Tes_4 può riferire per il periodo precedente. La teste ha iniziato Tes_5
a lavorare presso il centro dalla primavera del 2015, con mansioni di segretaria;
sa dire che la ricorrente ha cominciato a lavorare dalla fine del 2015 ma non ricorda l'orario di lavoro, se non che osservava il part time e per lo più lavorava di pomeriggio.
Sulla base di tali risultanze, non può ritenersi raggiunta la prova del lavoro straordinario prestato dal 2015 al 2018, dovendo trovare applicazione il principio giurisprudenziale consolidato, anche di legittimità, secondo il quale è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, non potendo tale prova essere raggiunta mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza o per presunzioni.
3. Rileva la Corte che il terzo motivo di gravame non si confronta pienamente con la motivazione della sentenza. Invero il Tribunale ha accertato che non è stata fornita prova della consegna della raccomandata contenente la comunicazione del licenziamento, essendo stata versata in atti esclusivamente la ricevuta di spedizione, escludendo l'operatività dell'art. 1335 c.c., e dunque avvalorando l'impostazione difensiva dell'avvenuto licenziamento verbale.
4. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che la cessazione di ogni attività da Parte parte della , a seguito dell'intimato licenziamento (più che costituire giusto motivo di recesso), impedisse di emettere un provvedimento reintegratorio per sopravvenuta impossibilità del sinallagma contrattuale.
Deve osservarsi sul punto che, secondo i consolidati insegnamenti della
S,C. “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel caso di un sopravvenuto mutamento della situazione organizzativa e
12 patrimoniale dell'azienda, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, costituendo la sopraggiunta impossibilità totale della prestazione una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, che preclude al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere - sia pure per equivalente, con la corresponsione delle retribuzioni - il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto” (così Cass. n. 1888 del 28/01/2020 e, in senso conforme,
Cass. n. 16201 del 19/05/2022).
Del tutto indimostrata è rimasta l'allegazione della effettiva Parte continuazione dell'attività dalla in altri locali, non essendo sufficiente a comprovare tale circostanza il fatto che alcuni lavoratori possano essere stati occupati presso la Time Out s.r.l. o che il CP_3 fosse il legale rappresentante, trattandosi in ogni caso di un soggetto giuridico diverso dalla FSV.
Né può essere riconosciuta l'invocata tutela indennitaria che spetterebbe dalla data di messa in mora, nel caso in esame intervenuta in data 8.1.2020, contestualmente alla cessazione dell'attività della società a seguito dello sfratto che impedisce di configurare il sinallagma contrattuale.
5. Anche il quinto motivo sulla liquidazione delle spese di lite non può trovare accoglimento;
il primo giudice ha correttamente regolato le Co spese di lite tra la ricorrente, da un lato, e la e dall'altro, CP_3 essendo la prima rimasta nei loro riguardi sostanzialmente soccombente, dal momento che non è stata accolta alcuna domanda
13 svolta nei loro confronti dalla (risultata parzialmente vittoriosa Pt_1
Cont solo rispetto a ).
6. Parimenti infondato è il motivo di censura relativo al mancato accoglimento della domanda formulata ex art. 2041 c.c.
Come noto, l'azione di ingiustificato arricchimento può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito e la unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito.
Elemento essenziale dell'azione è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di una latro, collegati da un nesso di causalità. La natura sussidiaria dell'azione richiede l'impossibilità di esperire il rimedio ordinario, rappresentato nel caso di specie da una domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e del diritto al pagamento degli emolumenti spettanti.
Nulla è stato dedotto con l'originario ricorso circa la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto della ricorrente al Co pagamento di compensi nei confronti della per l'attività asseritamente espletata nei confronti della stessa, né sono stati forniti elementi che consentano di individuare e quantificare l'arricchimento della società e il corrispondente depauperamento della lavoratrice.
7. Priva di pregio appare la censura volta allo stralcio delle note conclusive depositate dalla società, in quanto irrispettose dei principi di sinteticità, dal momento che nessun diritto di difesa è stato leso, avendo parte appallante a sua volta potuto (con mote depositate in data 8.4.2022) replicare su ogni punto trattato dalle note dell'originaria parte resistente.
8. Quanto all'appello incidentale, la Corte ritiene condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario per il periodo successivo all'assunzione formale della Pt_1
14 Depongono in tal senso le dichiarazioni rese dai testi a diretta conoscenza dei fatti, ovvero , la quale ha dichiarato di Testimone_2 aver visto la ricorrente intorno alle 5,30/6,00 del mattino intenta a pulire l'atrio e i corridoi comuni al locale dove lavorava la teste e ha aggiunto che talvolta le è capitato di recarsi sul posto di lavoro il pomeriggio o sera e di aver visto la lavorare. Pt_1
La teste , dipendente della FSV come addetta alle Testimone_6 pulizie nel medesimo periodo in esame, ha confermato l'orario dedotto dalla ricorrente (dal lunedì al sabato dalle 6,00 alle 15,00 o dalle 6,00 alle 10,30 e dalle 15,00 alle 20,00).
Pertanto, sul punto la sentenza deve essere confermata.
9. Ne consegue, conclusivamente, il rigetto di entrambi gli appello, principale e incidentale.
10. Stante l'esito del giudizio, le spese del grado sono interamente compensate tra tutte le parti, in virtù della reciproca soccombenza.
10.1. Parimenti va disposto nei confronti dell' stante la posizione CP_1 di terzietà di quest'ultimo, volta alla sola regolarizzazione della relativa posizione contributiva.
11.Si dà atto che sussistono, per l'appellante principale e per l'appellante incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge gli appelli principale e incidentale;
- compensa interamente tra le parti le spese del grado;
- dà atto che sussistono, per l'appellante principale e per l'appellante incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1
15 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/2/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai ConIGlieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo ConIGliere
Dott. Maria Vittoria Valente ConIGliere
Riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2104/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 11/2/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv.ti DAVID TORRIERO e CLAUDIO TORRIERO
Appellante
E
CP_1
Avv. Sabrina Pancari appellato
1 Controparte_2
e
[...] Controparte_3
Avv. Riccardo Carlini appellati – appellanti incidentali
Controparte_4
appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
495/2022 pubblicata in data 3/5/2022.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.6.2020, ha convenuto in Parte_1 giudizio le odierne parti appellate dinanzi al giudice del lavoro di
Velletri, esponendo:
- A decorrere dal 2/02/2015 e fino al 7/01/2020, la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Controparte_5
, come addetta alle pulizie, dapprima in nero e poi inquadrata,
[...] con lettera di assunzione del 18/12/2015, nel VII livello CCNL addetti agli impianti sportivi, con mansioni di addetta alle pulizie, per 20 ore settimanali così distribuite: dal lunedì al venerdì ore 14.00 alle ore
18.00, a fronte di una retribuzione mensile pari a € 518, 25;
- la società aveva preso in Controparte_5 gestione, dall'inizio del 2015 e fino all'8 gennaio 2020, l'impianto sportivo di proprietà di che lo amministrava Parte_2
2 precedentemente, comprendente piscine, campi da tennis, calcetto, sala pesi;
- all'interno della suddetta struttura era ubicato un “lounge” bar denominato “the view”, gestito solo formalmente da un'altra società: la “HE IE OC A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, amministrata di fatto, come il centro sportivo , Controparte_5 da , centro di cui il medesimo è procuratore speciale Controparte_3
e detentore del 90% delle quote, ancorché amministrato formalmente da di fatto, solo segretaria del;
Persona_1 CP_3
- il potere direttivo, gestionale e disciplinare veniva esercitato dal CP_3
e le sue decisioni venivano comunicate alla ricorrente per il tramite del manutentore del centro sportivo, ; Persona_2
- ha osservato il seguente orario a settimane alterne: una settimana, dal lunedì al sabato dalle h. 6:00 alle h. 15:00 e l'altra sempre dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 10:30 e dalle h. 15:00 alle h.20:00, per cui la retribuzione mensile spettante, indicata nel contratto part time di 20 or in € 518,20. Ammonta a € 1.036,51, oltre allo straordinario;
- dall'inizio e fino al 7 gennaio 2020, ha svolto quotidianamente attività di pulizia nel locale bar “the EW” sito all'interno del centro sportivo
; Controparte_5
all'attività di pulizia svolta presso il 3t sporting club occorre precisare che la stessa è stata svolta sempre su richiesta del IG. CP_3
oltre che in maniera sporadica durante il 2017, in via continuativa
[...] nei primi quindici giorni di agosto del 2017 e comunque di media per 2 ore al giorno;
- il giorno 7 gennaio 2020, è stata licenziata oralmente dal IG.
a seguito dello sfratto azionato dal proprietario Controparte_3 dell'immobile nei confronti della Società Frascati Parte_2
Sporting Village SSD arl;
3 - in data 8 gennaio 2020, la ricorrente inviava alla società impugnativa del licenziamento orale, perché nullo/inefficace e ritorsivo, metteva a disposizione le energie lavorative e richiedeva il pagamento delle differenze retributive, dei contributi previdenziali e, in data 4/02/2020, inviava lettera R/R n. 15466514418-2 di impugnativa di licenziamento, diffida e messa in mora anche nei confronti del IG. , Controparte_3 nonché richieste di risarcimento alla HE EW SR e alla _4
;
[...]
- ha percepito solo € 500,00 mensili e non ha avuto il compenso per il lavoro straordinario, né la 12a e la 13a mensilità e nemmeno il TFR.
Tanto premesso in fatto, ha concluso per sentir accertare che:
“1) tra la e/o il IG. Controparte_5 [...]
e la IG.ra , quale lavoratrice, è intercorso CP_3 Parte_1
a decorrere dal 2/2/2015 un rapporto di lavoro subordinato riconducibile, anche dal punto di vista retributivo, nel VII Livello del
CCNL per gli addetti agli impianti sportivi;
2) accertare la nullità/inefficacia, per violazione dell'art.2 della legge
604/1966 e successive modifiche, del licenziamento intimatogli oralmente dal datore di lavoro in data 07 gennaio 2020.
3) Ordinare in via solidale o alternativa alla Controparte_5
… e/o il IG. la reintegrazione o la
[...] Controparte_6 riassunzione sul posto di lavoro, condannandoli altresì, al risarcimento del danno commisurato alle mancate retribuzioni, quantificate complessivamente in € 1.036,51 mensili o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e quelle che saranno dovute dal giorno del licenziamento a quello della reintegra ovvero alla diversa misura del risarcimento del danno ritenuta congrua secondo la vigente normativa;
4) Condannare la e/o il IG. Controparte_7 [...]
al pagamento delle somme di € 76.864,76 per CP_8 differenze retributive e per il TFR o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
4 5) condannare la HE IE OC A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA, … e/o
[...]
all'indennizzo per Controparte_9 illecito arricchimento secondo quanto emergerà dall'istruttoria che si chieda venga esperita o con il ricorso al criterio equitativo e la seconda per il periodo che va dal 1 al 15 agosto 2017
6) ordinare alla e/o al Sig. Controparte_5
… di provvedere alla regolarizzazione contributiva, Controparte_3 previdenziale ed assistenziale del rapporto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si sono costituiti in giudizio con unica memoria la società
[...]
e , Controparte_10 Controparte_3 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di
, la nullità del ricorso e nel merito la sua Controparte_3 infondatezza.
I convenuti hanno sostenuto, in primo luogo, che Controparte_3 ha ricoperto all'interno del circolo sportivo di gestito dalla FSV, CP_5 esclusivamente il ruolo di Direttore Tecnico, come da contratto di lavoro del 18.12.2015 e che l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti all'interno del medesimo circolo sportivo è sempre stata svolta, in via esclusiva, dalla società DALY a r.l.s. titolare della relativa licenza.
Cont Hanno eccepito, ancora, che la ha corrisposto alla tutte le Pt_1 somme a lei dovute per il periodo di lavoro di cui al contratto di assunzione, secondo le mansioni e l'orario previsti nel medesimo contratto (part-time al 50% dalle 14,00 alle 19,00 dal lunedì al venerdì), come da buste-paga allegate sottoscritte dalla ricorrente.
5 Cont Hanno altresì riferito, altresì, che l'8.01.2020 la , all'esito di una procedura di sfratto per morosità, ha dovuto rilasciare l'impianto sportivo alla società proprietaria del cespite, QR Four M Immobiliare
S.r.l., per cui, non avendo ulteriori unità operative, si è vista costretta a licenziare per g.m.o. tutti i dipendenti, inclusa la ricorrente, con lettera di licenziamento dell'8.01.2020, contestando, quindi, che la ricorrente è stata licenziata verbalmente il 7 gennaio.
Si è costituita tardivamente società Controparte_12 chiedendo il rigetto del ricorso, precisando di avere ceduto la gestione del centro sportivo di Roma Via G. Candiano 12 a decorrere dal
30.10.2019.
All'udienza del 16.02.2021 i procuratori della parte ricorrente dichiaravano a verbale di rinunciare alla domanda proposta nei confronti della società HE IE S.r.l.s..
Istruita la causa sulla base di prove documentali e orali e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' il Tribunale, CP_1 respinta ogni diversa domanda, ha condannato la società
[...]
a pagare in favore di Controparte_10
la somma complessiva di € 33.699,36 dovuta alla ex Parte_1 dipendente a titolo di compenso per il lavoro straordinario prestato nel periodo dal 2.01.2018 al 7.01.2020 per 54 ore settimanali, nonché a titolo di 13ma mensilità e TFR, relativamente a tutta la durata del rapporto, oltre che a regolarizzare la sua posizione previdenziale;
ha compensato in ragione di 1/3 le spese tra la ricorrente e la società
ponendo a carico di quest'ultima la parte residua, nonché le CP_5 spese di lite in favore dell' ha condannato la al rimborso CP_1 Pt_1
Co delle spese processuali nei confronti del e della società CP_3
Avverso la pronuncia ha interposto appello la lavoratrice per sentir accogliere integralmente l'originaria domanda, rassegnando le seguenti conclusioni:
6 “Accertare che tra la Controparte_13
e/o il IG. anche n.q. di amministratore di fatto della Controparte_3 predetta società e la IGra è intercorso un rapporto Parte_1 lavorativo subordinato con decorrenza dal 2.02.2015 (e non dal 2018) al 7.01.2020 e condannarli in via alternativa e/o solidale al pagamento delle differenze retributive, anche per il periodo 2015/2018 (oltre quelle già riconosciute secondo il conteggio allegato, v. doc.5
Conteggio bis );
Accertare la nullità e/o inefficacia del licenziamento orale comminato in data 7.01.2020 e per l'effetto ordinare la reintegrazione sul posto di lavoro con ogni conseguenza di legge ovvero il risarcimento del danno per impossibilità di reintegra, con una indennità risarcitoria di importo fino a 6 mensilità (v. Corte Cost.183 del 2022) Condannare
al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_3 giudizio in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
In via subordinata disporre la parziale compensazione delle spese di giudizio tra , , e la Controparte_3 Controparte_4 CP_14 ricorrente
In via di ulteriore subordine stabilire che l'onorario dovuto dalla soccombente al difensore di più parti con la medesima posizione processuale deve essere unico e non per ciascuna di esse con la maggiorazione di legge se dovuta.
Disporre lo stralcio delle note a trattazione scritta depositato il
29.03.2021.
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Hanno resistito al gravame e Controparte_5 CP_3
chiedendone il rigetto e proponendo appello incidentale averso la
[...] sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto lo svolgimento di lavoro straordinario dal 2018 fino alla risoluzione del rapporto di lavoro
7 nel 2020 e, conseguentemente, condannato la società a corrispondere alla ricorrente i relativi importi.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Si è costituito altresì l' chiedendo la conferma della sentenza CP_1 gravata nella parte relativa alla regolarizzazione della posizione contributiva dell'appellante.
Nonostante la ritualità della notifica, la è rimasta Controparte_4 contumace.
All'esito della discussione orale, all'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
* * *
Parte appellante censura la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
a) Sulla legittimazione passiva di , indicato quale Controparte_3
Amministratore di fatto della società convenuta. Lamenta l'appellante che il primo giudice abbia escluso l'ipotesi che il fosse CP_3
l'amministratore di fatto della società, definendo compatibili gli atti di gestione dell'impianto con la posizione rivestita dal all'interno del CP_3 centro – contrariamente alle risultanze istruttorie - e che abbia ritenuto inapplicabile al caso di specie l'art. 2476 c.c. al fine di riconoscere la responsabilità personale del , quale amministratore di fatto. CP_3
b) Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie in merito alla durata del rapporto lavorativo. Si duole l'appellante del mancato riconoscimento del lavoro straordinario per il periodo antecedente la formale assunzione, nonostante vi fossero elementi istruttori in senso favorevole alla tessi della ricorrente, in particolare, le buste paga, la testimonianza di e dei testi di parte resistente che Parte_2 hanno confermato che la ricorrente lavorava dal 2015.
8 c) Ommesso giudicato sulle modalità di risoluzione dei rapporti di lavoro.
Sostiene l'appellante che il Tribunale abbia errato nel configurare un'ipotesi di giustificato motivo oggettivo quale causa giustificativa del licenziamento che pure ha riconosciti essere avvenuto verbalmente – Parte_ in quanto il è invocabile solo “per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” e non anche a seguito di colpevole inadempimento contrattuale che ha caratterizzato il rapporto locatizio tra il e la Controparte_3 società Qr- Four M immobiliare sanzionato dallo sfratto per morosità.
d) Mancata reintegra. Avrebbe errato il Tribunale anche nell'escludere la tutela reintegratoria, pur riconoscendo l'avvenuto licenziamento orale, valorizzando contraddittoriamente l'assunto della società che ha eccepito di aver licenziato la dipendente in forma scritta, con raccomandata dell'8 gennaio 2020, circostanza smentita nella stessa sentenza. Assume l'appellante che incombeva sulla società l'onere di fornire la prova negativa di non aver continuato l'attività imprenditoriale in un luogo diverso e che il aveva dichiarato di CP_3 essere proprietario/gestore di altri due centri sportivi. A conferma di ciò richiama la procura di cui alla costituzione della società Time Out a firma , n.q. l.r.p.t. e le dichiarazioni dei testi di parte Controparte_3 resistente che confermavano di essere dipendenti delle altre società gestite dal Pavia (Time Out).
e) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 comma 1 e 92 comma 2
c.p.c. Si duole a che il Tribunale abbai disposto la condanna Pt_1 della ricorrente a rimborsare al ed alla società , CP_3 Controparte_4 le spese di giudizio, mentre ha ritenuto la parziale “reciproca Cont soccombenza” con la motivo sufficiente per la parziale compensazione. Sostiene la sussistenza dei presupposti per compensare anche nei confronti del (recte 3T) Controparte_15 risultati soccombenti in relazione alle eccezioni preliminari sollevate, e costituiti con memoria congiunta.
* * *
9 L'appello principale è infondato.
1. Rileva il Collegio che il figura nella visura camerale depositata CP_3 procuratore speciale, detentore di quote azionarie nella misura del
90%, con il potere, tra gli altri, di “stipulare contratti d'opera, assumere
e licenziare personale, pagare i relativi stipendi e liquidazioni, senza limiti di mansioni e importi”.
In qualità di procuratore speciale, il ha agito in dipendenza del CP_3 rapporto di mandato intercorso con la società e dunque ogni attività o iniziativa che abbia intrapreso nell'esecuzione del suo ruolo sociale è riconducibile alla società che ne ha avallato l'operato e ne ha fatto propri gli effetti, sia durante l'esecuzione dello stesso che successivamente sotto il profilo processuale sulla base del contenuto delle difese spiegate.
La circostanza dedotta che il medesimo abbia travalicato i limiti delle proprie attribuzioni potrebbe pertanto essere in ipotesi oggetto di pretese da parte della società, ricorrendone i presupposti, volte ad azionare domande nei suoi confronti per eventuali danni subiti, essendo estranea ai rapporti interni tra i due convenuti la ricorrente Cont che, ha instaurato il rapporto lavorativo con la .
1.1. Sulla base di tali presupposti appare inconferente il richiamo alla norma di cui all'art. 2476 c.c. che disciplina la responsabilità dell'amministratore, anche di fatto, nei confronti della società.
L'art. 2476 (Rubricato responsabilità degli amministratori e controllo dei soci), al settimo comma, del c.c. prevede, invero, che “Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.
Il primo comma del medesimo articolo statuisce, invece, che “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge
e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la 10 responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso” ed il sesto comma che “Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”.
L'articolo in questione ha ad oggetto, quindi, evidenzia la Corte, la responsabilità dell'amministratore per condotte di mala gestio, estendendo il comma 7 tale responsabilità anche ai soci che abbiano deciso od autorizzato atti dannosi per la stessa società, i soci o i terzi.
Trattasi, perciò, di responsabilità solidale gestoria - di natura extracontrattuale - ed elemento indispensabile perché si configuri la fattispecie ivi prevista, come si desume dalla lettera della norma, è la solidarietà dei soci con quella degli amministratori, trattandosi di responsabilità da concorso nella gestione, con la necessaria compresente responsabilità degli amministratori.
2. Il secondo motivo è infondato. Il giudice di prime cure ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie;
sull'orario di lavoro precedente il periodo 2018/2020, svolto secondo l'allegazione di parte ricorrente oltre l'orario di lavoro ordinario, periodo per il quale il giudice ha negato il compenso per lavoro straordinario, i testi e Parte_2 [...]
pur facendo riferimento ad un periodo precedente la formale Tes_1 assunzione, nulla di utile sono stati in grado di riferire, anzi la seconda ricorda che anche per il primo periodo la ricorrente lavorava per 5 ore al giorno. La teste riferisce di aver lavorato presso il Testimone_2 centro sportivo ma a decorrere dal 2018 e non prima per il periodo che interessa. Il teste ha dichiarato di aver lavorato presso il Testimone_3 centro per diversi anni come istruttore dal 2015 al 2020 e che era presente dalle 4 alle 7 ore nell'arco temporale della giornata dalle 8,30 alle 18,00/19,00 non in via continuativa;
ha riferito che la ricorrente si
11 occupava delle pulizie del centro non ricorda gli orari di lavoro se non che la vedeva di pomeriggio dopo pranzo. Anche la teste
[...]
ha iniziato al lavorare per il centro dal 2018 e dunque non Tes_4 può riferire per il periodo precedente. La teste ha iniziato Tes_5
a lavorare presso il centro dalla primavera del 2015, con mansioni di segretaria;
sa dire che la ricorrente ha cominciato a lavorare dalla fine del 2015 ma non ricorda l'orario di lavoro, se non che osservava il part time e per lo più lavorava di pomeriggio.
Sulla base di tali risultanze, non può ritenersi raggiunta la prova del lavoro straordinario prestato dal 2015 al 2018, dovendo trovare applicazione il principio giurisprudenziale consolidato, anche di legittimità, secondo il quale è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, non potendo tale prova essere raggiunta mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza o per presunzioni.
3. Rileva la Corte che il terzo motivo di gravame non si confronta pienamente con la motivazione della sentenza. Invero il Tribunale ha accertato che non è stata fornita prova della consegna della raccomandata contenente la comunicazione del licenziamento, essendo stata versata in atti esclusivamente la ricevuta di spedizione, escludendo l'operatività dell'art. 1335 c.c., e dunque avvalorando l'impostazione difensiva dell'avvenuto licenziamento verbale.
4. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che la cessazione di ogni attività da Parte parte della , a seguito dell'intimato licenziamento (più che costituire giusto motivo di recesso), impedisse di emettere un provvedimento reintegratorio per sopravvenuta impossibilità del sinallagma contrattuale.
Deve osservarsi sul punto che, secondo i consolidati insegnamenti della
S,C. “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel caso di un sopravvenuto mutamento della situazione organizzativa e
12 patrimoniale dell'azienda, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, costituendo la sopraggiunta impossibilità totale della prestazione una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, che preclude al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere - sia pure per equivalente, con la corresponsione delle retribuzioni - il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto” (così Cass. n. 1888 del 28/01/2020 e, in senso conforme,
Cass. n. 16201 del 19/05/2022).
Del tutto indimostrata è rimasta l'allegazione della effettiva Parte continuazione dell'attività dalla in altri locali, non essendo sufficiente a comprovare tale circostanza il fatto che alcuni lavoratori possano essere stati occupati presso la Time Out s.r.l. o che il CP_3 fosse il legale rappresentante, trattandosi in ogni caso di un soggetto giuridico diverso dalla FSV.
Né può essere riconosciuta l'invocata tutela indennitaria che spetterebbe dalla data di messa in mora, nel caso in esame intervenuta in data 8.1.2020, contestualmente alla cessazione dell'attività della società a seguito dello sfratto che impedisce di configurare il sinallagma contrattuale.
5. Anche il quinto motivo sulla liquidazione delle spese di lite non può trovare accoglimento;
il primo giudice ha correttamente regolato le Co spese di lite tra la ricorrente, da un lato, e la e dall'altro, CP_3 essendo la prima rimasta nei loro riguardi sostanzialmente soccombente, dal momento che non è stata accolta alcuna domanda
13 svolta nei loro confronti dalla (risultata parzialmente vittoriosa Pt_1
Cont solo rispetto a ).
6. Parimenti infondato è il motivo di censura relativo al mancato accoglimento della domanda formulata ex art. 2041 c.c.
Come noto, l'azione di ingiustificato arricchimento può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito e la unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito.
Elemento essenziale dell'azione è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di una latro, collegati da un nesso di causalità. La natura sussidiaria dell'azione richiede l'impossibilità di esperire il rimedio ordinario, rappresentato nel caso di specie da una domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e del diritto al pagamento degli emolumenti spettanti.
Nulla è stato dedotto con l'originario ricorso circa la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto della ricorrente al Co pagamento di compensi nei confronti della per l'attività asseritamente espletata nei confronti della stessa, né sono stati forniti elementi che consentano di individuare e quantificare l'arricchimento della società e il corrispondente depauperamento della lavoratrice.
7. Priva di pregio appare la censura volta allo stralcio delle note conclusive depositate dalla società, in quanto irrispettose dei principi di sinteticità, dal momento che nessun diritto di difesa è stato leso, avendo parte appallante a sua volta potuto (con mote depositate in data 8.4.2022) replicare su ogni punto trattato dalle note dell'originaria parte resistente.
8. Quanto all'appello incidentale, la Corte ritiene condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario per il periodo successivo all'assunzione formale della Pt_1
14 Depongono in tal senso le dichiarazioni rese dai testi a diretta conoscenza dei fatti, ovvero , la quale ha dichiarato di Testimone_2 aver visto la ricorrente intorno alle 5,30/6,00 del mattino intenta a pulire l'atrio e i corridoi comuni al locale dove lavorava la teste e ha aggiunto che talvolta le è capitato di recarsi sul posto di lavoro il pomeriggio o sera e di aver visto la lavorare. Pt_1
La teste , dipendente della FSV come addetta alle Testimone_6 pulizie nel medesimo periodo in esame, ha confermato l'orario dedotto dalla ricorrente (dal lunedì al sabato dalle 6,00 alle 15,00 o dalle 6,00 alle 10,30 e dalle 15,00 alle 20,00).
Pertanto, sul punto la sentenza deve essere confermata.
9. Ne consegue, conclusivamente, il rigetto di entrambi gli appello, principale e incidentale.
10. Stante l'esito del giudizio, le spese del grado sono interamente compensate tra tutte le parti, in virtù della reciproca soccombenza.
10.1. Parimenti va disposto nei confronti dell' stante la posizione CP_1 di terzietà di quest'ultimo, volta alla sola regolarizzazione della relativa posizione contributiva.
11.Si dà atto che sussistono, per l'appellante principale e per l'appellante incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge gli appelli principale e incidentale;
- compensa interamente tra le parti le spese del grado;
- dà atto che sussistono, per l'appellante principale e per l'appellante incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1
15 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/2/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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