Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 24/06/2025, n. 12438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12438 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12438/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2020, proposto da
CO2SAVE s.r.l. (già Energia&Progetti s.r.l.) e Bibetech s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Neri e Federica Sgualdino, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Gse - Gestore dei servizi energetici s.p.a., in persona del Direttore degli affari legali e societari p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Andrea Zoppini, prof. Giorgio Vercillo e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza di Spagna, 15;
nei confronti
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per l’annullamento
della nota del Gse prot. P20200003955 del 27.1.2020, avente a oggetto: “rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0344219098313R003_rev1-1#5, presentata da ENERGIA&PROGETTI SRL”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle parti intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 10 giugno 2025 il cons. M.A. di Nezza;
Rilevato :
- che con ricorso notificato il 31.1.2020 (dep. il 13.2) le società in epigrafe hanno impugnato il provvedimento del 27.1.2020 con cui il Gse ha respinto la richiesta di verifica e certificazione 0344219098313R003_rev1-1#5;
- che, costituitesi in resistenza le parti intimate, con istanza del 24.3.2025 le stesse ricorrenti, nel depositare il provvedimento con cui il Gestore ha annullato in autotutela l’atto impugnato (all. 2 dep. 24.3.2025: lo stesso provvedimento è stato depositato anche dalla parte resistente), hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
- che all’odierna udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto :
- che l’intervenuto annullamento d’ufficio dell’atto impugnato abilita al rilievo di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a. (“Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”);
- che le spese possono essere compensate, avuto riguardo alla novità delle questioni controverse all’epoca di proposizione del ricorso, situazione che avrebbe portato ad analogo esito (compensazione) pure nel caso di trattazione del merito (cfr, T.a.r. Lazio, sez. II^ quater , 27 gennaio 2022, n. 942);
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio. sez. V^ ter , definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO