TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 130/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * * SENTENZA resa nella causa civile di II grado concernente il giudizio di appello avverso la sentenza n. 538/2022 del Giudice di Pace di Trieste, vertante tra
CF. ), elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento Parte_1 C.F._1
(NA), alla Via dei Pini (Parco delle Mimose), n. 14, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Russo, che lo rappresenta a difende giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. ), in persona dal procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale , (C.F. ), giusta procura speciale in atti, Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Venezia, alla Via Ospedale, n. 39, presso lo studio dell'Avv. Luca
Schiavon, come da procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta appellata e
(C.F. , in persona dal Sindaco pro-tempore, Controparte_3 P.IVA_2
appellato contumace
avente a oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Trieste in materia di opposizione a cartella di pagamento;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 14 gennaio 2025, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVAZIONE 1. Con sentenza n. 538/2022 depositata in Cancelleria in data 12 dicembre 2022, il Giudice di Pace di Trieste ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da avverso la cartella Parte_1
di pagamento n. 11420210001390491000 fondante il ruolo 2021/000483, avendo ritenuto inesistente l'atto di citazione in quanto inviato presso la propria cancelleria a mezzo servizio postale.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, affidando la richiesta di integrale riforma ai seguenti motivi di impugnazione: i) errata interpretazione delle norme di diritto concernenti gli artt. 319, comma 1, c.p.c., gli artt. 56, 72,
73, 74 disp. att. c.p.c., l'art. 15 d.P.R. n. 115/2002 e l'art. 24 cost.; ii) violazione del principio del contraddittorio, con particolare riguardo all'art. 101, comma 2, secondo periodo, c.p.c.
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, avvenuto in data 29/3/2023, si è costituita in
(di seguito, breviter, anche , rimettendosi alla valutazione Controparte_1 CP_1 giudiziale con riguardo all'ammissibilità dell'atto di citazione e, nel merito, chiedendo l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, ovvero, in caso contrario, il rigetto delle domande attoree e la rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il giudizio è stato istruito a mezzo produzione documentale, trattato all'udienza del 6/7/2023 e discusso all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/1/2025, al cui esito il giudice ha concesso con ordinanza del 20/1/2025 i termini ex art. 190 c.p.c., precedente formulazione, riservando all'esito il deposito della sentenza.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
2.1. Merita, anzitutto, accoglimento il primo motivo articolato da parte appellante, relativo alla censura della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato: «preso atto che l'attore ha chiesto
l'iscrizione a ruolo del presente procedimento spedendo fascicolo di parte e originale dell'atto a mezzo posta;
- preso atto che il plico inviato a mezzo posta è pervenuto in Cancelleria in data
29.09.2022; - atteso che l'art. 319, comma 1, c.p.c. e gli artt. 56, 72, 73, 74 disp. att. c.p.c. prevedono che l'attore si costituisca presentando in Cancelleria o al Giudice in udienza l'atto di citazione, il fascicolo di parte ed i documenti, così da consentire al Cancelliere la verifica della regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti;
- atteso che […] non è consentita l'iscrizione a ruolo a mezzo del servizio postale;
- ritenuto che, per quanto dianzi esposto, l'iscrizione a ruolo del presente procedimento nella forma utilizzata dall'attore a mezzo del servizio postale siccome inammissibile è tamquam non esset».
Orbene, l'interpretazione degli artt. 319, comma 1, c.p.c. e 56, 72, 73, 74, disp. att. c.p.c. fatta propria dal Giudice di prime cure è errata ed è smentita da cospicua giurisprudenza, anche risalente, che ha preso posizione sul punto, affermando come «l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, ricorso introduttivo della domanda di equa riparazione, da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello competente, ex art. 3, comma 1, della l. n. 89 del 2001) realizza
- al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non deve essere necessariamente compiuta dal difensore, potendo realizzarla anche un "nuncius", può essere comunque idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, comma 3,
c.p.c.; in tal caso, tuttavia, detta sanatoria opera con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere e non da quella di spedizione», (cfr. Cass., Sez. VI, 17/1/2017, n. 1027, riprendendo le affermazioni contenute nella più risalente Cass., sez. un., 4/3/2009, n. 5160).
Conseguentemente, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge la spedizione del plico contenente gli atti processuali a mezzo posta comporta una mera irregolarità sanabile, in forza del principio di raggiungimento dello scopo, con la ricezione degli atti dalla cancelleria e con la conseguente iscrizione a ruolo.
Ciò posto, entrambi gli elementi sananti, ricezione dell'atto processuale e iscrizione a ruolo, si sono verificati nel caso di specie, in quanto il plico inviato dall'odierno appellante è stato ricevuto in data
29/9/2022 dalla Cancelleria del Giudice di Pace di Trieste ed è stato regolarmente iscritto a ruolo al numero 1726 del 2022.
Pertanto, in forza della sanatoria indicata, la domanda attorea deve essere dichiarata ammissibile.
2.2. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione consente l'assorbimento del secondo, in considerazione del principio della ragione più liquida e determina, ex se, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato erroneamente l'inammissibilità della domanda attorea.
3. Ritenuta ammissibile la domanda attorea il Tribunale, ancorché adito quale giudice d'appello, deve procedere alla decisione del merito della stessa, non rientrando l'ipotesi corrente in nessuno dei casi di regresso del giudizio al grado precedente previste dall'art. 354 c.p.c.
3.1. Tanto premesso, occorre prendere posizione, anzitutto, sulla questione preliminare concernente il difetto di legittimazione passiva dedotta in comparsa di costituzione e risposta in primo grado da e ripetuta in appello. CP_1
Il punto, al pari di ogni altra questione è stato assorbito dalla sentenza di prime cure e, pertanto, non necessita di uno specifico motivo di appello incidentale.
L'eccezione è infondata per le seguenti ragioni.
L'esecuzione del credito mediante cartella di pagamento di cui al d.P.R. n. 602/1973 opera una peculiare scissione tra titolare del credito, ossia l'ente impositore, e soggetto legittimato all'azione esecutiva, ossia l'agente della riscossione. Tale scissione comporta una tendenziale distinzione quanto alla legittimazione passiva rispetto agli strumenti processuali spettanti al debitore, rappresentati dalle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617
c.p.c., rispetto a cui legittimato passivo è l'agente della riscossione, in quanto titolare dell'azione esecutiva;
nonché dagli eventuali mezzi di tutela avverso le ragioni sostanziali che sottendono il credito portato in esecuzione come, in caso di sanzioni C.d.S., l'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, rispetto ai quali la legittimazione passiva non può che spettare all'ente impositore.
In tal senso si è pronunciata consolidata giurisprudenza di legittimità, affermando: «[…] l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del
11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata). L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito
o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5,
Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637;
Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009, Rv.
608590; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del
15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 -
5, Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013,
Rv. 626290; Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del
14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5,
Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate)» (cfr. Cass., Sez. III, 12/2/2024, n. 3870 rilevante anche per la copiosa giurisprudenza citata).
Nel caso di specie parte opponente, odierno appellante, non ha lamentato un vizio attinente al merito della pretesa creditoria che fosse fondato sulla contestazione della sanzione elevata, rispetto alla quale ha fatto acquiescenza e ha provveduto al relativo pagamento, ma si è limitata a contestare il diritto di portare a esecuzione il predetto credito, in quanto estinto per adempimento. Il mezzo impiegato, in tal senso, rientra a pieno titolo nell'ambito dell'azione di cui all'art. 615 c.p.c., quale contestazione della pretesa creditoria oggetto di cartella di pagamento. La peculiarità del presente giudizio, attinente alla ragione dell'opposizione, fondata sul piano sostanziale, non può smentire la natura latu sensu esecutiva dello strumento processuale azionato, rispetto a cui è legittimato passivo l'agente della riscossione. Tale peculiarità, di conseguenza, non elide la legittimazione di ma aggiunge ad essa la pari posizione processuale dell'ente CP_1
impositore, in modo da consentire una puntuale difesa anche al titolare del diritto credito che si assume non più esistente.
In conclusione, tanto quanto sono legittimati passivi nel presente Controparte_3 CP_1
giudizio.
3.2. Passando, infine, al merito della domanda attorea, occorre rivelare che essa si articola nella richiesta di annullamento della cartella di pagamento n. 11420210001390491000 fondante il ruolo n.
2021/000483, in quanto le somme a cui si riferisce sarebbero state già versate da . Parte_1
Il motivo è fondato e deve essere accolto per le ragioni seguenti.
Il credito azionato da mediante la cartella in parola è correlato alla sanzione amministrativa CP_1 per violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. commessa dall'odierno appellante in data 15/11/2018 e contestata con verbale n. V/21653°/2018 Pr. 6198/2018 della Polizia Municipale di (cfr. CP_3
doc. nn. 1 e 2 prodotto in primo grado da parte opponente).
La predetta sanzione è stata pagata da in data 15/1/2019, ossia il giorno successivo Parte_1 alla notificazione del verbale di contestazione, nella misura ridotta di € 136,52, indicata nel predetto titolo (cfr. doc. n. 3 e 4 prodotti in primo grado da parte opponente).
Sul punto, inoltre, parte convenuta non ha fornito risposta alla richiesta ex art. 213 c.p.c. CP_3 avanzata dall'intestato Tribunale al fine di far constare le eventuali ragioni di credito sottese all'odierno giudizio.
Pertanto, raggiunta la prova del pagamento, anche a fronte dell'inerzia serbata dall'ente impositore a fronte di specifica richiesta avanzata sul punto dal giudice, non può che ritenersi provata l'estinzione del credito azionato con la cartella di pagamento opposta.
Tanto premesso, il Tribunale annulla la cartella di pagamento n. 11420210001390491000, fondante il ruolo n. 2021/000483, per carenza di titolo.
4. In considerazione dell'esito del presente giudizio, il Tribunale pone le spese di lite di entrambi i gradi a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Sebbene abbia più volte rimarcato di dover essere esentata dalla condanna alla refusione CP_1
delle spese di giudizio, occorre, sul punto, precisare ciò che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, ossia che «ai i fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell
[...]
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento Controparte_1 venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui
l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo
l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità» (cfr. Cass., sez. sez. II,
6/11/2024, n. 28610, enfasi aggiunta).
In applicazione della predetta massima, essendo nel caso di specie occorso l'annullamento della cartella di pagamento in ragione dell'adempimento del debitore di cui l'ente impositore non ha preso atto correttamente, è possibile procedere alla condanna solidale di quest'ultimo e dell'agente della riscossione. Spetterà, poi, ad in caso di pagamento a favore dell'odierno opponente delle CP_1
somme liquidate, rivalersi nei confronti di in regresso, nei rapporti interni. Controparte_3
Contrariamente, infatti, a quanto affermato da nei propri scritti difensivi, essa è legittimata CP_1
passiva del presente giudizio e, avendo notificato la cartella di pagamento, ha avviato l'esecuzione di un credito estinto, dando causa all'odierno giudizio.
4.1. Tanto premesso, le spese di lite del primo grado di giudizio, in riforma di quanto previsto nella sentenza impugnata, seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento agli importi minimi, in ragione della semplicità delle questioni trattate, per cause di valore fino a €
1.100,00. Si liquidano compensi dimezzati per la fase di trattazione e istruzione, posto che non sono state acquisite prove costituende.
4.2. Parimenti, le spese per la fase di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento agli importi minimi, in ragione della semplicità delle questioni trattate, per cause di valore fino a € 1.100,00. Si liquidano compensi dimezzati per la fase di trattazione e istruzione, posto che non sono state acquisite prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 Controparte_3
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trieste n. 538/2022, così provvede:
▪ accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara l'ammissibilità della domanda attorea;
▪ accertata l'estinzione del credito oggetto del verbale n. n. V/21653°/2018 Pr. 6198/2018 della
Polizia Municipale di annulla la cartella di pagamento n. CP_3
11420210001390491000 fondante il ruolo n. 2021/000483;
▪ condanna e Controparte_1 CP_3
in solido tra loro alla refusione delle spese processuali attinenti al primo
[...] grado di giudizio in favore di che si liquidano nella somma di € Parte_1
253,00, di cui € 97,00 di spese vive ed € 156,00 per compenso professionale, oltre R.S.G.
(15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%).
▪ condanna e Controparte_1 CP_3
in solido tra loro alla refusione delle spese processuali attinenti alla fase di
[...] appello in favore dell'appellata, che si liquidano nella somma di € 458,70, di cui per 176,70 per spese vive ed € 282,00 per compensi professionali, oltre R.S.G. (15%), I.V.A. (22%) e
C.P.A. (4%);
Così deciso in Trieste, in data 30/4/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * * SENTENZA resa nella causa civile di II grado concernente il giudizio di appello avverso la sentenza n. 538/2022 del Giudice di Pace di Trieste, vertante tra
CF. ), elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento Parte_1 C.F._1
(NA), alla Via dei Pini (Parco delle Mimose), n. 14, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Russo, che lo rappresenta a difende giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. ), in persona dal procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale , (C.F. ), giusta procura speciale in atti, Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Venezia, alla Via Ospedale, n. 39, presso lo studio dell'Avv. Luca
Schiavon, come da procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta appellata e
(C.F. , in persona dal Sindaco pro-tempore, Controparte_3 P.IVA_2
appellato contumace
avente a oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Trieste in materia di opposizione a cartella di pagamento;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 14 gennaio 2025, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVAZIONE 1. Con sentenza n. 538/2022 depositata in Cancelleria in data 12 dicembre 2022, il Giudice di Pace di Trieste ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da avverso la cartella Parte_1
di pagamento n. 11420210001390491000 fondante il ruolo 2021/000483, avendo ritenuto inesistente l'atto di citazione in quanto inviato presso la propria cancelleria a mezzo servizio postale.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, affidando la richiesta di integrale riforma ai seguenti motivi di impugnazione: i) errata interpretazione delle norme di diritto concernenti gli artt. 319, comma 1, c.p.c., gli artt. 56, 72,
73, 74 disp. att. c.p.c., l'art. 15 d.P.R. n. 115/2002 e l'art. 24 cost.; ii) violazione del principio del contraddittorio, con particolare riguardo all'art. 101, comma 2, secondo periodo, c.p.c.
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, avvenuto in data 29/3/2023, si è costituita in
(di seguito, breviter, anche , rimettendosi alla valutazione Controparte_1 CP_1 giudiziale con riguardo all'ammissibilità dell'atto di citazione e, nel merito, chiedendo l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, ovvero, in caso contrario, il rigetto delle domande attoree e la rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il giudizio è stato istruito a mezzo produzione documentale, trattato all'udienza del 6/7/2023 e discusso all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/1/2025, al cui esito il giudice ha concesso con ordinanza del 20/1/2025 i termini ex art. 190 c.p.c., precedente formulazione, riservando all'esito il deposito della sentenza.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
2.1. Merita, anzitutto, accoglimento il primo motivo articolato da parte appellante, relativo alla censura della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato: «preso atto che l'attore ha chiesto
l'iscrizione a ruolo del presente procedimento spedendo fascicolo di parte e originale dell'atto a mezzo posta;
- preso atto che il plico inviato a mezzo posta è pervenuto in Cancelleria in data
29.09.2022; - atteso che l'art. 319, comma 1, c.p.c. e gli artt. 56, 72, 73, 74 disp. att. c.p.c. prevedono che l'attore si costituisca presentando in Cancelleria o al Giudice in udienza l'atto di citazione, il fascicolo di parte ed i documenti, così da consentire al Cancelliere la verifica della regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti;
- atteso che […] non è consentita l'iscrizione a ruolo a mezzo del servizio postale;
- ritenuto che, per quanto dianzi esposto, l'iscrizione a ruolo del presente procedimento nella forma utilizzata dall'attore a mezzo del servizio postale siccome inammissibile è tamquam non esset».
Orbene, l'interpretazione degli artt. 319, comma 1, c.p.c. e 56, 72, 73, 74, disp. att. c.p.c. fatta propria dal Giudice di prime cure è errata ed è smentita da cospicua giurisprudenza, anche risalente, che ha preso posizione sul punto, affermando come «l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, ricorso introduttivo della domanda di equa riparazione, da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello competente, ex art. 3, comma 1, della l. n. 89 del 2001) realizza
- al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non deve essere necessariamente compiuta dal difensore, potendo realizzarla anche un "nuncius", può essere comunque idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, comma 3,
c.p.c.; in tal caso, tuttavia, detta sanatoria opera con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere e non da quella di spedizione», (cfr. Cass., Sez. VI, 17/1/2017, n. 1027, riprendendo le affermazioni contenute nella più risalente Cass., sez. un., 4/3/2009, n. 5160).
Conseguentemente, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge la spedizione del plico contenente gli atti processuali a mezzo posta comporta una mera irregolarità sanabile, in forza del principio di raggiungimento dello scopo, con la ricezione degli atti dalla cancelleria e con la conseguente iscrizione a ruolo.
Ciò posto, entrambi gli elementi sananti, ricezione dell'atto processuale e iscrizione a ruolo, si sono verificati nel caso di specie, in quanto il plico inviato dall'odierno appellante è stato ricevuto in data
29/9/2022 dalla Cancelleria del Giudice di Pace di Trieste ed è stato regolarmente iscritto a ruolo al numero 1726 del 2022.
Pertanto, in forza della sanatoria indicata, la domanda attorea deve essere dichiarata ammissibile.
2.2. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione consente l'assorbimento del secondo, in considerazione del principio della ragione più liquida e determina, ex se, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato erroneamente l'inammissibilità della domanda attorea.
3. Ritenuta ammissibile la domanda attorea il Tribunale, ancorché adito quale giudice d'appello, deve procedere alla decisione del merito della stessa, non rientrando l'ipotesi corrente in nessuno dei casi di regresso del giudizio al grado precedente previste dall'art. 354 c.p.c.
3.1. Tanto premesso, occorre prendere posizione, anzitutto, sulla questione preliminare concernente il difetto di legittimazione passiva dedotta in comparsa di costituzione e risposta in primo grado da e ripetuta in appello. CP_1
Il punto, al pari di ogni altra questione è stato assorbito dalla sentenza di prime cure e, pertanto, non necessita di uno specifico motivo di appello incidentale.
L'eccezione è infondata per le seguenti ragioni.
L'esecuzione del credito mediante cartella di pagamento di cui al d.P.R. n. 602/1973 opera una peculiare scissione tra titolare del credito, ossia l'ente impositore, e soggetto legittimato all'azione esecutiva, ossia l'agente della riscossione. Tale scissione comporta una tendenziale distinzione quanto alla legittimazione passiva rispetto agli strumenti processuali spettanti al debitore, rappresentati dalle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617
c.p.c., rispetto a cui legittimato passivo è l'agente della riscossione, in quanto titolare dell'azione esecutiva;
nonché dagli eventuali mezzi di tutela avverso le ragioni sostanziali che sottendono il credito portato in esecuzione come, in caso di sanzioni C.d.S., l'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, rispetto ai quali la legittimazione passiva non può che spettare all'ente impositore.
In tal senso si è pronunciata consolidata giurisprudenza di legittimità, affermando: «[…] l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del
11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata). L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito
o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5,
Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637;
Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009, Rv.
608590; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del
15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 -
5, Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013,
Rv. 626290; Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del
14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5,
Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate)» (cfr. Cass., Sez. III, 12/2/2024, n. 3870 rilevante anche per la copiosa giurisprudenza citata).
Nel caso di specie parte opponente, odierno appellante, non ha lamentato un vizio attinente al merito della pretesa creditoria che fosse fondato sulla contestazione della sanzione elevata, rispetto alla quale ha fatto acquiescenza e ha provveduto al relativo pagamento, ma si è limitata a contestare il diritto di portare a esecuzione il predetto credito, in quanto estinto per adempimento. Il mezzo impiegato, in tal senso, rientra a pieno titolo nell'ambito dell'azione di cui all'art. 615 c.p.c., quale contestazione della pretesa creditoria oggetto di cartella di pagamento. La peculiarità del presente giudizio, attinente alla ragione dell'opposizione, fondata sul piano sostanziale, non può smentire la natura latu sensu esecutiva dello strumento processuale azionato, rispetto a cui è legittimato passivo l'agente della riscossione. Tale peculiarità, di conseguenza, non elide la legittimazione di ma aggiunge ad essa la pari posizione processuale dell'ente CP_1
impositore, in modo da consentire una puntuale difesa anche al titolare del diritto credito che si assume non più esistente.
In conclusione, tanto quanto sono legittimati passivi nel presente Controparte_3 CP_1
giudizio.
3.2. Passando, infine, al merito della domanda attorea, occorre rivelare che essa si articola nella richiesta di annullamento della cartella di pagamento n. 11420210001390491000 fondante il ruolo n.
2021/000483, in quanto le somme a cui si riferisce sarebbero state già versate da . Parte_1
Il motivo è fondato e deve essere accolto per le ragioni seguenti.
Il credito azionato da mediante la cartella in parola è correlato alla sanzione amministrativa CP_1 per violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. commessa dall'odierno appellante in data 15/11/2018 e contestata con verbale n. V/21653°/2018 Pr. 6198/2018 della Polizia Municipale di (cfr. CP_3
doc. nn. 1 e 2 prodotto in primo grado da parte opponente).
La predetta sanzione è stata pagata da in data 15/1/2019, ossia il giorno successivo Parte_1 alla notificazione del verbale di contestazione, nella misura ridotta di € 136,52, indicata nel predetto titolo (cfr. doc. n. 3 e 4 prodotti in primo grado da parte opponente).
Sul punto, inoltre, parte convenuta non ha fornito risposta alla richiesta ex art. 213 c.p.c. CP_3 avanzata dall'intestato Tribunale al fine di far constare le eventuali ragioni di credito sottese all'odierno giudizio.
Pertanto, raggiunta la prova del pagamento, anche a fronte dell'inerzia serbata dall'ente impositore a fronte di specifica richiesta avanzata sul punto dal giudice, non può che ritenersi provata l'estinzione del credito azionato con la cartella di pagamento opposta.
Tanto premesso, il Tribunale annulla la cartella di pagamento n. 11420210001390491000, fondante il ruolo n. 2021/000483, per carenza di titolo.
4. In considerazione dell'esito del presente giudizio, il Tribunale pone le spese di lite di entrambi i gradi a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Sebbene abbia più volte rimarcato di dover essere esentata dalla condanna alla refusione CP_1
delle spese di giudizio, occorre, sul punto, precisare ciò che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, ossia che «ai i fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell
[...]
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento Controparte_1 venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui
l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo
l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità» (cfr. Cass., sez. sez. II,
6/11/2024, n. 28610, enfasi aggiunta).
In applicazione della predetta massima, essendo nel caso di specie occorso l'annullamento della cartella di pagamento in ragione dell'adempimento del debitore di cui l'ente impositore non ha preso atto correttamente, è possibile procedere alla condanna solidale di quest'ultimo e dell'agente della riscossione. Spetterà, poi, ad in caso di pagamento a favore dell'odierno opponente delle CP_1
somme liquidate, rivalersi nei confronti di in regresso, nei rapporti interni. Controparte_3
Contrariamente, infatti, a quanto affermato da nei propri scritti difensivi, essa è legittimata CP_1
passiva del presente giudizio e, avendo notificato la cartella di pagamento, ha avviato l'esecuzione di un credito estinto, dando causa all'odierno giudizio.
4.1. Tanto premesso, le spese di lite del primo grado di giudizio, in riforma di quanto previsto nella sentenza impugnata, seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento agli importi minimi, in ragione della semplicità delle questioni trattate, per cause di valore fino a €
1.100,00. Si liquidano compensi dimezzati per la fase di trattazione e istruzione, posto che non sono state acquisite prove costituende.
4.2. Parimenti, le spese per la fase di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento agli importi minimi, in ragione della semplicità delle questioni trattate, per cause di valore fino a € 1.100,00. Si liquidano compensi dimezzati per la fase di trattazione e istruzione, posto che non sono state acquisite prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 Controparte_3
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trieste n. 538/2022, così provvede:
▪ accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara l'ammissibilità della domanda attorea;
▪ accertata l'estinzione del credito oggetto del verbale n. n. V/21653°/2018 Pr. 6198/2018 della
Polizia Municipale di annulla la cartella di pagamento n. CP_3
11420210001390491000 fondante il ruolo n. 2021/000483;
▪ condanna e Controparte_1 CP_3
in solido tra loro alla refusione delle spese processuali attinenti al primo
[...] grado di giudizio in favore di che si liquidano nella somma di € Parte_1
253,00, di cui € 97,00 di spese vive ed € 156,00 per compenso professionale, oltre R.S.G.
(15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%).
▪ condanna e Controparte_1 CP_3
in solido tra loro alla refusione delle spese processuali attinenti alla fase di
[...] appello in favore dell'appellata, che si liquidano nella somma di € 458,70, di cui per 176,70 per spese vive ed € 282,00 per compensi professionali, oltre R.S.G. (15%), I.V.A. (22%) e
C.P.A. (4%);
Così deciso in Trieste, in data 30/4/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio