Articolo 5 della Legge 19 agosto 1948, n. 1186
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 settembre 1948
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 30 settembre 1948