Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1233/23 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 15.06.2023 al n. 1233 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 139/2023 del 19.01.2023
promossa da e Parte_1 [...]
, in persona dei Parte_2 rispettivi legali rappresentanti in carica, domiciliate ex lege in Firenze, via degli Arazzieri n. 4 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- appellanti -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Firenze, Borgo Pinti n. 80 presso lo studio dell'Avv. Germana
Parlapiano, rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Travia di Roma, come da mandato allegato
- appellata -
avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento.
“…Voglia codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente gravame, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 129/2023 pubblicata in data
19.01.2023 e di seguito rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto. Con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio…”; per la società appellata: “…Voglia CP_1
l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa, se del caso, sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c., rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, n. 139/2023 ed accertare l'illegittimità delle ingiunzioni di pagamento opposte, nonché
l'illegittimità, l'infondatezza e/o l'inesigibilità delle pretese avanzate dall'Amministrazione o, in ogni caso, sospendere, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, ultima parte, c.c., qualsiasi condanna di pagamento fino al definitivo accertamento del controcredito dell'appellata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio…”.
- FATTO E DIRITTO -
I. I fatti pregressi ed i giudizi. Atteso lo sviluppo dei fatti, anche anteriori al giudizio che ci occupa, di non immediata evidenza, appare necessario un – per quanto possibile – sintetico riepilogo di essi.
I.
1. I rapporti tra EF;
il c.d. ”. Come emerge Controparte_2 Persona_1
dalla narrativa dei fatti esposta dalle Parti e dagli atti prodromici alla presente controversia, il Ministero delle Finanze, con bando pubblicato in data 11.05.2000,
indiceva una procedura di evidenza pubblica per l'attribuzione di 671 concessioni per l'esercizio dei servizi di raccolta e di gestione delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, della durata di sei anni, rinnovabili per altri sei. All'esito dell'aggiudicazione della gara, 171 Agenzie concessionarie – fra cui l'odierna appellata ( ) – dolendosi che, sin dal 1999, il CP_1 CP_1
settore del gioco delle scommesse ippiche aveva registrato, di fatto, il venir meno del monopolio statale a causa del diffondersi del gioco clandestino e della costituzione di una rete di bookmakers esteri, i quali operavano telematicamente o tramite internet,
2 in assenza, dunque, del controllo statale e senza soggezione ad imposizione fiscale,
altresì deducendo che era imputabile al Ministero delle finanze, in particolare, il ritardo dell'avvio del sistema delle scommesse a quota fissa e di quello di raccolta delle scommesse per via telefonica o telematica, avanzarono domanda di arbitrato (previsto nel negozio concessorio) nei confronti del Ministero delle finanze (“EF”) e del
Ministero delle politiche agricole e forestali (“MIPAAF”), chiedendo di accertare le predette trasformazioni del mercato delle scommesse ippiche, il dedotto anzidetto ritardo e, quindi, l'inadempimento alle obbligazioni assunte, con conseguente non debenza, ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle prestazioni patrimoniali a loro carico.
Incardinatosi il collegio arbitrale ed iniziata la procedura, con successiva memoria, le medesime agenzie chiesero la condanna dei anche all'adempimento delle Parte_3
obbligazioni assunte e rimaste inadempiute, nonché al risarcimento del danno per l'inadempimento delle clausole contrattuali denunciate e per l'impedimento ad accettare scommesse a quota fissa e nel raccogliere scommesse per via telefonica e telematica. Il collegio arbitrale adito, con lodo reso il 26.05.2003 e notificato il successivo 09.12.2003 (c.d. ”, d'ora in poi soltanto ), respinte le Persona_1 Per_1
eccezioni preliminari dei convenuti, ne accertò la responsabilità, in forza di Parte_3
un "obbligo di garanzia assunto implicitamente", per i pregiudizi "derivati ai concessionari dalla presenza di operatori clandestini ed illegali", nonché per il ritardo nell'avvio dei sistemi di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, con conseguente loro condanna al risarcimento dei danni in favore delle agenzie attrici,
con facoltà di queste ultime di trattenere quanto loro riconosciuto, a tale titolo, dai c.d. minimi garantiti, cui sono tenute per convenzione;
inoltre, in parziale accoglimento delle domande dei dichiarò che le agenzie ippiche erano Parte_3
tenute "a corrispondere i minimi garantiti", nei limiti del residuo di quanto dovuto a titolo di danni dai Il lodo arbitrale era impugnato dai dinanzi alla Parte_3 Parte_3
Corte d'appello di Roma, la quale, con sentenza del 21.11.2013, ne dichiarava la nullità, ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In esito al ricorso per ragioni di giurisdizione, la Corte di
3 Cassazione (SS.UU. Civili n. 23418/20 del 26.10.2020) – fra l'altro – accoglieva i ricorsi delle Agenzie e dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, così cassando con rinvio alla Corte d'appello di Roma. Il giudizio era ritualmente riassunto e – a quanto consta – è tuttora in corso.
I.
2. La fase monitoria. Questi i fatti pregressi, ma anche concomitanti al nostro giudizio. Esso, si origina dall'opposizione a due ingiunzioni di pagamento, prot. n.
0055319 del 27.11.2019 e prot. n. 0055322 del 27.11.2019 emesse dall
[...]
Parte (d'ora in poi, soltanto ”), rispettivamente pari ad € Parte_1
248.941,69 ed € 16.354,50, in danno di a titolo di saldi quindicinali non CP_1
versati che trovavano titolo nel rapporto concessorio ippico di cui sopra, intercorrente tra le parti. Le ingiunzioni erano emesse in data successiva all'annullamento del Per_1
Identica per entrambe la premessa motivazionale: “…PREMESSO …che la società
(utilizzatore del credito), è stata titolare delle concessioni n. 267 e 295 CP_1
per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli dal
01/01/2000 al 28/08/2009; che la medesima società ha maturato un CP_1
debito a titolo di saldi quindicinali maturando, come esposto nella tabella riepilogativa riportata sotto (Tab. 1); che i del 26 maggio 2003) ha dichiarato un Per_1 Per_2
credito in favore della società ricorrente (creditore); che la società CP_1
(utilizzatore di credito) ha attivato il meccanismo della compensazione CP_1
utilizzando il credito dichiarato da a copertura degli importi dovuti a titolo di Per_1
saldi quindicinali e non versati il cui dettaglio è esposto nella medesima tabella riepilogativa sotto riportata (Tab. 1); che il Lodo è stato annullato con Per_2
sentenza n. 6260 dei Corte d'Appello dei 27 marzo 2013; che su indicazione della
Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi di Parte_2
FIRENZE ha effettuato la ricognizione degli importi dovuti a titolo di saldi quindicinali e non versati, comunicandone gli esiti alla società CP_1
(utilizzatore di credito) con nota n.62219 de! 20/12/2018;…”.
I.
3. L'opposizione di Avverso dette ingiunzioni, come anticipato in CP_1
apertura, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Firenze, fondata sui CP_1
4 seguenti motivi: 1) estinzione del credito ingiunto per avvenuta compensazione
Parte integrale del diritto avanzato dall' col controcredito derivante dal risarcimento
Parte dei danni subiti a causa degli inadempimenti contrattuali di EF, MIPAAF e , così come riconosciuto dal;
2) eccezione di inadempimento ex art. 1460 Persona_1
c.c., poiché l'Amministrazione non avrebbe, a sua volta, adempiuto all'obbligo di rimediare ai fattori di criticità e di insostenibilità economica emersi nel corso del rapporto concessorio revisionando le condizioni contrattuali e l'obbligo di corrispondere i cc.dd. “minimi garantiti”; 3) in ogni caso, violazione delle indicazioni impartite a livello legislativo e giurisprudenziale che pure avrebbero dovuto orientare l'Amministrazione nell'astenersi dal richiedere le suddette somme, e nell'adottare un comportamento maggiormente cautelativo nei confronti della controparte privata. Si
costituiva l'Amministrazione che resisteva chiedendo la reiezione dell'opposizione per i motivi che sotto saranno indicati in quanto oggetto anche del presente gravame.
Il giudizio di cognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 32 del dlgs n. 150/2011, in esito ad istruttoria meramente documentale ed ormai all'indomani del giudizio di cassazione sulla giurisdizione, era trattenuto in decisione dal Tribunale di Firenze.
I.
4. La sentenza di primo grado. Il giudice accoglieva l'opposizione promossa da annullando le ingiunzioni e compensando le spese. Osservava, in CP_1
motivazione che: “…Le odierne ordinanze ingiunzioni trovano il loro fondamento sull'annullamento del Lodo di Maio che aveva riconosciuto all'odierna attrice un credito risarcitorio molto più elevato del preteso pagamento dell'Amministrazione convenuta. Si ricorda, difatti, che il detto lodo prevedeva la possibilità di procedere alla progressiva estinzione del credito in capo al concessionario mediante
Parte compensazione con le somme dovute dall'Agenzia ippica al in forza del rapporto concessorio;
ed è ciò che era nelle intenzioni dell'attrice. Detto lodo arbitrale,
a seguito d'impugnativa proposta dalle Amministrazioni soccombenti, è stato dichiarato nullo dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 21.11.2013 sulla base della presunta incompromettibilità in arbitri della materia controversa in quanto riservata alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle rivendicazioni afferenti
5 l'adempimento e l'esigibilità degli obblighi dei rapporti concessori in questione. Le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23418 del 26 ottobre 2020, in accoglimento del ricorso delle Agenzie ippiche, tra le quali l'odierna attrice, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6260 del 21 novembre 2013 ed ha asserito come “in tema di concessioni di pubblici servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto successiva all'aggiudicazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario – riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi – al quale spetta di giudicare sulle questioni inerenti all'adempimento e/o all'inadempimento della concessione (e sui relativi effetti e conseguenze: come si vedrà, anche di natura risarcitoria) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo;
resta ferma, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui non si verta nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ossia allorquando l'amministrazione, sia pure successivamente all'aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di eventuali altri poteri riconosciuti dalla legge, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. n. 241 del 1990, oltre che nei casi tassativamente previsti, come quello di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. (Cass., S.U., 18 dicembre 2018,
n. 32728; Cass., S.U., 8 luglio 2019, n. 18267; Cass., S.U., 18 dicembre 2019, n. 33691)”.
Ciò comporta due evidenze di rilievo ai fini delle odierne statuizioni. La controversia in esame attiene all'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento delle cc.dd. quindicine per compensazione con il credito riconosciuto dal lodo di Majo in relazione agli acclarati inadempimenti della controparte pubblica, tutti attinenti alla fase esecutiva di tale rapporto e non al momento genetico e funzionale del regolamento di interessi. Per tale motivo il procedimento è stato correttamente incardinato rientrando la questione nella giurisdizione del Giudice Ordinario. In secondo luogo, a seguito della cassazione della citata sentenza della Corte di Appello di Roma, le
6 determinazioni del Lodo di Maio dovranno essere valutate ex novo dal
[...]
dal momento che l'attrice vanta asseritamente un maggior Parte_1
credito da portare in compensazione con il debito maturato a titolo di saldi quindicinali, circostanza questa che, ove sussistente, dovrebbe far scaturire l'estinzione, o eventualmente il ricalcolo, delle obbligazioni di pagamento richieste dall'amministrazione. Ebbene, la cassazione della Sentenza della Corte di Appello di
Roma, quale atto presupposto alle impugnate ordinanze ingiunzioni, fa venir meno il titolo sul quale la pretesa dell'Amministrazione si fonda con conseguente annullamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate. La vicenda giudiziaria sottesa alle questioni sottoposte al vaglio dell'odierno giudicante rappresenta un giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.…”.
I.
5. L'appello del Avverso la suddetta sentenza Parte_5
Parte proponeva appello , che ne chiedeva l'integrale riforma. Lamentava, con distinti e specifici motivi: 1) mancanza di certezza del “controcredito” opposto in compensazione (Punto 1.1. dell'appello); 2) mancanza di liquidità del “controcredito”
opposto in compensazione (Punto 1.2. dell'appello); 3) inutilizzabilità delle produzioni tardive di controparte, quali Circolari e Note dell'Amministrazione in tema di posizione dei concessionari e modalità operative della compensazione tra quote di prelievo e credito risarcitorio nonché giurisprudenza in materia (Punto 2.
dell'appello). Concludeva come in epigrafe. Si costituiva in questa sede la CP_1
quale resisteva all'impugnazione contestando con diffusa motivazione, ciascuno dei motivi di gravame e, anch'essa concludeva come in epigrafe per l'integrale reiezione dell'appello. Fissata l'udienza del 01.10.2024 per la rimessione della causa in decisione, trattandosi di nuovo c.d. ”, erano concessi i termini per il deposito di Persona_3
note scritte con precisazione delle sole conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica. Previa modifica del Relatore, la causa era riservata in decisione.
II. Il merito. L'appello è fondato e deve pertanto, nel merito, essere respinta l'originaria opposizione all'ingiunzione di I primi due motivi (Punti 1.1. e CP_1
1.2.), per stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. Rilievo
7 dirimente assume la questione della “sorte” del in questione. L'Amministrazione Per_1
appellante lo indica come ormai definitivamente non più in essere a seguito del suo annullamento da parte della Corte di Appello;
viceversa, l'appellata, considera quel
Lodo valido ed efficace a seguito dell'intervenuta pronuncia di legittimità con cui la
Corte Suprema, a sua volta, cassava la sentenza della Corte capitolina: nella prospettazione offerta, infatti, l'annullamento di quest'ultima sentenza aveva nuovamente espanso il vigore e l'efficacia del Lodo facendo così venir meno il titolo
Parte su cui si fondava la pretesa ingiuntiva di . Detta valutazione, peraltro, come sopra si è avuto modo di verificare, era seguita anche dal Tribunale di Firenze nella motivazione della sentenza qui impugnata. Ambedue le Parti offrivano giurisprudenza di merito – proprio sul punto – di segno opposto.
II.
1. L'equiparazione del Lodo esecutivo alla sentenza di primo grado. Va premesso che in tema di arbitrato, anche prima dell'introduzione dell'art. 824-bis c.p.c. da parte del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (il Lodo in questione risale al 2003), gli effetti tra le parti del lodo arbitrale rituale erano equiparabili a quelli della sentenza,
avendo l'attività degli arbitri natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario (in tal senso, Cassazione civile, Sezione III, 26.03.2014 n. 11634); la questione è da ritenersi – peraltro – pacifica, in quanto non contestata da alcuna delle
Parti ed è certamente rilevante ai fini del decidere per quanto sarà detto oltre.
II.
2. Le sorti del c.d. Lodo Di Majo” e gli effetti sul credito vantato dall'appellante. Deve essere recepito da parte di questa Corte l'insegnamento offerto dal giudice di legittimità in materia di effetto sostitutivo dell'appello, secondo cui,
cassata con rinvio la sentenza di appello di annullamento della sentenza di condanna pronunziata in primo grado, l'efficacia di titolo esecutivo va attribuita alla sentenza pronunziata in sede di rinvio e non a quella di prime cure, privata di efficacia a seguito dell'annullamento intervenuto in appello: “…il giudizio di rinvio – afferma la Corte in motivazione – anche di carattere improprio o restitutorio, rappresenta una nuova ed autonoma fase processuale di natura rescissoria, fase ulteriore del procedimento originario (cfr. Cass. n. 1301 del 2017; n. 779 del 2016; S.U. n. 19701 del 2010; n. 14892
8 del 2000); difatti, "nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado…”; ciò, con evidenza, indipendentemente dalle successive sorti della sentenza di secondo grado, tanto è vero che il titolo esecutivo è comunque dato dalla sentenza resa in sede di rinvio (su tutto, Cassazione civile, Sez.
6 - L, Ordinanza n.
26935 del 26/11/2020). Ancora più chiaramente si pronunciava precedente sentenza della medesima Corte, secondo cui “…nell'ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado;
tuttavia, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in "executivis" sulla base della sentenza di primo grado (riformata dalla sentenza d'appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio…” (così Cassazione civile, Sezione Lavoro, 08.07.2013
n. 16934). Se così è, il Lodo che ci occupa non ritrova vigenza ed efficacia a seguito della cassazione con rinvio della sentenza che lo ebbe a dichiarare nullo e pertanto il suo contenuto non può ritenersi più precettivo. Di qui, la legittimità sotto questo aspetto delle ingiunzioni opposte che proprio sulla nullità del motivavano in Per_1
premessa, come sopra riportato.
II.
3. Il controcredito opposto in compensazione dall'Agenzia Ippica appellata.
Resta da verificare l'opponibilità del controcredito in compensazione, comunque richiesta dall'appellata, anche in subordine atteso che – sempre nella prospettazione offerta – nel tempo, altri interventi normativi e giurisprudenziali erano intervenuti ad affermare la necessità sia di un riequilibrio del mercato delle scommesse ippiche sia,
9 di conseguenza, di riduzione delle somme dovute dal concessionario, tanto che sarebbe pregiudiziale in caso di mancato riconoscimento dedei caratteri di liquidità e certezza del controcredito in compensazione, la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 295 e 337/2 c.p.c., oppure, ai sensi dell'art. 1243/2, ultima parte, c.c., la sospensione di qualsiasi condanna di pagamento fino al definitivo accertamento del controcredito dell'appellata. Anche la presente difesa dell'Agenzia Ippica, seppure suggestiva, non può essere nel merito accolta. Da un lato, infatti, la circostanza che sia stata ribadita, a vari livelli, in sede legislativa e giurisdizionale, la necessità di un riequilibrio del mercato e dello specifico settore riveste un carattere, amministrativamente programmatico, ma non certamente giuridicamente ex se paralizzante in ordine alla riscossione tout court dei crediti dell'Amministrazione verso i concessionari, salve con tutta evidenza le eventuali conseguenze dell'inerzia protratta di quest'ultima. È pertanto di tutta evidenza che se da un lato è certo e liquido il credito ingiunto – del resto non contestato nel suo quantum specifico – non è certamente altrettanto né certo né liquido, per quanto sopra riconosciuto e accertato,
il controcredito estintivo fatto valere dall'Agenzia in compensazione, dal momento che esso è – quanto meno – sub judice con riferimento alla sua entità e consistenza.
D'altro lato, neppure, tale carenza potrebbe comportare la necessaria sospensione del pagamento del credito ai sensi della norma citata dall'appellata medesima, dal momento che – come evidenziato dalla Suprema Corte – in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243/2 c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. “…In tale ipotesi – prosegue la Corte – resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della
10 sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2,
c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.-…”
(in tal senso, Cassazione, SSUU Civili, 15/11/2016 n. 23225). Di qui, l'inammissibilità dell'eccezione proposta.
II.
4. L'ultimo motivo di gravame. Infine, osserva la Corte che l'accertamento svolto ha carattere assorbente del terzo motivo di gravame (Punto 2 dell'appello) in ordine all'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta da ultimo, in primo grado, dall'Agenzia Ippica, perché tardiva. Peraltro, va detto che da un lato si tratta di Note e Circolari – peraltro provenienti proprio anche dall'Amministrazione
in causa – comunque non rilevanti ai fini della decisione e dall'altro lato di giurisprudenza, in quanto tale, insensibile alle preclusioni istruttorie.
III. Le spese. Come noto, in base al principio fissato dall'art. 336/1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata
(cosiddetto effetto espansivo interno): ne consegue che la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per questa Corte di Appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite (cfr, fra le altre, Cassazione civile, Sezione I, 16.05.2006 n. 11491). Nel
caso di specie, tenuto conto della natura della vicenda e della giurisprudenza di merito, non univoca, sulla specifica questione, sussistono certamente i presupposti per la compensazione totale delle spese del doppio grado.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e
[...] Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza
[...] CP_1
del Tribunale di Firenze n. 139/2023 del 19.01.2023 ed in sua riforma, così provvede:
11 1) accoglie l'appello e per l'effetto respinge l'originaria opposizione proposta da dinanzi al Tribunale di Firenze;
CP_1
2) dichiara inammissibile l'eccezione di compensazione proposta dall'appellata;
3) compensa integralmente tra le Parti le spese di lite, come in parte motiva;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 30.05.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Isabella Mariani
12