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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/12/2024, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 772/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione iscritto al n. 772/2017 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso, depositato in data 8.02.2017,
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella de RI giusta mandato in atti;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Centrone giusta mandato in atti;
Controparte_1
resistente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.02.2017 chiedeva pronunziarsi la separazione Parte_1
personale dalla resistente Premetteva: Controparte_1
- di aver contratto con la predetta matrimonio concordatario in Molfetta il 27 agosto 1994;
- che dal matrimonio sono nati due figli (n. il 16 agosto 1997) e (n. il 9 settembre Per_1 Per_2
1999);
pagina 1 di 12 - che dopo anni di un sereno matrimonio, a partire dalla fine del 2015 la resistente avrebbe iniziato a manifestare segni di insofferenza verso la famiglia e verso il coniuge disinteressandosi completamente dell'organizzazione domestica e tenendo una condotta molto diversa da quella serbata negli anni precedenti, trascorrendo molto tempo al telefono, frequentando chat e predisponendo codici di protezione sul proprio apparecchio telefonico fino a che, il 19 marzo 2016, gli avrebbe finalmente confessato di avere una relazione con tale manifestando Persona_3
l'intenzione di lasciare la casa familiare per andare a vivere con il predetto. Ne derivava un acceso litigio tra i due;
- che grazie alla mediazione dei figli e del nonno materno la resistente sarebbe ritornata sui suoi passi tornando a casa ma, di fatto, non mutando il proprio comportamento continuando a disinteressarsi della famiglia, dei figli e della organizzazione familiare trascorrendo molte ore fuori casa, allontanandosi di primo mattino nei giorni prefestivi e festivi rientrando in tarda serata fino a quando il 7.11.2016 si sarebbe allontanata definitivamente trasferendosi a Carrara adducendo di avere ivi trovato una occasione lavorativa consegnando le chiavi di casa al figlio;
- che nelle more, la resistente sarebbe rientrata a Molfetta il 25.12.2016 tanto comunicando mediante un messaggio pretendendo di soggiornare nella casa familiare fino al 1.01.2017 sostanzialmente continuando a tenere la sopra descritta condotta e di fatto disinteressandosi dei figli dei quali si sarebbe sempre occupato esclusivamente il padre;
- che in una circostanza (il 25.12) avrebbe simulato una aggressione da parte del marito nel tentativo di estrometterlo dall'abitazione, chiudendolo in veranda e chiedendo l'intervento dei carabinieri, nel mentre lo stesso avrebbe subito contattato i figli immediatamente rientrati;
- di essere informatore scientifico dipendente della Piam farmaceutici s.p.a. di Genova e di percepire un reddito netto annuo di euro 21.641,00 e di essere comproprietario con la resistente della casa familiare sita in Molfetta alla via Sergio Fontana n.12 gravata da un mutuo ipotecario con rateo mensile di euro 600,00 circa nonché di due autovetture;
- che la resistente, avente qualifica di tecnico della prevenzione, era dipendente ASL Carrara con retribuzione mensile di euro 2000,00.
Su tali premesse concludeva chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del figlio (all'epoca) minore la collocazione di quest'ultimo presso il padre unitamente al figlio maggiorenne Per_2
non autonomo economicamente;
disporre a carico della resistente a titolo di concorso nel Per_1
mantenimento del figlio la somma mensile di euro 400,00 oltre aggiornamento Istat;
nulla Per_2
disporre a titolo di assegno di mantenimento nei confronti della resistente essendo autonoma economicamente ed attese le violazioni di cui all'articolo 151 co. II c.c.; porre a carico della pagina 2 di 12 resistente l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie e relative al figlio dichiarare la separazione con addebito alla resistente alla luce di tutti i superiori elementi, Per_2
il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa con domanda riconvenzionale la resistente la quale, per contro, deduceva che il ricorrente si sarebbe sempre comportato come padre padrone anche in ragione della sua posizione economica trattandola come la serva della casa, estromettendola da ogni decisione di natura economica relegandola al mero svolgimento delle sole faccende domestiche ed alla crescita dei due figli venendo costantemente offesa e denigrata dal marito;
di avere sempre sopportato silenziosamente il comportamento del marito sino a quando nel mese di marzo 2016 avrebbe rinvenuto all'interno dell'abitazione coniugale all'utenza portatile del coniuge>> constatando la frequenza in entrata ed in uscita di un numero di telefono relativo ad una persona estranea alla famiglia (<<fino a 30 telefonate al giorno ed altrettanti messaggi nelle ore trascorse in casa>>) sicché si sarebbe determinata ad approfondire la circostanza scoprendo che l'interlocutrice in questione sarebbe stata una donna nominativamente indicata con la quale, per quanto riferito da più persone di Molfetta e Giovinazzo, luogo, quest'ultimo, di residenza della stessa, il ricorrente avrebbe intrattenuto da anni una relazione sentimentale per cui da tale momento sarebbe venuto meno il rapporto di fiducia tra i coniugi divenendo la convivenza intollerabile sebbene l'odierno ricorrente le avesse riferito trattarsi di una semplice collega di lavoro.
Negava di avere mai compiuto alcun atto di infedeltà né di avere mai trascorso alcuna notte insieme a tale che in realtà sarebbe solo un collega di , unica persona che le avrebbe Persona_3
offerto sostegno nei momenti difficili.
Deduceva che da marzo 2016 i coniugi hanno vissuto da separati in casa e che la convivenza sarebbe divenuta sempre più intollerabile a causa del comportamento aggressivo del tanto Pt_1
che ella sarebbe stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa dell'ennesimo litigio sicché, al fine di non aggravare la situazione, e ciò anche a tutela dei figli, ella avrebbe deciso di accettare un temporaneo incarico di lavoro presso la città di Carrara per la durata di 12 mesi presso la (fine lavoro previsto per il 15 novembre 2017) allorquando la Parte_2
resistente faceva rientro presso la casa coniugale continuando a subire minacce e vessazioni da parte del marito tanto che in data 1° gennaio 2017 sporgeva denuncia querela per un'aggressione subita in casa il giorno 25 dicembre 2016.
Deduceva che il ricorrente presta la propria attività come capo area nelle regioni Puglia, Basilicata,
Abruzzo e Molise ed è sempre fuori sede, più volte al mese si reca presso la sede di Genova dove si pagina 3 di 12 ferma per giorni;
che il ricorrente svolge da circa vent'anni la professione di impiegato di livello A1 come capo area presso la ditta indicata dallo stesso ricorrente con sede in Genova e che il reddito netto dallo stesso percepito ammonta ad euro 55.455,00 per 13 mensilità pari ad euro 4.265,81 mensili a cui aggiungersi l'indennità di trasferta per 12 mensilità pari ad euro 625,00 € per un totale di euro 4891,00 oltre ulteriori emolumenti rapportati al fatturato sicchè l'effettivo reddito mensile netto del ricorrente ammonterebbe a circa 6.000,00 € mensili a cui aggiungersi un investimento finanziario per complessive euro 40.000,00.
Quanto al mutuo deduceva che lo stesso è stato anticipatamente estinto da entrambi i coniugi in data
2 settembre 2010.
Con riguardo alla propria situazione economica deduceva di avere svolto piccoli lavori saltuari essendosi sempre occupata della famiglia e che l'ultimo rapporto di lavoro risalirebbe al luglio 2014 con mansione di operatrice telefonica part time percependo una retribuzione di circa 650,00 € mensili;
di aver lavorato per la durata di 12 mesi presso la Asl Toscana nord ovest con mansioni di collaboratore professionale sanitario con scadenza al 14 novembre 2017 percependo una retribuzione mensile di poco più di 1.000,00 € da cui detrarre l'importo del canone di locazione di euro 400,00 mensili oltre alle spese di vita quotidiana. Confermava di essere proprietaria al 50% della casa coniugale;
di avere goduto, in costanza di matrimonio, di un elevato tenore di vita sicché chiedeva in proprio favore il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 800,00 mensili oltre aggiornamento Istat.
Deduceva che il figlio, maggiorenne, , è autonomo economicamente svolgendo attività Per_1
lavorativa retribuita presso una Sanitaria sita in RI di cui è socio nella misura del 50% mentre il figlio, all'epoca minore, era studente al terzo anno di scuola superiore per cui chiedeva Per_2
riconoscersi in proprio favore a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore Per_2
l'assegno di euro 800,00 mensili o della diversa misura ritenuta di giustizia spese straordinarie>>.
Indi, concludeva chiedendo, previa declaratoria di addebito della separazione al ricorrente, disporsi l'affido condiviso del figlio minore con sua collocazione presso di sé con conseguente Per_2
assegnazione della casa coniugale;
regolamentare gli incontri padre-figlio; porre a carico del ricorrente l'obbligo di corresponsione di un assegno complessivo di euro 1600,00 di cui 800,00 in proprio favore 800,00 in favore del figlio Per_2
al figlio . Per_2
Il P.M. dichiarava di intervenire in data 20 luglio 2017.
pagina 4 di 12 Con atto di intervento volontario ex articolo 105 c.p.c. interveniva in giudizio Controparte_2
figlio della coppia il quale sostanzialmente formulava istanza di versamento diretto dell'assegno in proprio favore da porsi a carico di entrambi i genitori evidenziando che pure essendo socio nella misura del 50% di un'azienda sanitaria sita in RI presso cui lavora non percepiva una vera e propria retribuzione tanto da non godere di piena autonomia economica. Indi, concludeva chiedendo assegnare la casa coniugale ad entrambi i figli e porre a carico degli stessi un contributo al proprio mantenimento nella misura ritenuta di giustizia.
All'udienza del 18 luglio 2017 il Presidente del Tribunale dava atto della rinunzia all'atto di intervento di cui sopra e, con ordinanza del 18 luglio 2017, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, assegnava la casa coniugale sita in Molfetta alla via Sergio Fontana n. 24 e relativo box al marito e al figlio minore con previsione dell' obbligo di corresponsione a carico del Per_2
di euro 250,00 mensili in favore della De RI per l'utilizzo della casa familiare di cui la Pt_1 stessa è titolare nella misura del 50%; disponeva l'affidamento condiviso del figlio (all'epoca minore) che collocava presso il padre a cui assegnava la casa coniugale;
regolava gli Per_2
incontri e prevedeva un assegno mensile di euro 800,00 a favore della De RI oltre aggiornamento
Istat ed al 50% delle spese straordinarie.
Passati alla fase contenziosa le parti formulavano richiesta di emissione di sentenza parziale e di concessione dei termini ex articolo 183 co. VI c.p.c..
Con sentenza parziale n. 2641/2017 del 6.12.2017 veniva pronunziata la separazione personale dei coniugi e concessi i chiesti termini con separata ordinanza.
I subprocedimenti introdotti.
Nelle more del giudizio, con ricorso depositato in data 18 febbraio 2018, l'odierno ricorrente formulava, ex articolo 709 IV co. c.p.c. (subprocedimento sub 1), istanza di revisione dei provvedimenti presidenziali chiedendo: revocarsi l'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie nonché la previsione che gli impone di versare la somma di euro 250,00 in favore della moglie per il mancato uso della casa coniugale ed infine porsi a carico della resistente un contributo al mantenimento dei figli con sé conviventi. In quella sede la resistente si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e conseguentemente la conferma dell'obbligo di corresponsione degli assegni nonché, in via riconvenzionale, la assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Il Tribunale, in persona del G.O.P., con ordinanza del 16 settembre 2018, nel dare atto della pacifica circostanza del trasferimento della resistente dalla città di Carrara in quel di Taranto quale fatto nuovo idoneo ad incidere sulla misura dell'assegno atteso il riavvicinamento della stessa sebbene con occupazione lavorativa distante e nel dare atto che la stessa è inserita pagina 5 di 12 professionalmente nel mercato del lavoro e che il ricorrente sostiene integralmente il carico delle spese per i figli collocati presso di sé riduceva ad euro 200,00 mensili l'assegno in favore della resistente;
rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente anche in ragione del fatto che i figli ormai maggiorenni ma non autonomi economicamente convivevano con il padre;
rigettava altresì la domanda di revoca dell'assegno di euro 250,00 per il mancato uso della casa coniugale da parte della resistente.
All'esito di un secondo subprocedimento (sub 2) introdotto dalla odierna resistente la sopra richiamata ordinanza veniva modificata esclusivamente con riferimento all'epoca di decorrenza.
Con un terzo ricorso l'odierno ricorrente (sub 3) chiedeva disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie;
disporre a carico della resistente a titolo di contributo per il sostentamento dei figli la somma di euro 200,00 ciascuno oltre rivalutazione ed oltre al 50% delle spese straordinarie. Il tribunale, con ordinanza del 27 maggio 2022, rigettava tutte le domande, ivi compresa quella riconvenzionale formulata dalla resistente di assegnazione della casa coniugale, attesa la carenza di prova di elementi sopravvenuti tali da giustificare una rivisitazione dei precedenti provvedimenti e dando atto, con particolare riferimento alla mancata previsione di un assegno a carico della resistente in favore dei figli, che diverso doveva essere lo strumento processuale al quale fare ricorso ai fini della mera rivisitazione del provvedimento medesimo in carenza di elementi sopravvenuti neppure allegati.
Indi, con ordinanza del 19 marzo 2021, il giudice istruttore ammetteva i mezzi istruttori richiesti.
Istruita la causa oralmente e documentalmente con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
§§§§§
Tanto premesso, essendo già stata pronunziata sentenza sullo status non resta che delibare sulle ulteriori istanze formulate dalle parti.
Venendo alle reciproche richieste di addebito, reputa, il Tribunale, che vada accolta la domanda formulata dal ricorrente mentre tanto non può dirsi con riguardo a quella formulata dalla resistente per tutte le ragioni a seguire.
L'istruttoria svolta ha suffragato in parte qua la domanda attorea.
La teste , amica della coppia, ha descritto la stessa come una coppia nel periodo in Testimone_1
cui frequentata affiatata ed attenta alle necessità dei figli mentre la teste , sorella di Testimone_2
odierno resistente ha dichiarato di avere avuto contezza personalmente di Controparte_3
determinate circostanze per essere stata presente in quanto allertata dal fratello. Ha precisato che il
19 marzo 2016 è stata la giornata in cui è <> la situazione in quanto la De RI rivelò di pagina 6 di 12 essersi innamorata di tale preannunciando che sarebbe andata via di casa, cosa che Persona_3
fece alle 15:00 mentre erano presenti marito e figli;
che alle 20:00 della stessa giornata contattava il marito e successivamente il figlio comunicando che non sarebbe più rientrata;
e Per_2 Per_1
riuscirono ad avere un colloquio con la madre nella casa familiare il 20 marzo alle 16:00. Per_2
Precisava che mentre la De RI era in casa con i figli e il marito, il era in macchina con il Per_3 telefono in collegamento con la RI tramite il cellulare di quest'ultima la quale temeva reazioni da parte dei figli o del marito ed aveva persino affidato le chiavi di casa al in modo che Per_3
potesse intervenire in qualsiasi momento (circostanza, peraltro, confermata dal padre della resistente in sede di sommarie informazioni rese ai carabinieri ai quali ha dichiarato che il Per_3
gli consegnava delle chiavi). Ha inoltre chiarito che nella circostanza era presente anche il padre della De RI che non condivideva la condotta della figlia. Indi, la stessa, persuasa dai figli e da suo padre, fece andar via il e decise di rientrare a casa. Da quel momento in poi comunque la Per_3
relazione tra marito e moglie si inclinò irreversibilmente, la De RI si disinteressava delle esigenze familiari, preparava i pasti solo per i figli, non si occupava delle faccende domestiche tanto che ella ha supportato attivamente il nucleo anche su richiesta dei figli divenendone un punto di riferimento.
Ha dichiarato, ancora, che la resistente si allontanava nei giorni festivi e prefestivi rientrando a tarda sera, accedevo all'abitazione di mio fratello. La signora De RI il 7 novembre 2016 si allontanava definitivamente dalla casa familiare consegnando le chiavi a ed inviando una lettera. Sono Per_1
a conoscenza di queste circostanze perché riferitemi in tempi reali dai ragazzi e poi confermati da mio fratello>>. Confermava poi il totale disinteresse dell'odierna resistente da novembre 2016 in relazione ai figli ed alle loro esigenze.
La teste dichiarava altresì che la resistente si è trasferita a Taranto e da circa tre anni lavora a
Molfetta e che i rapporti con i figli non sono affatto cambiati in quanto la stessa è totalmente assente rispetto ai loro bisogni trascorrendo con loro poche ore il sabato o la domenica riferendo altresì che in occasione del covid nel gennaio 2021, avendolo contratto, il fratello Per_1 Per_2
le chiedeva di poter essere ospitato ma l'odierna resistente rifiutava di accoglierlo.
Il teste ha riferito di avere conosciuto la coppia come coppia affiatata. Testimone_3
Va inoltre evidenziato che dal verbale dei Carabinieri di Molfetta intervenuti in data 21.03.2016 emerge che: << alle 18:20 la locale centrale operativa ci inviava in via Sergio Fontana n. 24 presso la famiglia per verificare lo stato di salute della signora . Pt_1 Controparte_1
Giunti sul posto ad attenderci in strada vi era il richiedente quindi generalizzato in
[...]
. Lo stesso ci riferiva che da un paio di mesi aveva una storia sentimentale con Persona_4
pagina 7 di 12 la signora E che nel primo pomeriggio odierno dopo aver trascorso una Controparte_1
giornata con lei l'aveva accompagnata a casa e come da accordi presi sarebbe dovuta scendere in tempi brevi ma dopo averla attesa circa tre ore la chiamava al telefono sentendola preoccupata e strana quindi preoccupato per l'incolumità della stessa richiedeva il nostro intervento per verificare. Sentito ciò l'appuntato si portava presso l'abitazione della sig De RI e dopo aver suonato alla porta di ingresso aveva la presenza del signor .omissis…… Testimone_4
marito della signora De RI, lo stesso in merito alla nostra presenza chiedeva spiegazioni.…. omissis….. veniva messo a conoscenza della nostra presenza quindi ci faceva accomodare all'interno dell'abitazione accompagnandoci nella stanza cucina ove vi era la moglie CP_4
i figli .. e padre della signora
[...] Persona_5 Controparte_2 CP_5 CP_1
. La signora informata dal marito del motivo della nostra presenza ci
[...] Controparte_1
informava che stava bene e non gli era stata fatta nessuna violenza fisica inoltre riferiva che era riunita in cucina con la famiglia da circa tre ore in quanto li aveva informati della sua decisione di lasciare il marito e di andare via di casa in quanto aveva una storia sentimentale con un'altra persona, tale . Il marito altresì ci riferiva che la moglie si era allontanata da casa il Per_3
pomeriggio del 19 marzo 2016 ed aveva fatto rientro alle 16:00 circa del 20 marzo 2016. La signora ci riferiva che non aveva bisogno della nostra presenza>>. CP_1
Orbene, è di tutta evidenza che le allegazioni attoree hanno ricevuto pieno avallo istruttorio mentre, per contro, quelle della resistente, peraltro del tutto generiche sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro probatorio con l'ulteriore precisazione che la stessa non ha neppure formulato istanze istruttorie volte a provare i propri assunti limitandosi alla allegazione di produzione fotografica priva di data e di un certificato medico del 2016 del tutto generico.
Acclarata l'infedeltà della resistente non è dunque neppure emerso che tale circostanza si inserisca in un quadro di pregressa rottura della coppia. Tutti i testi ascoltati hanno dichiarato di conoscere la coppia come da sempre affiatata ed attenta alle necessità dei figli. Profilo non smentito dalle risultanze processuali.
Del resto, è appena il caso di evidenziare che la tesi difensiva di parte resistente è in totale distonia con quanto dalla stessa dichiarato circa l'elevato tenore di vita goduto, tanto da richiedere un assegno proporzionato a tanto, così come la condotta dalla stessa tenuta e processualmente emersa,
e non specificamente contestata, attesta un clima del tutto diverso da quello genericamente allegato dalla stessa.
E' dunque emerso pacificamente che la causa determinante della irreversibile frattura coniugale è stata la condotta della resistente neppure tollerata dal marito ed, anzi, causa scatenante della pagina 8 di 12 frattura, elemento, quello della eventuale tolleranza, che, unitamente ad altri elementi, neppure emersi, avrebbe potuto in astratto rappresentare un indice rivelatore del fatto che l'"affectio coniugalis" fosse già venuta meno da tempo (cfr sul punto cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25966 del
02/09/2022 (Rv. 665877 - 01) Sez. 1 - , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021 (Rv. 661970 - 02).
Secondo il noto insegnamento della Suprema Corte, in tema di separazione tra coniugi,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. civ. 16959/2015).
Nella vicenda in esame, mentre risulta provata la violazione del dovere di fedeltà da parte della resistente, non risulta viceversa provato che vi fosse una preesistente situazione di crisi o di intollerabilità della vita coniugale.
Alcuna prova è stata infatti fornita sul punto dalla De RI gravata del relativo onere che alcuna prova testimoniale ha articolato a sostegno dei propri assunti ed in particolare a sostegno della dedotta preesistenza di una crisi coniugale già in atto e/o di un presunto tradimento del marito.
Ne consegue che la domanda di addebito alla De RI può ritenersi fondata per la violazione del dovere di fedeltà e senza che sia necessario esaminare gli ulteriori motivi allegati e consistenti nell'assunzione di comportamenti violenti ed aggressivi ai danni della moglie, allegazione rimasta invero indimostrata.
Va per conseguentemente rigettata la domanda di assegno di mantenimento in favore della De RI unitamente alla previsione della somma a carico del ricorrente di corresponsione della somma derivante dalla titolarità della casa familiare nella misura del 50%, invero neppure richiesta dalla predetta se non in sede di comparsa conclusiva, profilo che, peraltro, esula dal presente giudizio.
Per tutte le sopra esposte ragioni va dunque rigettata la domanda di addebito formulata dalla resistente a carico del ricorrente
Rimangono da esaminare le ulteriori domande.
Dalla documentazione in atti è emerso che all'esito della pronunzia di separazione è stata formulata domanda divorzile ed in tale ultima sede il Presidente f.f. con ordinanza del 26.09.2023 ha così disposto: << ….- conferma le condizioni stabilite nel decreto presidenziale del 18.7.2017, reso nel procedimento di separazione, così come modificate con decreto del 6.9.2018; - pone a carico di
pagina 9 di 12 l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne nella Controparte_1 Per_2 misura di € 175,00 mensili, rivalutabili secondo gli in-dici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto dalla presidenza del tribunale e quella del Coa,
a decorrere dal deposito del presente provvedimento>>.
Con successiva ordinanza del 12.03.2024 nell'ambito del medesimo giudizio il G.D ha così disposto: che, con ordinanza del 26.9.2023, è stato posto a carico dell'istante l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore della coppia, nella misura di € 175,00 mensili;
rilevato Per_2
che ha proposto ricorso ex art. 473bis.23 cpc per ottenere la modifica della Controparte_1
suddetta ordinanza, stante la raggiunta autosufficienza del figlio per essere stato assunto Per_2
presso il Ministero della Difesa;
letta la memoria difensiva di , con la quale è Parte_1
stata eccepita la carenza di legittimazione passiva dello stesso in favore del figlio;
rilevato che, in disparte il dato fattuale della corresponsione delle somme direttamente nelle mani di Parte_3
l'ordinanza della cui modifica trattasi non ha disposto che beneficiario diretto delle
[...]
somme sia il figlio della coppia, sicché tanto esclude la sua legittimazione passiva, in favore di
; osservato che l'accoglimento della domanda formulata dal ricorrente e la Parte_1
conseguente modifica delle statuizioni assunte in sede di prima udienza presuppongono che si verifichino delle circostanze sopravvenute, tali da determinare un nuovo assetto di interessi;
ritenuto che
nel caso di specie ricorra tale ipotesi, essendo non contestato il fatto dell'intervenuta autonomia economica del figlio ritenuto pertanto che la domanda debba trovare Per_2
accoglimento e che le spese di lite vadano rimesse al merito;
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per
l'effetto, revoca l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , posto a Parte_3
carico di con ordinanza del 26.9.2023, con decorrenza dal mese di novembre Controparte_1
2023; Spese al definitivo. Si comunichi. Così deciso in Trani, il 12.03.2024>>.
Ciò detto, occorre chiarire che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, per evitare il rischio di contrasti nelle decisioni, nella contemporanea pendenza tra i due giudizi meriti di essere privilegiato quello del divorzio;
ciò non tanto in quanto logicamente successivo, ma perché le sue decisioni sono potenzialmente destinate a proiettare i propri effetti nel tempo in modo più duraturo e avere così una più estesa tenuta nella regolamentazione dei rapporti tra gli ormai ex coniugi. Per queste domande, la potestas decidendi del giudice della separazione è fisiologicamente limitata da un punto di vista temporale, e la valutazione e decisione sulle stesse all'interno del processo di divorzio non può quindi che avere carattere assorbente rispetto agli stessi profili ancora eventualmente sub iudice nella separazione.
pagina 10 di 12 In questo senso, è stato precisato che dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio (così Trib. Milano, est. Buffone, ord. 26 febbraio 2016; Trib. Bologna 25 maggio 2018) anche perché dal momento del deposito del ricorso divorzile (o comunque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ed art. 4 l.div) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso fra le date di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile, in ragione del carattere assorbente dell'ordinanza presidenziale adottata nel corso del giudizio di divorzio.
Va, infatti, evidenziato che in punto di obblighi verso i figli la pendenza del divorzio “annulla” la competenza del Giudice della separazione.
Ne discende che in tale sede vanno adottati i soli provvedimenti afferenti ai profili economici.
Conseguentemente va riconosciuto in favore dei figli e a titolo di contribuzione nel Per_1 Per_2
loro mantenimento, in quanto all'epoca della separazione non autonomi economicamente ed il secondo addirittura minore, a carico della resistente, l'assegno di euro 175,00 per a far Per_2
tempo dal deposito del ricorso per separazione fino al mese di novembre 2023 giusta provvedimento assunto in sede divorzile in data 12.03.2024; euro 130,00 in favore di a far Per_1
tempo dal deposito del ricorso per separazione fino alla data del provvedimento assunto in sede divorzile in data 26.09.2023.
Con la stessa decorrenza vanno poste a carico della resistente le spese straordinarie nella misura del
50% giusta protocollo siglato dal Tribunale con il COA di Trani.
Nulla va disposto sulla casa coniugale non essendovi prole da tutelare.
Conseguentemente va revocata l'ordinanza presidenziale.
Quanto alle spese, atteso l'esito del giudizio e le peculiari emergenze processuali il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 8.02.2017 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente e, per l'effetto, rigetta la richiesta di assegno di mantenimento in favore della stessa e revoca l'ordinanza presidenziale e, con pagina 11 di 12 essa, la previsione dell'ulteriore assegno di euro 250,00 in favore della resistente in ragione della comproprietà della casa familiare;
2. rigetta la domanda di addebito formulata dalla resistente a carico del ricorrente;
3. pone l'obbligo a carico della resistente a titolo di contribuzione nel mantenimento del figlio Per_2
nella misura di euro 175,00 oltre aggiornamento I.S.T.A.T. ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il C.O.A. di Trani a far tempo dal deposito del ricorso per separazione fino al mese di novembre 2023 giusta provvedimento assunto in sede divorzile in data 12.03.2024;
4. pone l'obbligo a carico della resistente a titolo di contribuzione nel mantenimento del figlio Per_1
nella misura di euro 130,00 oltre aggiornamento I.S.T.A.T. ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il C.O.A. di Trani a far tempo dal deposito del ricorso per separazione fino alla data del provvedimento assunto in sede divorzile in data
26.09.2023;
5. compensa interamente le spese tra le parti;
Così deciso in Trani, lì 3.12.2024
Il Giudice est.. Il Presidente
Dott.Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione iscritto al n. 772/2017 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso, depositato in data 8.02.2017,
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella de RI giusta mandato in atti;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Centrone giusta mandato in atti;
Controparte_1
resistente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.02.2017 chiedeva pronunziarsi la separazione Parte_1
personale dalla resistente Premetteva: Controparte_1
- di aver contratto con la predetta matrimonio concordatario in Molfetta il 27 agosto 1994;
- che dal matrimonio sono nati due figli (n. il 16 agosto 1997) e (n. il 9 settembre Per_1 Per_2
1999);
pagina 1 di 12 - che dopo anni di un sereno matrimonio, a partire dalla fine del 2015 la resistente avrebbe iniziato a manifestare segni di insofferenza verso la famiglia e verso il coniuge disinteressandosi completamente dell'organizzazione domestica e tenendo una condotta molto diversa da quella serbata negli anni precedenti, trascorrendo molto tempo al telefono, frequentando chat e predisponendo codici di protezione sul proprio apparecchio telefonico fino a che, il 19 marzo 2016, gli avrebbe finalmente confessato di avere una relazione con tale manifestando Persona_3
l'intenzione di lasciare la casa familiare per andare a vivere con il predetto. Ne derivava un acceso litigio tra i due;
- che grazie alla mediazione dei figli e del nonno materno la resistente sarebbe ritornata sui suoi passi tornando a casa ma, di fatto, non mutando il proprio comportamento continuando a disinteressarsi della famiglia, dei figli e della organizzazione familiare trascorrendo molte ore fuori casa, allontanandosi di primo mattino nei giorni prefestivi e festivi rientrando in tarda serata fino a quando il 7.11.2016 si sarebbe allontanata definitivamente trasferendosi a Carrara adducendo di avere ivi trovato una occasione lavorativa consegnando le chiavi di casa al figlio;
- che nelle more, la resistente sarebbe rientrata a Molfetta il 25.12.2016 tanto comunicando mediante un messaggio pretendendo di soggiornare nella casa familiare fino al 1.01.2017 sostanzialmente continuando a tenere la sopra descritta condotta e di fatto disinteressandosi dei figli dei quali si sarebbe sempre occupato esclusivamente il padre;
- che in una circostanza (il 25.12) avrebbe simulato una aggressione da parte del marito nel tentativo di estrometterlo dall'abitazione, chiudendolo in veranda e chiedendo l'intervento dei carabinieri, nel mentre lo stesso avrebbe subito contattato i figli immediatamente rientrati;
- di essere informatore scientifico dipendente della Piam farmaceutici s.p.a. di Genova e di percepire un reddito netto annuo di euro 21.641,00 e di essere comproprietario con la resistente della casa familiare sita in Molfetta alla via Sergio Fontana n.12 gravata da un mutuo ipotecario con rateo mensile di euro 600,00 circa nonché di due autovetture;
- che la resistente, avente qualifica di tecnico della prevenzione, era dipendente ASL Carrara con retribuzione mensile di euro 2000,00.
Su tali premesse concludeva chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del figlio (all'epoca) minore la collocazione di quest'ultimo presso il padre unitamente al figlio maggiorenne Per_2
non autonomo economicamente;
disporre a carico della resistente a titolo di concorso nel Per_1
mantenimento del figlio la somma mensile di euro 400,00 oltre aggiornamento Istat;
nulla Per_2
disporre a titolo di assegno di mantenimento nei confronti della resistente essendo autonoma economicamente ed attese le violazioni di cui all'articolo 151 co. II c.c.; porre a carico della pagina 2 di 12 resistente l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie e relative al figlio dichiarare la separazione con addebito alla resistente alla luce di tutti i superiori elementi, Per_2
il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa con domanda riconvenzionale la resistente la quale, per contro, deduceva che il ricorrente si sarebbe sempre comportato come padre padrone anche in ragione della sua posizione economica trattandola come la serva della casa, estromettendola da ogni decisione di natura economica relegandola al mero svolgimento delle sole faccende domestiche ed alla crescita dei due figli venendo costantemente offesa e denigrata dal marito;
di avere sempre sopportato silenziosamente il comportamento del marito sino a quando nel mese di marzo 2016 avrebbe rinvenuto all'interno dell'abitazione coniugale all'utenza portatile del coniuge>> constatando la frequenza in entrata ed in uscita di un numero di telefono relativo ad una persona estranea alla famiglia (<<fino a 30 telefonate al giorno ed altrettanti messaggi nelle ore trascorse in casa>>) sicché si sarebbe determinata ad approfondire la circostanza scoprendo che l'interlocutrice in questione sarebbe stata una donna nominativamente indicata con la quale, per quanto riferito da più persone di Molfetta e Giovinazzo, luogo, quest'ultimo, di residenza della stessa, il ricorrente avrebbe intrattenuto da anni una relazione sentimentale per cui da tale momento sarebbe venuto meno il rapporto di fiducia tra i coniugi divenendo la convivenza intollerabile sebbene l'odierno ricorrente le avesse riferito trattarsi di una semplice collega di lavoro.
Negava di avere mai compiuto alcun atto di infedeltà né di avere mai trascorso alcuna notte insieme a tale che in realtà sarebbe solo un collega di , unica persona che le avrebbe Persona_3
offerto sostegno nei momenti difficili.
Deduceva che da marzo 2016 i coniugi hanno vissuto da separati in casa e che la convivenza sarebbe divenuta sempre più intollerabile a causa del comportamento aggressivo del tanto Pt_1
che ella sarebbe stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa dell'ennesimo litigio sicché, al fine di non aggravare la situazione, e ciò anche a tutela dei figli, ella avrebbe deciso di accettare un temporaneo incarico di lavoro presso la città di Carrara per la durata di 12 mesi presso la (fine lavoro previsto per il 15 novembre 2017) allorquando la Parte_2
resistente faceva rientro presso la casa coniugale continuando a subire minacce e vessazioni da parte del marito tanto che in data 1° gennaio 2017 sporgeva denuncia querela per un'aggressione subita in casa il giorno 25 dicembre 2016.
Deduceva che il ricorrente presta la propria attività come capo area nelle regioni Puglia, Basilicata,
Abruzzo e Molise ed è sempre fuori sede, più volte al mese si reca presso la sede di Genova dove si pagina 3 di 12 ferma per giorni;
che il ricorrente svolge da circa vent'anni la professione di impiegato di livello A1 come capo area presso la ditta indicata dallo stesso ricorrente con sede in Genova e che il reddito netto dallo stesso percepito ammonta ad euro 55.455,00 per 13 mensilità pari ad euro 4.265,81 mensili a cui aggiungersi l'indennità di trasferta per 12 mensilità pari ad euro 625,00 € per un totale di euro 4891,00 oltre ulteriori emolumenti rapportati al fatturato sicchè l'effettivo reddito mensile netto del ricorrente ammonterebbe a circa 6.000,00 € mensili a cui aggiungersi un investimento finanziario per complessive euro 40.000,00.
Quanto al mutuo deduceva che lo stesso è stato anticipatamente estinto da entrambi i coniugi in data
2 settembre 2010.
Con riguardo alla propria situazione economica deduceva di avere svolto piccoli lavori saltuari essendosi sempre occupata della famiglia e che l'ultimo rapporto di lavoro risalirebbe al luglio 2014 con mansione di operatrice telefonica part time percependo una retribuzione di circa 650,00 € mensili;
di aver lavorato per la durata di 12 mesi presso la Asl Toscana nord ovest con mansioni di collaboratore professionale sanitario con scadenza al 14 novembre 2017 percependo una retribuzione mensile di poco più di 1.000,00 € da cui detrarre l'importo del canone di locazione di euro 400,00 mensili oltre alle spese di vita quotidiana. Confermava di essere proprietaria al 50% della casa coniugale;
di avere goduto, in costanza di matrimonio, di un elevato tenore di vita sicché chiedeva in proprio favore il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 800,00 mensili oltre aggiornamento Istat.
Deduceva che il figlio, maggiorenne, , è autonomo economicamente svolgendo attività Per_1
lavorativa retribuita presso una Sanitaria sita in RI di cui è socio nella misura del 50% mentre il figlio, all'epoca minore, era studente al terzo anno di scuola superiore per cui chiedeva Per_2
riconoscersi in proprio favore a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore Per_2
l'assegno di euro 800,00 mensili o della diversa misura ritenuta di giustizia spese straordinarie>>.
Indi, concludeva chiedendo, previa declaratoria di addebito della separazione al ricorrente, disporsi l'affido condiviso del figlio minore con sua collocazione presso di sé con conseguente Per_2
assegnazione della casa coniugale;
regolamentare gli incontri padre-figlio; porre a carico del ricorrente l'obbligo di corresponsione di un assegno complessivo di euro 1600,00 di cui 800,00 in proprio favore 800,00 in favore del figlio Per_2
al figlio . Per_2
Il P.M. dichiarava di intervenire in data 20 luglio 2017.
pagina 4 di 12 Con atto di intervento volontario ex articolo 105 c.p.c. interveniva in giudizio Controparte_2
figlio della coppia il quale sostanzialmente formulava istanza di versamento diretto dell'assegno in proprio favore da porsi a carico di entrambi i genitori evidenziando che pure essendo socio nella misura del 50% di un'azienda sanitaria sita in RI presso cui lavora non percepiva una vera e propria retribuzione tanto da non godere di piena autonomia economica. Indi, concludeva chiedendo assegnare la casa coniugale ad entrambi i figli e porre a carico degli stessi un contributo al proprio mantenimento nella misura ritenuta di giustizia.
All'udienza del 18 luglio 2017 il Presidente del Tribunale dava atto della rinunzia all'atto di intervento di cui sopra e, con ordinanza del 18 luglio 2017, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, assegnava la casa coniugale sita in Molfetta alla via Sergio Fontana n. 24 e relativo box al marito e al figlio minore con previsione dell' obbligo di corresponsione a carico del Per_2
di euro 250,00 mensili in favore della De RI per l'utilizzo della casa familiare di cui la Pt_1 stessa è titolare nella misura del 50%; disponeva l'affidamento condiviso del figlio (all'epoca minore) che collocava presso il padre a cui assegnava la casa coniugale;
regolava gli Per_2
incontri e prevedeva un assegno mensile di euro 800,00 a favore della De RI oltre aggiornamento
Istat ed al 50% delle spese straordinarie.
Passati alla fase contenziosa le parti formulavano richiesta di emissione di sentenza parziale e di concessione dei termini ex articolo 183 co. VI c.p.c..
Con sentenza parziale n. 2641/2017 del 6.12.2017 veniva pronunziata la separazione personale dei coniugi e concessi i chiesti termini con separata ordinanza.
I subprocedimenti introdotti.
Nelle more del giudizio, con ricorso depositato in data 18 febbraio 2018, l'odierno ricorrente formulava, ex articolo 709 IV co. c.p.c. (subprocedimento sub 1), istanza di revisione dei provvedimenti presidenziali chiedendo: revocarsi l'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie nonché la previsione che gli impone di versare la somma di euro 250,00 in favore della moglie per il mancato uso della casa coniugale ed infine porsi a carico della resistente un contributo al mantenimento dei figli con sé conviventi. In quella sede la resistente si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e conseguentemente la conferma dell'obbligo di corresponsione degli assegni nonché, in via riconvenzionale, la assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Il Tribunale, in persona del G.O.P., con ordinanza del 16 settembre 2018, nel dare atto della pacifica circostanza del trasferimento della resistente dalla città di Carrara in quel di Taranto quale fatto nuovo idoneo ad incidere sulla misura dell'assegno atteso il riavvicinamento della stessa sebbene con occupazione lavorativa distante e nel dare atto che la stessa è inserita pagina 5 di 12 professionalmente nel mercato del lavoro e che il ricorrente sostiene integralmente il carico delle spese per i figli collocati presso di sé riduceva ad euro 200,00 mensili l'assegno in favore della resistente;
rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente anche in ragione del fatto che i figli ormai maggiorenni ma non autonomi economicamente convivevano con il padre;
rigettava altresì la domanda di revoca dell'assegno di euro 250,00 per il mancato uso della casa coniugale da parte della resistente.
All'esito di un secondo subprocedimento (sub 2) introdotto dalla odierna resistente la sopra richiamata ordinanza veniva modificata esclusivamente con riferimento all'epoca di decorrenza.
Con un terzo ricorso l'odierno ricorrente (sub 3) chiedeva disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie;
disporre a carico della resistente a titolo di contributo per il sostentamento dei figli la somma di euro 200,00 ciascuno oltre rivalutazione ed oltre al 50% delle spese straordinarie. Il tribunale, con ordinanza del 27 maggio 2022, rigettava tutte le domande, ivi compresa quella riconvenzionale formulata dalla resistente di assegnazione della casa coniugale, attesa la carenza di prova di elementi sopravvenuti tali da giustificare una rivisitazione dei precedenti provvedimenti e dando atto, con particolare riferimento alla mancata previsione di un assegno a carico della resistente in favore dei figli, che diverso doveva essere lo strumento processuale al quale fare ricorso ai fini della mera rivisitazione del provvedimento medesimo in carenza di elementi sopravvenuti neppure allegati.
Indi, con ordinanza del 19 marzo 2021, il giudice istruttore ammetteva i mezzi istruttori richiesti.
Istruita la causa oralmente e documentalmente con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
§§§§§
Tanto premesso, essendo già stata pronunziata sentenza sullo status non resta che delibare sulle ulteriori istanze formulate dalle parti.
Venendo alle reciproche richieste di addebito, reputa, il Tribunale, che vada accolta la domanda formulata dal ricorrente mentre tanto non può dirsi con riguardo a quella formulata dalla resistente per tutte le ragioni a seguire.
L'istruttoria svolta ha suffragato in parte qua la domanda attorea.
La teste , amica della coppia, ha descritto la stessa come una coppia nel periodo in Testimone_1
cui frequentata affiatata ed attenta alle necessità dei figli mentre la teste , sorella di Testimone_2
odierno resistente ha dichiarato di avere avuto contezza personalmente di Controparte_3
determinate circostanze per essere stata presente in quanto allertata dal fratello. Ha precisato che il
19 marzo 2016 è stata la giornata in cui è <> la situazione in quanto la De RI rivelò di pagina 6 di 12 essersi innamorata di tale preannunciando che sarebbe andata via di casa, cosa che Persona_3
fece alle 15:00 mentre erano presenti marito e figli;
che alle 20:00 della stessa giornata contattava il marito e successivamente il figlio comunicando che non sarebbe più rientrata;
e Per_2 Per_1
riuscirono ad avere un colloquio con la madre nella casa familiare il 20 marzo alle 16:00. Per_2
Precisava che mentre la De RI era in casa con i figli e il marito, il era in macchina con il Per_3 telefono in collegamento con la RI tramite il cellulare di quest'ultima la quale temeva reazioni da parte dei figli o del marito ed aveva persino affidato le chiavi di casa al in modo che Per_3
potesse intervenire in qualsiasi momento (circostanza, peraltro, confermata dal padre della resistente in sede di sommarie informazioni rese ai carabinieri ai quali ha dichiarato che il Per_3
gli consegnava delle chiavi). Ha inoltre chiarito che nella circostanza era presente anche il padre della De RI che non condivideva la condotta della figlia. Indi, la stessa, persuasa dai figli e da suo padre, fece andar via il e decise di rientrare a casa. Da quel momento in poi comunque la Per_3
relazione tra marito e moglie si inclinò irreversibilmente, la De RI si disinteressava delle esigenze familiari, preparava i pasti solo per i figli, non si occupava delle faccende domestiche tanto che ella ha supportato attivamente il nucleo anche su richiesta dei figli divenendone un punto di riferimento.
Ha dichiarato, ancora, che la resistente si allontanava nei giorni festivi e prefestivi rientrando a tarda sera, accedevo all'abitazione di mio fratello. La signora De RI il 7 novembre 2016 si allontanava definitivamente dalla casa familiare consegnando le chiavi a ed inviando una lettera. Sono Per_1
a conoscenza di queste circostanze perché riferitemi in tempi reali dai ragazzi e poi confermati da mio fratello>>. Confermava poi il totale disinteresse dell'odierna resistente da novembre 2016 in relazione ai figli ed alle loro esigenze.
La teste dichiarava altresì che la resistente si è trasferita a Taranto e da circa tre anni lavora a
Molfetta e che i rapporti con i figli non sono affatto cambiati in quanto la stessa è totalmente assente rispetto ai loro bisogni trascorrendo con loro poche ore il sabato o la domenica riferendo altresì che in occasione del covid nel gennaio 2021, avendolo contratto, il fratello Per_1 Per_2
le chiedeva di poter essere ospitato ma l'odierna resistente rifiutava di accoglierlo.
Il teste ha riferito di avere conosciuto la coppia come coppia affiatata. Testimone_3
Va inoltre evidenziato che dal verbale dei Carabinieri di Molfetta intervenuti in data 21.03.2016 emerge che: << alle 18:20 la locale centrale operativa ci inviava in via Sergio Fontana n. 24 presso la famiglia per verificare lo stato di salute della signora . Pt_1 Controparte_1
Giunti sul posto ad attenderci in strada vi era il richiedente quindi generalizzato in
[...]
. Lo stesso ci riferiva che da un paio di mesi aveva una storia sentimentale con Persona_4
pagina 7 di 12 la signora E che nel primo pomeriggio odierno dopo aver trascorso una Controparte_1
giornata con lei l'aveva accompagnata a casa e come da accordi presi sarebbe dovuta scendere in tempi brevi ma dopo averla attesa circa tre ore la chiamava al telefono sentendola preoccupata e strana quindi preoccupato per l'incolumità della stessa richiedeva il nostro intervento per verificare. Sentito ciò l'appuntato si portava presso l'abitazione della sig De RI e dopo aver suonato alla porta di ingresso aveva la presenza del signor .omissis…… Testimone_4
marito della signora De RI, lo stesso in merito alla nostra presenza chiedeva spiegazioni.…. omissis….. veniva messo a conoscenza della nostra presenza quindi ci faceva accomodare all'interno dell'abitazione accompagnandoci nella stanza cucina ove vi era la moglie CP_4
i figli .. e padre della signora
[...] Persona_5 Controparte_2 CP_5 CP_1
. La signora informata dal marito del motivo della nostra presenza ci
[...] Controparte_1
informava che stava bene e non gli era stata fatta nessuna violenza fisica inoltre riferiva che era riunita in cucina con la famiglia da circa tre ore in quanto li aveva informati della sua decisione di lasciare il marito e di andare via di casa in quanto aveva una storia sentimentale con un'altra persona, tale . Il marito altresì ci riferiva che la moglie si era allontanata da casa il Per_3
pomeriggio del 19 marzo 2016 ed aveva fatto rientro alle 16:00 circa del 20 marzo 2016. La signora ci riferiva che non aveva bisogno della nostra presenza>>. CP_1
Orbene, è di tutta evidenza che le allegazioni attoree hanno ricevuto pieno avallo istruttorio mentre, per contro, quelle della resistente, peraltro del tutto generiche sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro probatorio con l'ulteriore precisazione che la stessa non ha neppure formulato istanze istruttorie volte a provare i propri assunti limitandosi alla allegazione di produzione fotografica priva di data e di un certificato medico del 2016 del tutto generico.
Acclarata l'infedeltà della resistente non è dunque neppure emerso che tale circostanza si inserisca in un quadro di pregressa rottura della coppia. Tutti i testi ascoltati hanno dichiarato di conoscere la coppia come da sempre affiatata ed attenta alle necessità dei figli. Profilo non smentito dalle risultanze processuali.
Del resto, è appena il caso di evidenziare che la tesi difensiva di parte resistente è in totale distonia con quanto dalla stessa dichiarato circa l'elevato tenore di vita goduto, tanto da richiedere un assegno proporzionato a tanto, così come la condotta dalla stessa tenuta e processualmente emersa,
e non specificamente contestata, attesta un clima del tutto diverso da quello genericamente allegato dalla stessa.
E' dunque emerso pacificamente che la causa determinante della irreversibile frattura coniugale è stata la condotta della resistente neppure tollerata dal marito ed, anzi, causa scatenante della pagina 8 di 12 frattura, elemento, quello della eventuale tolleranza, che, unitamente ad altri elementi, neppure emersi, avrebbe potuto in astratto rappresentare un indice rivelatore del fatto che l'"affectio coniugalis" fosse già venuta meno da tempo (cfr sul punto cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25966 del
02/09/2022 (Rv. 665877 - 01) Sez. 1 - , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021 (Rv. 661970 - 02).
Secondo il noto insegnamento della Suprema Corte, in tema di separazione tra coniugi,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. civ. 16959/2015).
Nella vicenda in esame, mentre risulta provata la violazione del dovere di fedeltà da parte della resistente, non risulta viceversa provato che vi fosse una preesistente situazione di crisi o di intollerabilità della vita coniugale.
Alcuna prova è stata infatti fornita sul punto dalla De RI gravata del relativo onere che alcuna prova testimoniale ha articolato a sostegno dei propri assunti ed in particolare a sostegno della dedotta preesistenza di una crisi coniugale già in atto e/o di un presunto tradimento del marito.
Ne consegue che la domanda di addebito alla De RI può ritenersi fondata per la violazione del dovere di fedeltà e senza che sia necessario esaminare gli ulteriori motivi allegati e consistenti nell'assunzione di comportamenti violenti ed aggressivi ai danni della moglie, allegazione rimasta invero indimostrata.
Va per conseguentemente rigettata la domanda di assegno di mantenimento in favore della De RI unitamente alla previsione della somma a carico del ricorrente di corresponsione della somma derivante dalla titolarità della casa familiare nella misura del 50%, invero neppure richiesta dalla predetta se non in sede di comparsa conclusiva, profilo che, peraltro, esula dal presente giudizio.
Per tutte le sopra esposte ragioni va dunque rigettata la domanda di addebito formulata dalla resistente a carico del ricorrente
Rimangono da esaminare le ulteriori domande.
Dalla documentazione in atti è emerso che all'esito della pronunzia di separazione è stata formulata domanda divorzile ed in tale ultima sede il Presidente f.f. con ordinanza del 26.09.2023 ha così disposto: << ….- conferma le condizioni stabilite nel decreto presidenziale del 18.7.2017, reso nel procedimento di separazione, così come modificate con decreto del 6.9.2018; - pone a carico di
pagina 9 di 12 l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne nella Controparte_1 Per_2 misura di € 175,00 mensili, rivalutabili secondo gli in-dici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto dalla presidenza del tribunale e quella del Coa,
a decorrere dal deposito del presente provvedimento>>.
Con successiva ordinanza del 12.03.2024 nell'ambito del medesimo giudizio il G.D ha così disposto: che, con ordinanza del 26.9.2023, è stato posto a carico dell'istante l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore della coppia, nella misura di € 175,00 mensili;
rilevato Per_2
che ha proposto ricorso ex art. 473bis.23 cpc per ottenere la modifica della Controparte_1
suddetta ordinanza, stante la raggiunta autosufficienza del figlio per essere stato assunto Per_2
presso il Ministero della Difesa;
letta la memoria difensiva di , con la quale è Parte_1
stata eccepita la carenza di legittimazione passiva dello stesso in favore del figlio;
rilevato che, in disparte il dato fattuale della corresponsione delle somme direttamente nelle mani di Parte_3
l'ordinanza della cui modifica trattasi non ha disposto che beneficiario diretto delle
[...]
somme sia il figlio della coppia, sicché tanto esclude la sua legittimazione passiva, in favore di
; osservato che l'accoglimento della domanda formulata dal ricorrente e la Parte_1
conseguente modifica delle statuizioni assunte in sede di prima udienza presuppongono che si verifichino delle circostanze sopravvenute, tali da determinare un nuovo assetto di interessi;
ritenuto che
nel caso di specie ricorra tale ipotesi, essendo non contestato il fatto dell'intervenuta autonomia economica del figlio ritenuto pertanto che la domanda debba trovare Per_2
accoglimento e che le spese di lite vadano rimesse al merito;
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per
l'effetto, revoca l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , posto a Parte_3
carico di con ordinanza del 26.9.2023, con decorrenza dal mese di novembre Controparte_1
2023; Spese al definitivo. Si comunichi. Così deciso in Trani, il 12.03.2024>>.
Ciò detto, occorre chiarire che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, per evitare il rischio di contrasti nelle decisioni, nella contemporanea pendenza tra i due giudizi meriti di essere privilegiato quello del divorzio;
ciò non tanto in quanto logicamente successivo, ma perché le sue decisioni sono potenzialmente destinate a proiettare i propri effetti nel tempo in modo più duraturo e avere così una più estesa tenuta nella regolamentazione dei rapporti tra gli ormai ex coniugi. Per queste domande, la potestas decidendi del giudice della separazione è fisiologicamente limitata da un punto di vista temporale, e la valutazione e decisione sulle stesse all'interno del processo di divorzio non può quindi che avere carattere assorbente rispetto agli stessi profili ancora eventualmente sub iudice nella separazione.
pagina 10 di 12 In questo senso, è stato precisato che dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio (così Trib. Milano, est. Buffone, ord. 26 febbraio 2016; Trib. Bologna 25 maggio 2018) anche perché dal momento del deposito del ricorso divorzile (o comunque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ed art. 4 l.div) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso fra le date di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile, in ragione del carattere assorbente dell'ordinanza presidenziale adottata nel corso del giudizio di divorzio.
Va, infatti, evidenziato che in punto di obblighi verso i figli la pendenza del divorzio “annulla” la competenza del Giudice della separazione.
Ne discende che in tale sede vanno adottati i soli provvedimenti afferenti ai profili economici.
Conseguentemente va riconosciuto in favore dei figli e a titolo di contribuzione nel Per_1 Per_2
loro mantenimento, in quanto all'epoca della separazione non autonomi economicamente ed il secondo addirittura minore, a carico della resistente, l'assegno di euro 175,00 per a far Per_2
tempo dal deposito del ricorso per separazione fino al mese di novembre 2023 giusta provvedimento assunto in sede divorzile in data 12.03.2024; euro 130,00 in favore di a far Per_1
tempo dal deposito del ricorso per separazione fino alla data del provvedimento assunto in sede divorzile in data 26.09.2023.
Con la stessa decorrenza vanno poste a carico della resistente le spese straordinarie nella misura del
50% giusta protocollo siglato dal Tribunale con il COA di Trani.
Nulla va disposto sulla casa coniugale non essendovi prole da tutelare.
Conseguentemente va revocata l'ordinanza presidenziale.
Quanto alle spese, atteso l'esito del giudizio e le peculiari emergenze processuali il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 8.02.2017 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente e, per l'effetto, rigetta la richiesta di assegno di mantenimento in favore della stessa e revoca l'ordinanza presidenziale e, con pagina 11 di 12 essa, la previsione dell'ulteriore assegno di euro 250,00 in favore della resistente in ragione della comproprietà della casa familiare;
2. rigetta la domanda di addebito formulata dalla resistente a carico del ricorrente;
3. pone l'obbligo a carico della resistente a titolo di contribuzione nel mantenimento del figlio Per_2
nella misura di euro 175,00 oltre aggiornamento I.S.T.A.T. ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il C.O.A. di Trani a far tempo dal deposito del ricorso per separazione fino al mese di novembre 2023 giusta provvedimento assunto in sede divorzile in data 12.03.2024;
4. pone l'obbligo a carico della resistente a titolo di contribuzione nel mantenimento del figlio Per_1
nella misura di euro 130,00 oltre aggiornamento I.S.T.A.T. ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il C.O.A. di Trani a far tempo dal deposito del ricorso per separazione fino alla data del provvedimento assunto in sede divorzile in data
26.09.2023;
5. compensa interamente le spese tra le parti;
Così deciso in Trani, lì 3.12.2024
Il Giudice est.. Il Presidente
Dott.Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
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