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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/10/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 617/2021, cui è stato riunito quello portante il n. 454/23, promossa da:
C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. ARMELLINI PIER PAOLO e dall'avv. FRATICELLI CLAUDIO;
elettivamente domiciliato in Località Macchie snc, San Ginesio, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA;
elettivamente domiciliato in VIA DANTE 8 62100 MACERATA, presso sede;
CP_2
e di
, C.F. , CP_3 P.IVA_3 assistito dall'avv. MORENA ERMINI, elett.te dom.to in Macerata, v. Carducci n. 53, presso sede di Macerata;
CP_3
quanto al riunito giudizio 454/23, promosso da
C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. ARMELLINI PIER PAOLO e dall'avv. FRATICELLI CLAUDIO;
elettivamente domiciliato in Località Macchie snc, San Ginesio, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. Controparte_4 P.IVA_4 assistito dall'avv. Stefano Genovese, elett. dom.to in Roma, v. Dei Prati di papa n. 9;
OGGETTO: impugnazione avviso di addebito - opposizione all'esecuzione
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Fondata e quindi da accogliersi la opposizione che la Parte_1 ha proposto -con ricorso del 23.11.21- avverso l'avviso di addebito n. 363 2021 00001782 32 000 notificatole il 16.10.21 all'esito del verbale n. 135158-PCON-61 del 3.12.18 dei Carabinieri NTL di
Macerata circa la posizione lavorativa di nel periodo complessivo da gennaio Parte_2
2018 a luglio 2021, ritenuto alle dipendenze della opponente invece che lavoratore autonomo ritualmente iscritto nei registri della CCIAA come artigiano, con la conseguente contestazione di impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omesse / infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro ed applicazione delle relative sanzioni.
2 – Con atto di opposizione all'esecuzione del 20.7.23 la Parte_1 contestava l'espropriazione presso terzi intrapresa dalla per Controparte_5 le somme indicate nel provvedimento oggetto di impugnazione chiedendone in via cautelare la sospensione e nel merito la declaratoria di carenza di legittimazione per la pendenza del giudizio contenzioso;
interveniva il 20.6.24 provvedimento di riunione al procedimento RG 617/21.
3 – Elementi dai quali rilevare il rapporto di lavoro dipendente di addetto alla macellazione venivano ritenuti dai militari operanti, di poi ripresi per intero senza alcuna aggiunta derivante da autonoma attività istruttoria nella motivazione dell'accertamento in data 30.9.21 oggetto della odierna opposizione, nelle dichiarazioni del rinvenuto intento al lavoro nei locali della Pt_2 opponente, ed in particolare da quelle “… lavoro per conto della …, Parte_1 lavoro insieme agli operai del mattatoio con i quali interagiamo nelle lavorazioni delle carni;
quando non vengo al lavoro avviso l'azienda …”; nella medesima sede il dichiarava di Pt_2 essere artigiano con partita iva e di emettere fattura ogni mese per le lavorazioni che effettuava, oltre che portare con se la sua attrezzatura di macellazione;
i militari acquisivano alcune fatture emesse dal Pt_2
pagina 2 di 4 4 – Si tratta di elementi assai poveri per la individuazione dei caratteri della subordinazione lavorativa tali da contraddire le risultanze formali (anzitutto la iscrizione del all'albo delle Pt_2 imprese artigiane, la regolarità fiscale dello stesso, la regolarità del libro dipendenti della con iscrizione di altri dipendenti, cinque per l'intero anno salvo Parte_1 quattro il mese di luglio, circostanza quest'ultima rilevabile anche dalla certificazione CCIAA acquisita in sede di verbale di accertamento) e cioè non solo il potere disciplinare, ma anche quello direttivo e di controllo che consentono al datore di organizzare l'impresa, di verificare l'esecuzione del lavoro e soprattutto di sanzionare eventuali inadempienze.
4.1 – Di contro, dalle fatture emesse dal emerge che i compensi mensili imponibili Pt_2 si aggiravano tra i 1.650 ed i 2.000 euro, salvo per i mesi di aprile e di dicembre, quando aumentano fino a superare il doppio degli altri mesi, in coincidenza con periodi nei quali per cognizione comune i consumi di carne aumentano per via delle concomitanti festività religiose: indubbio quindi che l'attività lavorativa venisse pagata in ragione del numero dei capi di bestiame macellati: si tratterebbe di lavoro a cottimo, possibile solo ai lavoratori autonomi (o a quelli a domicilio, ma il caso non interessa), nel quale dovrebbe emergere per il lavoratore dipendente -a fini di regolarità- la paga base, circostanza della quale neppure si ipotizza la sussistenza.
4.2 – Non è emersa la subordinazione in relazione all'orario di lavoro: i testimoni escussi hanno dichiarato che il si allontanava dal luogo di lavoro quando aveva terminato la sua Pt_2 attività di macellazione, anche prima del termine dell'orario di lavoro;
che portava con sé la sua attrezzatura, salvo una pistola le cui dimensioni -sembra, risultando solo le testimonianze degli operai ma nessun accertamento in fatto- ne impedivano il trasporto;
e che a volte nei medesimi locali della azienda provvedeva alla macellazione di capi anche per conto terzi (quest'ultima circostanza in verità è rimasta fumosa, non risultando né fatture del verso terzi, né Pt_2 pagamenti dello stesso per la utilizzazione necessaria dei locali e -si suppone- della pistola di cui sopra, se non in maniera non tracciabile dal mese di gennaio 2020, ben oltre l'accesso dei
Carabinieri).
4.3 – Non è emerso neppure se il fosse l'unico ad occuparsi della attività che Pt_2 seguiva (tale da ipotizzarsi lo stabile collegamento con l'impresa al di là della prevalenza / unicità della committenza, di per sè non univocamente valutabile in favore della tesi degli Enti) o se se ne occupasse anche personale dipendente: eventualità tuttavia da sole insufficienti a dare contezza nell'uno o nell'altro senso, ma di possibile utilizzazione indiziaria.
pagina 3 di 4 5 – L'incertezza probatoria, secondo l'ordinario principio dell'onere della prova, non può pesare in capo all'impresa.
6 – Quanto al giudizio riunito relativo alla opposizione avverso l'avviso di addebito n. 363
2021 00001782 32 000 notificato a il 16.10.21, va anzitutto Parte_1 osservato che il convenuto ente esattore è privo di legittimazione passiva in ragione della contestazione attinente all'esistenza del debito e non invece a vizi della esazione, solo caso quest'ultimo in cui sarebbe stata sussistente la legittimazione passiva della Controparte_4
; neppure salva il ricorrente dalla erronea citazione in giudizio la circostanza per la
[...] quale nel riunito giudizio sono parti gli enti creditori;
indipendentemente dalla eccepita e fondata carenza di legittimazione passiva, la odierna decisione vale ad accogliere anche la domanda intesa alla restituzione delle somme incontestatamente versate dalla srl all ed all in CP_1 CP_3 sede esecutiva in relazione al contestato avviso di addebito: pronuncia che per l'effetto viene resa, non necessitando peraltro domanda tempestiva in quanto si tratta di un effetto ordinario del tenore della sentenza. Sulle somme decorreranno gli interessi legali dall'epoca del versamento a quella della restituzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate in dispositivo;
compensate quelle con l'esattore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, annulla l'avviso di addebito 363 2021 00001782 32 000 notificato a Parte_1 il 16.10.21; dichiara inefficace l'intimazione di pagamento che ha dato corso alla procedura esecutiva 932/2022; condanna i creditori di quella procedura, non anche l'ente esattore, a restituire a tutte le somme ricevute da quella procedura Parte_1 espropriativa, oltre interessi legali dalla ricezione alla restituzione;
condanna i convenuti istituti in solido a sostenere le spese del giudizio che liquida in favore della opponente in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese vive.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 24 ottobre 2025.
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 617/2021, cui è stato riunito quello portante il n. 454/23, promossa da:
C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. ARMELLINI PIER PAOLO e dall'avv. FRATICELLI CLAUDIO;
elettivamente domiciliato in Località Macchie snc, San Ginesio, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA;
elettivamente domiciliato in VIA DANTE 8 62100 MACERATA, presso sede;
CP_2
e di
, C.F. , CP_3 P.IVA_3 assistito dall'avv. MORENA ERMINI, elett.te dom.to in Macerata, v. Carducci n. 53, presso sede di Macerata;
CP_3
quanto al riunito giudizio 454/23, promosso da
C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. ARMELLINI PIER PAOLO e dall'avv. FRATICELLI CLAUDIO;
elettivamente domiciliato in Località Macchie snc, San Ginesio, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. Controparte_4 P.IVA_4 assistito dall'avv. Stefano Genovese, elett. dom.to in Roma, v. Dei Prati di papa n. 9;
OGGETTO: impugnazione avviso di addebito - opposizione all'esecuzione
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Fondata e quindi da accogliersi la opposizione che la Parte_1 ha proposto -con ricorso del 23.11.21- avverso l'avviso di addebito n. 363 2021 00001782 32 000 notificatole il 16.10.21 all'esito del verbale n. 135158-PCON-61 del 3.12.18 dei Carabinieri NTL di
Macerata circa la posizione lavorativa di nel periodo complessivo da gennaio Parte_2
2018 a luglio 2021, ritenuto alle dipendenze della opponente invece che lavoratore autonomo ritualmente iscritto nei registri della CCIAA come artigiano, con la conseguente contestazione di impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omesse / infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro ed applicazione delle relative sanzioni.
2 – Con atto di opposizione all'esecuzione del 20.7.23 la Parte_1 contestava l'espropriazione presso terzi intrapresa dalla per Controparte_5 le somme indicate nel provvedimento oggetto di impugnazione chiedendone in via cautelare la sospensione e nel merito la declaratoria di carenza di legittimazione per la pendenza del giudizio contenzioso;
interveniva il 20.6.24 provvedimento di riunione al procedimento RG 617/21.
3 – Elementi dai quali rilevare il rapporto di lavoro dipendente di addetto alla macellazione venivano ritenuti dai militari operanti, di poi ripresi per intero senza alcuna aggiunta derivante da autonoma attività istruttoria nella motivazione dell'accertamento in data 30.9.21 oggetto della odierna opposizione, nelle dichiarazioni del rinvenuto intento al lavoro nei locali della Pt_2 opponente, ed in particolare da quelle “… lavoro per conto della …, Parte_1 lavoro insieme agli operai del mattatoio con i quali interagiamo nelle lavorazioni delle carni;
quando non vengo al lavoro avviso l'azienda …”; nella medesima sede il dichiarava di Pt_2 essere artigiano con partita iva e di emettere fattura ogni mese per le lavorazioni che effettuava, oltre che portare con se la sua attrezzatura di macellazione;
i militari acquisivano alcune fatture emesse dal Pt_2
pagina 2 di 4 4 – Si tratta di elementi assai poveri per la individuazione dei caratteri della subordinazione lavorativa tali da contraddire le risultanze formali (anzitutto la iscrizione del all'albo delle Pt_2 imprese artigiane, la regolarità fiscale dello stesso, la regolarità del libro dipendenti della con iscrizione di altri dipendenti, cinque per l'intero anno salvo Parte_1 quattro il mese di luglio, circostanza quest'ultima rilevabile anche dalla certificazione CCIAA acquisita in sede di verbale di accertamento) e cioè non solo il potere disciplinare, ma anche quello direttivo e di controllo che consentono al datore di organizzare l'impresa, di verificare l'esecuzione del lavoro e soprattutto di sanzionare eventuali inadempienze.
4.1 – Di contro, dalle fatture emesse dal emerge che i compensi mensili imponibili Pt_2 si aggiravano tra i 1.650 ed i 2.000 euro, salvo per i mesi di aprile e di dicembre, quando aumentano fino a superare il doppio degli altri mesi, in coincidenza con periodi nei quali per cognizione comune i consumi di carne aumentano per via delle concomitanti festività religiose: indubbio quindi che l'attività lavorativa venisse pagata in ragione del numero dei capi di bestiame macellati: si tratterebbe di lavoro a cottimo, possibile solo ai lavoratori autonomi (o a quelli a domicilio, ma il caso non interessa), nel quale dovrebbe emergere per il lavoratore dipendente -a fini di regolarità- la paga base, circostanza della quale neppure si ipotizza la sussistenza.
4.2 – Non è emersa la subordinazione in relazione all'orario di lavoro: i testimoni escussi hanno dichiarato che il si allontanava dal luogo di lavoro quando aveva terminato la sua Pt_2 attività di macellazione, anche prima del termine dell'orario di lavoro;
che portava con sé la sua attrezzatura, salvo una pistola le cui dimensioni -sembra, risultando solo le testimonianze degli operai ma nessun accertamento in fatto- ne impedivano il trasporto;
e che a volte nei medesimi locali della azienda provvedeva alla macellazione di capi anche per conto terzi (quest'ultima circostanza in verità è rimasta fumosa, non risultando né fatture del verso terzi, né Pt_2 pagamenti dello stesso per la utilizzazione necessaria dei locali e -si suppone- della pistola di cui sopra, se non in maniera non tracciabile dal mese di gennaio 2020, ben oltre l'accesso dei
Carabinieri).
4.3 – Non è emerso neppure se il fosse l'unico ad occuparsi della attività che Pt_2 seguiva (tale da ipotizzarsi lo stabile collegamento con l'impresa al di là della prevalenza / unicità della committenza, di per sè non univocamente valutabile in favore della tesi degli Enti) o se se ne occupasse anche personale dipendente: eventualità tuttavia da sole insufficienti a dare contezza nell'uno o nell'altro senso, ma di possibile utilizzazione indiziaria.
pagina 3 di 4 5 – L'incertezza probatoria, secondo l'ordinario principio dell'onere della prova, non può pesare in capo all'impresa.
6 – Quanto al giudizio riunito relativo alla opposizione avverso l'avviso di addebito n. 363
2021 00001782 32 000 notificato a il 16.10.21, va anzitutto Parte_1 osservato che il convenuto ente esattore è privo di legittimazione passiva in ragione della contestazione attinente all'esistenza del debito e non invece a vizi della esazione, solo caso quest'ultimo in cui sarebbe stata sussistente la legittimazione passiva della Controparte_4
; neppure salva il ricorrente dalla erronea citazione in giudizio la circostanza per la
[...] quale nel riunito giudizio sono parti gli enti creditori;
indipendentemente dalla eccepita e fondata carenza di legittimazione passiva, la odierna decisione vale ad accogliere anche la domanda intesa alla restituzione delle somme incontestatamente versate dalla srl all ed all in CP_1 CP_3 sede esecutiva in relazione al contestato avviso di addebito: pronuncia che per l'effetto viene resa, non necessitando peraltro domanda tempestiva in quanto si tratta di un effetto ordinario del tenore della sentenza. Sulle somme decorreranno gli interessi legali dall'epoca del versamento a quella della restituzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate in dispositivo;
compensate quelle con l'esattore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, annulla l'avviso di addebito 363 2021 00001782 32 000 notificato a Parte_1 il 16.10.21; dichiara inefficace l'intimazione di pagamento che ha dato corso alla procedura esecutiva 932/2022; condanna i creditori di quella procedura, non anche l'ente esattore, a restituire a tutte le somme ricevute da quella procedura Parte_1 espropriativa, oltre interessi legali dalla ricezione alla restituzione;
condanna i convenuti istituti in solido a sostenere le spese del giudizio che liquida in favore della opponente in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese vive.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 24 ottobre 2025.
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
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