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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2024, n. 17185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17185 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51023 EL ruolo generale degli affari contenziosi civili ELl'anno 2019, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. TROILO GREGORIO per procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. PISANI FABIO per procura Controparte_1 in atti
RESISTENTE
e con l'intervento EL Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili EL matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 6808/2022 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il , riportandosi alla memoria ex art. 183 co VI n. 1 cpc, ha chiesto al Tribunale che Pt_1
“accerti e dichiari l'indipendenza economica ELla sig.ra e dei figli e Controparte_1 Per_1
e, per l'effetto, disponga la non debenza di un assegno divorzile da parte EL Persona_2 ricorrente alla sig.ra e la non debenza di un assegno di mantenimento per i figli e EL CP_1 contributo alle spese straordinarie di questi ultimi. Con decorrenza a partire dalla data EL presente ricorso... Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La riportandosi alla propria memoria ex art. 183 co VI n. 1 cpc, ha invece CP_1
chiesto di “porre a carico EL sig. un assegno divorzile nella misura di euro 500,00 Parte_1 mensili a favore ELla sig.ra nonché il contributo di euro 500,00 mensili per il Controparte_1 mantenimento EL figlio ” . Per_2
Va preliminarmente ribadita l'ultroneità di accertamenti di Polizia Tributaria nei confronti ELle parti, ai fini EL decidere, alla luce ELle emergenze documentali e ELle ragioni ELla pronuncia.
Orbene, quanto alle statuizioni economiche, va preliminarmente rilevato che, con ordinanza presidenziale emessa all'udienza EL 12.12.2019, è stato revocato, a decorrere dal deposito EL ricorso, l'assegno di mantenimento per entrambi i figli, e e che la Per_1 Per_2
resistente non ha reiterato la domanda di contributo al mantenimento per la figlia Per_1 dovendo pertanto confermarsi la revoca ELl'obbligo di mantenimento per la stessa disposto con la suddetta ordinanza.
Quanto al figlio ritiene il Tribunale che debba essere confermata la revoca Per_2 ELl'obbligo di mantenimento paterno in favore EL figlio, attualmente trentaduenne e ventisettenne alla data EL deposito EL ricorso. A tal proposito, “va rilevato che, in punto di riconoscimento ELl'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso
e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere EL suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto EL figlio si giustifica nei limiti EL perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto ELle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni” (Cass. civ. 18076/14; Cass. civ. 5088/18). Ciò tanto più alla luce dei principi ELla funzione educativa EL mantenimento e ELl'autoresponsabilità EL figlio maggiorenne, valorizzati dalla giurisprudenza (vedi Cass. civ. 17183/20; Cass. civ. 26875/2023), che impongono di circoscrivere “in capo al genitore, l'estensione ELl'obbligo di contribuzione EL figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto EL dovere EL medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato EL lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”, considerata altresì la possibilità per il figlio di usufruire degli strumenti di sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita ELl'individuo bisognoso (Cass. civ. n. 29264/2022). Dalla sentenza ELla Corte d'Appello di OM n.
2449/2019 (emessa a seguito di impugnazione ELla sentenza di separazione di primo grado proposta dalla risulta che il quale ha conseguito il diploma di CP_1 Per_2 tecnico commerciale nel 2011, già nel corso EL giudizio di primo grado “stava facendo un corso di pizzaiolo, aveva già lavorato in una pizzeria nei fine settimana, ed era in procinto di fare uno stage nella prospettiva di essere assunto”, sicchè la Corte ha ritenuto la sua situazione di disoccupazione all'epoca, dedotta dall'appellante, una “condizione transitoria, visto che il ragazzo è già stato inserito nel mercato EL lavoro” e, perciò, in assenza di appello incidentale EL , ha rigettato la domanda ELla di aumento ELl'assegno di Pt_1 CP_2
mantenimento per i figli. L'inserimento EL figlio nel mercato EL lavoro e la Per_2 valutazione di transitorietà ELlo stato di disoccupazione ELlo stesso hanno trovato conferma nella sua effettiva assunzione, quale addetto antincendio, dalla ISVA Srl, dall'1 marzo 2018 al 31 luglio 2019, quando è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo
(vedi doc. 4 allegato dalla resistente alla comparsa di costituzione). Peraltro, nell'attestato di disoccupazione EL figlio alla data ELl'1.11.2020, allegato sub 13 alla memoria ex art. 183 co 6 n 2 cpc ELla resistente, non risultano indicati a tale data i giorni di disoccupazione, il che depone per una precedente ripresa ELl'attività lavorativa successivamente al licenziamento EL luglio 2019.
Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra riportati, l'età adulta EL figlio
(ultratrenne) ed il completamento EL percorso di studi da parte ELlo stesso, unitamente al suo risalente inserimento nel mercato EL lavoro, sia pure mediante attività non stabili, ed al reperimento di ulteriori occupazioni successivamente allo stato di disoccupazione dedotto dalla madre in appello giustificano la conferma ELla revoca ELl'obbligo di mantenimento paterno anche per il figlio a decorrere dalla domanda, ossia dal Per_2
19.7.2019, data EL deposito EL ricorso.
In merito alla domanda di assegno divorzile formulata dalla , va evidenziato CP_1
che le Sezioni Unite ELla Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), rilevando come “lo scioglimento EL vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze ELle scelte e ELle modalità di realizzazione ELla vita familiare”, “frutto ELle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione ELla comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica ELl'autodeterminazione e ELl'autoresponsabilità sulla base ELle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri ELle “condizioni dei coniugi” e EL
“reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione ELla famiglia ed alla formazione EL patrimonio comune e di ciascun partner, sia una funzione risarcitoria
(con riferimento alle ragioni ELla decisione). Per quanto attiene alla funzione compensativa- perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica EL richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare ELle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione EL tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento EL ruolo e EL contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione EL patrimonio ELla famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20). In concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali ELle parti (comprensive ELle potenzialità ELl'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto ELle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione EL patrimonio comune e ELl'altro, in particolare alla luce EL criterio ELla durata EL matrimonio, atteso che più lungo è stato e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione ELle sostanze comuni e allo sviluppo ELle capacità reddituali ELl'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento ELl'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno EL nucleo familiare. Precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui al citato art. 5, comma 6, l. n. 898 EL 1970 è la sussistenza di una situazione di squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (vedi Cass. civ. 29920/22).
A tal proposito, il ha dedotto di aver subito un tracollo economico successivamente Pt_1 alla cessazione ELl'impresa di distributori di bevande e che la sua situazione economica era drasticamente peggiorata rispetto a quella ricostruita dalla sentenza ELla Corte d'Appello sino al novembre 2016 (data di cessazione ELla sua ditta individuale). Con dichiarazione sostitutiva EL 22.2.2023 ha attestato di avere percepito 1.903,85 euro nell'anno di imposta
2020 (vedi anche CU 2021), 2.856,51 euro nell'anno di imposta 2021 (vedi anche CU 2022) e
6.997,71 euro nell'anno di imposta 2022, oltre ad emolumenti NASPI per 1.888,92 euro nell''anno 2021 e per 1.429,01 euro nell'anno 2022. Dall'estratto conto CP_3
risultano, inoltre, accrediti, nel secondo semestre 2021, di ulteriori emolumenti per complessivi 1.400,00 euro circa da un nuovo datore di lavoro.
Il ricorrente è proprietario EL 50% di un immobile in OM via SO EL UP (inizialmente promesso in vendita alla sua compagna e poi alienato ad una terza acquirente), riacquisito alla comunione legale in virtù di sentenza EL Tribunale di OM EL 25-4/5-5.2017 (in atti), il quale, secondo quanto risulta dalla sentenza ELla Corte d'Appello, è stato consegnato alla con verbale di rilascio EL 9.4.2018. La sua quota EL 50% ELl'immobile in via CP_2
ELl'Oro a Palestrina, in comproprietà con la ex moglie, è stata pignorata da quest'ultima e l'immobile venduto all'asta. Ha inoltre autocertificato di essere stato assunto il 18.1.2023, sino al 30.6.2023, da una società di ristorazione, senza però indicare la retribuzione prevista. Le recensioni, prodotte dalla resistente in allegato alla comparsa di costituzione e alla memoria ex art. 183 co 6 n 2 cpc (non essendo utilizzabili anche quelle depositate in allegato alla memoria ex art. 183 co 6 n 3 cpc tardivamente, in quanto non costituenti prova contraria), estrapolate da vari siti internet (tra cui Tripadvisor), relative all'attività di ristorazione ristorante “La Pazz…di Tiziana Rubiu”, formalmente intestata alla ditta individuale ELla sorella EL ricorrente, in talune ELle quali viene espressamente menzionato, anche quale proprietario, “ ”, nome di battesimo EL ricorrente, Pt_1
consentono senz'altro di presumere una cointeressenza di fatto di quest'ultimo nell'attività
(tenuto conto anche dei pregressi comportamenti EL , evidenziati anche dalla Pt_1
sentenza ELla Corte d'Appello, volti a sottrarre il proprio patrimonio alle pretese economiche ELla , pur non potendo perciò solo ritenersi che il predetto sia CP_2
l'effettivo titolare esclusivo ELl'attività, considerato altresì che in diversi casi a rispondere alle recensioni è la sorella Tiziana, esclusiva titolare formale ELla ditta individuale (vedi visura camerale, attestante l'inizio ELl'attività nell'ottobre 2017), qualificandosi, quale
“proprietario” o “direttore” EL locale. La circostanza che non tutte le recensioni estratte dalla resistente coincidano con quelle riportate nel file, depositato dal ricorrente, contenente la pagina EL sito di Tripadvisor dedicata al ristorante (da un certa data in poi), non è utile a privarle di idoneità probatoria, atteso che dette recensioni sono state estratte anche da altri siti (ad es da Facebook) diversi da Tripadvisor e che il suddetto file, depositato dal ricorrente al fine di contestare l'autenticità ELl'avversa documentazione, in realtà finisce per corroborarla, atteso che gli estratti ELle recensioni da Tripadvisor prodotti dalla resistente sono tutti presenti nella pagina di Tripadvisor dedicata al ristorante, eccetto che per una sola recensione (di tale “ 1968”, ELla quale non si evince la data, verosimilmente non Per_3
ricompresa nel range temporale ELle recensioni riportate nella pagina di Tripadvisor).
Ciò posto, pur dovendo presumersi che il tragga redditi dal suddetto ristorante, in Pt_1
cui ha senz'altro una cointeressenza di fatto, le altre emergenze istruttorie - in particolare, il subito pignoramento ELla quota di proprietà ELla casa di abitazione in Palestrina, l'assenza di movimentazioni rilevanti e di saldi significativi negli estratti conto, il blocco EL conto
BNL e la mancanza di riscontri oggettivi in merito al persistente godimento di un elevato tenore di vita (tali non potendo ritenersi le sole fotografie, risalenti all'agosto 2016, che lo ritraggono soggiornare in un lussuoso albergo, prodotte dalla resistente in allegato alla comparsa di costituzione), oltre all'esiguità dei redditi dichiarati e riscontrabili dall'estratto conto - non consentono di ritenere che i redditi tratti dalla suddetta attività CP_3
siano particolarmente significativi.
La collaboratrice scolastica con contratto a tempo indeterminato, ha dichiarato CP_1
negli anni di imposta 2021, 2020 e 2019 redditi netti pari a circa 14.000 euro ed è comproprietaria, unitamente al ricorrente, ELla quota EL 50% ELl'immobile di via SO EL UP 70 in OM, alla stessa riconsegnato, per quanto si legge nella sentenza ELla Corte
d'Appello, con conseguente possibilità, pertanto, di trarne ulteriore reddito quantomeno per la quota di pertinenza, atteso che dalla sentenza ELla Corte d'Appello, pubblicata nel
2019, pochi mesi prima EL deposito EL ricorso per divorzio, risulta che la stessa vive in un alloggio popolare pagando un canone di locazione di 130/150 euro mensili, come da menzionati bollettini agli atti EL giudizio di separazione (con conseguente ultroneità ELl'espletamento ELl'interrogatorio formale deferitole dal ricorrente in merito alla circostanza, negata dalla resistente, che la stessa vivrebbe invece in via SO EL UP). A tal proposito, non può ritenersi provato l'assunto che la resistente sostenga a titolo di canone ELl'alloggio popolare il diverso esborso di circa 1.000 euro, riportato su alcuni bollettini di pagamento (in totale 7 tra luglio 2018 e marzo 2019), sia in quanto detti bollettini si riferiscono ad un immobile sito in via San Biagio Platani n. 3 e non all'appartamento in via
San Biagio Platani n. 314 ove risiede la resistente, sia in quanto, a fronte di bollettini per
130/150 euro menzionati dalla sentenza ELla Corte d'Appello a riscontro ELl'esborso sostenuto dalla per il canone ELl'alloggio popolare, non è stato documentato, CP_1
mediante il deposito degli ulteriori bollettini e dei pagamenti effettuati almeno fino alla scadenza EL termine di cui all'art. 183 co 6 n 2 cpc, che l'importo riportato nei suddetti 7 bollettini prodotti fosse effettivamente quello EL canone ordinario e non invece un importo straordinario dovuto solo per le mensilità di cui ai predetti bollettini, sia in quanto non v'è prova alcuna ELl'effettivo esborso, anche solo saltuario, da parte ELla CP_1
ELl'importo riportato nei suddetti 7 bollettini (sicchè, ove pure dovuto, esso non sarebbe sostenuto dalla medesima, la quale nulla ha attestato nella dichiarazione sostitutiva in merito al pagamento EL canone di locazione). La resistente era inoltre comproprietaria EL
50% ELl'immobile in Palestrina acquistato dal ricorrente in costanza ELla comunione legale, dalla stessa pignorato per la quota EL 50% EL e venduto all'asta (con Pt_1 conseguente diritto all'incasso EL ricavato di pertinenza, EL cui ammontare non ha però fornito specifico riscontro).
Alla luce di quanto sopra emerso, non solo non può ritenersi provata una persistente significativa sperequazione economica tra le parti costituente il prerequisito fattuale EL riconoscimento ELl'assegno divorzile, ma nemmeno l'emolumento può comunque ritenersi dovuto in applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportati. Il reddito da lavoro a tempo indeterminato percepito dalla da tempo CP_1
risalente inserita nel mercato EL lavoro, la disponibilità da parte ELla stessa di un alloggio popolare (per il quale non v'è prova che sostenga l'asserito esborso mensile di circa 1.000,00 euro), la proprietà per la quota EL 50% di un immobile in OM (non risultante oggetto di alcuna procedura esecutiva promossa dall'avente diritto alla restituzione, da parte EL
, EL prezzo ELla vendita EL bene dichiarata inefficace con la sentenza n. 8812/2017 Pt_1
EL Tribunale di OM e che garantirebbe comunque alla l'incasso ELla propria CP_1 quota EL ricavato dall'esecuzione, senza oneri per le relative spese), le somme spettanti alla resistente a seguito ELla vendita all'asta ELl'immobile in Palestrina in comunione legale escludono il riconoscimento ELl'assegno divorzile in funzione assistenziale. La mancanza di prova in merito a concrete occasioni lavorative cui la resistente abbia dovuto rinunciare perché incompatibili con l'impegno nell'accudimento ELla famiglia esclude anche il riconoscimento ELl'assegno in funzione perequativa-compensativa, tanto più che nel caso di specie il riequilibrio si sarebbe già realizzato con l'acquisizione alla comunione legale ELl'immobile in via SO EL UP (per le ragioni di cui alla sentenza EL Tribunale di
OM n. 8812/17 a cui si rimanda) e ELl'immobile in Palestrina, acquistati dal in Pt_1
costanza di comunione legale tra i coniugi. L'assegno non è infine riconoscibile alla resistente nemmeno in funzione risarcitoria, stante il rigetto ELla proposta domanda di addebito ELla separazione.
Va pertanto rigettata la domanda ELla di attribuzione ELl'assegno divorzile, CP_2
ferma restando la debenza ELl'assegno di mantenimento, coperta dal giudicato ELla sentenza di separazione, sino al passaggio in giudicato ELla sentenza sullo status divorzile.
Stante la prevalente soccombenza ELla resistente e considerata la rinuncia all'assegno di mantenimento per la figlia la va condannata al pagamento ELle spese Per_1 CP_1 di lite nella misura di ½, disponendosene il pagamento in favore ELlo Stato ex art. 133 dpr
115/2002 (stante l'ammissione, allo stato, EL al patrocinio a spese ELlo Stato), Pt_1
compensandole per la quota residua.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
rigetta la domanda di di attribuzione ELl'assegno divorzile;
Controparte_1
conferma la revoca ELl'obbligo di mantenimento EL padre nei confronti dei figli Per_1
e a decorrere dal 19.7.2019; Per_2
condanna al pagamento ELle spese di lite nella misura di 1/2, che Controparte_1 liquida in 2.538,50 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP, di cui dispone il pagamento in favore ELlo Stato ex art. 133 dpr 115/2002, compensandole per il resto.
OM, 28.10.2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51023 EL ruolo generale degli affari contenziosi civili ELl'anno 2019, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. TROILO GREGORIO per procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. PISANI FABIO per procura Controparte_1 in atti
RESISTENTE
e con l'intervento EL Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili EL matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 6808/2022 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il , riportandosi alla memoria ex art. 183 co VI n. 1 cpc, ha chiesto al Tribunale che Pt_1
“accerti e dichiari l'indipendenza economica ELla sig.ra e dei figli e Controparte_1 Per_1
e, per l'effetto, disponga la non debenza di un assegno divorzile da parte EL Persona_2 ricorrente alla sig.ra e la non debenza di un assegno di mantenimento per i figli e EL CP_1 contributo alle spese straordinarie di questi ultimi. Con decorrenza a partire dalla data EL presente ricorso... Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La riportandosi alla propria memoria ex art. 183 co VI n. 1 cpc, ha invece CP_1
chiesto di “porre a carico EL sig. un assegno divorzile nella misura di euro 500,00 Parte_1 mensili a favore ELla sig.ra nonché il contributo di euro 500,00 mensili per il Controparte_1 mantenimento EL figlio ” . Per_2
Va preliminarmente ribadita l'ultroneità di accertamenti di Polizia Tributaria nei confronti ELle parti, ai fini EL decidere, alla luce ELle emergenze documentali e ELle ragioni ELla pronuncia.
Orbene, quanto alle statuizioni economiche, va preliminarmente rilevato che, con ordinanza presidenziale emessa all'udienza EL 12.12.2019, è stato revocato, a decorrere dal deposito EL ricorso, l'assegno di mantenimento per entrambi i figli, e e che la Per_1 Per_2
resistente non ha reiterato la domanda di contributo al mantenimento per la figlia Per_1 dovendo pertanto confermarsi la revoca ELl'obbligo di mantenimento per la stessa disposto con la suddetta ordinanza.
Quanto al figlio ritiene il Tribunale che debba essere confermata la revoca Per_2 ELl'obbligo di mantenimento paterno in favore EL figlio, attualmente trentaduenne e ventisettenne alla data EL deposito EL ricorso. A tal proposito, “va rilevato che, in punto di riconoscimento ELl'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso
e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere EL suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto EL figlio si giustifica nei limiti EL perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto ELle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni” (Cass. civ. 18076/14; Cass. civ. 5088/18). Ciò tanto più alla luce dei principi ELla funzione educativa EL mantenimento e ELl'autoresponsabilità EL figlio maggiorenne, valorizzati dalla giurisprudenza (vedi Cass. civ. 17183/20; Cass. civ. 26875/2023), che impongono di circoscrivere “in capo al genitore, l'estensione ELl'obbligo di contribuzione EL figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto EL dovere EL medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato EL lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”, considerata altresì la possibilità per il figlio di usufruire degli strumenti di sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita ELl'individuo bisognoso (Cass. civ. n. 29264/2022). Dalla sentenza ELla Corte d'Appello di OM n.
2449/2019 (emessa a seguito di impugnazione ELla sentenza di separazione di primo grado proposta dalla risulta che il quale ha conseguito il diploma di CP_1 Per_2 tecnico commerciale nel 2011, già nel corso EL giudizio di primo grado “stava facendo un corso di pizzaiolo, aveva già lavorato in una pizzeria nei fine settimana, ed era in procinto di fare uno stage nella prospettiva di essere assunto”, sicchè la Corte ha ritenuto la sua situazione di disoccupazione all'epoca, dedotta dall'appellante, una “condizione transitoria, visto che il ragazzo è già stato inserito nel mercato EL lavoro” e, perciò, in assenza di appello incidentale EL , ha rigettato la domanda ELla di aumento ELl'assegno di Pt_1 CP_2
mantenimento per i figli. L'inserimento EL figlio nel mercato EL lavoro e la Per_2 valutazione di transitorietà ELlo stato di disoccupazione ELlo stesso hanno trovato conferma nella sua effettiva assunzione, quale addetto antincendio, dalla ISVA Srl, dall'1 marzo 2018 al 31 luglio 2019, quando è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo
(vedi doc. 4 allegato dalla resistente alla comparsa di costituzione). Peraltro, nell'attestato di disoccupazione EL figlio alla data ELl'1.11.2020, allegato sub 13 alla memoria ex art. 183 co 6 n 2 cpc ELla resistente, non risultano indicati a tale data i giorni di disoccupazione, il che depone per una precedente ripresa ELl'attività lavorativa successivamente al licenziamento EL luglio 2019.
Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra riportati, l'età adulta EL figlio
(ultratrenne) ed il completamento EL percorso di studi da parte ELlo stesso, unitamente al suo risalente inserimento nel mercato EL lavoro, sia pure mediante attività non stabili, ed al reperimento di ulteriori occupazioni successivamente allo stato di disoccupazione dedotto dalla madre in appello giustificano la conferma ELla revoca ELl'obbligo di mantenimento paterno anche per il figlio a decorrere dalla domanda, ossia dal Per_2
19.7.2019, data EL deposito EL ricorso.
In merito alla domanda di assegno divorzile formulata dalla , va evidenziato CP_1
che le Sezioni Unite ELla Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), rilevando come “lo scioglimento EL vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze ELle scelte e ELle modalità di realizzazione ELla vita familiare”, “frutto ELle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione ELla comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica ELl'autodeterminazione e ELl'autoresponsabilità sulla base ELle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri ELle “condizioni dei coniugi” e EL
“reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione ELla famiglia ed alla formazione EL patrimonio comune e di ciascun partner, sia una funzione risarcitoria
(con riferimento alle ragioni ELla decisione). Per quanto attiene alla funzione compensativa- perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica EL richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare ELle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione EL tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento EL ruolo e EL contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione EL patrimonio ELla famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20). In concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali ELle parti (comprensive ELle potenzialità ELl'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto ELle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione EL patrimonio comune e ELl'altro, in particolare alla luce EL criterio ELla durata EL matrimonio, atteso che più lungo è stato e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione ELle sostanze comuni e allo sviluppo ELle capacità reddituali ELl'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento ELl'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno EL nucleo familiare. Precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui al citato art. 5, comma 6, l. n. 898 EL 1970 è la sussistenza di una situazione di squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (vedi Cass. civ. 29920/22).
A tal proposito, il ha dedotto di aver subito un tracollo economico successivamente Pt_1 alla cessazione ELl'impresa di distributori di bevande e che la sua situazione economica era drasticamente peggiorata rispetto a quella ricostruita dalla sentenza ELla Corte d'Appello sino al novembre 2016 (data di cessazione ELla sua ditta individuale). Con dichiarazione sostitutiva EL 22.2.2023 ha attestato di avere percepito 1.903,85 euro nell'anno di imposta
2020 (vedi anche CU 2021), 2.856,51 euro nell'anno di imposta 2021 (vedi anche CU 2022) e
6.997,71 euro nell'anno di imposta 2022, oltre ad emolumenti NASPI per 1.888,92 euro nell''anno 2021 e per 1.429,01 euro nell'anno 2022. Dall'estratto conto CP_3
risultano, inoltre, accrediti, nel secondo semestre 2021, di ulteriori emolumenti per complessivi 1.400,00 euro circa da un nuovo datore di lavoro.
Il ricorrente è proprietario EL 50% di un immobile in OM via SO EL UP (inizialmente promesso in vendita alla sua compagna e poi alienato ad una terza acquirente), riacquisito alla comunione legale in virtù di sentenza EL Tribunale di OM EL 25-4/5-5.2017 (in atti), il quale, secondo quanto risulta dalla sentenza ELla Corte d'Appello, è stato consegnato alla con verbale di rilascio EL 9.4.2018. La sua quota EL 50% ELl'immobile in via CP_2
ELl'Oro a Palestrina, in comproprietà con la ex moglie, è stata pignorata da quest'ultima e l'immobile venduto all'asta. Ha inoltre autocertificato di essere stato assunto il 18.1.2023, sino al 30.6.2023, da una società di ristorazione, senza però indicare la retribuzione prevista. Le recensioni, prodotte dalla resistente in allegato alla comparsa di costituzione e alla memoria ex art. 183 co 6 n 2 cpc (non essendo utilizzabili anche quelle depositate in allegato alla memoria ex art. 183 co 6 n 3 cpc tardivamente, in quanto non costituenti prova contraria), estrapolate da vari siti internet (tra cui Tripadvisor), relative all'attività di ristorazione ristorante “La Pazz…di Tiziana Rubiu”, formalmente intestata alla ditta individuale ELla sorella EL ricorrente, in talune ELle quali viene espressamente menzionato, anche quale proprietario, “ ”, nome di battesimo EL ricorrente, Pt_1
consentono senz'altro di presumere una cointeressenza di fatto di quest'ultimo nell'attività
(tenuto conto anche dei pregressi comportamenti EL , evidenziati anche dalla Pt_1
sentenza ELla Corte d'Appello, volti a sottrarre il proprio patrimonio alle pretese economiche ELla , pur non potendo perciò solo ritenersi che il predetto sia CP_2
l'effettivo titolare esclusivo ELl'attività, considerato altresì che in diversi casi a rispondere alle recensioni è la sorella Tiziana, esclusiva titolare formale ELla ditta individuale (vedi visura camerale, attestante l'inizio ELl'attività nell'ottobre 2017), qualificandosi, quale
“proprietario” o “direttore” EL locale. La circostanza che non tutte le recensioni estratte dalla resistente coincidano con quelle riportate nel file, depositato dal ricorrente, contenente la pagina EL sito di Tripadvisor dedicata al ristorante (da un certa data in poi), non è utile a privarle di idoneità probatoria, atteso che dette recensioni sono state estratte anche da altri siti (ad es da Facebook) diversi da Tripadvisor e che il suddetto file, depositato dal ricorrente al fine di contestare l'autenticità ELl'avversa documentazione, in realtà finisce per corroborarla, atteso che gli estratti ELle recensioni da Tripadvisor prodotti dalla resistente sono tutti presenti nella pagina di Tripadvisor dedicata al ristorante, eccetto che per una sola recensione (di tale “ 1968”, ELla quale non si evince la data, verosimilmente non Per_3
ricompresa nel range temporale ELle recensioni riportate nella pagina di Tripadvisor).
Ciò posto, pur dovendo presumersi che il tragga redditi dal suddetto ristorante, in Pt_1
cui ha senz'altro una cointeressenza di fatto, le altre emergenze istruttorie - in particolare, il subito pignoramento ELla quota di proprietà ELla casa di abitazione in Palestrina, l'assenza di movimentazioni rilevanti e di saldi significativi negli estratti conto, il blocco EL conto
BNL e la mancanza di riscontri oggettivi in merito al persistente godimento di un elevato tenore di vita (tali non potendo ritenersi le sole fotografie, risalenti all'agosto 2016, che lo ritraggono soggiornare in un lussuoso albergo, prodotte dalla resistente in allegato alla comparsa di costituzione), oltre all'esiguità dei redditi dichiarati e riscontrabili dall'estratto conto - non consentono di ritenere che i redditi tratti dalla suddetta attività CP_3
siano particolarmente significativi.
La collaboratrice scolastica con contratto a tempo indeterminato, ha dichiarato CP_1
negli anni di imposta 2021, 2020 e 2019 redditi netti pari a circa 14.000 euro ed è comproprietaria, unitamente al ricorrente, ELla quota EL 50% ELl'immobile di via SO EL UP 70 in OM, alla stessa riconsegnato, per quanto si legge nella sentenza ELla Corte
d'Appello, con conseguente possibilità, pertanto, di trarne ulteriore reddito quantomeno per la quota di pertinenza, atteso che dalla sentenza ELla Corte d'Appello, pubblicata nel
2019, pochi mesi prima EL deposito EL ricorso per divorzio, risulta che la stessa vive in un alloggio popolare pagando un canone di locazione di 130/150 euro mensili, come da menzionati bollettini agli atti EL giudizio di separazione (con conseguente ultroneità ELl'espletamento ELl'interrogatorio formale deferitole dal ricorrente in merito alla circostanza, negata dalla resistente, che la stessa vivrebbe invece in via SO EL UP). A tal proposito, non può ritenersi provato l'assunto che la resistente sostenga a titolo di canone ELl'alloggio popolare il diverso esborso di circa 1.000 euro, riportato su alcuni bollettini di pagamento (in totale 7 tra luglio 2018 e marzo 2019), sia in quanto detti bollettini si riferiscono ad un immobile sito in via San Biagio Platani n. 3 e non all'appartamento in via
San Biagio Platani n. 314 ove risiede la resistente, sia in quanto, a fronte di bollettini per
130/150 euro menzionati dalla sentenza ELla Corte d'Appello a riscontro ELl'esborso sostenuto dalla per il canone ELl'alloggio popolare, non è stato documentato, CP_1
mediante il deposito degli ulteriori bollettini e dei pagamenti effettuati almeno fino alla scadenza EL termine di cui all'art. 183 co 6 n 2 cpc, che l'importo riportato nei suddetti 7 bollettini prodotti fosse effettivamente quello EL canone ordinario e non invece un importo straordinario dovuto solo per le mensilità di cui ai predetti bollettini, sia in quanto non v'è prova alcuna ELl'effettivo esborso, anche solo saltuario, da parte ELla CP_1
ELl'importo riportato nei suddetti 7 bollettini (sicchè, ove pure dovuto, esso non sarebbe sostenuto dalla medesima, la quale nulla ha attestato nella dichiarazione sostitutiva in merito al pagamento EL canone di locazione). La resistente era inoltre comproprietaria EL
50% ELl'immobile in Palestrina acquistato dal ricorrente in costanza ELla comunione legale, dalla stessa pignorato per la quota EL 50% EL e venduto all'asta (con Pt_1 conseguente diritto all'incasso EL ricavato di pertinenza, EL cui ammontare non ha però fornito specifico riscontro).
Alla luce di quanto sopra emerso, non solo non può ritenersi provata una persistente significativa sperequazione economica tra le parti costituente il prerequisito fattuale EL riconoscimento ELl'assegno divorzile, ma nemmeno l'emolumento può comunque ritenersi dovuto in applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportati. Il reddito da lavoro a tempo indeterminato percepito dalla da tempo CP_1
risalente inserita nel mercato EL lavoro, la disponibilità da parte ELla stessa di un alloggio popolare (per il quale non v'è prova che sostenga l'asserito esborso mensile di circa 1.000,00 euro), la proprietà per la quota EL 50% di un immobile in OM (non risultante oggetto di alcuna procedura esecutiva promossa dall'avente diritto alla restituzione, da parte EL
, EL prezzo ELla vendita EL bene dichiarata inefficace con la sentenza n. 8812/2017 Pt_1
EL Tribunale di OM e che garantirebbe comunque alla l'incasso ELla propria CP_1 quota EL ricavato dall'esecuzione, senza oneri per le relative spese), le somme spettanti alla resistente a seguito ELla vendita all'asta ELl'immobile in Palestrina in comunione legale escludono il riconoscimento ELl'assegno divorzile in funzione assistenziale. La mancanza di prova in merito a concrete occasioni lavorative cui la resistente abbia dovuto rinunciare perché incompatibili con l'impegno nell'accudimento ELla famiglia esclude anche il riconoscimento ELl'assegno in funzione perequativa-compensativa, tanto più che nel caso di specie il riequilibrio si sarebbe già realizzato con l'acquisizione alla comunione legale ELl'immobile in via SO EL UP (per le ragioni di cui alla sentenza EL Tribunale di
OM n. 8812/17 a cui si rimanda) e ELl'immobile in Palestrina, acquistati dal in Pt_1
costanza di comunione legale tra i coniugi. L'assegno non è infine riconoscibile alla resistente nemmeno in funzione risarcitoria, stante il rigetto ELla proposta domanda di addebito ELla separazione.
Va pertanto rigettata la domanda ELla di attribuzione ELl'assegno divorzile, CP_2
ferma restando la debenza ELl'assegno di mantenimento, coperta dal giudicato ELla sentenza di separazione, sino al passaggio in giudicato ELla sentenza sullo status divorzile.
Stante la prevalente soccombenza ELla resistente e considerata la rinuncia all'assegno di mantenimento per la figlia la va condannata al pagamento ELle spese Per_1 CP_1 di lite nella misura di ½, disponendosene il pagamento in favore ELlo Stato ex art. 133 dpr
115/2002 (stante l'ammissione, allo stato, EL al patrocinio a spese ELlo Stato), Pt_1
compensandole per la quota residua.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
rigetta la domanda di di attribuzione ELl'assegno divorzile;
Controparte_1
conferma la revoca ELl'obbligo di mantenimento EL padre nei confronti dei figli Per_1
e a decorrere dal 19.7.2019; Per_2
condanna al pagamento ELle spese di lite nella misura di 1/2, che Controparte_1 liquida in 2.538,50 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP, di cui dispone il pagamento in favore ELlo Stato ex art. 133 dpr 115/2002, compensandole per il resto.
OM, 28.10.2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi