CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1073 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati MARRAS MARIA CHIARA e Pt_1
RIZZO ANTONINO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. LO PRESTI FABIO Controparte_1
- Appellato - All'udienza del 12/06/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 689/2023 del 3.10.2023 il Tribunale di Marsala ha accolto la domanda proposta con ricorso depositato il 22.02.2023 da , Controparte_1 diretta a sentir dichiarare insussistente e comunque irripetibile l'importo di € 641,22 la cui restituzione era stata chiesta dall' con nota del 17.01.2023; rilevando Pt_1 preliminarmente il difetto di motivazione di tale richiesta (avendo l' precisato Pt_1 le ragioni dell'indebito soltanto con l'atto di costituzione in giudizio), in applicazione dell'art. 13 della L. n. 412/1991, stante la non addebitabilità dell'indebito al percipiente, il Tribunale ne dichiarava l'irripetibilità. Avverso tale sentenza ha proposto appello l chiedendone la riforma. Pt_1
ha resistito al gravame, riproponendo tutte le difese – anche Controparte_1 relative all'insussistenza dell'indebito - già allegate con il ricorso di primo grado. All'udienza del 12/06/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
1 *** Con l'interposto gravame, l'appellante si duole del vizio di carenza di motivazione della sentenza impugnata evidenziando, anzitutto, come l'effetto estintivo dell'obbligazione restitutoria sia stato collegato dal primo giudice al mero dato formale della carenza di motivazione della comunicazione di indebito, senza considerare che grava, comunque, sul pensionato che agisca per l'accertamento negativo di un indebito l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per mantenere la prestazione.
Soggiunge che l'indebito de quo aveva riguardato ratei di assegno sociale (pensione cat. AS n. 04025979) erogati negli anni 2021 e 2022 fino al mese di gennaio 2023, che erano risultati non dovuti per superamento dei limiti reddituali, in relazione ai redditi dichiarati per l'anno 2020. L'appello è infondato. Pur dovendosi condividere la difesa dell' quanto all'ambito di Pt_2 cognizione del giudice ordinario, che deve procedere all'accertamento della sussistenza o meno dei requisiti sostanziali della prestazione (il cui possesso va dimostrato dal beneficiario) e non invece limitarsi alla valutazione della mera regolarità formale del provvedimento emesso dall' (in ciò dovendosi Pt_2 pertanto emendare la motivazione della sentenza impugnata), deve nondimeno osservarsi che, nel caso di specie, l'Atria ha fornito prova del diritto alla percezione dell'assegno sociale erogato dall' , che dunque non appare affatto indebito. Pt_2
Il ricorrente ha infatti dedotto, già nel ricorso di primo grado: “… si fa rilevare che nel 2020 il reddito coniugale è stato pari ad € 8.000,00 di tal che, risultando tale reddito inferiore al limite annuo di € 11.955,58 l'assegno sociale gli spettava, sia pure nel minore importo mensile di € 304,27 (11.955,58 – 8.000,00 = 3.955,58: 13 mesi = 304,27). Per l'anno 2021 il reddito coniugale è stato pari ad € 8.008,00 di tal che, risultando tale reddito inferiore al limite annuo di € 11.967,28, l'assegno sociale gli spettava, sia pure nel minore importo mensile di
€ 304,56 (11.967,28 – 8.008,00 = 3.959,28 : 13 mesi = 304,56). Per l'anno 2022 il reddito coniugale è stato pari ad € 8.008,00 (in via presuntiva) di tal che, risultando tale reddito inferiore al limite annuo di € 11.967,28, l'assegno sociale gli spettava, sia pure nel minore importo mensile di € 304,56 ( 11.967,28 – 8.008,00 = 3.959,28 : 13 mesi = 304,56). Secondo i prospettati conteggi il ricorrente ha diritto a percepire l'assegno sociale, nella misura di euro 304,27 per l'anno 2020, euro € 304,56 per l'anno 2021, € 304,56 per l'anno 2022. Alla luce delle superiore deduzione si può concludere che il ricorrente negli anni in contestazione ha percepito l'assegno sociale in misura inferiore a quanto spettante e pertanto le richieste dell' Pt_1 sono illegittime”.
2 Le superiori deduzioni sono state corroborate, in fatto, con la produzione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020 e 2021 (alla data del provvedimento di indebito – 17.01.2023 – non era ancora possibile stabilire l'entità dei redditi per lo stesso anno che potevano, in via presuntiva e salvo conguaglio successivo, riportarsi all'importo dell'anno precedente), che evidenziano, come allegato in ricorso, un reddito inferiore ai limiti reddituali (del nucleo familiare) previsti per la percezione dell'assegno sociale negli stessi anni, pari a € 11.955,58 per il 2020 ed a € 11.967,28 per il 2021. Giova aggiungere che l' non ha dedotto la sussistenza di altri redditi Pt_1 rispetto a quelli dichiarati nelle suddette dichiarazioni fiscali. Ne consegue che, nei due anni di riferimento, l'importo dell'assegno doveva essere pari alla differenza tra il reddito coniugale percepito ed il limite predetto, ossia ad € 3.955,58 nel 2020 (€ 304,27 x 13 mensilità) e ad € 3.959,28 per il 2021 (€ 304,56 x 13 mensilità). Come emerge dal provvedimento di indebito comunicato all'Atria il 17.01.2023, prima della disposta ricostituzione allo stesso veniva erogato un rateo mensile di importo addirittura inferiore a quello come sopra calcolato;
ne consegue che nessun indebito si è verificato e che l'appellato non è tenuto a restituire all' la somma indicata nel provvedimento del 17.01.2023. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n. 689/2023 resa il 3.10.2023 dal Tribunale di Marsala. Condanna l' a rifondere all'appellato le spese di lite che liquida in € Pt_1
350,00, per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
3